Legge Regionale 2 ottobre 2008, n. 24
Disposizioni in materia di stabilimenti balneari
Art. 1(Integrazione dell’articolo 11 della legge
regionale 23 giugno 2006, n. 17)
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11
della legge
regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso
della costa), come aggiunto dall’articolo 42
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10, sono aggiunti i seguenti:
“4 ter A parziale modifica dell’articolo
3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT)
paesaggio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre
2000, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile
amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno.
4 quater La rimozione delle strutture di cui
al comma 4 ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato,
ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela ambientale.
4 quinquies I soggetti interessati devono
munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia.
4 sexies In fase di prima applicazione le
autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della
previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato
della presente norma.”