Anno 2008
Numero 36
Data 19/12/2008
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008
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Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36

Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali



Art. 1

 (Finalità)



 
1.                 La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 3/2001), e detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.
 
2.                 L’adeguamento normativo di cui al comma 1,ispirato al principio dell’integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso, da parte della Regione e degli enti locali, all’impiego degli strumenti della programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari.
 
3.                 Le funzioni e i compiti amministrativi sono esercitati dagli enti locali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza e di autonomia organizzativa e regolamentare.
 
4.                 I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano, nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, le funzioni amministrative con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, anche mediante l’utilizzazione di strumenti informatici.
 
5.                 I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano le funzioni amministrative direttamente o, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso forme di autonoma iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.



Art. 2

(Funzioni dei comuni)



 
1.               La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, ai comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle province in relazione agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.
 



Art. 3

(Funzioni delle province)



 
2.                 Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti a vaste aree intercomunali o all’intero territorio provinciale che, per dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte dai comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.
 
3.                 Le province concorrono, altresì, con la Regione nell’esercizio delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale.



Art. 4

(Funzioni della città metropolitana)



 
1.                Con riguardo alla sua popolazione e al suo territorio, la città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni di competenza della provincia previste dall’articolo 3



Art. 5

(Funzioni delle comunità montane)



 
2.                   Le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio montano e semimontano.
 
3.                   In particolare e fermi restando gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, le comunità montane esercitano le funzioni previste dall’articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle comunità montane).
 
4.                   Nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse per effetto del comma 20 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, le relative funzioni sono svolte dai comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all’articolo 33 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
1.                   In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della comunità montana, o nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.



Art. 6

(Funzioni della Regione)



 
1.                     La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la loro rilevanza, richiedono l’unitario esercizio oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.
 
2.                     In particolare la Regione, al fine di realizzare l’unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l’attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro conferite.
3.                     La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per l’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, oltre alle funzioni di alta amministrazione.
 
4.                     La Regione, nell’ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare e amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull’azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.
 
5.                     La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.
 
6.                     La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, enti locali e amministrazioni competenti.
 
7.                     Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:
a)    individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
b)   attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
c)    realizzare un monitoraggio sull’efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.
 
8.                     La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.
 
9.                     La Regione favorisce e incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l’estero, dell’attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.
 



Art. 7

(Esercizio decentratodi funzioni e compiti amministrativi)




1.                       Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell’ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.
 
2.                       Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia nell’ordinamento degli enti locali interessati con l’entrata in vigore del regolamento locale.
 
3.                       Nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione.
 
4.                       La Regione avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.
 
5.                       La Regione predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l’esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 10, che sottopone alle valutazioni e all’approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il decentramento di cui all’articolo 8.
 
6.                       In relazione ai piani di trasferimento di cui al comma 5, la Regione, per garantire l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in ambiti territoriali omogenei, promuove e incentiva l’associazionismo tra comuni, avendo riguardo principalmente alla densità della popolazione, all’estensione del territorio e alla sua vocazione storica e culturale, all’adeguatezza funzionale, strumentale e operativa degli enti che fanno parte del medesimo ambito, all’omogeneità delle funzioni da esercitare e ai servizi da erogare ai cittadini,
 
7.                       Le intese raggiunte in relazione ai predetti piani di trasferimento di funzioni amministrative dalla Cabina di regia vengono formalmente eseguite attraverso l’emanazione di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.



Art. 8

Relazioni Regione-enti locali(Istituzione della Cabina di regia)



 
1.                   E’ istituita la Cabina di regia per il decentramento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.
 
2.                   La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.
 
3.                   La Cabina di regia ha il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione.
 
4.                   Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi:
a)    esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. I pareri devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica;
b)   esaminare l’andamento del processo di attuazione del titolo V della Costituzione e delle priorità che necessitano d’intervento legislativo;
c)    promuovere l’adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;
d)   individuare e definire i livelli territoriali ottimali di cui all’articolo 33 del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.
 
5.                   Le intese previste dal comma 5 dell’articolo 7 si perfezionano con l’assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.
 
6.                   Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina di regia per il decentramento sottopone all’esame della commissione consiliare competente per materia il piano di trasferimento, così come elaborato, unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo e, su conforme delibera della stessa commissione consiliare, da adottarsi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, trasmette il tutto al Presidente della Giunta Regionale per il conseguente decreto attuativo, che deve essere emanato non oltre i successivi venti giorni.
 



Art. 9



 
1.                     La Regione, al fine di realizzare un coordinamento dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, d’intesa con il sistema delle autonomie locali.
 
2.                     Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati, entro e non oltre sei mesi dalla data del conferimento, concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati, che comunque non può superare il limite temporale di centoottanta giorni dalla rilevazione.
 
3.                     Nel caso di persistente mancato o inadeguato esercizio delle funzioni amministrative da parte del livello di governo investito delle stesse, nonostante l’attivazione della procedura di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di generale interesse, urgenza e improcrastinabilità, può sospendere l’esercizio affidandolo temporaneamente, in ossequio al principio di sussidiarietà, ad altro ente territoriale.
 
4.                     La Regione promuove altresì lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema degli enti locali, assicurando anche, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.



Art. 10



 
1.                     La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui all’articolo 7, assicura al sistema delle autonomie locali, con apposite deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i decreti del Presidente della Giunta regionale.
 
2.                     Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a)      dal personale regionale mediante assegnazione funzionale o trasferimento;
b)      dai beni immobili e mobili strumentali all’esercizio delle funzioni mediante trasferimento;
c)      dalle risorse finanziarie necessarie a sostenere le funzioni trasferite, mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dei decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 59/1997) e 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della l. 59/1997);
d)      dalle tariffe già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, in connessione alle funzioni trasferite.
 
3.                     In caso di mancata assegnazione di unità di personale regionale sarà prevista l’attribuzione di una quota compensativa da quantificarsi in sede di adozione dei singoli provvedimenti di decentramento.
 
4.                     Le risorse di cui ai commi precedenti perseguono l’obiettivo di uniformare, su tutto il territorio regionale, le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali secondo livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà.
 



Art. 11

(Risorse umane)



 
1.                       Con decorrenza dall’esercizio delle funzioni conferite, la Regione assegna funzionalmente al sistema delle autonomie locali i dipendenti a esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Cabina di regia per il decentramento.
 
2.                       Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzia, per ogni singola materia oggetto di decentramento, sono puntualmente inviate alle Organizzazioni sindacali (OO.SS.).
 
3.                       Le proposte di cui al comma 2 devono specificatamente contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per categoria di appartenenza, e gli eventuali profili professionali.
 
4.                       Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all’individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Cabina di regia per il decentramento e previa contrattazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative.
 
5.                       A seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, l’Amministrazione regionale provvede ad assegnare il personale agli enti, sulla base di mobilità volontaria dei dipendenti in esse operanti e in funzione di apposita graduatoria predisposta per anzianità di servizio nel settore interessato alla delega.
 
6.                       Qualora il numero delle adesioni di cui al comma 5, risulti inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo regionale. Le operazioni di tale bando sono concluse con apposita graduatoria che terrà conto dell’anzianità di servizio assoluta, degli eventuali servizi prestati presso settori interessati alla delega, dei titoli di studio e professionali attinenti alla materia/funzione delegata.
 
7.                       Qualora, ultimate le operazioni di cui al comma 4, il contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità d’ufficio tra il personale regionale operante nel territorio provinciale, nell’ambito delle funzioni trasferite.
 
8.                       Ogni fase di mobilità deve completarsi entro un termine massimo di sessanta giorni.
 
9.                       Sono salvaguardate le prerogative del personale in situazioni particolari normativamente tutelate.
 
10.                   La Regione si impegna a richiedere formalmente agli enti destinatari del personale trasferito l’utilizzazione di tale personale nel rispetto dei livelli funzionali e professionali conseguiti.
 
11.                   Dalla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici.
 
12.                   E’ data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l’applicazione dell’articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.
 
13.                   A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l’organizzazione strutturale dell’ente, rideterminando i propri organici.
 
14.                   La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di conferimento di funzioni agli enti locali da parte degli enti strumentali e delle Aziende di promozione turistica (APT) della Regione Puglia.
 



Art. 12

(Incentivi) 



1.                       Ai dipendenti della Regione Puglia che, in applicazione della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria presso gli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni è attribuita, al momento del loro trasferimento presso l’ente di destinazione, un’indennità di trasferimento pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento dell’istanza.
 
2.                       L’indennità di trasferimento di cui al comma 1 è ridotta a quattro mensilità per i casi di mobilità d’ufficio, così come da articolo 11, comma 7.
 
3.                       Al fine di un più agevole perseguimento dell’obiettivo di assegnazione del personale della Regione Puglia agli enti locali, al personale interessato al trasferimento, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22(Trattamento di previdenza  del personale regionale), è altresì corrisposto, al momento del trasferimento, la quota parte maturata ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge.
 
4.                       Ai fini della determinazione del trattamento di cui al comma 3, si considerano utili i periodi che l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) prende a base per il calcolo dell’indennità di fine servizio, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, definiti alla data di cessazione del servizio presso la Regione Puglia.
 
5.                       Sono altresì considerati validi i servizi riconosciuti in favore degli interessati con atti formali ed esecutivi alla data del trasferimento, ai sensi degli articoli 5 e 7 della l.r. 22/1983, così come integrato dall’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 20 e dall’articolo 72 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.
 
6.                       Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 o ai loro eredi aventi titolo la Regione Puglia assicura, alla definitiva cessazione dal servizio, a qualunque causa, dall’ente di destinazione, l’ulteriore quota maturata a differenza tra la somma lorda effettivamente determinata e corrisposta a titolo di indennità di fine servizio dall’INPDAP e quella già erogata dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel comma 3.



Art. 13

(Risorse strumentali)



 
1.                       I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l’esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili dalla Regione agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
 
2.                       L’Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in uso agli enti locali.
 
3.                       I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell’Amministrazione regionale.
 
4.                       Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi in uso alla Regione gli enti locali subentrano nei contratti in corso.
 
5.                       La copertura finanziaria delle spese collegate esclusivamente ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 14.
 



Art. 14

(Norme finanziarie, finali e transitorie)



 
1.                   Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 10 e 12 si provvede:
a)      mediante trasferimento delle somme statali assegnate ai sensi dei d.lgs. 112/1998, 143/1997, 422/1997 e 469/1997 che saranno ripartite con provvedimento della Giunta regionale, con imputazione al capitolo di nuova istituzione “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”;
b)      mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla spesa di personale, per l’erogazione delle indennità di trasferimento, con imputazione al capitolo di nuova istituzione “Spese per l’attribuzione dell’indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli enti locali”.
 
2.                   Sono fatte salve le risorse necessarie per i costi relativi al personale trasferito agli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni.
 
3.                   La Regione, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari, secondo le modalità previste dall’articolo 7, per il trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con le leggi regionali 30 novembre 2000, n. 16 (in materia di agricoltura), n. 17 (in materia di tutela ambientale), n. 18(in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli  incendi boschivi), n. 19 (in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche) n. 20 (in materia di opere pubbliche, viabilità e trasporti) e n. 21 (in materia di salute umana e sanità veterinaria) e loro successive modificazioni e da ogni altra disciplina normativa di settore.
 
4.                   In sede di prima applicazione, gli importi minimi e massimi previsti dall’articolo 7, comma 3, della presente legge non possono essere inferiori a euro 25 né superiori a euro 10 mila.



Art. 15

(Effetti della soppressionedelle comunità montane)



 
1.                   In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle Comunità montane nei modi e nelle forme di cui all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 5, comma 4.
 
2.                   Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 20 dell’articolo 2 della l. 244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei commissari liquidatori di cui ai successivi commi.
 
3.                   Entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione.
 
4.                   Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità e cessa dalla carica con l’estinzione della comunità montana soppressa.
5.                   Il commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi in attuazione delle prescrizioni di cui al comma 22 dell’articolo 2 della l. 244/2007.
 
6.                   Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono introdotte norme applicative e di dettaglio per disciplinare l’attività dei commissari liquidatori nominati in attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché, per quello che concerne il personale, dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.
 
7.                   Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adotta il piano di cui al comma 5, dichiara l’estinzione della comunità montana soppressa e trasferisce le funzioni e i rapporti attivi e passivi alla forma associativa deliberata dai comuni già facenti parte della comunità montana. Ove non sia stata costituita alcuna forma associativa tra i comuni già facenti parte della comunità montana o non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.
 
8.                   Con il decreto di cui al comma 7, il Presidente della Giunta regionale può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra la comunità montana estinta e la forma associativa dei comuni ovvero la provincia.



Art. 16

(Norme di rinvio)



 
1.                     Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri ovvero riduzioni di entrate a carico del bilancio regionale in quanto contenente norme di principio e procedimentali in materia di conferimento di funzioni e di compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.
2.                     All’attuazione dei principi e delle procedure previste dalla presente legge si procede con i provvedimenti di cui agli articoli precedenti e, per quello che concerne i profili finanziari, previa adozione delle correlate e apposite disposizioni delle leggi di bilancio.
 



Art. 17

(Abrogazioni)



 
1.                       Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
 
2.                       Sono altresì abrogate, a decorrere dalla data di cui al comma 1, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili o in contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla presente legge.
 



Disposizioni finali


La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.