Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 14 Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Art. 1(Finalità) In
applicazione dell’art.3, comma 1, lett. a) punto 1) della L.R.
28 Maggio 2004, n. 8
e successive modificazioni, per il rilascio della verifica di compatibilità
nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle grandi macchine
denominate “PET” in rapporto all’evoluzione tecnologica ed ai mutati scenari
delle risposte diagnostiche, strettamente correlati all’inquadramento
prognostico ed al monitoraggio di malattie clinicamente e socialmente rilevanti,
si rende necessario individuare gli ambiti territoriali ove allocare le grandi
macchine nonché i criteri ed i parametri per il fabbisogno di prestazioni “PET”.
Art. 2(Definizioni) La
Tomografia ad emissioni di positroni o Positron Emission Tomografy (PET) è una
tecnica di medicina nucleare e di diagnostica medica che produce immagini
tridimensionali o mappe dei processi funzionali all’interno del corpo e serve,
pertanto, per lo studio di numerose patologie oncologiche ed in minor
percentuale neurologiche e cardiologiche.
La
tecnica diagnostica “PET” deve essere svolta in centri di diagnostica di
medicina nucleare appositamente autorizzati all’esercizio, secondo le norme
vigenti in materia di radioprotezione, dell’attività di medicina nucleare.
Art. 3(Ambiti Territoriali)
In
caso di ambito territoriale con una popolazione superiore a 750.000 abitanti è
possibile allocare una ulteriore Tomografia ad emissioni di positroni “PET”.
Art. 4(Definizione del Fabbisogno) La
definizione del fabbisogno di prestazioni “PET” e la sua progressiva espansione
vanno inquadrate all’interno della Rete Oncologica Regionale ed in relazione
all’esigenza della Regione di fornire una risposta adeguata alla necessità
pregnante di assicurare una diagnosi precoce dei tumori, la diminuzione dei
tempi di ricovero per patologie oncologiche e l’allargamento di esami PET in
settori di ricerca clinica per valutare le possibili ulteriori applicazioni in
nuovi campi della Medicina oltre che dell’Oncologia.
Inoltre, la valutazione del fabbisogno
regionale di prestazioni “PET” tiene conto:
-
del contesto
epidemiologico con particolare riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore,
tenuto conto del progressivo consolidamento degli studi e dei criteri di
appropriatezza di trattamento delle patologie neoplastiche con esecuzione di
prestazioni “PET”;
-
della
popolazione residente pari a 4.020.707 (Istat 2001) e di quella effettivamente
assistita pari a 4.279.427 (Sisr Puglia 2009).
Tenuto conto di tali esigenze e del fatto
che un tomografo PET permette mediamente, allo stato delle tecnologiche
disponibili e delle tecniche di indagine diagnostica, di effettuare esami per
circa 1.500 pazienti l’anno in un bacino di utenza medio di 750.000 persone, il
fabbisogno regionale di prestazioni “PET” è stabilito come segue:
a) n. 1 (una) PET da attribuire / installare
presso strutture sanitarie pubbliche, per ciascun ambito territoriale di cui
all’art.3 precedente, esclusi gli I.R.C.C.S. pubblici e privati; questi ultimi
possono, per fini di ricerca clinica ed anche di assistenza, dotarsi di tali
attrezzature, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale;
b)
n.
1 (una) PET da attribuire / installare presso strutture sanitarie private, per
ciascun ambito territoriale pari o superiore a 750.000 abitanti purché in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di medicina nucleare
rilasciata ai sensi dell’art.8 della legge
regionale n.8/2004.
L’attribuzione
di prestazioni “PET” eccedenti il suddetto fabbisogno non è ammissibile con
riferimento al processo di accreditamento di cui al D.Lgs n.502/92 e successive
modifiche ed integrazioni come disciplinato dalla L.R.
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e successive modifiche ed integrazioni.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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