Regolamento Regionale 10 agosto 2009, n. 19 Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare l'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica delle micro e piccole imprese.
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Vista la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88
del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio
del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 della
Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.214 del
9/08/2008) e il Regolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del 2 luglio 1987;
Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 1522 del 07.08.2009 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Parte I (Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)
Art. 1(Modifiche all’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)
«Gli aiuti previsti dal
presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico
del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di
stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per
quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti
previsti dall’art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al
Regolamento
n. 24 del 21 novembre 2008 “Regolamento per la
concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione
che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal
paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di
stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008
relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o
regolamenti specifici della Commissione».
Art. 2(Modifiche all’art. 13 ed art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19
gennaio 2009)
«l’aiuto sarà erogato in
forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi
di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore».
«Il contributo di cui al
precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap
(Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M),
pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del
finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato dell’1,00%. Tale
contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese
a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente
applicato dal Soggetto Finanziatore».
Art. 3(Modifiche all’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1del 19 gennaio
2009)
«L’invio della domanda di
agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto
Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del
finanziamento».
Art. 4(Modifiche all’art. 36 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio
2009)
«Alla data di
presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due
bilanci e nell’esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non
inferiore a 8 milioni di euro».
Parte II
Art. 5(Finalità) 1. Al fine di garantire, nell’attuale stato di difficoltà economico –
finanziaria, alle micro e piccole imprese operanti nel territorio regionale da
un lato condizioni migliori per intraprendere nuovi investimenti e dall’altro un
più facile accesso ai prestiti bancari, sono introdotte al Titolo II (“Aiuti
agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese”) di cui al
Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 modifiche migliorative in materia di
intensità delle agevolazioni ammissibili.
Art. 6(Disciplina temporanea) 1. A tutte le domande di agevolazione
presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 marzo 2010, si applicano le
seguenti disposizioni:
a. al 45% per le microimprese;
b. al 35% per le piccole imprese.
a. a euro 600.000,00, in caso di microimprese;
b. a euro 1.000.000,00, in caso di piccole
imprese.
3. Il contributo
aggiuntivo di cui al comma dell’art. 13 del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, relativo agli
investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese.
Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari ed
attrezzature e all’importo massimo di euro 50.000,00.
Art. 7(Rinvio al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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