Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31 L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la L.R. 26 ottobre 2006, n.28;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 2248 del 17/11/2009 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1Destinatari
1 Il presente regolamento detta le disposizioni di
attuazione dell’articolo 1
della legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, recante la “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”.
2 Destinatari del presente regolamento sono:
a) la Regione Puglia;
b) le Aziende sanitarie locali;
c) gli enti, le aziende, le società, le agenzie, le
fondazioni, i consorzi e gli organismi comunque
d) denominati e qualunque sia la loro natura giuridica, che
siano partecipati dalla Regione Puglia e le cui
e) attività siano assoggettate alla potestà legislativa
regionale.
Art. 2 Norme in materia di benefici pubblici 1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in
caso di concessione di aiuti, di incentivi e di benefici economici, comunque
denominati, sono tenuti ad inserire nei bandi e negli avvisi pubblici relativi
alla concessione, nonché nei successivi provvedimenti amministrativi o atti
negoziali di concessione, le seguenti clausole: “È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio
economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto
collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e
deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola
l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per
l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al
quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o
parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che
precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o
stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente
competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano
impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà
revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora
l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in
cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale. In caso di recidiva di
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno
dal momento dell’adozione del secondo provvedimento. Qualora l’inadempimento
della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento. In
caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni
siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di
recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme
saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
2.Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui alla
disposizione che precede, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico
coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti
ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore
concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui
all’articolo 1
della legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
Art. 3Norme in materia di appalti 1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in
caso di appalto di opere, di lavori o di servizi, sono tenuti ad inserire nei
bandi e nei disciplinari di gara, nei contratti e nei capitolati di appalto, le
seguenti clausole:
“Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa
aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro
intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il
contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,
anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di
affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l’obbligo di cui alla
clausola che precede (d’ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed
è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad consorzio stabile
di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale
consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla
clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata
l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o
dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla
stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui alla legge
regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.
L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di
lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione
dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti
dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile
delle seguenti penali:
1) una
penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro
impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del
corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata
accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l’11 e il 20
per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per
cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale
sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il
21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per
cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale
sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il
31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione
dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per
cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale
sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il
41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento
successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario e, ove non sia
sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti
sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi
confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito
cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale
dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o
dell’impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o
superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o
del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano
la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’articolo 1456
cod. civ. e con gli effetti di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
La stazione appaltante comunica tempestivamente
all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione
decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un
raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto
della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento.
La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui
sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al
raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell’esecuzione
delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento alla clausola
sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di
lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati
nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla
stazione appaltante con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente.
Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere
dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi
altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli
altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.
2. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, nei
bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di appalto di cui al comma
precedente, sono altresì tenuti ad inserire la seguente clausola.
“Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti
contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di
violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 1
della legge
regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d’appalto, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, così come successivamente integrato o modi
Art. 4Ulteriori norme in materia di appalti
1. I provvedimenti e gli atti regionali di concessione e
di erogazione di finanziamenti ad enti pubblici e ad enti partecipati dalla
Regione per la realizzazione di opere ed infrastrutture, siano queste comprese o
meno in piani o programmi regionali, devono prevedere lo specifico impegno dei
soggetti attuatori degli interventi ad inserire le clausole di cui a precedente
articolo 3, comma 1, in tutti i successivi bandi e disciplinari di gara, nonché
contratti e capitolati di appalto.
2. Il mancato inserimento nei bandi e nei disciplinari di
gara, nonché nei contratti e nei capitolati di appalto, delle clausole di cui a
precedente articolo 3, comma 1, comporta per il soggetto attuatore degli
interventi la revoca totale del finanziamento erogato
Art. 5Disposizioni organizzative 1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2,
sono tenuti ad adottare le determinazioni organizzative necessarie
all’applicazione delle previsioni contenute nella legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e nel presente regolamento.
2. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1,
comma 2, sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale agli affari
generali, entro dieci giorni dall’adozione, i provvedimenti sanzionatori
consistenti nell’esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici
comunque denominati, il periodo di efficacia dell’esclusione nonché il datore di
lavoro destinatario del provvedimento. 3. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo
1, comma 2, è tenuto a predisporre ed aggiornare tempestivamente un elenco delle
imprese che, in occasione dell’esecuzione di appalti, si siano rese responsabili
nei cinque anni precedenti di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui
al comma 2 dell’articolo 1
della legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28. Per la Regione Puglia il suddetto elenco è
predisposto e costantemente aggiornato dall’Assessorato agli affari generali.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia
|