Anno 2009
Numero 19
Data 10/08/2009
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 123 Suppl. dell'11 agosto 2009
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Regolamento Regionale 10 agosto 2009, n. 19

Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare l'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica delle micro e piccole imprese.



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.214 del 9/08/2008) e il Regolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del 2 luglio 1987;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attuativi della legge;

Visto  il Regolamento Regionale 26 giugno 2008 n. 9;

 

Visto  il Regolamento Regionale 21 novembre 2008 n. 24;

 

Visto  il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009 n. 1;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1522 del 07.08.2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

 




PARTE I

(Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)





Art. 1

(Modifiche all’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)


1. Il 1° comma dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è modificato come di seguito:

«Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall’art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione».

 




Art. 2

(Modifiche all’art. 13 ed art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)


1.     Il 2° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

«l’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore».

 

 2.     Il 3° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato dell’1,00%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore».

 

3.     Al 5° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le parole “in conto interesse” sono sostituite dalle seguenti «in conto impianti di cui al comma 2».

 

4.     Al 6° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le parole “in conto interesse” sono sostituite dalle seguenti «in conto impianti di cui al comma 2».

 

5.     Al comma 8° dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le parole “in conto interesse” sono sostituite dalle seguenti «in conto impianti di cui al comma 2 dell’art. 13».

 




Art. 3

(Modifiche all’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1del 19 gennaio 2009)


1. Il 6° comma dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

«L’invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento». 




Art. 4

(Modifiche all’art. 36 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)


1.    Il 5° comma dell’art. 36 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

«Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro». 




PARTE II

(Misure temporanee per fronteggiare l’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

 in cui versano le micro e piccole imprese della regione)





Art. 5

(Finalità)


1.         Al fine di garantire, nell’attuale stato di difficoltà economico – finanziaria, alle micro e piccole imprese operanti nel territorio regionale da un lato condizioni migliori per intraprendere nuovi investimenti e dall’altro un più facile accesso ai prestiti bancari, sono introdotte al Titolo II (“Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese”) di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 modifiche migliorative in materia di intensità delle agevolazioni ammissibili.

 




Art. 6

(1) 

(Disciplina temporanea)

 


1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:

I. I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

a) al 45% per le microimprese;

b) al 45% per le piccole imprese.


II. I limiti di cui al comma 7 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

a)      a euro 600.000,00, in caso di microimprese;

b)      a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.

 

III. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di euro 100.000,00.

 

2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il comma 2 dell’art. 2 (Modifiche all’art. 13 ed art.15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito:


2. ll 3° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:


“Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”.



(1) articolo così modificato dall' art. 1 del Regolamento Regionale  31 gennaio 2012, n. 1 già sostituito dall'art. 1,  Regolamento Regionale 26 maggio 2010, n. 13,  Il testo originario era così formulato: "1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2010, si applicano le seguenti disposizioni  : 1.  I massimali di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati: a.     al 45% per le microimprese; b.    al 35% per le piccole imprese. 2.  I limiti di cui al 7° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati: a.     a euro 600.000,00, in caso di microimprese; b.    a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese. 3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di euro 50.000,00." 


Art. 7

(Rinvio al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)



1.    Per quanto non previsto dalla presente “parte II”, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Titolo II del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art.53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.