Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 30
Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 " Istituzione albo delle Imprese Boschive
 
 
2                    
dopo il primo comma 
dell’art.2, vengono aggiunti i seguenti commi: 
·        
le imprese di nuova 
costituzione possono chiedere l’iscrizione all’albo delle imprese boschive ed 
essere inserite provvisoriamente nell’elenco delle imprese boschive. I requisiti 
di cui all’art.2 dovranno essere posseduti e dimostrati alla fine del 1° anno di 
attività; 
·        
per i consorzi il 
requisito delle giornate lavorative dovrà essere conseguito complessivamente 
dalle imprese consorziate.