Anno 2009
Numero 30
Data 27/11/2009
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 191 del 30 novembre 2009
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Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 30

Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 " Istituzione albo delle Imprese Boschive



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 11/03/2009 n. 4;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 17/11/2009 adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

 





1       l’art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “Istituzione albo delle Imprese Boschive” è soppresso;

2      dopo il primo comma dell’art.  2, vengono aggiunti i seguenti commi:

  • le imprese di nuova costituzione possono chiedere l’iscrizione all’albo delle imprese boschive ed essere inserite provvisoriamente nell’elenco delle imprese boschive. I requisiti di cui all’art.2 dovranno essere posseduti e dimostrati alla fine del 1° anno di attività;
  • per i consorzi il requisito delle giornate lavorative dovrà essere conseguito complessivamente dalle imprese consorziate



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.