Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31 L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
Art. 1Destinatari
2
Destinatari
del presente regolamento sono:
a)
la
Regione Puglia;
b)
le
Aziende sanitarie locali;
c)
gli
enti, le aziende, le società, le agenzie, le fondazioni, i consorzi e gli
organismi comunque
d)
denominati
e qualunque sia la loro natura giuridica, che siano partecipati dalla Regione
Puglia e le cui
e)
attività
siano assoggettate alla potestà legislativa regionale.
Art. 2Norme
in materia di benefici pubblici 1. I
soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di concessione di
aiuti, di incentivi e di benefici economici, comunque denominati, sono tenuti ad
inserire nei bandi e negli avvisi pubblici relativi alla concessione, nonché nei
successivi provvedimenti amministrativi o atti negoziali di concessione, le
seguenti clausole:
“È
condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione
integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il
settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo
territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i
lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per
l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al
quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il
beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi
clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a)
dal
soggetto concedente;
b)
dagli
uffici regionali;
c)
dal
giudice con sentenza;
d)
a
seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e)
dalle
pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività
per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente,
in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di
lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola
sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati
dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la
revoca parziale. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore
concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento. Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento. In
caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni
siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di
recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme
saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di
cui alla disposizione che precede, i soggetti di cui al precedente articolo 1,
comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola:
“Sono
esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al
momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
Art. 3Norme
in materia di appalti 1. I soggetti di cui al precedente articolo
1, comma 2, in caso di appalto di opere, di lavori o di servizi, sono tenuti ad
inserire nei bandi e nei disciplinari di gara, nei contratti e nei capitolati di
appalto, le seguenti clausole:
“Con
la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga
ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri
dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale
per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo
territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
L’impresa
appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in
subappalto, ad estendere l’obbligo di cui alla clausola che precede (d’ora in
poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed
oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
Nel
caso in cui l’appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed
oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte
dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’inadempimento
dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola
sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque
segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla
legge
regionale n. 28 del 2006,
così come di seguito specificate. L’inadempimento alla clausola sociale, se
riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei
lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta
l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o del subappaltatore o
dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1)
una
penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro
impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2)
una penale di ammontare pari allo 0,6 per
cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con
riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l’11 e il 20 per cento della forza lavoro
impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
3)
una
penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro
impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
4)
una
penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale
sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il
31 e il 40 per cento della forza lavoro
impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
5)
una penale di ammontare pari all’1,2 per cento
del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia
stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e
il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto.
L’ammontare
delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in
favore dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi;
qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente
l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno
addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso,
l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il
termine di quindici giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola
sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata, se
riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei
lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la
recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto
del contratto di appalto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti
di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La
stazione appaltante comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della
sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso
in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese,
ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica
responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il
calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla
quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei
dipendenti della stessa impegnati nell’esecuzione delle relative prestazioni
dedotte in appalto. L’inadempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa
raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50
per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto,
nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con
l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il
mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con
altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto.
Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire”.
2. I soggetti di cui al precedente articolo
1, comma 2, nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di appalto di cui
al comma precedente, sono altresì tenuti ad inserire la seguente clausola.
“Le
imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa
stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate
dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale 28/2006
possono essere escluse dalla gara d’appalto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come
successivamente integrato o modificato”.
Art. 4Ulteriori
norme in materia di appalti 1. I provvedimenti e gli atti regionali di
concessione e di erogazione di finanziamenti ad enti pubblici e ad enti
partecipati dalla Regione per la realizzazione di opere ed infrastrutture, siano
queste comprese o meno in piani o programmi regionali, devono prevedere lo
specifico impegno dei soggetti attuatori degli interventi ad inserire le
clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, in tutti i successivi bandi e
disciplinari di gara, nonché contratti e capitolati di appalto.
2. Il mancato inserimento nei bandi e nei
disciplinari di gara, nonché nei contratti e nei capitolati di appalto, delle
clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1, comporta per il soggetto
attuatore degli interventi la revoca totale del finanziamento erogato.
Art. 5Disposizioni
organizzative 1. I
soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti ad adottare le
determinazioni organizzative necessarie all’applicazione delle previsioni
contenute nella legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28
e nel presente regolamento.
2. Tutti
i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare
all’Assessorato regionale agli affari generali, entro dieci giorni
dall’adozione, i provvedimenti sanzionatori consistenti nell’esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici comunque denominati, il periodo di
efficacia dell’esclusione nonché il datore di lavoro destinatario del
provvedimento.
3. Ciascuno
dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, è tenuto a predisporre ed
aggiornare tempestivamente un elenco delle imprese che, in occasione
dell’esecuzione di appalti, si siano rese responsabili nei cinque anni
precedenti di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2
dell’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28.
Per la Regione Puglia il suddetto elenco è predisposto e costantemente
aggiornato dall’Assessorato agli affari generali.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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