Anno 2009
Numero 14
Data 30/06/2009
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 101 del 6 luglio 2009
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Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 14

Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’ art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L. R. 28 maggio 2004 n. 8 che, all’art. 3, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Visto il R. R. 2 marzo 2006 n. 3;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1104 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento: 




Art. 1

(Finalità)


In applicazione dell’art.3, comma 1, lett. a) punto 1) della L.R. 28 Maggio 2004, n. 8 e successive modificazioni, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle grandi macchine denominate “PET” in rapporto all’evoluzione tecnologica ed ai mutati scenari delle risposte diagnostiche, strettamente correlati all’inquadramento prognostico ed al monitoraggio di malattie clinicamente e socialmente rilevanti, si rende necessario individuare gli ambiti territoriali ove allocare le grandi macchine nonché i criteri ed i parametri per il fabbisogno di  prestazioni “PET”.




Art. 2

(Definizioni)


La Tomografia ad emissioni di positroni o Positron Emission Tomografy (PET) è una tecnica di medicina nucleare e di diagnostica medica che produce immagini tridimensionali o mappe dei processi funzionali all’interno del corpo e serve, pertanto, per lo studio di numerose patologie oncologiche ed in minor percentuale neurologiche e cardiologiche. La tecnica diagnostica “PET” deve essere svolta in centri di diagnostica di medicina nucleare appositamente autorizzati all’esercizio, secondo le norme vigenti in materia di radioprotezione, dell’attività di medicina nucleare.




Art. 3

(Ambiti Territoriali)


Ai fini del rilascio della verifica di compatibilità di cui all’art.7 della legge regionale 28 maggio 2004, n.8, propedeutica all’autorizzazione alla realizzazione, gli ambiti territoriali entro cui allocare la Tomografia ad emissioni di positroni “PET” sono coincidenti con l’ambito territoriale delle Aziende Sanitarie Locali provinciali, definiti ai sensi delle LL.RR. 12 agosto 2005, n.11 e 28 dicembre 2006, n. 39. [In caso di ambito territoriale con una popolazione superiore a 750.000 abitanti è possibile allocare una ulteriore Tomografia ad emissioni di positroni “PET”.](1) 



(1) Capoverso abrogato dalla l.r. 34/2023, art.16, comma 1.


Art. 4

(Definizione del Fabbisogno)



La definizione del fabbisogno di prestazioni “PET” e la sua progressiva espansione vanno inquadrate all’interno della Rete Oncologica Regionale ed in relazione all’esigenza della Regione di fornire una risposta adeguata alla necessità pregnante di assicurare una diagnosi precoce dei tumori, la diminuzione dei tempi di ricovero per patologie oncologiche e l’allargamento di esami PET in settori di ricerca clinica per valutare le possibili ulteriori applicazioni in nuovi campi della Medicina oltre che dell’Oncologia. Inoltre, la valutazione del fabbisogno regionale di prestazioni PET tiene conto del contesto epidemiologico con particolare riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore, tenuto conto del progressivo consolidamento degli studi e dei criteri di appropriatezza di trattamento delle patologie neoplastiche con esecuzione di prestazioni PET.(2) 

Tenuto conto di tali esigenze, il fabbisogno regionale di prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale è stabilito in numero 1 (una) PET da attribuire/installare presso le strutture ospedaliere pubbliche e private in cui è attivo il servizio di medicina nucleare come da programmazione ospedaliera regionale vigente, purché in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio per l’attività specialistica ambulatoriale di medicina nucleare o per la quale sia richiesta e ottenuta l’autorizzazione alla realizzazione e successivamente l’autorizzazione all’esercizio.(3) 

[L’attribuzione di prestazioni “PET” eccedenti il suddetto fabbisogno non è ammissibile con riferimento al processo di accreditamento di cui al D.Lgs n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni come disciplinato dalla L.R. 28 Maggio 2004, n.8 e successive modifiche ed integrazioni.](4) 



(•) Lettera modificata dalla l.r. 20/2023, art. 6, comma 2.
(2) Capoverso sostituito dalla l.r. 34/2023, art. 16, comma 2
(3) Capoverso sostituito dalla l.r. 34/2023, art. 16, comma 3.
(4) Capoverso abrogato dalla l.r. 34/2023, art.16, comma 4.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.