Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.
TITOLO 1Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1Spesa a carattere pluriennale. 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,
nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2Modifica allarticolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28. 1. Il comma 1 dellarticolo 72 (Recupero
crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione) della legge regionale 16 novembre 2001, n.
28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è sostituito dal
seguente:
“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente
erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti
vincolati dallUnione europea o dallo Stato, comprese le eventuali quote di
cofinanziamento regionale, sono introitati al bilancio corrente con imputazione,
per i trasferimenti vincolati, alloriginario capitolo di entrata e riassegnati,
per leventuale riutilizzazione, al competente capitolo di spesa di originaria
provenienza del bilancio corrente e, per le quote di cofinanziamento regionale,
a dedicati capitoli di entrata che alimentano, ai fini della successiva
riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, il
fondo di cui allarticolo 54. La riassegnazione delle somme è disposta con
deliberazione di Giunta regionale. I recuperi nei confronti dei soggetti privati
sono maggiorati degli interessi legali.”.
TITOLO 2Norme settoriali di rilievo finanziario
CAPO 1Disposizioni tributarie
Art. 3Addizionale regionale IRPEF per lanno 2011. 1. A decorrere dal 1° gennaio
2011,
laddizionale regionale allimposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) di cui allarticolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(Istituzione dellimposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dellIRPEF e istituzione di unaddizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali - IRAP), è confermata nella
misura dello 0,9 per cento.
Art. 4Aliquota IRAP per lanno 2011. 1. Le disposizioni di cui al comma 6
dellarticolo 3 della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione
Puglia), come richiamate nel comma 2 dellarticolo 1 della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dellimposta
regionale sulle attività produttive - IRAP), sono confermate per lanno 2011.
Art. 5Imposta regionale sulla benzina per autotrazione. 1. Al fine di assicurare la copertura delle spese
relative alle azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà di cui
allarticolo 33 della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), limposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo
III del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n.
9, ai sensi dell articolo 1, comma 154,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662(Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), applicata con il comma 8 dellarticolo 3 (Disposizioni varie)
della L.R. n. 40/2007 e abolita
con larticolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2009, n.
21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2009), è fissata in euro 0,0258 per litro di
benzina.
2. Limposta è esigibile allerogazione delle
benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati
nel territorio della regione Puglia.
3. A partire dal 1° marzo 2011, limposta è dovuta
alla Regione Puglia dallesercente dellimpianto di distribuzione di carburante
ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera
che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi del
comma 2 dellarticolo 25 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui
alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 1 del D.M. 30
luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la
presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua laccertamento
e la liquidazione dellimposta regionale sulla benzina per autotrazione). Ove,
secondo apposito atto negoziale, la fornitura di carburanti venga effettuata da
unica società petrolifera direttamente al gestore dellimpianto, limposta è
dovuta dalla società petrolifera.
4. Limposta è versata con pagamento di rate di
acconto mensili e con pagamento di conguaglio allatto della presentazione della
dichiarazione annuale di cui al presente comma. Le rate di acconto sono
computate sulla base di un dodicesimo dellimposta gravante sul prodotto erogato
nellanno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi
impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare.
Limposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito
conto corrente postale, ovvero mediante bonifico bancario a favore della
Tesoreria della Regione Puglia; diversa forma di adempimento, mediante quanto
previsto dagli articoli
17, 18 e 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dellimposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di
gestione di cui allarticolo 22 del D.Lgs.
241/1997 e determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP). Gli uffici
dellAgenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del
soggetto passivo.
5. I soggetti passivi devono presentare una
dichiarazione entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello nel corso del
quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta
in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 30 luglio
1996 del Ministro delle finanze e presentata, per ciascuna
provincia, allufficio dellAgenzia delle dogane territorialmente competente e
da questo ritrasmesso alla Regione Puglia – Servizio finanze. Dalla
dichiarazione devono in ogni caso risultare lindividuazione del soggetto
passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per
ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo
dellimposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con
determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul BURP,
possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del
comma 1 dellarticolo 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24
novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese
dalla data di cessazione.
6. Gli uffici dellAgenzia delle dogane effettuano
laccertamento e la liquidazione dellimposta sulla base di dichiarazioni
annuali presentate, con le modalità stabilite nel D.M. 30 luglio
1996del Ministro delle
finanze, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello
cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di
benzina erogata nel territorio di competenza. Allaccertamento del tributo,
delle relative sanzioni e interessi può provvedere anche lAmministrazione
regionale mediante il Servizio finanze, ai sensi del comma 13 dellarticolo 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La Regione Puglia, per
il tramite del Servizio finanze, accede ai dati delle registrazioni fiscali
tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di
carburante e può richiedere agli uffici dellAgenzia delle dogane i dati
ritenuti necessari per lesecuzione dei controlli di propria competenza;
eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici, i quali
procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità.
Alleffettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai
sensi dellarticolo 2, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dellarticolo
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dellarticolo 18 del
D.Lgs. 504/1995.
7. La misura edittale della sanzione per il tributo
evaso è pari al 75 per cento del tributo stesso. Con delibera di Giunta
regionale, da pubblicarsi sul BURP, può essere variata detta misura, nei limiti
quantitativi fissati dallarticolo 19 del D.Lgs.
398/1990. Si applica larticolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni
amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui
consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dellarticolo 3, comma 133,
lettera q), della L. 662/1996. Giusta articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dellarticolo 3, comma 133,
lettera q), della L. 662/1996), per il ritardato pagamento
dellimposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del
tributo versato in ritardo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso
legale. Non si applica lindennità di mora prevista dallarticolo 3, comma 4, del
D.Lgs. 504/1995. Per
qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si
applica la sanzione amministrativa prevista dallarticolo 50 del D.Lgs.
504/1995.
8. Per la riscossione coattiva si rinvia alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46(Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dellarticolo 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337).
9. Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui
al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546(Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nellarticolo 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413); in caso di accertamento emanato dal
Servizio finanze della Regione Puglia, lufficio dellente locale cui notificare
il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dellarticolo 16 del D.Lgs.
546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione
Puglia.
10. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e
gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione. Il credito dellAmministrazione regionale per
limposta a seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni
quattro dalla data in cui laccertamento è divenuto definitivo. La prescrizione
di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. Limposta è
rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere
richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle
somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di
presentazione alla Regione Puglia – Servizio finanze - della relativa istanza.
Leventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in
compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento
utile. È abrogato larticolo 2 della
L.R.
n. 9/1994.
11. Con delibera di Giunta regionale sono
predisposti gli opportuni potenziamenti del Servizio finanze per far fronte alle
incombenze di cui al presente articolo ed è autorizzata la stipula di protocolli
di intesa o convenzioni con lAgenzia delle dogane e/o con la Guardia di finanza per la
gestione del tributo di cui al presente articolo.
12. Le risorse provenienti dal presente articolo
vengono introitate sul capitolo di entrata 1021110 “Quota imposta regionale
benzina per autotrazione ( L.R. n. 9/1994)” collegato
per euro 15.000.000 al capitolo di spesa 785000 “Azioni mirate per la non
autosufficienza e le nuove povertà (articolo 33 della L.R. n. 19/2006).
Cofinanziamento regionale asse 3 P.O. FESR 2007-2013” dellunità previsionale
di base (UPB) 05.02.01 “Servizio programmazione e integrazione servizi
sociali”.
CAPO 2Disposizioni in materia di Servizio finanze e Avvocatura
Art. 6Integrazione allarticolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n.
18.
“1–bis.
Ai sensi del comma 3 dellarticolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546(Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nellarticolo
30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), ai dirigenti e funzionari del
Servizio finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di imposta
dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono riconosciute, in
caso di esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in sentenza. A tal
fine viene istituito apposito fondo, separato da quello dellAvvocatura
regionale.”.
Art. 7Disposizioni
in materia di dipendenti dellAvvocatura. 1. Nellambito della UPB 00.04.01, il capitolo di
spesa 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dellAvvocatura
regionale” finanzia specifici incentivi per i dipendenti nella misura del 2 per
cento dellammontare complessivo dei diritti e onorari che confluiscono
annualmente nel Fondo per i compensi professionali agli avvocati dellAvvocatura
regionale ai sensi degli articoli 4 e
7 del Reg. reg. 1° febbraio 2010, n. 2
(Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali
agli avvocati).
2. Ai dipendenti regionali in servizio presso
lAvvocatura regionale, esclusi i dipendenti di categoria D titolari di alta
professionalità o posizione organizzativa, che svolgono funzioni di supporto
allattività professionale degli avvocati interni, in aggiunta al trattamento
accessorio incentivante previsto dal vigente contratto collettivo decentrato
integrativo (CID), compete uno specifico incentivo a titolo di produttività
finanziato annualmente allinterno delle risorse di cui al comma 1 e corrisposto
in ununica soluzione secondo i risultati del sistema permanente di valutazione
conseguiti nellanno di riferimento.
CAPO 3Disposizioni in materia di Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità
Art. 8Modifica alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 11. 1. Larticolo 2 (Efficacia della legge) della
legge regionale 24 settembre 2010, n.
11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli
enti del Servizio sanitario regionale - SSR), è abrogato.
Art. 9Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 12.
a) larticolo 1 è
sostituito dal seguente:
“Art. 1
Sospensione effetti
norme diverse.
1. Fino
allemanazione di sentenza da parte della Corte costituzionale, sono sospesi gli
effetti dei commi 1, 2 e 4 dellarticolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1,
2 e 3 dellarticolo 16, degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dellarticolo
19, dellarticolo 20, dei commi 1, 4, 5 e 6 dellarticolo 21, del comma 1
dellarticolo 22 e degli articoli 26 e
30 della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità
e servizi sociali).”;
b) larticolo 4
(Efficacia della legge) è abrogato.
Art. 10Abrogazione dellarticolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n.
27. 1. Larticolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n.
27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni
organiche), è abrogato in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale
15 novembre 2010, n. 333.
Art. 11Accordo per lapprovazione del Piano di rientro – Adempimenti. 1. Per lattuazione degli interventi previsti dal
Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione
degli interventi per il perseguimento dellequilibrio economico di cui
allAccordo tra il Ministro della salute, il Ministro delleconomia e delle
finanze e la Regione
Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi
dell articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005),
la Giunta
regionale è incaricata di provvedere con propri atti, previo parere della
Commissione consiliare competente, ai sensi dellarticolo 44 (Attribuzioni della
Giunta regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7
(Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e
integrazioni.
2. La Giunta regionale è incaricata di provvedere, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
allarmonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 537(Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive
modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dalle lettere a) e
b) del comma 1-sexies dellarticolo 79 del D.L.
112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla L.
133/2008, come modificato
dallarticolo
41, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, dallarticolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269(Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni e integrazioni e dai decreti
ministeriali attuativi.
3. Con proprio provvedimento da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta
regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del
personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto
previsto dal combinato disposto dellarticolo 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e
dellarticolo
2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191(Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).
4. Il provvedimento di cui al comma 3 contiene,
altresì, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i
limiti di cui al combinato disposto dellarticolo 1, comma 565,
della L. 296/2006,
dellarticolo 2, commi 71 e
73, della L. 191/2009e
nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333
e dellarticolo 9 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di
riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dellequilibrio economico, ai sensi dellarticolo 1, comma 180,
della L. 311/2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il
Ministro della salute, il Ministro delleconomia e delle finanze e
la Regione
Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando
comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti
dalle disposizioni vigenti.
5. In connessione con i processi di riorganizzazione
previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della
rete ospedaliera con lattivazione e potenziamento delle attività di assistenza
domiciliare, delle cure intermedie e delle attività di riabilitazione
domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilità fisica,
psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi
previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati
gli indirizzi applicativi di cui allarticolo 2, comma 72,
lettera b), della L. 191/2009.
Art. 12 Norme in materia di attività libero
professionale intramoenia. 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal
Piano di rientro di cui allAccordo sottoscritto in data 29 novembre 2010,
la Giunta
regionale, con specifico provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, in accordo con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
interessate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle intese
Stato-Regioni e dei vigenti contratti e accordi collettivi, le modalità uniformi
di esercizio dellattività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e
veterinari nellambito delle aziende ed enti del SSR.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina,
inoltre:
a)
le modalità per la definizione annuale dei volumi di attività
istituzionale dovuti;
b)
le modalità per la determinazione dei volumi di attività libero
professionale complessivamente erogabili che, ai sensi delle leggi e contratti
vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno
orario superiore a quello contrattualmente dovuto e che devono realizzare
effettivamente un abbattimento dei tempi e delle liste di attesa;
c)
le tariffe massime da applicarsi su tutto il territorio regionale
per lo svolgimento dellattività libero professionale intramoenia;
d)
la percentuale da applicare allammontare delle tariffe al fine di
riconoscere alle aziende ed enti del SSR una quota a copertura dei costi di
gestione;
e)
le modalità per conseguire un allineamento dei tempi di erogazione
delle prestazioni nellambito dellattività istituzionale ai tempi medi di
quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
f)
la costituzione a livello aziendale di appositi organismi
paritetici con le OS di verifica, anche con lintervento del collegio di
direzione, e lindicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazioni alle
norme, contratti, intese e altre disposizioni da parte del personale medico,
sanitario e veterinario;
g)
la gestione nellambito del sistema di prenotazione e accesso alle
prestazioni sanitarie (CUP) di tutte le prestazioni offerte in regime di libera
professione e alla tenuta e gestione di una contabilità separata che deve tener
conto di tutti i costi diretti e indiretti, ai sensi dei commi 6 e 7
dellarticolo
3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e successive modificazioni;
h)
le modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari,
leffettuazione delle prestazioni libero professionali con gli adattamenti
necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche
caratteristiche dellattività;
i)
le modalità di esecuzione del monitoraggio e del controllo
dellattività libero professionale, in modo da rilevare il volume di attività
dedicato allattività istituzionale e allattività libero professionale, da
garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dellattività
istituzionale e di verificare leventuale insorgenza di conflitti di interessi o
di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale definendo
anche le relative misure sanzionatorie.
3. Nelle more dellapprovazione del provvedimento di
cui ai commi 1 e 2, le tariffe per lattività libero professionale intramoenia
sono bloccate a quelle approvate al 30 giugno 2010 e non possono essere
modificate.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la percentuale di partecipazione regionale alla spesa per prestazioni
libero professionali in regime di ricovero, di cui allarticolo 29
(Riqualificazione dellassistenza sanitaria in regime libero professionale)
della legge regionale 12 gennaio 2005, n.
1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è fissata al 50 per
cento.
Art. 13Esenzione ticket per visite ed esami specialistici. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, lesenzione dal
pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per
motivi di reddito, di cui allarticolo 8, comma 16,
della L. 537/1993e
successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal
D.L.
112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge
133/2008, è riconosciuta esclusivamente:
a)
ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a
sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98;
b)
ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
c)
ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a
sessantanni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con
un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro
11.362,05
in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro
516,46 per ogni figlio a carico;
d)
ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo
familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31,
incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione
di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
e)
agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31,
incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione
di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
f)
ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e
loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito
complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro
11.362,05
in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro
516,46 per ogni figlio a carico;
g)
ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti
a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione
di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità di
riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo.
4. Larticolo 24 (Esenzione ticket per visite ed
esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n.
34(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), così come
modificato dallarticolo 34 della L.R.
n. 4/2010, è abrogato.
Art. 14Norme in materia di Commissariamento delle aziende sanitarie. 1. Salvo quanto disposto dallarticolo 3, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, in caso di vacanza dellufficio
di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dellincarico
o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione allatto
di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del
Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dallarticolo 3-bis, comma 2,
del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere intuitu personae
allaffidamento dellincarico a un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
deve essere in possesso dei requisiti previsti dallarticolo 3–bis, comma 3,
del D.Lgs. 502/1992e
s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale, che, comunque, deve
essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza
dellufficio.
4. Per le aziende ospedaliero-universitarie la
nomina del Commissario straordinario avviene dintesa con luniversità degli
studi competente per territorio.
5. Al Commissario straordinario spetta il compenso
stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio
sanitario della Regione Puglia.
6. Larticolo 21 (Gestione commissariale delle
Aziende USL e ospedaliere) della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16
(Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1997 e bilancio
pluriennale 1997-1999), è abrogato.
Art. 15 Organi e organizzazione degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
b)
«Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico “De Bellis” e “Giovanni Paolo II”»;
c)
al comma 1 la parola: “Oncologico” è sostituita dalle seguenti:
“Giovanni Paolo II”;
d)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
e)
“8-bis. In caso di vacanza dellufficio di Direttore generale per
dimissione, per decadenza, per scadenza dellincarico o in presenza di
provvedimento del giudice amministrativo in relazione allatto di nomina, ove
per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale
entro i sessanta giorni previsti dallarticolo 3-bis, comma 2,
del D.Lgs. 502/1992e
s.m.i., il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo quanto
previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle aziende
sanitarie.”;
f)
al primo periodo del comma 9 le parole: “50 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “40 per cento”;
g)
al secondo periodo del comma 9 le parole: “35 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “25 per cento”;
h)
al comma 9-bis dopo la parola “provvedimento” sono inserite le
seguenti: “della Giunta regionale”.
2. Le lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo si applicano in caso di nuove nomine effettuate dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 16 Accesso servizi InnovaPuglia
Spa. 1. Ai fini della razionalizzazione e del
contenimento della spesa, le aziende sanitarie e gli enti pubblici del SSR per
lo svolgimento di attività e servizi informatici e telematici possono avvalersi
di InnovaPuglia SPA, alle medesime modalità, condizioni e limitazioni stabilite
per la fruizione di tali attività e servizi da parte della Giunta regionale.
Art. 17Proroga termini budget sanitari. 1. In deroga allarticolo 17 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517),
il termine per ladozione del bilancio economico preventivo relativo
allesercizio 2011 da parte delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS), dellAgenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) e dellAgenzia regionale sanitaria (ARES) è prorogato al 31
gennaio 2011.
Art. 18Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dellIRPEF. 1. È istituito nella parte entrate del bilancio di
previsione, nellambito della UPB 01.02.03, il capitolo 1021000, la cui
declaratoria è “Proventi della quota 5 per mille dellIRPEF in favore della
Regione Puglia” e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa 785012, UPB
05.02.01, la cui declaratoria è “Spese per interventi straordinari di grave
indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille IRPEF devoluto alla Regione
Puglia”, con uno stanziamento per lanno 2011, in termini di
competenza e cassa, di euro 12.368,60.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale, con
proprio atto, definisce le finalizzazioni dei fondi assegnati dal Ministero
delleconomia e delle finanze per lannualità precedente e assegna alla
competenza del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria
gli adempimenti esecutivi.
Art. 19Modifica dellarticolo 12 della L.R. n. 4/2010. 1. Al comma 6 dellarticolo 12 (Processo di
accreditamento al Servizio sanitario) della L.R. n. 4/2010, le parole:
“al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “al 31
dicembre 2011”.
Art. 20Modifiche e integrazioni allarticolo 49 della L.R. n. 19/2006. 1. Allarticolo 49 della L.R. n. 19/2006 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
il comma 8, come modificato dallarticolo 48, comma 1, lettera a), della L.R.
n. 4/2010, è sostituito dal seguente:
“8. In ogni caso il termine di
cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione allentità e
allimpegno finanziario richiesto per ladeguamento agli standard, non può
essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento
regionale di cui allarticolo 64. Tale termine è prorogato di un ulteriore anno
dopo la scadenza di cui sopra esclusivamente per le strutture e i servizi per i
quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiari al Comune competente, con la
necessaria documentazione a supporto, lavvenuto avvio delle procedure per la
realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero lavvenuta candidatura del
progetto definitivo di adeguamento nellambito di una delle procedure regionali
attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali,
nazionali e comunitari per linfrastrutturazione sociale e socio sanitaria del
territorio pugliese.”;
b)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8–bis.
Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono definite le direttive ai
Comuni per le procedure e la modulistica necessarie per formulare la richiesta
di proroga dellautorizzazione provvisoria da parte del soggetto titolare della
stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8.”.
CAPO 4Disposizioni in materia di Agricoltura
Art. 21Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica. 1. La Regione, nelle more dellapprovazione delle nuove
norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, provvede ad erogare per
lanno 2011 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre dApulia,
Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di
euro 14 milioni e 500 mila, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie
spese di gestione quali:
a)
spese di funzionamento;
b)
spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo
indeterminato e a tempo determinato;
c)
spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed
energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
d)
spese per il pagamento delle quote del contributo associativo
dovuto da ciascun consorzio allUnione regionale delle bonifiche;
e)
spese per il pagamento degli oneri, a carico dei consorzi,
spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2011.
2. Alla spesa per far fronte allerogazione delle
anticipazioni di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione dellimporto
complessivo di euro 14 milioni 500 mila sui capitoli di entrata 6151270
“Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc.
1 a 1)” –
UPB 06.01.01 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei
Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 99.99.1 - delle partite di giro
del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c),
d) ed e) del comma 1 la
Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di
riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale può
avvalersi di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta
non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri per le prestazioni
della struttura di supporto sono pari a complessivi euro 14 mila e fanno carico
al capitolo 112099 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2011.
4. Ad integrazione delle norme previste dalla
normativa vigente in materia di controllo e vigilanza, lerogazione delle
anticipazioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di
legittimità e di merito degli atti amministrativi presupposti alle spese di cui
alle lettere a), b), c) a cura del Servizio agricoltura.
CAPO 5Disposizioni in materia di Sviluppo economico, lavoro e innovazione
Art. 22Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37.
2. Allarticolo 8 della L.R. n. 37/1985 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: “4–bis. Il rilascio dellautorizzazione
regionale e lesercizio dellattività estrattiva sono a titolo oneroso.
La Giunta
regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di
categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli
oneri finanziari a carico dei titolari dellautorizzazione in relazione alla
quantità e tipologia dei materiali estratti nellanno precedente, nonché i
criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e
Comuni. 4–ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è destinato, fino alla
concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con
la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per
linnovazione e il trasferimento tecnologico, per lattività di promozione, per
studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori
rispetto al mero ripristino dellarea coltivata.”.
1. Le
sanzioni amministrative per la violazione delle norme di cui agli articoli 2, 7,
8 e 9 sono determinate annualmente con delibera di Giunta regionale.
2. La
sanzione amministrativa è comminata anche a coloro che proseguono lattività
estrattiva oltre i termini previsti dallautorizzazione.
3. Quando
lesercente non ottemperi agli obblighi di sistemazione, recupero e ripristino
del terreno comunque interessato dallattività estrattiva, stabiliti nellatto
autorizzatorio, provvede il Comune competente per territorio, addebitando le
relative spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della
cauzione eventualmente versata.
4. Le
somme di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere utilizzate fino alla concorrenza
delle entrate effettivamente accertate e riscosse.”.
4. Nel bilancio della Regione, per le finalità di
cui al presente articolo, è istituito il capitolo di entrata 3061150, U.P.B.
03.01.03, la cui declaratoria è “Proventi rivenenti dalla tariffazione
dellesercizio dellattività estrattiva” ed è istituito, nellambito della UPB
02.10.01, il capitolo di spesa 241025, la cui declaratoria è “Spese relative
alla gestione delle attività previste dalla L.R. n. 37/1985 e dalla
L.R. n. 31/2007; 20 per
cento dellentrata collegata”.
Art. 23Rapporti sorti nella vigenza della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34,
come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 8- Norma
transitoria.
“1–bis.
I comuni, su istanza di parte e in caso di comprovati e gravi motivi, possono,
con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Confederazioni sindacali
regionali rappresentate presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro
(CNEL), rivisitare i piani occupazionali correlati agli accordi di programma per
la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, purché il
livello occupazionale superi comunque le dieci unità e la decurtazione
delloriginario piano occupazionale non sia superiore al 60 per cento del totale
previsto dallaccordo di programma.”.
Art. 24Procedura di recupero dei contributi ai sensi della legge regionale 26 marzo
1985, n. 9. 1. Al comma 2 dellarticolo 51 (Procedure di
recupero contributo regionale) della legge regionale 7 gennaio 2004, n.
1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “anche in caso di intervenuta sentenza passata in
giudicato, ai Comuni che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 25Contributo straordinario di parte corrente agli enti fieristici. 1. Al fine di sostenere le spese di
funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale, è assegnato agli
stessi un trasferimento di parte corrente nel bilancio 2011. Gli enti fieristici
presentano, al competente Servizio regionale, apposita istanza corredata di una
relazione sulle spese generali di funzionamento relative allanno 2010. I
criteri di riparto tra gli stessi enti fieristici sono stabiliti, entro il 30
aprile 2011, con apposito atto della Giunta regionale, che tiene
complessivamente conto delle istanze presentate entro il 28 febbraio
2011. A
tal fine, il capitolo di spesa 352026, U.P.B. 02.01.02, denominato “Contributo
straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera
dellAscensione di Francavilla Fontana, della Fiera di S. Giorgio di Gravina e
della Fiera di Galatina. Legge regionale n.
4/2003”, è stanziato, in termini di competenza e cassa, per
euro 600 mila.
Art. 26Contributi finalizzati allimpiego dei lavoratori socialmente utili. 1. Al fine di sostenere i progetti realizzati
dai comuni, ai sensi dellarticolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dellarticolo 22 della legge
24 giugno 1997, n. 196), a valere sulle risorse statali e del fondo
sociale europeo a destinazione vincolata per le politiche attive del lavoro,
la Regione
Puglia provvede, in concorso con gli enti utilizzatori, alla
erogazione di contributi finalizzati allimpiego dei lavoratori socialmente
utili, elevando il tetto orario fino a un massimo di 36 ore settimanali,
unitamente al versamento dei relativi contributi previdenziali per la
determinazione della misura dei trattamenti pensionistici.
CAPO 6Disposizioni in materia di ambiente, reti e qualità urbana
Art. 27Definizione transattiva di contenziosi derivanti dalla realizzazione di
opere pubbliche. 1. Al fine di consentire la definizione
transattivi di contenziosi amministrativi e giudiziari derivanti dalla
realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale, è istituito,
nellambito della U.P.B. 09.01.04 del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2011, il capitolo di spesa 511017, denominato “Oneri derivanti da
definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali
conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale”, con
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 28Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque
sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di
utenza. 1. Tutte le utenze di piccola derivazione destinate
allestrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce
di esistenza di pozzi, ai sensi dell articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di
concessione di acque pubbliche), e per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non sia stato rilasciato provvedimento regionale in
sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione alluso delle acque
sotterranee, si intendono formalmente sanate e assentite allutilizzo se per
esse si provvede entro il 30 giugno 2011 al pagamento della tassa di concessione
regionale di cui allarticolo 11,
comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque
sotterranee), della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), prevista
dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del
canone definito dall articolo 18 della legge
5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche e
integrazioni, nonché allinstallazione delle apparecchiature di misura e
controllo delle portate. Nelle more del trasferimento delle funzioni dalla
Regione alle Province, è istituito un ufficio stralcio presso il Servizio lavori
pubblici, con il compito di definire le relative pratiche giacenti e formare il
personale al fine di non arrecare disagi allutenza e ai cittadini.
2. Le utenze così regolate avranno la durata
prevista dallarticolo 7 della L.R. n. 18/1999 a fronte
della quale devono essere corrisposti anticipatamente e annualmente gli importi
relativi ai canoni, in funzione della destinazione delle acque.
3. I versamenti relativi alla sanzione
amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati su conto corrente postale n.
60225323, intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali – Via
Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari - codice 3121 - capitolo 3062200.
Art. 29Modifica alla L.R. n. 18/1999.
“Art.
11-bis
Destinazione dei canoni
per le utenze.
1. I
canoni e la tassa regionale di cui allarticolo 11 sono destinati, al fine di
incentivare il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica, secondo le
previsioni e i criteri di riparto stabiliti dal regolamento regionale di cui
allarticolo 1, lettera a-bis), della legge regionale 6 settembre 1999, n.
28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36), come inserita dallarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 27. 2. La Regione, con il regolamento
di cui al comma 1, aggiorna i canoni e la tassa prevista dallarticolo 11 al
fine di conseguire lobiettivo stabilito dal presente articolo.”
Art. 30Concessioni in sanatoria. 1. Le istanze di concessione in sanatoria per
piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dellarticolo 4 della L.R.
n. 18/1999, entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono
formalmente sanate e assentite allutilizzo se per esse si provvede, entro il 31
gennaio 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale, di cui
allarticolo 11, comma 2, della L.R.
n. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo),
prevista dal D.Lgs.
152/2006, al pagamento del canone definito dall articolo 18 della L.
36/1994, e successive
modifiche e integrazioni, nonché allinstallazione delle apparecchiature di
misura e controllo delle portate. Le utenze sono tenute a corrispondere
anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della
destinazione delle acque.
2. I versamenti relativi alla sanzione
amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati su conto corrente postale n.
60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, tributi e proventi regionali – Via
Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 - capitolo 3062200.
Art. 31Catasto delle utenze SACoD. 1. Gli utenti che intendono avvalersi della presente
disciplina transitoria sono tenuti a trasmettere allUfficio di coordinamento
delle Strutture tecniche provinciali (ex Genio civile) competente per
territorio, del Servizio regionale lavori pubblici, copia delle attestazioni di
avvenuto pagamento. Gli uffici regionali suddetti provvedono agli accertamenti
di congruità dei versamenti effettuati.
2. I dati riguardanti le utenze così come innanzi
regolate confluiscono nel sistema denominato Sistema di acquisizione concessioni
di derivazioni (SACoD), a cura del competente ufficio regionale, il quale,
successivamente a tale adempimento, trasferisce i relativi fascicoli alla
Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in materia
di decentramento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, per effetto
della legge regionale 19 dicembre 2008, n.
36(Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dei relativi decreti
attuativi del Presidente della Giunta regionale.
3. Alle Province competenti per territorio, cui è
trasferita la funzione amministrativa, spetta lo svolgimento delle attività di
vigilanza e controllo sulle utenze così regolate.
Art. 32Modifica allarticolo 33 della L.R. n. 10/2009 - Oneri istruttori. 1. Allarticolo 33 della L.R. n. 10/2009 è
aggiunto, in fine, il seguente comma: “7–bis. A copertura dei costi
dellattività istruttoria espletata a livello regionale per il rilascio del
parere di compatibilità geomorfologica di cui all articolo 89 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), su
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e loro varianti, nonché
Accordi di programma, a far data dallentrata in vigore della presente legge, si
pone, a carico del soggetto committente dei lavori, un onere istruttorio fisso
determinato in mille euro fino a mq. 10.000 di area complessiva interessata
dallo strumento urbanistico; oltre tale limite, in misura proporzionata, fino a
un massimo di euro 5 mila. Lavvenuta attestazione di pagamento, da eseguirsi
sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione
Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata ai fini del
rilascio del parere.”.
2. Resta altresì di competenza del Servizio
regionale lavori pubblici - Ufficio sismico e geologico - il rilascio dei pareri
sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti, ai sensi dellarticolo 89 del D.P.R.
380/2001.
Art. 33Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento
incarichi. 1. Tutte le stazioni appaltanti per contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, anche parzialmente finanziate dalla
Regione, di importo pari o superiore a euro 1 milione 500 mila del costo
complessivo, possono inoltrare istanza al Dirigente del Servizio regionale
lavori pubblici finalizzata allindividuazione e al conferimento dellincarico,
secondo quanto previsto dallarticolo
21 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13
(Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), e successive
modifiche e integrazioni, solo in caso di impossibile individuazione di
personale tecnico appartenente alla Pubblica amministrazione e solo a seguito di
infruttuoso esperimento delle procedure previste dall articolo 120 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 34Disposizioni integrative in materia di protezione civile: interventi per il
contrasto dei rischi per incendi boschivi 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n.
18(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi),
nonché per supportare con mezzi aerei di soccorso le squadre impegnate a terra
nella lotta agli incendi boschivi, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nellambito della UPB 09.02.01, il capitolo di spesa 531031, denominato “Spese
per il contrasto aereo degli incendi boschivi”, con una dotazione finanziaria
per lesercizio 2011 di euro 1 milione in termini di competenza e cassa. Per gli
esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con leggi di bilancio
annuali e pluriennali.
Art. 35Interpretazione autentica dellarticolo 7, comma 1, della legge regionale 14
giugno 2007, n. 17 (2). 1. Il comma 1 dellarticolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17
(1) (Disposizioni in campo
ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in
materia ambientale), va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle
Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne listruttoria e il rilascio
delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data,
mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e
laggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze
formulate fino al 30 giugno 2007.
(1) NDR: Il provvedimento è indicato
erroneamente nel Bollettino Ufficiale con la data del 14 giugno 2006.
Art. 36Atti autorizzativi in materia di paesaggio. Oneri istruttori.
«Art. 10-bis
Oneri istruttori in
materia di paesaggio.
1. Le spese
istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela
del paesaggio previsti dal D.Lgs.
42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla
pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti
proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite
con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale. 2. Con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze
inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e
pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono
essere corredate, pena il non avvio delliter istruttorio, della certificazione
di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima
applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono
riportate nella Tabella 1. 3. È istituito nel bilancio regionale, nellambito
della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato “Entrate
rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio
autorizzazioni in materia paesaggistica”, alimentato dai versamenti a
effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle tariffe di cui
alla Tabella 1, sul conto corrente 60205323, cod. 3120, intestato a “Regione
Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”.
4. Gli enti
delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio
possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal
successivo regolamento regionale. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci
specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai
versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata allesercizio delle
relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.
Tabella
1
Importo
progetto |
Tariffa
|
Fino a
200.000 euro |
100 euro
|
Da
200.001
a 5.000.000 di euro |
100 euro +
0,03% dellimporto di progetto della parte eccedente 200.000
|
Da
5.000.001
a 20.000.000 di euro |
1.500 euro
+ 0,005% della parte eccedente 5.000.000 |
Oltre
20.000.001 |
2.2.50 euro
+ 0,001% della parte eccedente 20.000.000». |
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Art. 37Servizio cabotaggio marittimo sullitinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico,
Manfredonia. 1. Allo scopo di assicurare la continuità
territoriale tra la
Regione Puglia e lArcipelago delle Isole Tremiti mediante il
ripristino, anche stagionale, del servizio cabotaggio marittimo sullitinerario
Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia, è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nellambito della UPB 03.05.04., il capitolo di spesa 551060,
denominato “Servizio di cabotaggio marittimo sullitinerario Isole Tremiti, Rodi
Garganico, Manfredonia”, con una dotazione finanziaria, relativamente allanno
2011, pari a euro 300 mila.
2. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 16, comma 7, della legge regionale 31 ottobre 2002, n.
18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale), la delega amministrativa dellistituendo servizio stagionale è affidata
allAmministrazione provinciale di Foggia, che vi provvede di concerto con le
competenti autorità.
CAPO 7Disposizioni in materia di Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti
Art. 38Consorzio Teatro pubblico pugliese. 1. La dotazione del capitolo di spesa 813060 -
U.P.B. 04.01.01 - denominato “Quota di adesione al Consorzio Teatro pubblico
pugliese (TPP)”, istituito con larticolo 47 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), comprende anche il
sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata annualmente in
misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei
diritti di voto in seno allAssemblea dei soci del TPP.
Art. 39Contributo straordinario alle Università pugliesi. 1. Al fine di consentire parità di accesso
allistruzione universitaria a tutti gli studenti della regione, sostenendo
limpegno delle università a razionalizzare e qualificare ulteriormente le
proprie attività in tutto il territorio, è istituito nel bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2011, nellambito dellUPB 04.04.02, apposito
capitolo di spesa 915060, denominato “Contributo straordinario a favore delle
Università pugliesi”, con uno stanziamento di parte corrente, in termini di
competenza e cassa, di euro tre milioni.
2. I criteri di riparto tra le stesse università
sono stabiliti, entro il 30 marzo 2011, con apposito atto della Giunta
regionale, che tiene conto delle decurtazioni subite a valere sul Fondo di
finanziamento ordinario ministeriale, in modo da favorire il diritto allo studio
e i servizi agli studenti.
Art. 40Istituzione premio delle giovani eccellenze pugliesi. 1. È istituito il premio delle giovani eccellenze
pugliesi riservato a coloro che abbiano conseguito col massimo dei voti il
diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma di laurea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito
nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito della
UPB 04.04.02, il capitolo di spesa 915070, denominato “Fondi destinati al premio
per le giovani eccellenze pugliesi”, con una dotazione finanziaria di euro 50
mila in termini di competenza e cassa.
Art. 41Iniziative a sostegno degli audiolesi. 1. Al fine di rendere realmente accessibile ai
soggetti audiolesi linformazione effettuata attraverso le emittenti locali,
alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a
valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale
(capitolo 784010), finalizzato allutilizzo dei telegiornali di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, approva il
regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di
cui al comma 1.
Art. 42Modifica allarticolo 40 della L.R. n. 10/2007. 1. Le funzioni del Commissario liquidatore del
Consorzio Volontario Interprovinciale per la Valorizzazione dei
Trulli e delle Grotte con sede in Martina Franca (TA) sono prorogate sino al 31
dicembre 2011.
Art. 43Istituzione del fondo regionale per lo sport di cittadinanza. 1. Al fine di realizzare il coordinamento degli
interventi per la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie
così come previsto dallarticolo 1,
comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2006, n.
33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti), è istituito
il “Fondo per lo sport di cittadinanza” destinato a finanziare i progetti volti
a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e a favorire la pratica
sportiva per tutti e tutte.
2. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di
competenza del Servizio sport per tutti e utilizzato secondo le procedure della
L.R. n. 33/2006, ha una
propria dotazione finanziaria definita annualmente dal bilancio regionale e
finanzia i progetti afferenti le attività motorio-sportive e ludico-ricreative
proposti dalle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383(Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), iscritte al registro regionale istituito
dallarticolo 3 della legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della
legge 7
dicembre 2000, n. 383), riconosciute quali enti con finalità
assistenziali e aventi finalità di carattere prevalentemente sportivo.
3. I progetti definiti a garantire lo sport di
cittadinanza sono finalizzati a:
a)
garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte
le età, di diversa abilità e categorie sociali;
b)
promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie
fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un
adeguato stato di salute;
c)
promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità
di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;
d)
favorire lintegrazione sociale anche in una prospettiva
interculturale;
e)
educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario
e ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e
sostenibilità;
f)
includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza
discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in
particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e
sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
g)
promuovere e organizzare unattività motoria sportiva sostenibile,
rispettosa delle persone, della società e dellambiente.
CAPO 8Disposizioni in materia di relazioni istituzionali
Art. 44Risorse necessarie al funzionamento del Servizio relazioni esterne. 1. Al fine di assicurare il necessario
supporto tecnico-programmatico allAssessorato al “Sud e federalismo” e la piena
operatività del Servizio relazioni esterne, è istituito nel bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 00.05.01, il
capitolo di spesa 5010, denominato “Spese per il funzionamento del Servizio
relazioni esterne”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e
cassa, di euro 50 mila.
Art. 45Risorse necessarie alla sensibilizzazione della cultura della legalità. 1. È istituita lAgenzia regionale per la promozione
della legalità e della cittadinanza sociale. Con legge regionale vengono
definiti compiti e funzioni. Per finanziare le attività dellagenzia, è
istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011,
nellambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato “Spese
per la promozione della legalità nellambito della cittadinanza sociale e delle
politiche della salute”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza
e cassa, di euro 200 mila.
Art. 46Risorse necessarie alla partecipazione in FormezItalia Spa. 1. In ragione delle finalità istituzionali e
statutarie, si dispone la partecipazione nel capitale sociale della società
“FormezItalia Spa - Centro di ricerca e formazione per la P.A.” costituita per la
creazione di un sistema unitario e coordinato di interventi finalizzato alla
formazione, alla riqualificazione e al reclutamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 07.02.01, il capitolo di
spesa 3960, denominato “Intervento finanziario per lacquisizione di cento
azioni del capitale sociale della società FormezItalia Spa”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila. La Giunta regionale è
autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la
sottoscrizione delle azioni fino allimporto stanziato nel capitolo di spesa.
Art. 47Risorse necessarie alla partecipazione in Banca Etica. 1. Allo scopo di contribuire alla diffusione
di un modello di attività creditizia orientato allutile sociale, ambientale e
culturale e al sostegno di iniziative del “terzo settore”, la Regione partecipa alla
“Banca popolare Etica - società cooperativa per azioni”, di seguito denominata
Banca Etica. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2011, nellambito della UPB 07.02.01, il capitolo di spesa 3955,
denominato “Intervento finanziario per lacquisizione di mille azioni del
capitale sociale di Banca Etica Soc. coop. per azioni”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 55 mila 500.
La Giunta
regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e
per la sottoscrizione delle azioni fino allimporto stanziato nel capitolo di
spesa.
Art. 48Spese di funzionamento della società-veicolo per lattuazione delle
procedure di cartolarizzazione. 1. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1
dellarticolo 42 della L.R. n. 10/2009 per le
spese di funzionamento della società veicolo denominata “Puglia valore
immobiliare società di cartolarizzazione srl”, costituita con apposito
provvedimento di Giunta regionale, è istituito, nellambito della UPB 07.02.01,
apposito capitolo di spesa 3945, denominato “Spese per il funzionamento della
società-veicolo per lattuazione delle procedure di cartolarizzazione (art. 42 L.R. n.
10/2009)”, dotato di uno stanziamento per
lanno 2011,
in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
CAPO 9Disposizioni in materia di demanio e patrimonio
Art. 49Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27.
«a) la lettera a)
del comma 2-octies dellarticolo 33 è sostituita dalla seguente:
a)
“a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio
Navale “N. Tommaseo” in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità
culturali e turistico - congressuali;»;
b)
al comma 2-octies dellarticolo 33 le parole: “di cui alle lettere
a), b), c), e), f), g)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a),
b), c), e), f), g) e h)”;
c)
dopo la lettera g) del comma 2-octies dellarticolo 33 è aggiunta
la seguente:
«h)
allUniversità degli studi di Foggia la “Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da
Zara in Foggia” da utilizzare per attività istituzionali e didattiche.»;
d) il comma
2-nonies dellarticolo 33 è sostituito dal seguente:
“2-nonies. Agli oneri di
manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per luso dei beni elencati
nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari.”;
e) dopo larticolo
21 è inserito il seguente:
“Art.
21-bis
Spese
istruttorie.
1. Le
spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà
regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità
stabilite da regolamento.”.
CAPO 10Disposizioni varie
Art. 50Lavoro straordinario. 1. Il termine previsto dallarticolo 34
(Lavoro straordinario) della L.R. n. 34/2009 è
prorogato sino al 31 dicembre 2010.
Art. 51Contributo straordinario per attività connesse al recupero del peschereccio
“Francesco Padre”. 1. È istituito nel bilancio regionale
autonomo, nellambito della UPB 03.05.04, il capitolo di spesa 552080,
denominato “Contributo straordinario a favore della Procura della Repubblica di
Trani per le attività connesse al recupero del peschereccio “Francesco Padre”,
con uno stanziamento per lanno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro
100 mila.
Art. 52Modifiche allarticolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8. 1. Allarticolo 1 della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
“2. In attuazione di quanto disposto dallarticolo 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti
enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.
42, lUfficio di Presidenza adegua, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, limporto complessivo massimo
degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1°
gennaio 2011,
a titolo di indennità di carica, indennità di funzione,
diaria e rimborso spese, in modo tale che non ecceda lindennità massima
complessiva spettante ai membri del Parlamento.”;
b) il comma 3 è
abrogato.
Art. 53Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale. 1. Ai componenti esterni della Giunta
regionale si applicano, dalla data di nomina e per lintera durata
dellincarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali
relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per lespletamento di
cariche pubbliche.
CAPO 11Disposizioni finali
Art. 54Copertura finanziaria. 1. La copertura delle spese previste dalla
presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per lanno
finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.
Tabella A Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali
(in milioni di euro)
Settori in
intervento |
2011
|
2012
|
2013
|
Ragioneria
(mutui) |
266
|
267
|
263
|
Ragioneria
(ruoli S.F.) |
5
|
4,9
|
4,6
|
Edilizia
Residenziale |
1
|
1,0
|
1,0
|
Totale
|
272
|
272,9
|
268,6 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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