Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 Norme per la pianificazione paesaggistica
CAPO 1Piano
paesaggistico territoriale regionale (PPTR)
Art. 1(Finalità
del piano paesaggistico) 1. Al fine di assicurare la tutela e la
conservazione dei valori ambientali e l’identità sociale e culturale e lo
sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano
paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi
espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa
al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della
legge 9 gennaio 2006,
n.
14, e nell’articolo 2 dello Statuto regionale.
Art. 2(Procedimento
di approvazione e variazione) 1
Fatti
salvi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, la Regione promuove il più
ampio coinvolgimento dell’intera comunità regionale nella definizione degli
obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine, il Presidente della
Giunta regionale, o l’Assessore regionale competente, convoca la Conferenza
regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse fasi temporali,
alla quale partecipano i rappresentanti degli enti statali e locali, le
associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. I medesimi obiettivi
sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche informatici, e di
sostegno all’attivazione di processi locali di partecipazione.
2
La
Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza regionale,
adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e in ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia.
Dell’avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.
3
Al
fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della Giunta
regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla
legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36
(Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali), e indice con proprio decreto una Conferenza di
servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni statali,
dei soggetti pubblici e degli organismi di diritto pubblico con competenze di
settore incidenti sul territorio della Regione Puglia, per acquisirne
previamente le manifestazioni di interesse. 4
La
Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse dalla Conferenza
regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi, adotta il PPTR e
lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai fini della
pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio e di ogni sua parte sul sito
Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali
chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al
Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di
pubblicazione. 5
La
Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il proprio
parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
6
Tenuto
conto del parere della Commissione e valutate, a seguito di istruttoria a cura
del servizio regionale competente, le osservazioni presentate ai sensi del comma
4, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPTR entro i successivi
trenta giorni. 7
Il
PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. 8
Le variazioni del PPTR seguono lo stesso
procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.
L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che
non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR,
purché deliberato dalla Giunta regionale.
9
I
Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle
previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo
nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione
provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della
programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.
CAPO 2Osservatorio
regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni
culturali
Art. 3(Istituzione
dell’Osservatorio) 1
Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004
è istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni
culturali, di seguito denominato semplicemente “Osservatorio”.
Art. 4(Finalità
e funzioni dell’Osservatorio) 1
L’Osservatorio
ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della Regione e
dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il
perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la
ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la
sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un
quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.
2
Nell’ambito
della funzione di cui al comma 1, al fine di garantire, in concorso con lo
Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali
esistenti sul territorio pugliese, l’Osservatorio si avvale del Centro di
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali,
istituito dall’articolo 22 della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22
(Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006), presso il Servizio beni culturali della Regione Puglia.
3
L’Osservatorio,
nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1:
a)
svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della
Regione, controllandone l’evoluzione e individuando i fattori che ne determinano
e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto del sistema
universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici
ministeriali periferici preposti alla tutela;
b)
formula proposte per la definizione delle politiche di conservazione e
valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell’articolo 133 del d.lgs.
42/2004;
c)
favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le amministrazioni
pubbliche statali e locali, le università e gli organismi di ricerca, i settori
professionali, l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e la
società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del
territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
culturale della regione;
d)
promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla
salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e
culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di
conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di
qualità e sostenibilità;
e)
attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora
informazioni sullo stato e sull’evoluzione del paesaggio al fine del periodico
aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all’articolo 1;
f)
cura l’aggiornamento della Carta dei beni culturali della Puglia; con
particolare riguardo all’ambito culturale, oltre a quanto previsto nelle lettere
a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione
dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel regolamento di
attuazione;
g)
elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il
paesaggio; h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti
delegati.
Art. 5(Assetto
organizzativo dell’Osservatorio) 1
L’Osservatorio
è un ufficio regionale incardinato strutturalmente e funzionalmente all’interno
del Servizio competente e opera in stretta collaborazione con il Centro di
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della
Puglia. 2
Per
lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio si avvale del supporto di
un comitato di esperti composto da personalità di elevata e comprovata
competenza scientifica e professionale nel campo. 3
Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla
lett. c) del comma 2 dell’articolo 4, la Regione istituisce la Consulta
regionale per il paesaggio e i beni culturali. 4
La composizione, i compiti e le modalità di
funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito
regolamento approvato dalla Giunta regionale.
5
Le
funzioni, l’organizzazione del Centro per la documentazione, gestione, fruizione
e valorizzazione dei beni culturali della Puglia, la composizione, le modalità
di funzionamento dello stesso e le interconnessioni funzionali con
l’Osservatorio sono determinati dalla Giunta regionale con regolamento da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6(Norme
finanziarie relative all’istituzione dell’Osservatorio) 1
Agli
oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, limitatamente
all’esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di
euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n.
574040, denominato “Spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale per la
qualità del paesaggio e per i beni culturali”, unità previsionale di base
03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 “Spesa per la
redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)”. Per i successivi
esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di
nuova istituzione.
2
Ai
sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 42/2004, l’Osservatorio può stipulare
contratti di sponsorizzazione, definendo forme di contributi in beni o servizi
da parte di soggetti privati alle iniziative svolte con lo scopo di promuovere
il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei
soggetti medesimi all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili
con il carattere dell’attività culturale promossa, in conformità alle previsioni
del d.lgs. 42/2004 e del piano paesaggistico regionale.
CAPO 3Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica
Art. 7(Autorizzazione
paesaggistica per la trasformazione
degli
immobili soggetti a tutela paesaggistica) 1. La competenza a rilasciare le
autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs.
42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, a far data dal 1° luglio
2009, è in capo alla Regione per:
a)
le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e
idrauliche di interesse regionale;
b)
nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi
tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale
superiore a 40 mila metri quadrati;
c)
impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10
Megawatt.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre
agli interventi elencati all’articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e
tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico
interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la
modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa
realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.
3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei
termini previsti dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, a far data dal 1° luglio
2009 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere
della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del
comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle
Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella
stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista
dall’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al
comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e
integrazioni.
4. I Comuni con popolazione superiore a
quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non
associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui
all’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al
comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
5. Ove i comuni, singoli o associati, non
soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia
approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto
dall’articolo 6 della legge
regionale 20 luglio 2001, n. 20
(Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione
prevista dall’articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui
al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
6. In assenza delle condizioni richieste ai
commi precedenti, il potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica resta
attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il
supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17
gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale).
Art. 8(Commissioni
locali per il paesaggio) 1
Gli
enti delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica istituiscono,
preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a
norma dell’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, che esprime parere nel procedimento
di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
2
Le
commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare
ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al
recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione
urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie
o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
3
I
componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono
rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in
carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una
sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell’ufficio
cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica senza diritto di
voto.
4
I
comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione
della commissione locale per il paesaggio.
5
I
comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della
commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei
rispettivi curricula.
Art. 9(Rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica) 1
L’ente
delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve possedere i
requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma
3 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
2
Al
fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed
esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli
che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge
assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scentifiche nonché per garantire la differenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
Art. 101. Con deliberazione di Giunta regionale, da
assumere entro il 31.12.2009, la Regione effettua la ricognizione dei comuni
singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano
istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega
prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel
rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni.
CAPO 4Disposizioni finali
Art. 11(Norme
finali)
2
Ai
fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, è
fatta salva l’attività già svolta per la promozione della partecipazione al
processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate.
Indice Capo
I - Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)
Art. 1 - (Finalità del piano
paesaggistico) Art. 2 - (Procedimento di approvazione e variazione)
Capo II - Osservatorio regionale della
Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali
Art.
3 - (Istituzione dell’Osservatorio) Art. 4 - (Finalità e funzioni
dell’Osservatorio) Art. 5 - (Assetto organizzativo dell’Osservatorio) Art.
6 - (Norme finanziarie relative all’istituzione dell’Osservatorio)
Capo
III - Disposizioni in materia di autorizzazione
paesaggistica
Art.
7 - (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti
a tutela paesaggistica) Art. 8 - (Commissioni locali per il
paesaggio) Art. 9 - (Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) Art.10 -
(Procedimento di delega)
Capo
IV - Disposizioni finali
Art.
11 - (Norme finali)
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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