Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico 
  Art. 1(Oggetto e definizioni) 1.         La presente legge dà attuazione 
all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni e 
integrazioni.    2.         Ai fini della presente legge si 
definisce:  a)      
autorità: l’organo deputato a rilasciare il nulla osta;  b)      
sorgente di radiazioni: l’apparecchio generatore di radiazioni 
ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva ;  c)      
commissione: l’ente preposto al rilascio del parere 
tecnico-consultivo ;  
 d)      
radiazioni ionizzanti: le radiazioni costituite da fotoni o da 
particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la 
formazione di ioni. Ai fini del presente provvedimento il termine “radiazioni” 
deve intendersi sinonimo di “radiazioni-ionizzanti”.   
 
  
  Art. 2(Finalità, ambito di 
applicazione) 1.                  1.Al fine di 
garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi 
connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la 
presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in 
base alle condizioni fissate dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995 e 
successive modificazioni, qui di seguito denominato decreto, per le pratiche 
comportanti esposizioni a scopo medico, definendo, altresì, l’autorità 
competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati.  
 
 
  Art. 3(Nulla osta – Domanda e autorità 
competente) 1.             L’impiego di 
sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta 
preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente, in 
relazione:  
a) 
all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle 
modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale 
addetto;  
b) alle 
conseguenze di eventuali incidenti;  
c) alle 
modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti 
radioattivi.  
  
2.               L’autorità 
competente al rilascio del nulla osta di cui al comma 1, di seguito denominata 
autorità, è individuata nel direttore generale dell’azienda sanitaria locale 
(ASL), previo parere tecnico obbligatorio della commissione per la 
radioprotezione, organismo tecnico consultivo, di seguito denominata 
commissione, disciplinata dall’articolo 4.  
  
3.               La domanda di 
nulla osta è presentata all’autorità in relazione alla località di svolgimento 
della pratica e contiene i dati e gli elementi relativi:  
a) al tipo 
di pratica che si intende svolgere;  
b) alle 
caratteristiche delle macchine radiogene;  
c) al tipo 
e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare;  
d) alle 
modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti;  
e) 
all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;  
f) 
all’identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi 
all’esercizio della pratica.  
  
4.         La domanda di cui al comma 3 è inoltre 
corredata di una relazione tecnica recante gli elementi di cui all’articolo 79 
del decreto, redatta e firmata dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 
dello stesso decreto.  
  
5.         Le modalità di cui ai commi 2 e 3 si 
osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.   
 
 
  Art. 4(Commissione tecnico 
consultiva) 1.         E’ istituita la commissione per la 
radioprotezione, quale organismo tecnico consultivo di cui all’articolo 29, 
comma 2, del decreto, nel territorio di ciascuna ASL provinciale, ognuna 
competente sull’intero ambito territoriale della medesima ASL.  
2.         La commissione per la radioprotezione è 
composta da:  
a) un 
esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo 78 del decreto, 
almeno di secondo grado;  
b) un medico 
specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non 
disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;  
c) un medico 
specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico 
autorizzato di cui all’articolo 88 del decreto e iscritto nell’elenco nazionale 
presso il Ministero del lavoro;  
d) un 
rappresentante del dipartimento provinciale dell’Agenzia regionale per la 
protezione ambientale (ARPA);  
e) un 
rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;  
f) un 
rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;  
g) il 
responsabile della unità operativa (UO). Igiene e sanità pubblica dell’ASL, con 
funzioni di presidenza;  
h) un fisico 
esperto in fisica medica, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. 
i), del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n.187 (Attuazione della 
direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro 
i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) e 
successive modificazioni e integrazioni.  
  
3.         Per i componenti di cui alle lettere 
b), d), e), f) e g) devono essere previsti i sostituti e, nel caso del 
presidente, un suo delegato. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un 
amministrativo dell’ASL competente.  
4.         La presenza dei componenti di cui alle 
lettere a), b), c) e g) del comma 2 è indispensabile per la validità delle 
sedute della commissione.  
5.         Alla commissione per la radioprotezione 
sono attribuiti i seguenti compiti:  
a) 
esprimere all’autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai 
fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a 
radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell’articolo 29 
del decreto;  
b) 
fornire alla ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le 
questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori 
nell’ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle 
radiazioni ionizzanti.   
 
 
  Art. 5(Nomina della commissione tecnico 
consultiva) 1.                 I direttori 
generali delle ASL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, su proposta dei rispettivi responsabili delle UO Igiene e sanità 
pubblica e su designazione degli enti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere 
d), e), f) e g), nominano i componenti, previa verifica del possesso dei 
requisiti.  
  
2.               La commissione 
dura in carica tre anni.   
 
 
  Art. 6(Regolamento della 
commissione) 1.               Ciascuna 
commissione, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, provvede a 
dotarsi di un regolamento organizzativo che, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 4, definisce:  
a) 
l’ordine di priorità delle riunioni;  
b) le 
modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;  
c) il 
numero legale dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché 
della formulazione dei pareri.   
 
 
  Art. 7(Procedimento) 1          La domanda del rilascio del nulla osta 
o della modifica dello stesso ai sensi dell’articolo 9 viene inoltrata 
all’autorità, la quale la trasmette celermente alla commissione per il parere 
tecnico obbligatorio.  
  
2          La commissione può acquisire ulteriori 
documenti o elementi conoscitivi, può eseguire sopralluoghi nelle sedi in cui 
sono o saranno installati gli impianti radiologici, qualora lo ritenga 
necessario per la formulazione del parere.  
  
3.         L’autorità, acquisito il preventivo 
parere tecnico obbligatorio della commissione, provvede con proprio decreto al 
rilascio o al diniego del nulla osta.  
4.         L’intero iter del rilascio del nulla 
osta deve essere concluso entro e non oltre novanta giorni dalla data di 
ricezione della domanda.   
 
 
  Art. 8(Contenuto del nulla osta) 1.                 Il nulla osta 
contiene specifiche prescrizioni tecniche relative:  
a) alle 
fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti 
radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla 
disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la 
disattivazione medesima;  
b) al 
valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di 
riferimento della popolazione a essa interessata, tenendo conto dell’esposizione 
esterna e dell’esposizione interna;  
c) 
all’eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi 
nell’ambiente; 
d) agli 
aspetti della radioprotezione del paziente.   
 
 
  Art. 9(Aggiornamento, variazioni, 
modifiche) 1.         A decorrere dalla data di rilascio, 
ogni cinque anni, il titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare 
all’autorità, che la trasmette per il parere alla commissione, una relazione 
tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall’esperto 
qualificato di cui all’articolo 77 del decreto, relativa alla gestione 
radioprotezionistica della pratica, con l’aggiornamento della documentazione 
originariamente prodotta di cui all’articolo 3.  
2.         Le variazioni nello svolgimento della 
pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle 
prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione 
all’autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, 
entro sessanta giorni dalla richiesta, l’autorità non abbia comunicato l’avvio 
del procedimento di modifica del nulla osta.  
3.         Il nulla osta deve essere modificato 
dall’autorità nei seguenti casi:  
a) ove 
ritenuto necessario, a seguito del parere della commissione sulla relazione 
tecnica di cui al comma 1;  
b) su 
richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino 
modifiche all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;  
c) su 
richiesta degli organi di vigilanza.   
 
 
  Art. 10(Cessazione, revoca, 
sospensione) 1.         L’intendimento di cessare la pratica 
oggetto del nulla osta deve essere comunicato all’autorità, almeno trenta giorni 
prima della data di cessazione.  
  
2.         Alla comunicazione deve essere allegata 
una relazione sottoscritta dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del 
decreto che attesti, in particolare, il rispetto delle prescrizioni contenute 
nel nulla osta inerenti la disattivazione dell’impianto.  
  
3.         L’autorità, previo parere tecnico 
obbligatorio della commissione, provvede all’autorizzazione delle operazioni di 
disattivazione dell’impianto.  
  
4.         L’esercente, al termine delle 
operazioni di cessazione dell’attività, trasmette all’autorità una relazione, 
sottoscritta dall’esperto qualificato, che attesti l’assenza di vincoli di 
natura radiologica nelle installazioni in cui l’attività è stata effettuata. 
 
  
5.         L’autorità, entro sessanta giorni dalla 
data di ricevimento della relazione di cui al comma 4, provvede alla revoca del 
nulla osta.  
6.         La revoca del nulla osta è subordinata 
alla verifica, effettuata dalla commissione, sulla conclusione della 
disattivazione stessa che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica 
dell’attività esercitata e la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi 
prodotti.   
 
 
  Art. 11(Procedure per la variazione di titolarità 
dell’impianto) 1.      
In caso di variazione della titolarità dell’impianto, il titolare 
e il subentrante ne danno comunicazione all’autorità, la quale, su parere 
conforme della commissione, dispone la necessaria voltura nel registro di cui 
all’articolo 12.  
  
2.                 La mancata 
comunicazione della variazione da parte degli interessati comporta la revoca del 
nulla osta e la cancellazione dell’impianto dallo specifico registro di cui 
all’articolo 12.   
 
 
  Art. 12(Istituzione del registro) 1          L’autorità istituisce il registro 
degli impianti autorizzati all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di 
categoria B a scopo medico e provvede al suo aggiornamento.  
  
2          L’autorità provvede all’iscrizione nel 
registro dell’impianto al quale viene rilasciato il nulla osta.   
 
 
  Art. 13(Vigilanza) 1.                Le funzioni di 
vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, 
delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di 
cui all’articolo 59, comma 2, del decreto nonché dall’ARPA, quest’ultima per 
quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all’autorità 
competente le violazioni rilevate ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui 
all’articolo 9, comma 3.  
 
 
  Art. 14(Spese) 1.         Le spese per il funzionamento della 
commissione sono a carico dell’ASL provinciale.  
  
2.                 Le spese 
previste dalle procedure disciplinate dal comma 1 dell’articolo 7, dal comma 3 
dell’articolo 9, dal comma 1 dell’articolo 11 e dall’articolo 12 sono a carico 
dei soggetti non pubblici richiedenti il nulla osta, in conformità all’articolo 
39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della 
direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti) e 
successive modificazioni e integrazioni.  
  
3.                
L’individuazione e la tariffazione delle spese di cui al comma 2 
viene effettuata, previa intesa, dalle ASL competenti.   
 
 
  Art. 15(Disposizioni finali e 
transitorie) 1.                 I soggetti 
titolari delle autorizzazioni all’impiego di radiazioni ionizzanti di categoria 
B per le attività comportanti esposizione a scopo medico, già rilasciate ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185 
(Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle 
popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego 
pacifico dell’energia nucleare), devono chiedere la convalida o la conversione 
dei provvedimenti medesimi secondo le modalità di cui all’articolo 3, entro due 
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.    
 2.                 Per quanto 
non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del 
decreto.  
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
                             |