Anno 2010
Numero 19
Data 31/12/2010
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 2010, n. 195, suppl.
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Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 19

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.



TITOLO 1

Disposizioni di carattere finanziario





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale.


1.  Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.



Art. 2

Modifica allarticolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.


1.  Il comma 1 dellarticolo 72 (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione) della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è sostituito dal seguente:
“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dallUnione europea o dallo Stato, comprese le eventuali quote di cofinanziamento regionale, sono introitati al bilancio corrente con imputazione, per i trasferimenti vincolati, alloriginario capitolo di entrata e riassegnati, per leventuale riutilizzazione, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente e, per le quote di cofinanziamento regionale, a dedicati capitoli di entrata che alimentano, ai fini della successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, il fondo di cui allarticolo 54. La riassegnazione delle somme è disposta con deliberazione di Giunta regionale. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.”.



TITOLO 2

Norme settoriali di rilievo finanziario





CAPO 1

Disposizioni tributarie





Art. 3

Addizionale regionale IRPEF per lanno 2011.


1.  A decorrere dal 1° gennaio 2011, laddizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIRPEF e istituzione di unaddizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - IRAP), è confermata nella misura dello 0,9 per cento.



Art. 4

Aliquota IRAP per lanno 2011.


1.  Le disposizioni di cui al comma 6 dellarticolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2 dellarticolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dellimposta regionale sulle attività produttive - IRAP), sono confermate per lanno 2011.



Art. 5

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.


1.  Al fine di assicurare la copertura delle spese relative alle azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà di cui allarticolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), limposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9, ai sensi dellarticolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicata con il comma 8 dellarticolo 3 (Disposizioni varie) della L.R. n. 40/2007 e abolita con larticolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2009), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina.
2.  Limposta è esigibile allerogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della regione Puglia.
3.  A partire dal 1° marzo 2011, limposta è dovuta alla Regione Puglia dallesercente dellimpianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi del comma 2 dellarticolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 1 del D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua laccertamento e la liquidazione dellimposta regionale sulla benzina per autotrazione). Ove, secondo apposito atto negoziale, la fornitura di carburanti venga effettuata da unica società petrolifera direttamente al gestore dellimpianto, limposta è dovuta dalla società petrolifera.
4.  Limposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio allatto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dellimposta gravante sul prodotto erogato nellanno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. Limposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Puglia; diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui allarticolo 22 del D.Lgs. 241/1997 e determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP). Gli uffici dellAgenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo.
5.  I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze e presentata, per ciascuna provincia, allufficio dellAgenzia delle dogane territorialmente competente e da questo ritrasmesso alla Regione Puglia – Servizio finanze. Dalla dichiarazione devono in ogni caso risultare lindividuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dellimposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul BURP, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dellarticolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione.
6.  Gli uffici dellAgenzia delle dogane effettuano laccertamento e la liquidazione dellimposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel D.M. 30 luglio 1996del Ministro delle finanze, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. Allaccertamento del tributo, delle relative sanzioni e interessi può provvedere anche lAmministrazione regionale mediante il Servizio finanze, ai sensi del comma 13 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La Regione Puglia, per il tramite del Servizio finanze, accede ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dellAgenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per lesecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici, i quali procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità. Alleffettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dellarticolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dellarticolo 18 del D.Lgs. 504/1995.
7.  La misura edittale della sanzione per il tributo evaso è pari al 75 per cento del tributo stesso. Con delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURP, può essere variata detta misura, nei limiti quantitativi fissati dallarticolo 19 del D.Lgs. 398/1990. Si applica larticolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dellarticolo 3, comma 133, lettera q), della L. 662/1996. Giusta articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dellarticolo 3, comma 133, lettera q), della L. 662/1996), per il ritardato pagamento dellimposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale. Non si applica lindennità di mora prevista dallarticolo 3, comma 4, del D.Lgs. 504/1995. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa prevista dallarticolo 50 del D.Lgs. 504/1995.
8.  Per la riscossione coattiva si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).
9.  Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellarticolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); in caso di accertamento emanato dal Servizio finanze della Regione Puglia, lufficio dellente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dellarticolo 16 del D.Lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia.
10.  Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dellAmministrazione regionale per limposta a seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni quattro dalla data in cui laccertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. Limposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia – Servizio finanze - della relativa istanza. Leventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile. È abrogato larticolo 2 della L.R. n. 9/1994.
11.  Con delibera di Giunta regionale sono predisposti gli opportuni potenziamenti del Servizio finanze per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo ed è autorizzata la stipula di protocolli di intesa o convenzioni con lAgenzia delle dogane e/o con la Guardia di finanza per la gestione del tributo di cui al presente articolo.
12.  Le risorse provenienti dal presente articolo vengono introitate sul capitolo di entrata 1021110 “Quota imposta regionale benzina per autotrazione (L.R. n. 9/1994)” collegato per euro 15.000.000 al capitolo di spesa 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (articolo 33 della L.R. n. 19/2006). Cofinanziamento regionale asse 3 P.O. FESR 2007-2013” dellunità previsionale di base (UPB) 05.02.01 “Servizio programmazione e integrazione servizi sociali”.



CAPO 2

Disposizioni in materia di Servizio finanze e Avvocatura





Art. 6

Integrazione allarticolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18.


1.      Dopo il comma 1 dellarticolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dellavvocatura della Regione Puglia), è inserito il seguente:

“1–bis. Ai sensi del comma 3 dellarticolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellarticolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ai dirigenti e funzionari del Servizio finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di imposta dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono riconosciute, in caso di esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in sentenza. A tal fine viene istituito apposito fondo, separato da quello dellAvvocatura regionale.”.



Art. 7

Disposizioni in materia di dipendenti dellAvvocatura.


1.  Nellambito della UPB 00.04.01, il capitolo di spesa 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dellAvvocatura regionale” finanzia specifici incentivi per i dipendenti nella misura del 2 per cento dellammontare complessivo dei diritti e onorari che confluiscono annualmente nel Fondo per i compensi professionali agli avvocati dellAvvocatura regionale ai sensi degli articoli 4 e 7 del Reg. reg. 1° febbraio 2010, n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati).
2.  Ai dipendenti regionali in servizio presso lAvvocatura regionale, esclusi i dipendenti di categoria D titolari di alta professionalità o posizione organizzativa, che svolgono funzioni di supporto allattività professionale degli avvocati interni, in aggiunta al trattamento accessorio incentivante previsto dal vigente contratto collettivo decentrato integrativo (CID), compete uno specifico incentivo a titolo di produttività finanziato annualmente allinterno delle risorse di cui al comma 1 e corrisposto in ununica soluzione secondo i risultati del sistema permanente di valutazione conseguiti nellanno di riferimento.



CAPO 3

Disposizioni in materia di Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità 





Art. 8

Modifica alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 11.


1.  Larticolo 2 (Efficacia della legge) della legge regionale 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale - SSR), è abrogato.



Art. 9

Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 12.


1.  Alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)  larticolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Sospensione effetti norme diverse.
1. Fino allemanazione di sentenza da parte della Corte costituzionale, sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dellarticolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1, 2 e 3 dellarticolo 16, degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dellarticolo 19, dellarticolo 20, dei commi 1, 4, 5 e 6 dellarticolo 21, del comma 1 dellarticolo 22 e degli articoli 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).”;
b)  larticolo 4 (Efficacia della legge) è abrogato.



Art. 10

Abrogazione dellarticolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27.


1.  Larticolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), è abrogato in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333.



Art. 11

Accordo per lapprovazione del Piano di rientro – Adempimenti.


1.  Per lattuazione degli interventi previsti dal Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dellequilibrio economico di cui allAccordo tra il Ministro della salute, il Ministro delleconomia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), la Giunta regionale è incaricata di provvedere con propri atti, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dellarticolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni.
2.  La Giunta regionale è incaricata di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allarmonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537(Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle lettere a) e b) del comma 1-sexies dellarticolo 79 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, come modificato dallarticolo 41, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dallarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi.
3.  Con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dellarticolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e dellarticolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).
4.  Il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dellarticolo 1, comma 565, della L. 296/2006, dellarticolo 2, commi 71 e 73, della L. 191/2009e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333 e dellarticolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dellequilibrio economico, ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della L. 311/2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro delleconomia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti.
5.  In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera con lattivazione e potenziamento delle attività di assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attività di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilità fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati gli indirizzi applicativi di cui allarticolo 2, comma 72, lettera b), della L. 191/2009.



Art. 12

 Norme in materia di attività libero professionale intramoenia.


1.  Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro di cui allAccordo sottoscritto in data 29 novembre 2010, la Giunta regionale, con specifico provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle intese Stato-Regioni e dei vigenti contratti e accordi collettivi, le modalità uniformi di esercizio dellattività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari nellambito delle aziende ed enti del SSR.
2.  Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, inoltre:
a)      le modalità per la definizione annuale dei volumi di attività istituzionale dovuti;
b)      le modalità per la determinazione dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto e che devono realizzare effettivamente un abbattimento dei tempi e delle liste di attesa;
c)      le tariffe massime da applicarsi su tutto il territorio regionale per lo svolgimento dellattività libero professionale intramoenia;
d)      la percentuale da applicare allammontare delle tariffe al fine di riconoscere alle aziende ed enti del SSR una quota a copertura dei costi di gestione;
e)      le modalità per conseguire un allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nellambito dellattività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
f)        la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OS di verifica, anche con lintervento del collegio di direzione, e lindicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazioni alle norme, contratti, intese e altre disposizioni da parte del personale medico, sanitario e veterinario;
g)      la gestione nellambito del sistema di prenotazione e accesso alle prestazioni sanitarie (CUP) di tutte le prestazioni offerte in regime di libera professione e alla tenuta e gestione di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti e indiretti, ai sensi dei commi 6 e 7 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni;
h)      le modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, leffettuazione delle prestazioni libero professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dellattività;
i)        le modalità di esecuzione del monitoraggio e del controllo dellattività libero professionale, in modo da rilevare il volume di attività dedicato allattività istituzionale e allattività libero professionale, da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dellattività istituzionale e di verificare leventuale insorgenza di conflitti di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale definendo anche le relative misure sanzionatorie.
3.  Nelle more dellapprovazione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, le tariffe per lattività libero professionale intramoenia sono bloccate a quelle approvate al 30 giugno 2010 e non possono essere modificate.
4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di partecipazione regionale alla spesa per prestazioni libero professionali in regime di ricovero, di cui allarticolo 29 (Riqualificazione dellassistenza sanitaria in regime libero professionale) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è fissata al 50 per cento.



Art. 13

Esenzione ticket per visite ed esami specialistici.


1.  A decorrere dal 1° gennaio 2011, lesenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui allarticolo 8, comma 16, della L. 537/1993e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, è riconosciuta esclusivamente:
a)      ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98;
b)      ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
c)      ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessantanni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
d)      ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
e)      agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
f)        ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
g)      ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.
2.  La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo.
3.  Larticolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45(Norme in materia sanitaria), è abrogato.
4.  Larticolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), così come modificato dallarticolo 34 della L.R. n. 4/2010, è abrogato.



Art. 14

Norme in materia di Commissariamento delle aziende sanitarie.


1.  Salvo quanto disposto dallarticolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, in caso di vacanza dellufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dellincarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione allatto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dallarticolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere intuitu personae allaffidamento dellincarico a un Commissario straordinario.
2.  Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dallarticolo 3–bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
3.  Il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale, che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dellufficio.
4.  Per le aziende ospedaliero-universitarie la nomina del Commissario straordinario avviene dintesa con luniversità degli studi competente per territorio.
5.  Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia.
6.  Larticolo 21 (Gestione commissariale delle Aziende USL e ospedaliere) della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999), è abrogato.



Art. 15

 Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


1.  Allarticolo 14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Oncologico”) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12(Seconda variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)      la rubrica è sostituita dalla seguente:
b)      «Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Giovanni Paolo II”»;
c)      al comma 1 la parola: “Oncologico” è sostituita dalle seguenti: “Giovanni Paolo II”;
d)      dopo il comma 8 è inserito il seguente:
e)      “8-bis. In caso di vacanza dellufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dellincarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione allatto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dallarticolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992e s.m.i., il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie.”;
f)        al primo periodo del comma 9 le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”;
g)      al secondo periodo del comma 9 le parole: “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”;
h)      al comma 9-bis dopo la parola “provvedimento” sono inserite le seguenti: “della Giunta regionale”.
2.  Le lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano in caso di nuove nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 16

 Accesso servizi InnovaPuglia Spa.


1.  Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa, le aziende sanitarie e gli enti pubblici del SSR per lo svolgimento di attività e servizi informatici e telematici possono avvalersi di InnovaPuglia SPA, alle medesime modalità, condizioni e limitazioni stabilite per la fruizione di tali attività e servizi da parte della Giunta regionale.



Art. 17

Proroga termini budget sanitari.


1.  In deroga allarticolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il termine per ladozione del bilancio economico preventivo relativo allesercizio 2011 da parte delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dellAgenzia regionale sanitaria (ARES) è prorogato al 31 gennaio 2011.



Art. 18

Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dellIRPEF.


1.  È istituito nella parte entrate del bilancio di previsione, nellambito della UPB 01.02.03, il capitolo 1021000, la cui declaratoria è “Proventi della quota 5 per mille dellIRPEF in favore della Regione Puglia” e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa 785012, UPB 05.02.01, la cui declaratoria è “Spese per interventi straordinari di grave indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille IRPEF devoluto alla Regione Puglia”, con uno stanziamento per lanno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 12.368,60.
2.  Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le finalizzazioni dei fondi assegnati dal Ministero delleconomia e delle finanze per lannualità precedente e assegna alla competenza del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria gli adempimenti esecutivi.



Art. 19

Modifica dellarticolo 12 della L.R. n. 4/2010.


1.  Al comma 6 dellarticolo 12 (Processo di accreditamento al Servizio sanitario) della L.R. n. 4/2010, le parole: “al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2011”.



Art. 20

Modifiche e integrazioni allarticolo 49 della L.R. n. 19/2006.


1.  Allarticolo 49 della L.R. n. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)      il comma 8, come modificato dallarticolo 48, comma 1, lettera a), della L.R. n. 4/2010, è sostituito dal seguente:
“8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione allentità e allimpegno finanziario richiesto per ladeguamento agli standard, non può essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui allarticolo 64. Tale termine è prorogato di un ulteriore anno dopo la scadenza di cui sopra esclusivamente per le strutture e i servizi per i quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiari al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, lavvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero lavvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento nellambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per linfrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio pugliese.”;
b)      dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8–bis. Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono definite le direttive ai Comuni per le procedure e la modulistica necessarie per formulare la richiesta di proroga dellautorizzazione provvisoria da parte del soggetto titolare della stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8.”.



CAPO 4

Disposizioni in materia di Agricoltura





Art. 21

Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica.


1.  La Regione, nelle more dellapprovazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, provvede ad erogare per lanno 2011 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre dApulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 14 milioni e 500 mila, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:
a)      spese di funzionamento;
b)      spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c)      spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
d)      spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto da ciascun consorzio allUnione regionale delle bonifiche;
e)      spese per il pagamento degli oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2011.
2.  Alla spesa per far fronte allerogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione dellimporto complessivo di euro 14 milioni 500 mila sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” – UPB 06.01.01 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 99.99.1 - delle partite di giro del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011.
3.  Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale può avvalersi di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri per le prestazioni della struttura di supporto sono pari a complessivi euro 14 mila e fanno carico al capitolo 112099 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011.
4.  Ad integrazione delle norme previste dalla normativa vigente in materia di controllo e vigilanza, lerogazione delle anticipazioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di legittimità e di merito degli atti amministrativi presupposti alle spese di cui alle lettere a), b), c) a cura del Servizio agricoltura.



CAPO 5

Disposizioni in materia di Sviluppo economico, lavoro e innovazione





Art. 22

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37.


1.  I proventi rivenienti dalle violazioni dellarticolo 28 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dellattività delle cave), e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui allarticolo 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), con la presente legge vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione di tutte le attività previste dagli articoli 20 e 22 della L.R. n. 37/1985 e allattuazione della legge regionale 15 novembre 2007, n. 31 (Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo).
2. Allarticolo 8 della L.R. n. 37/1985 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4–bis. Il rilascio dellautorizzazione regionale e lesercizio dellattività estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dellautorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nellanno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni.
4–ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è destinato, fino alla concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per linnovazione e il trasferimento tecnologico, per lattività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dellarea coltivata.”.
3. Larticolo 28 della L.R. n. 37/1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 sono determinate annualmente con delibera di Giunta regionale.
2. La sanzione amministrativa è comminata anche a coloro che proseguono lattività estrattiva oltre i termini previsti dallautorizzazione.
3. Quando lesercente non ottemperi agli obblighi di sistemazione, recupero e ripristino del terreno comunque interessato dallattività estrattiva, stabiliti nellatto autorizzatorio, provvede il Comune competente per territorio, addebitando le relative spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.
4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere utilizzate fino alla concorrenza delle entrate effettivamente accertate e riscosse.”.
4.  Nel bilancio della Regione, per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il capitolo di entrata 3061150, U.P.B. 03.01.03, la cui declaratoria è “Proventi rivenenti dalla tariffazione dellesercizio dellattività estrattiva” ed è istituito, nellambito della UPB 02.10.01, il capitolo di spesa 241025, la cui declaratoria è “Spese relative alla gestione delle attività previste dalla L.R. n. 37/1985 e dalla L.R. n. 31/2007; 20 per cento dellentrata collegata”.



Art. 23

Rapporti sorti nella vigenza della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 8- Norma transitoria.


1.      Dopo il comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 5 marzo 2004, n. 3 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 8 e alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piano regolatori generali), è inserito il seguente:
“1–bis. I comuni, su istanza di parte e in caso di comprovati e gravi motivi, possono, con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Confederazioni sindacali regionali rappresentate presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL), rivisitare i piani occupazionali correlati agli accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, purché il livello occupazionale superi comunque le dieci unità e la decurtazione delloriginario piano occupazionale non sia superiore al 60 per cento del totale previsto dallaccordo di programma.”.



Art. 24

Procedura di recupero dei contributi ai sensi della legge regionale 26 marzo 1985, n. 9.


1.  Al comma 2 dellarticolo 51 (Procedure di recupero contributo regionale) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche in caso di intervenuta sentenza passata in giudicato, ai Comuni che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.



Art. 25

Contributo straordinario di parte corrente agli enti fieristici.


1.  Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale, è assegnato agli stessi un trasferimento di parte corrente nel bilancio 2011. Gli enti fieristici presentano, al competente Servizio regionale, apposita istanza corredata di una relazione sulle spese generali di funzionamento relative allanno 2010. I criteri di riparto tra gli stessi enti fieristici sono stabiliti, entro il 30 aprile 2011, con apposito atto della Giunta regionale, che tiene complessivamente conto delle istanze presentate entro il 28 febbraio 2011. A tal fine, il capitolo di spesa 352026, U.P.B. 02.01.02, denominato “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera dellAscensione di Francavilla Fontana, della Fiera di S. Giorgio di Gravina e della Fiera di Galatina. Legge regionale n. 4/2003”, è stanziato, in termini di competenza e cassa, per euro 600 mila.



Art. 26

Contributi finalizzati allimpiego dei lavoratori socialmente utili.


1.  Al fine di sostenere i progetti realizzati dai comuni, ai sensi dellarticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dellarticolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), a valere sulle risorse statali e del fondo sociale europeo a destinazione vincolata per le politiche attive del lavoro, la Regione Puglia provvede, in concorso con gli enti utilizzatori, alla erogazione di contributi finalizzati allimpiego dei lavoratori socialmente utili, elevando il tetto orario fino a un massimo di 36 ore settimanali, unitamente al versamento dei relativi contributi previdenziali per la determinazione della misura dei trattamenti pensionistici.



CAPO 6

Disposizioni in materia di ambiente, reti e qualità urbana





Art. 27

Definizione transattiva di contenziosi derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche.


1.  Al fine di consentire la definizione transattivi di contenziosi amministrativi e giudiziari derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale, è istituito, nellambito della U.P.B. 09.01.04 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, il capitolo di spesa 511017, denominato “Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.



Art. 28

Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza.


1.  Tutte le utenze di piccola derivazione destinate allestrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato rilasciato provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione alluso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e assentite allutilizzo se per esse si provvede entro il 30 giugno 2011 al pagamento della tassa di concessione regionale di cui allarticolo 11, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del canone definito dallarticolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche e integrazioni, nonché allinstallazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate. Nelle more del trasferimento delle funzioni dalla Regione alle Province, è istituito un ufficio stralcio presso il Servizio lavori pubblici, con il compito di definire le relative pratiche giacenti e formare il personale al fine di non arrecare disagi allutenza e ai cittadini.
2.  Le utenze così regolate avranno la durata prevista dallarticolo 7 della L.R. n. 18/1999 a fronte della quale devono essere corrisposti anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni, in funzione della destinazione delle acque.
3.  I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati su conto corrente postale n. 60225323, intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali – Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari - codice 3121 - capitolo 3062200.



Art. 29

Modifica alla L.R. n. 18/1999.


1.      Dopo larticolo 11 della L.R. n. 18/1999 è inserito il seguente:
“Art. 11-bis
Destinazione dei canoni per le utenze.
1. I canoni e la tassa regionale di cui allarticolo 11 sono destinati, al fine di incentivare il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica, secondo le previsioni e i criteri di riparto stabiliti dal regolamento regionale di cui allarticolo 1, lettera a-bis), della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), come inserita dallarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27.
2. La Regione, con il regolamento di cui al comma 1, aggiorna i canoni e la tassa prevista dallarticolo 11 al fine di conseguire lobiettivo stabilito dal presente articolo.” 



Art. 30

Concessioni in sanatoria.


1.  Le istanze di concessione in sanatoria per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dellarticolo 4 della L.R. n. 18/1999, entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono formalmente sanate e assentite allutilizzo se per esse si provvede, entro il 31 gennaio 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale, di cui allarticolo 11, comma 2, della L.R. n. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), prevista dal D.Lgs. 152/2006, al pagamento del canone definito dallarticolo 18 della L. 36/1994, e successive modifiche e integrazioni, nonché allinstallazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate. Le utenze sono tenute a corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.
2.  I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati su conto corrente postale n. 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, tributi e proventi regionali – Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 - capitolo 3062200.



Art. 31

Catasto delle utenze SACoD.


1.  Gli utenti che intendono avvalersi della presente disciplina transitoria sono tenuti a trasmettere allUfficio di coordinamento delle Strutture tecniche provinciali (ex Genio civile) competente per territorio, del Servizio regionale lavori pubblici, copia delle attestazioni di avvenuto pagamento. Gli uffici regionali suddetti provvedono agli accertamenti di congruità dei versamenti effettuati.
2.  I dati riguardanti le utenze così come innanzi regolate confluiscono nel sistema denominato Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni (SACoD), a cura del competente ufficio regionale, il quale, successivamente a tale adempimento, trasferisce i relativi fascicoli alla Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in materia di decentramento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, per effetto della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36(Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dei relativi decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale.
3.  Alle Province competenti per territorio, cui è trasferita la funzione amministrativa, spetta lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle utenze così regolate.



Art. 32

Modifica allarticolo 33 della L.R. n. 10/2009 - Oneri istruttori.


1.  Allarticolo 33 della L.R. n. 10/2009 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7–bis. A copertura dei costi dellattività istruttoria espletata a livello regionale per il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica di cui allarticolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), su strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e loro varianti, nonché Accordi di programma, a far data dallentrata in vigore della presente legge, si pone, a carico del soggetto committente dei lavori, un onere istruttorio fisso determinato in mille euro fino a mq. 10.000 di area complessiva interessata dallo strumento urbanistico; oltre tale limite, in misura proporzionata, fino a un massimo di euro 5 mila. Lavvenuta attestazione di pagamento, da eseguirsi sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata ai fini del rilascio del parere.”.
2.  Resta altresì di competenza del Servizio regionale lavori pubblici - Ufficio sismico e geologico - il rilascio dei pareri sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti, ai sensi dellarticolo 89 del D.P.R. 380/2001.



Art. 33

Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi.


1.  Tutte le stazioni appaltanti per contratti relativi a lavori, servizi e forniture, anche parzialmente finanziate dalla Regione, di importo pari o superiore a euro 1 milione 500 mila del costo complessivo, possono inoltrare istanza al Dirigente del Servizio regionale lavori pubblici finalizzata allindividuazione e al conferimento dellincarico, secondo quanto previsto dallarticolo 21 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di impossibile individuazione di personale tecnico appartenente alla Pubblica amministrazione e solo a seguito di infruttuoso esperimento delle procedure previste dallarticolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 34

Disposizioni integrative in materia di protezione civile: interventi per il contrasto dei rischi per incendi boschivi


1.  Per le finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), nonché per supportare con mezzi aerei di soccorso le squadre impegnate a terra nella lotta agli incendi boschivi, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nellambito della UPB 09.02.01, il capitolo di spesa 531031, denominato “Spese per il contrasto aereo degli incendi boschivi”, con una dotazione finanziaria per lesercizio 2011 di euro 1 milione in termini di competenza e cassa. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con leggi di bilancio annuali e pluriennali.



Art. 35

Interpretazione autentica dellarticolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (2).


1.  Il comma 1 dellarticolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (1) (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne listruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e laggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007.
(1) NDR: Il provvedimento è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale con la data del 14 giugno 2006.



Art. 36

Atti autorizzativi in materia di paesaggio. Oneri istruttori.


1.      Dopo larticolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), è inserito il seguente:
«Art. 10-bis
Oneri istruttori in materia di paesaggio.
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale.
2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio delliter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono riportate nella Tabella 1.
3. È istituito nel bilancio regionale, nellambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica”, alimentato dai versamenti a effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle tariffe di cui alla Tabella 1, sul conto corrente 60205323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”.
4. Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata allesercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.

Tabella 1
Importo progetto
Tariffa
Fino a 200.000 euro
100 euro
Da 200.001 a 5.000.000 di euro
100 euro + 0,03% dellimporto di progetto della parte eccedente 200.000
Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro
1.500 euro + 0,005% della parte eccedente 5.000.000
Oltre 20.000.001
2.2.50 euro + 0,001% della parte eccedente 20.000.000».
 



Art. 37

Servizio cabotaggio marittimo sullitinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia.


1.  Allo scopo di assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e lArcipelago delle Isole Tremiti mediante il ripristino, anche stagionale, del servizio cabotaggio marittimo sullitinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nellambito della UPB 03.05.04., il capitolo di spesa 551060, denominato “Servizio di cabotaggio marittimo sullitinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”, con una dotazione finanziaria, relativamente allanno 2011, pari a euro 300 mila.
2.  Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 16, comma 7, della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), la delega amministrativa dellistituendo servizio stagionale è affidata allAmministrazione provinciale di Foggia, che vi provvede di concerto con le competenti autorità.



CAPO 7

Disposizioni in materia di Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti





Art. 38

Consorzio Teatro pubblico pugliese.


1.  La dotazione del capitolo di spesa 813060 - U.P.B. 04.01.01 - denominato “Quota di adesione al Consorzio Teatro pubblico pugliese (TPP)”, istituito con larticolo 47 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno allAssemblea dei soci del TPP.



Art. 39

Contributo straordinario alle Università pugliesi.


1.  Al fine di consentire parità di accesso allistruzione universitaria a tutti gli studenti della regione, sostenendo limpegno delle università a razionalizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio, è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito dellUPB 04.04.02, apposito capitolo di spesa 915060, denominato “Contributo straordinario a favore delle Università pugliesi”, con uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro tre milioni.
2.  I criteri di riparto tra le stesse università sono stabiliti, entro il 30 marzo 2011, con apposito atto della Giunta regionale, che tiene conto delle decurtazioni subite a valere sul Fondo di finanziamento ordinario ministeriale, in modo da favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti.



Art. 40

Istituzione premio delle giovani eccellenze pugliesi.


1.  È istituito il premio delle giovani eccellenze pugliesi riservato a coloro che abbiano conseguito col massimo dei voti il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma di laurea.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa 915070, denominato “Fondi destinati al premio per le giovani eccellenze pugliesi”, con una dotazione finanziaria di euro 50 mila in termini di competenza e cassa.



Art. 41

Iniziative a sostegno degli audiolesi.


1.  Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi linformazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato allutilizzo dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.



Art. 42

Modifica allarticolo 40 della L.R. n. 10/2007.


1.  Le funzioni del Commissario liquidatore del Consorzio Volontario Interprovinciale per la Valorizzazione dei Trulli e delle Grotte con sede in Martina Franca (TA) sono prorogate sino al 31 dicembre 2011.
 



Art. 43

Istituzione del fondo regionale per lo sport di cittadinanza.


1.  Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie così come previsto dallarticolo 1, comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti), è istituito il “Fondo per lo sport di cittadinanza” destinato a finanziare i progetti volti a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e a favorire la pratica sportiva per tutti e tutte.
2.  Il fondo per lo sport di cittadinanza, di competenza del Servizio sport per tutti e utilizzato secondo le procedure della L.R. n. 33/2006, ha una propria dotazione finanziaria definita annualmente dal bilancio regionale e finanzia i progetti afferenti le attività motorio-sportive e ludico-ricreative proposti dalle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383(Disciplina delle associazioni di promozione sociale), iscritte al registro regionale istituito dallarticolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosciute quali enti con finalità assistenziali e aventi finalità di carattere prevalentemente sportivo.
3.  I progetti definiti a garantire lo sport di cittadinanza sono finalizzati a:
a)      garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
b)      promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;
c)      promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;
d)      favorire lintegrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;
e)      educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario e ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
f)        includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
g)      promuovere e organizzare unattività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dellambiente.



CAPO 8

Disposizioni in materia di relazioni istituzionali





Art. 44

Risorse necessarie al funzionamento del Servizio relazioni esterne.


1.  Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-programmatico allAssessorato al “Sud e federalismo” e la piena operatività del Servizio relazioni esterne, è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 00.05.01, il capitolo di spesa 5010, denominato “Spese per il funzionamento del Servizio relazioni esterne”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.



Art. 45

Risorse necessarie alla sensibilizzazione della cultura della legalità.


1.  È istituita lAgenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale. Con legge regionale vengono definiti compiti e funzioni. Per finanziare le attività dellagenzia, è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato “Spese per la promozione della legalità nellambito della cittadinanza sociale e delle politiche della salute”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
 



Art. 46

Risorse necessarie alla partecipazione in FormezItalia Spa.


1.  In ragione delle finalità istituzionali e statutarie, si dispone la partecipazione nel capitale sociale della società “FormezItalia Spa - Centro di ricerca e formazione per la P.A.” costituita per la creazione di un sistema unitario e coordinato di interventi finalizzato alla formazione, alla riqualificazione e al reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 07.02.01, il capitolo di spesa 3960, denominato “Intervento finanziario per lacquisizione di cento azioni del capitale sociale della società FormezItalia Spa”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la sottoscrizione delle azioni fino allimporto stanziato nel capitolo di spesa.



Art. 47

Risorse necessarie alla partecipazione in Banca Etica.


1.  Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato allutile sociale, ambientale e culturale e al sostegno di iniziative del “terzo settore”, la Regione partecipa alla “Banca popolare Etica - società cooperativa per azioni”, di seguito denominata Banca Etica. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 07.02.01, il capitolo di spesa 3955, denominato “Intervento finanziario per lacquisizione di mille azioni del capitale sociale di Banca Etica Soc. coop. per azioni”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 55 mila 500. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la sottoscrizione delle azioni fino allimporto stanziato nel capitolo di spesa.



Art. 48

Spese di funzionamento della società-veicolo per lattuazione delle procedure di cartolarizzazione.


1.  Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 dellarticolo 42 della L.R. n. 10/2009 per le spese di funzionamento della società veicolo denominata “Puglia valore immobiliare società di cartolarizzazione srl”, costituita con apposito provvedimento di Giunta regionale, è istituito, nellambito della UPB 07.02.01, apposito capitolo di spesa 3945, denominato “Spese per il funzionamento della società-veicolo per lattuazione delle procedure di cartolarizzazione (art. 42 L.R. n. 10/2009)”, dotato di uno stanziamento per lanno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
 



CAPO 9

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio





Art. 49

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27.


1.  Alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
«a)  la lettera a) del comma 2-octies dellarticolo 33 è sostituita dalla seguente:
a)      “a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale “N. Tommaseo” in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali;»;
b)      al comma 2-octies dellarticolo 33 le parole: “di cui alle lettere a), b), c), e), f), g)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h)”;
c)      dopo la lettera g) del comma 2-octies dellarticolo 33 è aggiunta la seguente:
«h) allUniversità degli studi di Foggia la “Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia” da utilizzare per attività istituzionali e didattiche.»;
d)  il comma 2-nonies dellarticolo 33 è sostituito dal seguente:
“2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per luso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari.”;
e)  dopo larticolo 21 è inserito il seguente:
“Art. 21-bis
Spese istruttorie.
1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento.”.



CAPO 10

Disposizioni varie





Art. 50

Lavoro straordinario.


1.  Il termine previsto dallarticolo 34 (Lavoro straordinario) della L.R. n. 34/2009 è prorogato sino al 31 dicembre 2010.



Art. 51

Contributo straordinario per attività connesse al recupero del peschereccio “Francesco Padre”.


1.  È istituito nel bilancio regionale autonomo, nellambito della UPB 03.05.04, il capitolo di spesa 552080, denominato “Contributo straordinario a favore della Procura della Repubblica di Trani per le attività connesse al recupero del peschereccio “Francesco Padre”, con uno stanziamento per lanno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.



Art. 52

Modifiche allarticolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8.


1.  Allarticolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In attuazione di quanto disposto dallarticolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, lUfficio di Presidenza adegua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, limporto complessivo massimo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese, in modo tale che non ecceda lindennità massima complessiva spettante ai membri del Parlamento.”;
b)  il comma 3 è abrogato.



Art. 53

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.


1.  Ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per lintera durata dellincarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per lespletamento di cariche pubbliche.



CAPO 11

Disposizioni finali





Art. 54

Copertura finanziaria.


1.  La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per lanno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.



Tabella A


Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
(in milioni di euro)
Settori in intervento
2011
2012
2013
Ragioneria (mutui)
266
267
263
Ragioneria (ruoli S.F.)
5
4,9
4,6
Edilizia Residenziale
1
1,0
1,0
Totale
272
272,9
268,6  



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.