Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36 Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali(•)
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 3/2001), e detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali. 2. L’adeguamento normativo di cui al comma 1, ispirato al principio dell’integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso, da parte della Regione e degli enti locali, all’impiego degli strumenti della programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari. 3. Le funzioni e i compiti amministrativi sono esercitati dagli enti locali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza e di autonomia organizzativa e regolamentare. 4. I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano, nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, le funzioni amministrative con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, anche mediante l’utilizzazione di strumenti informatici. 5. I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano le funzioni amministrative direttamente o, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso forme di autonoma iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.
Art. 2(Funzioni dei comuni) 1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi
è attribuita, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, ai comuni, singoli
o associati, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, compiti e funzioni
siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle province in relazione agli
interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.
Art. 3(Funzioni delle province) 2 Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti a vaste aree
intercomunali o all’intero territorio provinciale che, per dimensioni
territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte
dai comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.
3. Le
province concorrono, altresì, con la Regione nell’esercizio delle funzioni di
programmazione territoriale ed economico-sociale.
Art. 4(Funzioni della città metropolitana) 1. Con riguardo alla sua popolazione e al suo territorio, la
città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni di competenza
della provincia previste dall’articolo 3.
Art. 5(Riordino delle funzioni delle comunità montane)(•) 1. Le
Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle
Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.
2.
A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione
Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli
di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia. (1)
3.
Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla
Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.
4.
Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui
all’articolo 16
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle
Comunità montane sono esercitati dall’Agenzia regionale per le attività irrigue
e forestali (ARIF), istituita con legge
regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue
e forestali).
5.
Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico
e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell’articolo 44
della Costituzione sono svolti dai Comuni già appartenenti alle Comunità
montane.
6.
La Regione
Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi non
esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data di entrata
in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle funzioni,
compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.
7.
La Regione
Puglia succede, ai sensi dell’articolo 110 del Codice di
procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle Comunità montane, a
eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi
3, 4 e 5.
8.
I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle
Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e
con le modalità stabiliti al comma 2 dell’articolo 5 bis.
8 bis. I
beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati, in quanto strumentali
all’esercizio di funzioni e servizi comunali, sono trasferiti ai Comuni
territorialmente competenti alla loro gestione: a) complesso archeologico “Casalene” - Bovino (Foggia); b) n. 2 locali adibiti a cabine elettriche - Carlantino (Foggia); c) strade, fogna, acqua e illuminazione zona P.I.P. - Santeramo in Colle (Bari) d) fontanile rurale - Corato (Bari); e) depuratore zona artigianale - Santeramo in Colle (Bari); f) centro pilota per la trasformazione del siero - Gioia del Colle (Bari). f-bis) fabbricato rurale - Gravina di Puglia (Bari) (5)
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a
valere di titolo di proprietà. (2)
8 ter. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati sono trasferiti ai
comuni territorialmente competenti per l’esercizio di loro funzioni e servizi,
a richiesta degli stessi: a) struttura turistica - Ostello - Carlantino (Foggia); b) struttura turistica - Castelnuovo della Daunia (Foggia); c) struttura turistica - Roseto Valfortore (Foggia); d) struttura turistica - Volturino (Foggia); e) struttura turistica - Volturara Appula (Foggia); f) struttura turistica - posto di ristoro “Lago Pescara” - Biccari (Foggia). f-bis) struttura turistica - Masseria pilota Agro polis - S. Giovanni Rotondo (Foggia). (6)
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale a
valere di titolo di proprietà. (3)
8 quater. I trasferimenti di cui ai commi “8 bis” e “8 ter” sono disposti
previa verifica della insussistenza di pendenze a carico dei comuni interessati
nei confronti della soppressa comunità montana per debiti accertati dalla
gestione commissariale di liquidazione. Agli stessi comuni è consentito, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, regolarizzare la propria posizione debitoria mediante
accreditamento delle somme accertate presso la Tesoreria della Regione Puglia
o, ove ancora sussistente, della Gestione commissariale. (4) 9.
Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1
dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le
zone montane), sono destinate allo svolgimento delle attività connesse
all’attuazione delle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli
effetti del comma 4 del suddetto articolo. Contribuiscono, altresì, a tale scopo
le assegnazioni provenienti da leggi statali a destinazione vincolata e le
risorse dell’UE, statali e regionali relative all’attuazione di programmi
dell’UE.
10. I Comuni appartenenti alle soppresse
Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma
5, si avvalgono delle risorse di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come rideterminate dal
comma 187 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2010).
(•) Articolo già sostituito dalla l.r. 5/2010,
art. 7 è stato così nuovamente sostituito dalla l..r 36/2012, art. 1(1) Vedi lal.r. 36/2012, art 4 (2) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art.7(3) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art.7(4) Comma inserito dalla l.r.
n. 37/2014, art.7(5) Lettera aggiunta dalla l.r. 1/2016, art. 55, c.1.(6) Lettera aggiunta dalla l.r. 1/2016, art. 55, c.2.
Art. 5 bis(Procedure di liquidazione delle comunità
montane) (•) 1. Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente della Giunta
regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 consegna
alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti,
dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei
giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole
Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo
successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria
approvati.
2.
Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun Commissario redige
l’inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle Comunità. L’inventario
deve indicare per ciascun bene l’esistenza di eventuali vincoli di destinazione
d’uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o
amministrative, anche dell’Unione europea o, comunque, dalla percezione di
contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli seguono la successione a
qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere
comunicati alla Regione Puglia.
2-bis.
Ad avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata nei commi
1 e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della
liquidazione delle soppresse Comunità montane e la necessità di contenere le
spese delle procedure di liquidazione, i medesimi commissari decadono, previa
nomina contestuale di un commissario liquidatore unico a valere per tutte le
soppresse Comunità montane; (•)
3.
La Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui ai
commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le disposizioni per il passaggio
delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 5, prevedendo, in particolare, il trasferimento del personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all’ARIF
per consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 5.
4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva gli
elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai commissari
liquidatori ai sensi del comma 2, che sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e notificati ai comuni facenti parte delle rispettive
Comunità montane. Per lacquisizione dei beni immobili a favore della Regione
Puglia, il Presidente della Giunta regionale emana apposito decreto, che
costituisce titolo per le trascrizioni, le volture e ogni altro adempimento
necessario derivante dalla successione . (•)
4-bis. I comuni interessati di cui al comma 4, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla
Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili
sulla base di articolata e dettagliata proposta progettuale, finalizzata al
conseguimento di preminenti interessi collettivi. La Giunta regionale, valutata
la conformità allinteresse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a
titolo gratuito in favore dellente richiedente. (•)
5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
cui al comma 3, il Direttore dell’ARIF acquisisce, con proprio provvedimento, il
personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento,
nonché l’anzianità di servizio già maturata all’atto del trasferimento.
6.
Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5, il
Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di estinzione relativi a
ciascuna delle Comunità montane.
(•) Articolo inserito dalla
l.r. 36/2012, art. 2. Vedi la l.r.
n. 37/2014, art. 6.(•) Comma inserito dalla
l.r. 26/2013, art. 29, c.1, lett. a. In riferimento al presente comma vedi la l.r.
n. 37, art.8.(•) Comma così sostituito dalla l.r. 26/2013,
art. 29, c.1, lett. b.. Il testo oriignario era così formulato: «4. Entro il medesimo termine, la Giunta
regionale approva, con provvedimenti, gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e
immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che
costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni
adempimento necessario derivante dalla successione.».(•) Comma inserito
dalla l.r. 26/2013, art. 29, c.1, lett. c..
Art. 6(Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la
loro rilevanza, richiedono l’unitario esercizio oltre quelle che la legge
espressamente le attribuisce.
2. In particolare la Regione, al fine di realizzare l’unitario
sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l’attività di
coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro
conferite.
3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e
concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per
l’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, oltre alle funzioni di
alta amministrazione.
4. La Regione, nell’ambito delle materie demandate alla sua
competenza legislativa, regolamentare e amministrativa, regola i procedimenti
amministrativi in coerenza con le norme generali sull’azione amministrativa
dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti
locali.
5. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi
di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica
amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la
modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o
destinatari degli atti.
6. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate
dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 accordi
finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, enti locali e
amministrazioni competenti.
7. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la
Regione indirizza la sua azione al fine di:
a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla
base di un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle
norme di legge; b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la
responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione
laddove richiesti per legge; c) realizzare un monitoraggio sull’efficacia delle riforme
introdotte e delle loro applicazioni.
8. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle
proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni
sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria
competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un
programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse
per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.
9. La Regione favorisce e incentiva la realizzazione di
sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento ai
settori delle attività produttive, del commercio con l’estero, dell’attività
urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.
Art. 7(Esercizio decentrato di funzioni e compiti amministrativi) 1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti
locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione, in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle
funzioni dell’ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale
al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare
riferimento ai diritti civili e sociali.
2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione
cessano di avere efficacia nell’ordinamento degli enti locali interessati con
l’entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell’ambito delle materie di competenza legislativa
regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze
degli enti locali determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di violazione.
4. La Regione avvia il graduale decentramento delle funzioni e
dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di
governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo idonee a
garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.
5. La Regione predispone periodicamente appositi piani di
trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli
enti locali per l’esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto
disposto dal comma 2 dell’articolo 10, che sottopone alle valutazioni e
all’approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il
decentramento di cui all’articolo 8.
6. In relazione ai piani di trasferimento di cui al comma 5, la
Regione, per garantire l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
in ambiti territoriali omogenei, promuove e incentiva l’associazionismo tra
comuni, avendo riguardo principalmente alla densità della popolazione,
all’estensione del territorio e alla sua vocazione storica e culturale,
all’adeguatezza funzionale, strumentale e operativa degli enti che fanno parte
del medesimo ambito, all’omogeneità delle funzioni da esercitare e ai servizi da
erogare ai cittadini,
7. Le intese raggiunte in relazione ai predetti piani di
trasferimento di funzioni amministrative dalla Cabina di regia vengono
formalmente eseguite attraverso l’emanazione di appositi decreti del Presidente
della Giunta regionale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 8Relazioni Regione-enti locali (Istituzione della Cabina di
regia) 1. E’ istituita la Cabina di regia per il decentramento quale
organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni,
comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della
Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze
regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione
province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.
2. La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la
Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.
3. La Cabina di regia ha il compito di raggiungere, sul
processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale,
attraverso il metodo del confronto e della concertazione.
4. Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi:
a) esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di norma
in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti relativi al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. I pareri
devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della
richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i
pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica; b) esaminare l’andamento del processo di attuazione del titolo
V della Costituzione e delle priorità che necessitano d’intervento legislativo;
c) promuovere l’adozione di protocolli di intesa quadro,
posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un
migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti; d) individuare e definire i livelli territoriali ottimali di
cui all’articolo 33 del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.
5. Le intese previste dal comma 5 dell’articolo 7 si
perfezionano con l’assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal
suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.
6. Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina di
regia per il decentramento sottopone all’esame della commissione consiliare
competente per materia il piano di trasferimento, così come elaborato,
unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo e, su
conforme delibera della stessa commissione consiliare, da adottarsi entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, trasmette il tutto al Presidente
della Giunta Regionale per il conseguente decreto attuativo, che deve essere
emanato non oltre i successivi venti giorni.
Art. 9(Controllo sull’efficacia della gestione delle funzioni) 1. La Regione, al fine di realizzare un coordinamento
dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta
apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate
dagli enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di
cui agli articoli 7 e 8, d’intesa con il sistema delle autonomie locali.
2. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, si
rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni
conferite, la Regione e gli enti interessati, entro e non oltre sei mesi dalla
data del conferimento, concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui
essi devono essere attuati, che comunque non può superare il limite temporale di
centoottanta giorni dalla rilevazione.
3. Nel caso di persistente mancato o inadeguato esercizio delle
funzioni amministrative da parte del livello di governo investito delle stesse,
nonostante l’attivazione della procedura di cui al comma 2, il Presidente della
Giunta regionale, per motivi di generale interesse, urgenza e
improcrastinabilità, può sospendere l’esercizio affidandolo temporaneamente, in
ossequio al principio di sussidiarietà, ad altro ente territoriale.
4. La Regione promuove altresì lo scambio delle informazioni e
la comunicazione istituzionale con il sistema degli enti locali, assicurando
anche, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica,
amministrativa e giuridico-normativa per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi conferiti.
Art. 10(Risorse) 1. La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui
all’articolo 7, assicura al sistema delle autonomie locali, con apposite
deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
all’esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i
decreti del Presidente della Giunta regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dal personale regionale mediante assegnazione funzionale o
trasferimento; b) dai beni immobili e mobili strumentali all’esercizio delle
funzioni mediante trasferimento; c) dalle risorse finanziarie necessarie a sostenere le funzioni
trasferite, mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dei
decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l.
59/1997) e 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell’articolo 1 della l. 59/1997); d) dalle tariffe già istituite alla data di entrata in vigore
della presente legge, in connessione alle funzioni trasferite.
3. In caso di mancata assegnazione di unità di personale
regionale sarà prevista l’attribuzione di una quota compensativa da
quantificarsi in sede di adozione dei singoli provvedimenti di decentramento.
4. Le risorse di cui ai commi precedenti perseguono l’obiettivo
di uniformare, su tutto il territorio regionale, le prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali secondo livelli essenziali delle prestazioni, in
attuazione del principio di sussidiarietà.
Art. 11(Risorse umane) 1. Con decorrenza dall’esercizio delle funzioni conferite, la
Regione assegna funzionalmente al sistema delle autonomie locali i dipendenti a
esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Cabina
di regia per il decentramento.
2. Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzia, per
ogni singola materia oggetto di decentramento, sono puntualmente inviate alle
Organizzazioni sindacali (OO.SS.).
3. Le proposte di cui al comma 2 devono specificatamente
contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per
categoria di appartenenza, e gli eventuali profili professionali.
4. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la
Regione provvede all’individuazione degli uffici regionali preposti alle
funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a
procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della
Cabina di regia per il decentramento e previa contrattazione con le OO.SS.
maggiormente rappresentative.
5. A seguito della definizione del contingente numerico,
determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni
conferite, l’Amministrazione regionale provvede ad assegnare il personale agli
enti, sulla base di mobilità volontaria dei dipendenti in esse operanti e in
funzione di apposita graduatoria predisposta per anzianità di servizio nel
settore interessato alla delega.
6. Qualora il numero delle adesioni di cui al comma 5, risulti
inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito
bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo regionale. Le
operazioni di tale bando sono concluse con apposita graduatoria che terrà conto
dell’anzianità di servizio assoluta, degli eventuali servizi prestati presso
settori interessati alla delega, dei titoli di studio e professionali attinenti
alla materia/funzione delegata.
7. Qualora, ultimate le operazioni di cui al comma 4, il
contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a
mobilità d’ufficio tra il personale regionale operante nel territorio
provinciale, nell’ambito delle funzioni trasferite.
8. Ogni fase di mobilità deve completarsi entro un termine
massimo di sessanta giorni.
9. Sono salvaguardate le prerogative del personale in
situazioni particolari normativamente tutelate.
10. La Regione si impegna a richiedere formalmente agli enti
destinatari del personale trasferito l’utilizzazione di tale personale nel
rispetto dei livelli funzionali e professionali conseguiti.
10-bis. I dipendenti regionali trasferiti in applicazione
delle disposizioni della presente legge conservano il diritto a completare le
procedure di progressione verticale in corso al momento del trasferimento, con
esiti di reinquadramento valevoli nei confronti degli enti destinatari, anche
agli effetti di cui allarticolo 14, comma 2.(7)
11. Dalla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni
conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri
organici.
12. E’ data facoltà al personale di qualifica dirigenziale
assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei
ruoli degli enti stessi o di richiedere l’applicazione dell’articolo 17 del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.
13. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l’organizzazione
strutturale dell’ente, rideterminando i propri organici.
14. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche
nel caso di conferimento di funzioni agli enti locali da parte degli enti
strumentali e delle Aziende di promozione turistica (APT) della Regione Puglia.
Art. 12(Incentivi) 1. Ai dipendenti della Regione Puglia che, in applicazione
della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria presso gli enti
locali destinatari di trasferimento di funzioni è attribuita, al momento del
loro trasferimento presso l’ente di destinazione, un’indennità di trasferimento
pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento
dell’istanza.
2. L’indennità di trasferimento di cui al comma 1 è ridotta a
quattro mensilità per i casi di mobilità d’ufficio, così come da articolo 11,
comma 7.
3. Al fine di un più agevole perseguimento dell’obiettivo di
assegnazione del personale della Regione Puglia agli enti locali, al personale
interessato al trasferimento, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale
regionale), è altresì corrisposto, al momento del trasferimento, la quota parte
maturata ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge.
4. Ai fini della determinazione del trattamento di cui al
comma 3, si considerano utili i periodi che l’Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) prende a base per il
calcolo dell’indennità di fine servizio, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e
successive modificazioni e integrazioni, definiti alla data di cessazione del
servizio presso la Regione Puglia.
5. Sono altresì considerati validi i servizi riconosciuti in
favore degli interessati con atti formali ed esecutivi alla data del
trasferimento, ai sensi degli articoli 5
e 7
della l.r.
22/1983, così come integrato dall’articolo 1 della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 20 e dall’articolo 72
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1.
6. Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 o ai loro eredi aventi
titolo la Regione Puglia assicura, alla definitiva cessazione dal servizio, a
qualunque causa, dall’ente di destinazione, l’ulteriore quota maturata a
differenza tra la somma lorda effettivamente determinata e corrisposta a titolo
di indennità di fine servizio dall’INPDAP e quella già erogata dalla Regione, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto nel comma 3.
Art. 13(Risorse strumentali) 1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per
l’esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili dalla Regione agli
enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
2. L’Amministrazione regionale conserva la titolarità dei
beni immobili di proprietà e li assegna in uso agli enti locali.
3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti
locali, previa valutazione positiva dell’Amministrazione regionale.
4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi
in uso alla Regione gli enti locali subentrano nei contratti in corso.
5. La copertura finanziaria delle spese collegate
esclusivamente ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui
ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all’articolo
14.
Art. 14(Norme finanziarie, finali e transitorie) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 10 e
12 si provvede:
a) mediante trasferimento delle somme statali assegnate ai
sensi dei d.lgs. 112/1998, 143/1997, 422/1997 e 469/1997 che saranno ripartite
con provvedimento della Giunta regionale, con imputazione al capitolo di nuova
istituzione “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali”; b) mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla spesa
di personale, per l’erogazione delle indennità di trasferimento, con imputazione
al capitolo di nuova istituzione “Spese per l’attribuzione dell’indennità di
trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli enti locali”.
2. Sono fatte salve le risorse necessarie per i costi
relativi al personale trasferito agli enti locali destinatari di trasferimento
di funzioni.
3. La Regione, entro centoottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari,
secondo le modalità previste dall’articolo 7, per il trasferimento agli enti
locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative all’esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con le leggi
regionali 30 novembre 2000, n. 16 (in materia di agricoltura), n.
17 (in materia di tutela ambientale), n.
18 (in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi
boschivi), n.
19 (in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse
geotermiche) n.
20 (in materia di opere pubbliche, viabilità e trasporti) e n.
21 (in materia di salute umana e sanità veterinaria) e loro successive
modificazioni e da ogni altra disciplina normativa di settore.
4. In sede di prima applicazione, gli importi minimi e
massimi previsti dall’articolo 7, comma 3, della presente legge non possono
essere inferiori a euro 25 né superiori a euro 10 mila.
Art. 15(Effetti della soppressione delle comunità
montane)(•) (•)
[1. In sede di prima
applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e
ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane soppresse nei modi
e nelle forme di cui all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già
compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il
31 ottobre 2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo.
5, comma 3 . (8)
2. Gli organi
rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti
cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali
continuano la loro attività, per la sola gestione dell’ordinaria
amministrazione, sino all’insediamento dei commissari liquidatori di cui ai
commi successivi . (9)
3. Entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le
funzioni degli organi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio
decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito
di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento
dell’incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. (10)
4. Il commissario
liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità e
cessa dalla carica con lestinzione della comunità montana
soppressa.
4-bis. Per l’espletamento
dei compiti di cui all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il
commissario liquidatore si avvale dell’organizzazione amministrativa della
comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e
18 (Segretario) della
L.R. n. 20/2004. (11)
5. Il Commissario
liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto
di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della
Comunità montana soppressa. (12)
6. Con regolamento (13) da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono introdotte norme applicative e di dettaglio per disciplinare
lattività dei commissari liquidatori nominati in attuazione dei commi 3 e 4 del
presente articolo nonché, per quello che concerne il personale, dellarticolo 31
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in
quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti
articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione
collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì,
lapplicazione al personale in questione della disciplina di cui allarticolo 30
del d.lgs. 165/2001 con priorità rispetto al personale proveniente da altre
amministrazioni.
7. Il Presidente della
Giunta regionale, con proprio decreto, adotta il piano di cui al comma 5,
dichiara lestinzione della comunità montana soppressa e trasferisce le funzioni
e i rapporti attivi e passivi alla forma associativa deliberata dai comuni già
facenti parte della comunità montana. Ove non sia stata costituita alcuna forma
associativa tra i comuni già facenti parte della comunità montana o non sia
stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire
entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, le
stesse sono esercitate dalle province territorialmente
competenti.
8. Con il decreto di cui
al comma 7, il Presidente della Giunta regionale può dettare le disposizioni
necessarie ad assicurare la continuità dellazione amministrativa tra la
comunità montana estinta e la forma associativa dei comuni ovvero la
provincia.
8-bis. La fase di
liquidazione é interamente regolata dalle disposizioni del Reg. reg. 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente articolo, in quanto compatibili con
le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di
dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari liquidatori
nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il personale
dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta
dal D.Lgs. 165/2001, fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più
favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre
disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti
di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al personale in
questione della disciplina di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale
proveniente da altre amministrazioni. (14)
8-ter Resta ferma la
possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in
conseguenza dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la
mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai
sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre
amministrazioni ].(15)
(•) Vedi la l.r.5/2010, art.
9 n.d.r. Vedi anche il D.P.G.R. 6 febbraio 2009, n. 132, relativo all'applicazione della
disciplina riguardante le comunità montane.(•) Articolo abrogato
dalla l..r 36/2012, art. 3, c. 1, lett. c)(10) Comma così sostituito
dalla l.r. 5/2010, art. 8, c.1, lettera c). Il testo originario era così formulato: «3. Entro trenta giorni della data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale
nomina, con decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con
il compito di provvedere alle attività di liquidazione.».(11) Comma inserito dalla
l.r. 5/2010, art. 8, c.1, lettera d)(12) Comma così
sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 8, c.1, lettera e).Il testo originario era così formulato: «5. Il commissario liquidatore
predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina,
un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi in attuazione delle
prescrizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della L. 244/2007.».(13) Vedi il Reg. reg.
16/2009(14) Comma aggiunto dalla l.r.
5/2010, art. 8, c.1, lettera f). (15) Comma aggiunto
dalla l.r. 5/2010, art. 8, c.1, lettera f)(8) Comma così sostituito
dalla l.r. 5/2010, art. 8. Il testo originario era così formulato:
«1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il
criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle Comunità
montane nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione
nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma
associata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge determina l'applicazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 5, comma 4.».(9) Comma così
sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 8, c.1 lettera b). Il testo originario era così formulato: «2. Gli organi rappresentativi ed
esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 20 dell'articolo 2
della l. 244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria,
decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive
cariche, fatta eccezione per i presidenti i quali continuano la loro attività,
per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei
commissari liquidatori di cui ai successivi commi.».
Art. 16(Norme di rinvio) 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri
ovvero riduzioni di entrate a carico del bilancio regionale in quanto contenente
norme di principio e procedimentali in materia di conferimento di funzioni e di
compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.
2. All’attuazione dei principi e delle procedure previste
dalla presente legge si procede con i provvedimenti di cui agli articoli
precedenti e, per quello che concerne i profili finanziari, previa adozione
delle correlate e apposite disposizioni delle leggi di bilancio.
Art. 17(Abrogazioni) 1.Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli enti locali).
2.Sono altresì abrogate, a decorrere dalla data di cui al
comma 1, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili o in contrasto con i
principi e le disposizioni di cui alla presente legge.
Disposizioni finali La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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