Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 Norme per la pianificazione paesaggistica (1)
CAPO 1Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)
Art. 1(Finalità del piano paesaggistico) 1. Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e
l’identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio
regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella
Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000,
ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2 dello
Statuto regionale.
Art. 2(Procedimento di approvazione e variazione) 1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, la
Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell’intera comunità regionale
nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine,
il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore regionale competente,
convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in
diverse fasi temporali, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti
statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.
I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche
informatici, e di sostegno all’attivazione di processi locali di partecipazione.
2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della
Conferenza regionale, adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per estratto
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e in ogni sua parte sul sito
Internet della Regione Puglia. Dell’avvenuta pubblicazione viene dato avviso
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano
diffuso in ciascuna provincia. (2)
3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della
Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla
legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e
indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano
rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli
organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio
della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse
dalla Conferenza regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi,
adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai
fini della pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio e di ogni sua
parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni,
durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni
indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al
periodo di pubblicazione.
5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il
proprio parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a
seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni
presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva
il PPTR entro i successivi trenta giorni.
7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui
ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di
eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i
contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato
dalla Giunta regionale.
9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e
territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata
in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo
termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli
atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del
PPTR.
(2) Ai sensi del presente comma, con Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n.
1947 è stato adottato lo schema di piano paesaggistico
territoriale.(vedasi allegato)
CAPO 2Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni
culturali
Art. 3(Istituzione dell’Osservatorio) 1. Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004 è istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di seguito denominato semplicemente “Osservatorio”.
Art. 4(Finalità e funzioni dell’Osservatorio) 1. L’Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la
conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei
beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del
territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la
riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani
e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della
società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.
2. Nell’ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di
garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la
valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese,
l’Osservatorio si avvale del Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali, istituito dall’articolo 22
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione di bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2006), presso il Servizio beni
culturali della Regione Puglia.
3. L’Osservatorio, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1:
a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni
culturali della Regione, controllandone l’evoluzione e individuando i fattori
che ne determinano e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto
del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli
uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;
b) formula proposte per la definizione delle politiche di
conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell’articolo
133 del d.lgs. 42/2004;
c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le
amministrazioni pubbliche statali e locali, le università e gli organismi di
ricerca, i settori professionali, l’Osservatorio nazionale per la qualità del
paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso
consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e culturale della regione;
d) promuove attività di sensibilizzazione della società
pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal
patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e
attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del
territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità;
e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce
ed elabora informazioni sullo stato e sull’evoluzione del paesaggio al fine del
periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all’articolo 1;
f) cura l’aggiornamento della Carta dei beni culturali della
Puglia; con particolare riguardo all’ambito culturale, oltre a quanto previsto
nelle lettere a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel
regolamento di attuazione;
g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il
paesaggio; h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti
delegati.
Art. 5(Assetto organizzativo dell’Osservatorio) 1. L’Osservatorio è un ufficio regionale incardinato
strutturalmente e funzionalmente all’interno del Servizio competente e opera in
stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali della Puglia.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio si
avvale del supporto di un comitato di esperti composto da personalità di elevata
e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett. c) del
comma 2 dell’articolo 4, la Regione istituisce la Consulta regionale per il
paesaggio e i beni culturali.
4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento
del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito regolamento
approvato dalla Giunta regionale.
5. Le funzioni, l’organizzazione del Centro per la
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della
Puglia, la composizione, le modalità di funzionamento dello stesso e le
interconnessioni funzionali con l’Osservatorio sono determinati dalla Giunta
regionale con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 6(Norme finanziarie relative all’istituzione dell’Osservatorio) 1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge
si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio
finanziario, nell’ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040 denominato
‘Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio -l.r
13/2008, 14/2008,
21/2008,
20/2009. (2)
2, Ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 42/2004,
l’Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di
contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte
con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il
prodotto dell’attività dei soggetti medesimi all’iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere dell’attività culturale
promossa, in conformità alle previsioni del d.lgs. 42/2004 e del piano
paesaggistico regionale. (3)
(3) Comma così modificato dall'art.1,
lettera a) della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 28. Il testo originario era così formulato :"
1 Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, limitatamente
all’esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di
euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n.
574040, denominato “Spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale per la
qualità del paesaggio e per i beni culturali”, unità previsionale di base
03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 “Spesa per la
redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)”. Per i successivi
esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di
nuova istituzione."
CAPO 3Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica
Art. 7Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a
tutela paesaggistica. 1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, [a far data dal 1° luglio 2009,] (4) è in capo alla Regione per: a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale; b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati; c) impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt. (5) 2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all’articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra. 3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, [a far data dal 1° luglio 2009] (6) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. 4. I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. 5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall’articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. 6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, [con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale).] (7)
(4) Parole soppresse dalla l.r. 22/2009, art. 12(5) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).(6) Parole soppresse dalla l.r. 22/2009, art. 12(7) Parole già soppresse dalla l.r. 22/2012, art. 3, sono state nuovamente soppresse dalla l.r. 28/2012, art. 1, c.1, lett. b)
Art. 7 bis (Esercizio dei poteri sostitutivi) (8) 1. Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione delegata al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti
di propria competenza, l’interessato può richiedere l’esercizio dei poteri
sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Art. 8Commissioni locali per il paesaggio. 1. Gli enti delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. (9) 2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale. 3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell’ufficio cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto. 4. I comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della commissione locale per il paesaggio. 5. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.
(9) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 9Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 1. L’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. (10) 2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
(10) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 10 (Procedimento di delega) (11) 1. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle
associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza
tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la
commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla
presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto
dell’autonomia organizzatoria dei comuni. 2. Gli interventi di lieve entità
soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono delegati ai Comuni e
per essi non vige l’obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il
paesaggio, fermo restando quanto disposto al comma 2 dell’articolo 9. 3. La
Regione esercita la vigilanza sull’esercizio del potere delegato
(11) Articolo sostituito dall'art. 1, comma1,
lettera d) della legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 28. Il testo originario era così formulato :"
Art. 10 (Procedimento di delega.)1. Con deliberazione di Giunta regionale, da
assumere entro il 31.12.2009, la Regione effettua la ricognizione dei comuni
singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano
istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega
prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel
rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni."
Art. 10 bis (Oneri istruttori in materia di paesaggio)(12) 1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale. 2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono riportate nella Tabella 1. 3. E’ istituito nel bilancio regionale, nell’ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica”, alimentato dai versamenti a effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle tariffe di cui alla Tabella 1, [ sul conto corrente 60205323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”].(13) 3 bis. E’ istituito, nell’ambito della UPB 03.01.01, il capitolo di spesa denominato 574050 ‘Spese connesse con l’attuazione del Piano paesaggistico regionale’.(14) 4. Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio. Tabella 1 Importo Progetto | Tariffa | Fino a 200.000 euro | 100 euro | Da 200.001 a 5.000.000 di euro | 100 euro + 0,03% dell’importo di progetto della parte eccedente 200.000 | Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro | 1.500 euro + 0,005% della parte eccedente 5.000.000 | Oltre 20.000.001 | 2.250 euro + 0,001% della parte eccedente 20.000.000 |
Capo IV Disposizioni finali
CAPO 4Disposizioni finali
Art. 11Norme finali. 1. L’articolo 23 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato. (15) 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, è fatta salva l’attività già svolta per la promozione della partecipazione al processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate.
(15) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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