Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 30
Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 " Istituzione albo delle Imprese Boschive
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dopo il primo comma
dell’art.2, vengono aggiunti i seguenti commi:
·
le imprese di nuova
costituzione possono chiedere l’iscrizione all’albo delle imprese boschive ed
essere inserite provvisoriamente nell’elenco delle imprese boschive. I requisiti
di cui all’art.2 dovranno essere posseduti e dimostrati alla fine del 1° anno di
attività;
·
per i consorzi il
requisito delle giornate lavorative dovrà essere conseguito complessivamente
dalle imprese consorziate.