Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.
TITOLO 1Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1Spesa a carattere pluriennale 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella tabella “A”
allegata alla presente legge.
Art. 2Modifica allarticolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 1. Il comma 1 dellarticolo 72 (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione,
riutilizzazione) della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
sostituito dal seguente: “1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme
precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di
trasferimenti vincolati dallUnione europea o dallo Stato, comprese le eventuali
quote di cofinanziamento regionale, sono introitati al bilancio corrente con
imputazione, per i trasferimenti vincolati, alloriginario capitolo di entrata e
riassegnati, per leventuale riutilizzazione, al competente capitolo di spesa di
originaria provenienza del bilancio corrente e, per le quote di cofinanziamento
regionale, a dedicati capitoli di entrata che alimentano, ai fini della
successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova
istituzione, il fondo di cui allarticolo 54. La riassegnazione delle somme è
disposta con deliberazione di Giunta regionale. I recuperi nei confronti dei
soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.”.
TITOLO 2Norme settoriali di rilievo finanziario
CAPO 1Disposizioni tributarie
Art. 3Addizionale regionale IRPEF per lanno 2011 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, laddizionale regionale allimposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui allarticolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dellIRPEF e istituzione di unaddizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali - IRAP), è confermata nella
misura dello 0,9 per cento.
Art. 4Aliquota IRAP per lanno 2011.
Art. 5Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (•) 1. [Al fine di assicurare la copertura delle spese relative alle azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà di cui all’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)],(1) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9, ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicata con il comma 8 dell’articolo 3
(Disposizioni varie) della L.R.
n. 40/2007 e abolita con l’articolo 3 della legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina. 2. L’imposta è esigibile all’erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della regione Puglia. 3. A partire dal 1° marzo 2011, l’imposta è dovuta alla Regione Puglia dall’esercente dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi del comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione). Ove, secondo apposito atto negoziale, la fornitura di carburanti venga effettuata da unica società petrolifera direttamente al gestore dell’impianto, l’imposta è dovuta dalla società petrolifera. 4. L’imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all’atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell’imposta gravante sul prodotto erogato nell’anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L’imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Puglia; diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all’articolo 22 del d.lgs. 241/1997 e determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP). Gli uffici dell’Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo. 5. I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 e presentata, per ciascuna provincia, all’ufficio dell’Agenzia delle dogane territorialmente competente e da questo ritrasmesso alla Regione Puglia – Servizio finanze. Dalla dichiarazione devono in ogni caso risultare l’individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, il carburante erogato (2) per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell’imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul BURP, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione. 6. Gli uffici dell’Agenzia delle dogane effettuano l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base dei controlli effettuati dalla stessa Agenzia, dalla Guardia di finanza, dal Servizio finanze della Regione Puglia e sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. La Regione Puglia, per il tramite del Servizio finanze, ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell’imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dell’Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici dell’Agenzia delle dogane, competenti per l’accertamento. All’effettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2 (Tutela del bilancio), comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dell’articolo 18 (Poteri e controlli) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (3) 7. La misura edittale della sanzione per il tributo evaso è pari al 75 per cento del tributo stesso. Con delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURP, può essere variata detta misura, nei limiti quantitativi fissati dall’articolo 19 del d.lgs. 398/1990. Si applica l’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della l. 662/1996. Giusta articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della l. 662/1996), per il ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale.[ Non si applica l’indennità di mora prevista dall’articolo 3, comma 4, del d. lgs. 504/1995.] (4) Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del d lgs. 504/1995. 8. Per la riscossione coattiva si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). Alla predisposizione dei ruoli provvede l’Agenzia delle dogane che indica la Regione Puglia quale ente creditore. (5) 9. Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);[ in caso di accertamento emanato dal Servizio finanze della Regione Puglia, l’ufficio dell’ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia]. (6) 10. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. e devono contenere l’indicazione della Regione Puglia quale ente creditore. (7) Il credito dell’Amministrazione regionale per l’imposta a seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni quattro dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L’imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia – Servizio finanze - della relativa istanza. L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile. È abrogato l’articolo 2
della L.R.
n. 9/1994 . 11. Con delibera di Giunta regionale sono predisposti gli opportuni potenziamenti del Servizio finanze per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo ed è autorizzata la stipula di protocolli di intesa o convenzioni con l’Agenzia delle dogane e/o con la Guardia di finanza per la gestione del tributo di cui al presente articolo. 12. Le risorse provenienti dal presente articolo vengono introitate sul capitolo di entrata 1021110 “Quota imposta regionale benzina per autotrazione (L.R.
n. 9/1994)” [collegato per euro 15.000.000 al capitolo di spesa 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (articolo 33 della l.r. 19/2006). Cofinanziamento regionale asse 3 P.O. FESR 2007-2013” dell’unità previsionale di base (UPB) 05.02.01 “Servizio programmazione e integrazione servizi sociali”.] (8)
(•) Vedi la l.r. 45/2012, art. 7 che così dispone : 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 cessa l’applicazione dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), e l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è abolita. Non è più dovuta la rata di acconto mensile relativa al mese di gennaio 2013 con la relativa scadenza per il versamento al 28 febbraio 2013.(1) Parole soppresse dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. a)(2) Comma così modificato dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. b)(3) Comma così sostituito dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. c)(4) Periodo soppresso dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. d)(5) Comma così integrato dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. e)(6) Parole soppresse dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. f)(7) Comma così integrato dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. g)(8) Parole soppresse dalla l.r. 38/2011, art. 8, c.1, lett. h)
CAPO 2Disposizioni in materia di Servizio finanze e Avvocatura
Art. 6Integrazione allarticolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18. “1–bis. Ai sensi del comma 3 dellarticolo
11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellarticolo 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ai dirigenti e funzionari del Servizio
finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di imposta dinanzi
alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono riconosciute, in caso di
esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in sentenza. A tal fine
viene istituito apposito fondo, separato da quello dellAvvocatura regionale.”.
Art. 7Disposizioni in materia di dipendenti dellAvvocatura 1. Nellambito della UPB 00.04.01, il capitolo
di spesa 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dellAvvocatura
regionale” finanzia specifici incentivi per i dipendenti nella misura del 2 per
cento dellammontare complessivo dei diritti e onorari che confluiscono
annualmente nel Fondo per i compensi professionali agli avvocati dellAvvocatura
regionale ai sensi degli articoli 4 e 7 del Reg.
reg. 1° febbraio 2010, n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina dei
compensi professionali agli avvocati).
2. Ai dipendenti regionali in servizio presso
lAvvocatura regionale, esclusi i dipendenti di categoria D titolari di alta
professionalità o posizione organizzativa, che svolgono funzioni di supporto
allattività professionale degli avvocati interni, in aggiunta al trattamento
accessorio incentivante previsto dal vigente contratto collettivo decentrato
integrativo (CID), compete uno specifico incentivo a titolo di produttività
finanziato annualmente allinterno delle risorse di cui al comma 1 e corrisposto
in ununica soluzione secondo i risultati del sistema permanente di valutazione
conseguiti nellanno di riferimento.(9)
CAPO 3Disposizioni in materia di Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità
Art. 8Modifica alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 11 1. Larticolo 2
(Efficacia della legge) della legge
regionale 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle perdite di
esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale - SSR), è abrogato.
Art. 9Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 1. Alla legge
regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012.
Adempimenti), sono apportate le seguenti modifiche: a) larticolo 1
è sostituito dal seguente: “Art. 1 Sospensione effetti norme diverse. 1. Fino
allemanazione di sentenza da parte della Corte costituzionale, sono sospesi gli
effetti dei commi 1, 2 e 4 dellarticolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1,
2 e 3 dellarticolo 16, degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dellarticolo
19, dellarticolo 20, dei commi 1, 4, 5 e 6 dellarticolo 21, del comma 1
dellarticolo 22 e degli articoli 26 e 30 della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali).”;
b) larticolo 4
(Efficacia della legge) è abrogato.
Art. 10Abrogazione dellarticolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 1. Larticolo 1
della legge
regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni
e dotazioni organiche), è abrogato in esecuzione della sentenza della Corte
costituzionale 15 novembre 2010, n. 333.
Art. 11Accordo per lapprovazione del Piano di rientro – Adempimenti. 1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico di cui all’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), la Giunta regionale è incaricata di provvedere con propri atti, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 44
(Attribuzioni della Giunta regionale) della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni,. 2. La Giunta regionale è incaricata di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’armonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle lettere a) e b) del comma 1 sexies dell’articolo 79 del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, come modificato dall’articolo 41, comma 6 ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi. [ 3. Con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e dell’articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).] (10) [ 4. Il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dell’articolo 1, comma 565, della l. 296/2006, dell’articolo 2, commi 71 e 73, della l. 191/2009 e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333 e dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo l, comma 180, della l. 311/2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti.] (11) [ 5. In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera con l’attivazione e potenziamento delle attività di assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attività di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilità fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati gli indirizzi applicativi di cui all’articolo 2, comma 72, lettera b), della l. 191/2009.] (12)
Art. 12Norme in materia di attività libero professionale intramoenia 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dal Piano di rientro di cui allAccordo sottoscritto in data 29 novembre 2010,
la Giunta regionale, con specifico provvedimento da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, in
accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie interessate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle
intese Stato-Regioni e dei vigenti contratti e accordi collettivi, le modalità
uniformi di esercizio dellattività libero professionale dei dirigenti medici,
sanitari e veterinari nellambito delle aziende ed enti del SSR.
2. Il provvedimento di cui al comma 1
disciplina, inoltre: a) le modalità per la definizione annuale dei volumi di
attività istituzionale dovuti;
b) le modalità per la determinazione dei volumi
di attività libero professionale complessivamente erogabili che, ai sensi delle
leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né
prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto e che
devono realizzare effettivamente un abbattimento dei tempi e delle liste di
attesa;
c) le tariffe massime da applicarsi su tutto il
territorio regionale per lo svolgimento dellattività libero professionale
intramoenia;
d) la percentuale da applicare allammontare
delle tariffe al fine di riconoscere alle aziende ed enti del SSR una quota a
copertura dei costi di gestione;
e) le modalità per conseguire un allineamento
dei tempi di erogazione delle prestazioni nellambito dellattività
istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione
intramoenia;
f) la costituzione a livello aziendale di
appositi organismi paritetici con le OS di verifica, anche con lintervento del
collegio di direzione, e lindicazione delle sanzioni da adottare in caso di
violazioni alle norme, contratti, intese e altre disposizioni da parte del
personale medico, sanitario e veterinario;
g) la gestione nellambito del sistema di
prenotazione e accesso alle prestazioni sanitarie (CUP) di tutte le prestazioni
offerte in regime di libera professione e alla tenuta e gestione di una
contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti e indiretti,
ai sensi dei commi 6 e 7 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive
modificazioni;
h) le modalità per garantire, da parte dei
dirigenti veterinari, leffettuazione delle prestazioni libero professionali con
gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle
specifiche caratteristiche dellattività;
i) le modalità di esecuzione del monitoraggio e
del controllo dellattività libero professionale, in modo da rilevare il volume
di attività dedicato allattività istituzionale e allattività libero
professionale, da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento
dellattività istituzionale e di verificare leventuale insorgenza di conflitti
di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale
definendo anche le relative misure sanzionatorie.
3. Nelle more dellapprovazione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, le tariffe per lattività libero
professionale intramoenia sono bloccate a quelle approvate al 30 giugno 2010 e
non possono essere modificate.
4. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la percentuale di partecipazione regionale alla spesa per
prestazioni libero professionali in regime di ricovero, di cui allarticolo 29
(Riqualificazione dellassistenza sanitaria in regime libero professionale)
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è
fissata al 50 per cento.
Art. 13Esenzione ticket per visite ed esami specialistici 1. [ A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all’articolo 8, comma 16, della l. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, è riconosciuta esclusivamente: a) ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98; b) ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico; c) ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; d) ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; e) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; f) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; g) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.] (13) 2. [ La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo.] (14) 3. L’articolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45 (Norme in materia sanitaria), è abrogato. 4. L’articolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n.34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), così come modificato dall’articolo 34 della l.r. 4/2010, è abrogato.
(13) Comma abrogato dalla l.r. 10/2011, art. 1. La Corte Costituzionale con sentenza n. 325/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.(14) Comma abrogato dalla l.r. 10/2011, art. 1. La Corte Costituzionale con sentenza n. 325/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 14Norme in materia di Commissariamento delle aziende sanitarie(15) [1. Salvo quanto disposto dallarticolo 3, comma
6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, in caso di
vacanza dellufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per
scadenza dellincarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo
in relazione allatto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere
alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti
dallarticolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere
intuitu personae allaffidamento dellincarico a un Commissario
straordinario.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma
1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dallarticolo 3–bis, comma 3,
del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma
1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale, che, comunque, deve
essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza
dellufficio.
4. Per le aziende ospedaliero-universitarie la
nomina del Commissario straordinario avviene dintesa con luniversità degli
studi competente per territorio.
5. Al Commissario straordinario spetta il
compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del
Servizio sanitario della Regione Puglia.
6. Larticolo 21
(Gestione commissariale delle Aziende USL e ospedaliere) della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999), è abrogato.]
Art. 15Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico 1. Allarticolo 14
(Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico “De Bellis” e “Oncologico”) della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12(Seconda variazione al bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge
regionale 22 novembre 2005, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi e
organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De
Bellis” e “Giovanni Paolo II”»;
b) al comma 1 la parola: “Oncologico” è
sostituita dalle seguenti: “Giovanni Paolo II”;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8-bis. In caso di vacanza dellufficio di Direttore generale per dimissione,
per decadenza, per scadenza dellincarico o in presenza di provvedimento del
giudice amministrativo in relazione allatto di nomina, ove per comprovati
motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta
giorni previsti dallarticolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il
Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo quanto previsto dalle
norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie.”;
d) al primo periodo del comma 9 le parole: “50
per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”;
e) al secondo periodo del comma 9 le parole:
“35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”;
f) al comma 9-bis dopo la parola
“provvedimento” sono inserite le seguenti: “della Giunta regionale”.
2. Le lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo si
applicano in caso di nuove nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 16Accesso servizi InnovaPuglia Spa 1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa, le aziende
sanitarie e gli enti pubblici del SSR per lo svolgimento di attività e servizi
informatici e telematici possono avvalersi di InnovaPuglia SPA, alle medesime
modalità, condizioni e limitazioni stabilite per la fruizione di tali attività e
servizi da parte della Giunta regionale.
Art. 17Proroga termini budget sanitari. 1. In deroga allarticolo 17
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il
termine per ladozione del bilancio economico preventivo relativo allesercizio
2011 da parte delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), dellAgenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) e dellAgenzia regionale sanitaria (ARES) è prorogato al 31
gennaio 2011.
Art. 18Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dellIRPEF 1. È istituito nella parte entrate del bilancio
di previsione, nellambito della UPB 01.02.03, il capitolo 1021000, la cui
declaratoria è “Proventi della quota 5 per mille dellIRPEF in favore della
Regione Puglia” e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa 785012, UPB
05.02.01, la cui declaratoria è “Spese per interventi straordinari di grave
indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille IRPEF devoluto alla Regione
Puglia”, con uno stanziamento per lanno 2011, in termini di competenza e cassa,
di euro 12.368,60.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta
regionale, con proprio atto, definisce le finalizzazioni dei fondi assegnati dal
Ministero delleconomia e delle finanze per lannualità precedente e assegna
alla competenza del Servizio programmazione sociale e integrazione
socio-sanitaria gli adempimenti esecutivi.
Art. 19Modifica dellarticolo 12 della L.R. n. 4/2010. 1. Al comma 6 dellarticolo12
(Processo di accreditamento al Servizio sanitario) della L.R.
n. 4/2010, le parole: “al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti:
“al 31 dicembre 2011”.
Art. 20Modifiche e integrazioni allarticolo 49 della L.R. n. 19/2006(•) 1. Allarticolo 49
della L.R.
n. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il
comma 8, come modificato dallarticolo 48,
comma 1, lettera a), della L.R.
n. 4/2010, è sostituito dal seguente: “8. In ogni caso il termine di cui ai
commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione allentità e allimpegno
finanziario richiesto per ladeguamento agli standard, non può essere superiore
a quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui
allarticolo 64. Tale termine è prorogato di un ulteriore anno dopo la scadenza
di cui sopra esclusivamente per le strutture e i servizi per i quali entro il 6
febbraio 2011 si dichiari al Comune competente, con la necessaria documentazione
a supporto, lavvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di
adeguamento ovvero lavvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento
nellambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di
finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per
linfrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio pugliese.”;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8–bis. Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono definite le
direttive ai Comuni per le procedure e la modulistica necessarie per formulare
la richiesta di proroga dellautorizzazione provvisoria da parte del soggetto
titolare della stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8.”.
CAPO 4Disposizioni in materia di Agricoltura
Art. 21Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica 1. La Regione, nelle more dellapprovazione
delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, provvede ad
erogare per lanno 2011 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre
dApulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla
concorrenza di euro 14 milioni e 500 mila, le somme occorrenti per far fronte
alle ordinarie spese di gestione quali: a) spese di funzionamento;
b) spese per il pagamento degli emolumenti ai
dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) spese per il pagamento dei consumi, anche
pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso
agricolo;
d) spese per il pagamento delle quote del
contributo associativo dovuto da ciascun consorzio allUnione regionale delle
bonifiche;
e) spese per il pagamento degli oneri, a carico
dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31
dicembre 2011.
2. Alla spesa per far fronte allerogazione
delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione
dellimporto complessivo di euro 14 milioni 500 mila sui capitoli di entrata
6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a
1)” – UPB 06.01.01 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore
dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 99.99.1 - delle partite di
giro del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b),
c), d) ed e) del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con
potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il
quale può avvalersi di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario
ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri per le
prestazioni della struttura di supporto sono pari a complessivi euro 14 mila e
fanno carico al capitolo 112099 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2011.
4. Ad integrazione delle norme previste dalla
normativa vigente in materia di controllo e vigilanza, lerogazione delle
anticipazioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di
legittimità e di merito degli atti amministrativi presupposti alle spese di cui
alle lettere a), b), c) a cura del Servizio agricoltura.
CAPO 5Disposizioni in materia di Sviluppo economico, lavoro e innovazione
Art. 22Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 1. I proventi rivenienti dalle violazioni
dellarticolo 28
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dellattività delle
cave), e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui allarticolo
28
(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), con
la presente legge vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione
di tutte le attività previste dagli articoli 20
e 22
della L.R.
n. 37/1985 e allattuazione della legge
regionale 15 novembre 2007, n. 31 (Norme per il sostegno e lo sviluppo del
settore estrattivo).
2. Allarticolo 8
della L.R.
n. 37/1985 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “4–bis. Il rilascio
dellautorizzazione regionale e lesercizio dellattività estrattiva sono a
titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e
sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per
la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari
dellautorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali
estratti nellanno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi
proventi tra Regione, Province e Comuni.
4–ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è
destinato, fino alla concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel
settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per
investimenti per linnovazione e il trasferimento tecnologico, per lattività di
promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici
ulteriori rispetto al mero ripristino dellarea coltivata.”.
3. Larticolo 28
della L.R.
n. 37/1985 è sostituito dal seguente: “Art. 28 1. Le sanzioni
amministrative per la violazione delle norme di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9
sono determinate annualmente con delibera di Giunta regionale. 2. La sanzione
amministrativa è comminata anche a coloro che proseguono lattività estrattiva
oltre i termini previsti dallautorizzazione. 3. Quando lesercente non
ottemperi agli obblighi di sistemazione, recupero e ripristino del terreno
comunque interessato dallattività estrattiva, stabiliti nellatto
autorizzatorio, provvede il Comune competente per territorio, addebitando le
relative spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della
cauzione eventualmente versata. 4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere utilizzate fino alla concorrenza delle entrate effettivamente accertate e
riscosse.”.
4. Nel bilancio della Regione, per le finalità
di cui al presente articolo, è istituito il capitolo di entrata 3061150, U.P.B.
03.01.03, la cui declaratoria è “Proventi rivenenti dalla tariffazione
dellesercizio dellattività estrattiva” ed è istituito, nellambito della UPB
02.10.01, il capitolo di spesa 241025, la cui declaratoria è “Spese relative
alla gestione delle attività previste dalla L.R.
n. 37/1985 e dalla L.R.
n. 31/2007; 20 per cento dellentrata collegata”.
Art. 23 Rapporti sorti nella vigenza della legge regionale 19
dicembre 1994, n. 34,
come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 8-
Norma transitoria. “1–bis. I comuni, su istanza di parte e in caso di
comprovati e gravi motivi, possono, con deliberazione del Consiglio comunale,
sentite le Confederazioni sindacali regionali rappresentate presso il Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL), rivisitare i piani occupazionali
correlati agli accordi di programma per la realizzazione di strutture nel
settore industriale-artigianale, purché il livello occupazionale superi comunque
le dieci unità e la decurtazione delloriginario piano occupazionale non sia
superiore al 60 per cento del totale previsto dallaccordo di programma.”.
Art. 24Procedura di recupero dei contributi ai sensi della legge regionale 26 marzo
1985, n. 9. 1. Al comma 2 dellarticolo 51
(Procedure di recupero contributo regionale) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche in caso di intervenuta sentenza
passata in giudicato, ai Comuni che presentino domanda entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 25Contributo straordinario di parte corrente agli enti fieristici. 1. Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici di
carattere regionale, è assegnato agli stessi un trasferimento di parte corrente
nel bilancio 2011. Gli enti fieristici presentano, al competente Servizio
regionale, apposita istanza corredata di una relazione sulle spese generali di
funzionamento relative allanno 2010. I criteri di riparto tra gli stessi enti
fieristici sono stabiliti, entro il 30 aprile 2011, con apposito atto della
Giunta regionale, che tiene complessivamente conto delle istanze presentate
entro il 28 febbraio 2011. A tal fine, il capitolo di spesa 352026, U.P.B.
02.01.02, denominato “Contributo straordinario per le spese di funzionamento
della Fiera di Foggia, della Fiera dellAscensione di Francavilla Fontana, della
Fiera di S. Giorgio di Gravina e della Fiera di Galatina. Legge
regionale n. 4/2003”, è stanziato, in termini di competenza e cassa, per
euro 600 mila.
Art. 26Contributi finalizzati allimpiego dei lavoratori socialmente utili. 1. Al fine di sostenere i progetti realizzati
dai comuni, ai sensi dellarticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dellarticolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196),
a valere sulle risorse statali e del fondo sociale europeo a destinazione
vincolata per le politiche attive del lavoro, la Regione Puglia provvede, in
concorso con gli enti utilizzatori, alla erogazione di contributi finalizzati
allimpiego dei lavoratori socialmente utili, elevando il tetto orario fino a un
massimo di 36 ore settimanali, unitamente al versamento dei relativi contributi
previdenziali per la determinazione della misura dei trattamenti
pensionistici.
CAPO 6Disposizioni in materia di ambiente, reti e qualità urbana
Art. 27Definizione transattiva di contenziosi derivanti dalla realizzazione di opere
pubbliche. 1. Al fine di consentire la definizione transattivi di contenziosi
amministrativi e giudiziari derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche di
competenza regionale, è istituito, nellambito della U.P.B. 09.01.04 del
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011, il capitolo di spesa
511017, denominato “Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi
amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla realizzazione di opere
pubbliche di competenza regionale”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 28 Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di
acque sotterranee
per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di
utenza(•) (•) 1. Tutte le utenze di piccola derivazione
destinate allestrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno
presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dellarticolo 10 (Pozzi) del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione
di acque pubbliche), ad uso diverso dal domestico e per le quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il
provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di
concessione alluso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e
assentite allutilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al
pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dellarticolo
11 (Canoni per le utenze) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), della
sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo) prevista dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del canone
definito dallarticolo 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica) della legge 5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive
modifiche ed integrazioni, nonché allinstallazione delle apparecchiature di
misura e controllo delle portate.
2. Le utenze così regolate hanno la
durata prevista dallarticolo 7 (Durata della concessione) della L.R. n.
18/1999, e devono corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi
relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.
3. I versamenti relativi alla sanzione
amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati sul conto corrente postale n.
60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via
Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 capitolo
3062200.
4. Per le denunce di esistenza pozzi per
le quali non si richiede il provvedimento di riconoscimento di utenza ai sensi
del comma 1 del presente articolo trova applicazione larticolo 12 (Sanzioni)
della L.R. n. 18/1999.
5. Listanza in bollo per il
riconoscimento di utenza deve essere indirizzata allUfficio di Coordinamento
delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio del Servizio
regionale lavori pubblici. Alla istanza devono essere allegati, oltre alla copia
della autodenuncia, gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere
provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle
portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli
articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni
sostitutive dellatto di notorietà) del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo
A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dellarticolo 76 (Norme penali) del
D.P.R. 445/2000. Gli atti sono presentati in duplice esemplare, unitamente a una
copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi
dellarticolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) del D.P.R.
445/2000. Laccettazione al protocollo dellufficio regionale competente
equivale a presa datto del riconoscimento di utenza e da tale data decorrono i
termini di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Alla scadenza del periodo di validità
del presente riconoscimento di utenza e in sede di rinnovo, eventuali carenze
nei versamenti effettuati, con riferimento agli usi e alle superfici effettive,
si intendono sanate con il pagamento delle somme mancanti, maggiorate degli
interessi legali maturati.
(•) Articolo così sostituito dall’ art. 24, l.r. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche, per le norme transitorie,
l’ art. 25 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art.
28. Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque
sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di
utenza. 1. Tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione e
utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di
pozzi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275
(Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), e per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sia stato rilasciato
provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di
concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e
assentite all'utilizzo se per esse si provvede entro il 30 giugno 2011 al
pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e
utilizzazione di acque sotterranee), della sanzione amministrativa di euro
360,00 (per pozzo), prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), del canone definito dall'articolo 18 della legge
5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive
modifiche e integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di
misura e controllo delle portate. Nelle more del trasferimento delle funzioni
dalla Regione alle Province, è istituito un ufficio stralcio presso il Servizio
lavori pubblici, con il compito di definire le relative pratiche giacenti e
formare il personale al fine di non arrecare disagi all'utenza e ai
cittadini.2. Le utenze così regolate avranno la durata
prevista dall'articolo 7 della l.r. n. 18/1999 a fronte della quale devono
essere corrisposti anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni,
in funzione della destinazione delle acque.3. I
versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono
effettuati su conto corrente postale n. 60225323, intestato a Regione Puglia -
Tasse, tributi e proventi regionali – Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari
- codice 3121 - capitolo 3062200.».(•) La l.r. 38/2011, art. 39, comma 1 ha disposto che i termini di scadenza fissati dagli articoli 28 e 30 della presente legge, come modificati dall’articolo 24 della l.r. 14/2011, relativi al perfezionamento delle istanze, rispettivamente, di riconoscimento di utenze di piccola derivazione destinate all’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee e concessione in sanatoria per piccoli derivazioni, sono differiti al termine perentorio del 30 giugno 2012. Gli stessi termini sono stati successivamente prorogati al 30 novembre 2012 dalla l.r. 18/2012, art. 21. Successivamente la l.r. 45/2012, art.33, c.1 ha disposto che i procedimenti amministrativi relativi a “riconoscimento di utenza” e a “concessione in sanatoria” per i quali gli utenti, nel termine del 30 novembre 2012, non hanno richiesto i benefici previsti dal presente articolo, come modificato dall’art. 24 della l.r.14/2011, devono intendersi archiviati e per essi i dirigenti degli uffici tecnici comunali devono disporre le ordinanze di chiusura dei pozzi, salvo che, entro il 31 marzo 2013, gli utenti stessi non facciano pervenire agli uffici regionali competenti (ex Genio civile) l’attestato di pagamento della sanzione amministrativa di euro 360,00 per pozzo e della tassa di concessione regionale (canoni per le utenze) prevista dalla legge regionale 18/1999. Successivamente la l.r. 26/2013 ha differito il termine del 31 marzo 2013 di cui all’art. 33, c.1, della l.r. 45/2012, al 31 dicembre 2013.
Art. 29Modifica alla L.R. n. 18/1999. 1. Dopo larticolo 11
della L.R.
n. 18/1999 è inserito il seguente: “Art. 11-bis Destinazione dei
canoni per le utenze. 1. I canoni e la tassa regionale di cui allarticolo 11
sono destinati, al fine di incentivare il risparmio e il riutilizzo della
risorsa idrica, secondo le previsioni e i criteri di riparto stabiliti dal
regolamento regionale di cui allarticolo 1, lettera a-bis), della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti
locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), come inserita
dallarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 ottobre 2008, n.
27.
2. La Regione, con il regolamento di cui al
comma 1, aggiorna i canoni e la tassa prevista dallarticolo 11 al fine di
conseguire lobiettivo stabilito dal presente articolo.”
Art. 30Concessioni sanatorie (•) (•) 1. Le istanze di concessione in sanatoria per
piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dellarticolo 4
(Concessione per lestrazione e lutilizzazione di acque sotterranee) della L.R.
n. 18/1999 entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono formalmente sanate e
assentite allutilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al
pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dellarticolo
11 della L.R. n. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per
pozzo), come previsto dal D.Lgs. 152/2006, al pagamento del canone definito
dallarticolo 18 della L. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni e
allinstallazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate.
Qualora il versamento totale o parziale della sanzione amministrativa sia stato
già effettuato, il versamento richiesto si intende integrativo a
completamento.
2. Le utenze sono tenute a corrispondere
anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della
destinazione delle acque.
3. I versamenti relativi alla sanzione
amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati sul conto corrente postale n.
60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via
Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 capitolo 3062200.
4. La comunicazione, in carta semplice,
attestante la volontà di volersi avvalere del regime transitorio previsto dalla
presente legge, completa dei dati anagrafici del richiedente e dei dati
catastali del pozzo, deve essere indirizzata allUfficio di coordinamento delle
strutture tecniche provinciali competenti per territorio del Servizio regionale
lavori pubblici. Alla comunicazione devono essere allegati gli attestati di
versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla installazione delle
apparecchiature di misura e controllo delle portate, sottoscritta con firma per
esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dellart. 76 del D.P.R. 445/2000. Gli atti sono
presentati unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di
identità, ai sensi dellarticolo 38 del D.P.R. 445/2000. Laccettazione al
protocollo dellufficio regionale competente equivale al rilascio della
concessione in sanatoria e da tale data decorrono i termini di durata prevista
dallarticolo 7 della L.R. n. 18/1999.
5. Le istanze di concessione in sanatoria
giacenti negli uffici competenti per le quali non pervenga la comunicazione di
cui al comma 4 e che non risultino complete nella documentazione e nei
versamenti previsti si intendono rigettate. Per tali utenze trova applicazione
larticolo 12 (Sanzioni) della L.R. n. 18/1999.
(•) Articolo così sostituito dall’ art. 24, l.r. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche, per le norme transitorie,
l’ art. 25 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art.
30. Concessioni in sanatoria. 1. Le istanze di concessione in sanatoria per
piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 4
della l.r n. 18/1999, entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono
formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31
gennaio 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale, di cui
all'articolo 11, comma 2, della l.r. n. 18/1999, della sanzione amministrativa
di euro 360,00 (per pozzo), prevista dal D.Lgs. 152/2006, al pagamento del
canone definito dall'articolo 18 della L. 36/1994, e successive modifiche e
integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e
controllo delle portate. Le utenze sono tenute a corrispondere anticipatamente e
annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle
acque.2. I versamenti relativi alla sanzione
amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati su conto corrente postale n.
60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, tributi e proventi regionali – Via
Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 - capitolo
3062200.».(•) La l.r. 38/2011, art. 39, comma 1 ha disposto che i termini di scadenza fissati dagli articoli 28 e 30 della presente legge, come modificati dall’articolo 24 della l.r. 14/2011, relativi al perfezionamento delle istanze, rispettivamente, di riconoscimento di utenze di piccola derivazione destinate all’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee e concessione in sanatoria per piccoli derivazioni, sono differiti al termine perentorio del 30 giugno 2012. Gli stessi termini sono stati successivamente prorogati al 30 novembre 2012 dalla l.r. 18/2012, art. 21. Successivamente la l.r. 45/2012, art.33, c.1 ha disposto che i procedimenti amministrativi relativi a “riconoscimento di utenza” e a “concessione in sanatoria” per i quali gli utenti, nel termine del 30 novembre 2012, non hanno richiesto i benefici previsti dal presente articolo, come modificato dall’art. 24 della l.r.14/2011, devono intendersi archiviati e per essi i dirigenti degli uffici tecnici comunali devono disporre le ordinanze di chiusura dei pozzi, salvo che, entro il 31 marzo 2013, gli utenti stessi non facciano pervenire agli uffici regionali competenti (ex Genio civile) l’attestato di pagamento della sanzione amministrativa di euro 360,00 per pozzo e della tassa di concessione regionale (canoni per le utenze) prevista dalla legge regionale 18/1999. Successivamente la l.r. 26/2013 ha differito il termine del 31 marzo 2013 di cui all’art. 33, c.1, della l.r. 45/2012, al 31 dicembre 2013.
Art. 31Catasto delle utenze SACoD (•) 1. Le utenze pervenute fino alla data del 31
dicembre 2011, relative alle denunce di esistenza e alle concessioni in
sanatoria, sono inserite nel Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni
(SACod) a cura dellufficio competente territorialmente del Servizio regionale
lavori pubblici.
2. I dati riguardanti le utenze, così come
regolate dal comma 1, confluiscono nel SACoD a cura del competente ufficio
regionale, il quale, successivamente a tale adempimento, trasferisce i fascicoli
alla Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in
materia di decentramento di funzioni al sistema delle autonomie locali, per
effetto della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36(Norme per il conferimento delle funzioni e
dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dei relativi
decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale.
3. Alle Province competenti per territorio, cui
è stata trasferita la funzione amministrativa dal 1° gennaio 2011, spetta lo
svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle utenze così
regolate.
(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 14/2011, art. 26, comma 1; il comma 2 del medesimo articolo così dispone : “ 2. Coloro che si siano già avvalsi delle norme transitorie definite con l’articolo 31 della l.r. 19/2010 possono utilizzare i versamenti già effettuati, con le necessarie integrazioni, anche documentali, in adeguamento agli articoli 28 e 30 della medesima l.r. 19/2010 come sostituiti dall’articolo 24 della presente legge.”
Art. 32Modifica allarticolo 33 della L.R. n. 10/2009 - Oneri istruttori. 1. Allarticolo 33
della L.R.
n. 10/2009 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “7–bis. A copertura
dei costi dellattività istruttoria espletata a livello regionale per il
rilascio del parere di compatibilità geomorfologica di cui allarticolo 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), su strumenti
urbanistici esecutivi di iniziativa privata e loro varianti, nonché Accordi di
programma, a far data dallentrata in vigore della presente legge, si pone, a
carico del soggetto committente dei lavori, un onere istruttorio fisso
determinato in mille euro fino a mq. 10.000 di area complessiva interessata
dallo strumento urbanistico; oltre tale limite, in misura proporzionata, fino a
un massimo di euro 5 mila. Lavvenuta attestazione di pagamento, da eseguirsi
sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione
Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata ai fini del
rilascio del parere.”.
2. Resta altresì di competenza del Servizio
regionale lavori pubblici - Ufficio sismico e geologico - il rilascio dei pareri
sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti, ai sensi dellarticolo 89
del D.P.R. 380/2001.
2-bis. Gli oneri istruttori previsti al comma 1
non sono dovuti per listruttoria dei pareri su strumenti urbanistici di
iniziativa privata riguardanti interventi finalizzati allesercizio di attività
estrattive. (16)
Art. 33Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento
incarichi (•) 1. Tutte le stazioni appaltanti per contratti relativi a lavori, anche
parzialmente finanziati dalla Regione, di importo pari o superiore a euro 1
milione e 500 mila del costo complessivo, possono inoltrare istanza al dirigente
del Servizio regionale lavori pubblici finalizzata alla individuazione e al
conferimento dellincarico di collaudo, secondo quanto previsto dallarticolo 21
(Collaudo delle opere) della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e
lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di
impossibile individuazione, accertata e certificata dal Responsabile unico del
procedimento (RUP), di personale tecnico dipendente della medesima stazione
appaltante, ovvero di altra amministrazione aggiudicatrice, restando di
competenza del citato Servizio regionale lavori pubblici le procedure di
affidamento di cui allarticolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva
2004/18/CE), alla cui disciplina si provvede con apposito regolamento
regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
(•) Articolo così sostituito dall’ art. 28,
l.r.
6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Il testo originario era così formulato: «Art. 33. Disposizioni integrative in
materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi. 1. Tutte le stazioni
appaltanti per contratti relativi a lavori, servizi e forniture, anche
parzialmente finanziate dalla Regione, di importo pari o superiore a euro 1
milione 500 mila del costo complessivo, possono inoltrare istanza al Dirigente
del Servizio regionale lavori pubblici finalizzata all'individuazione e al
conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dall'articolo 21
della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e
lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di
impossibile individuazione di personale tecnico appartenente alla Pubblica
amministrazione e solo a seguito di infruttuoso esperimento delle procedure
previste dall'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva
2004/18/CE), e successive modificazioni e integrazioni.».
Art. 34Disposizioni integrative in materia di protezione civile: interventi per il
contrasto dei rischi per incendi boschivi. 1. Per le finalità di cui alla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi), nonché per supportare con mezzi aerei di soccorso le squadre
impegnate a terra nella lotta agli incendi boschivi, è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nellambito della UPB 09.02.01, il capitolo di spesa 531031,
denominato “Spese per il contrasto aereo degli incendi boschivi”, con una
dotazione finanziaria per lesercizio 2011 di euro 1 milione in termini di
competenza e cassa. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è
stabilita con leggi di bilancio annuali e pluriennali.
Art. 35Interpretazione autentica dellarticolo 7, comma 1, della legge regionale 14
giugno 2007, n. 17 1. Il comma 1 dellarticolo 7
della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale),
va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con
decorrenza 1° luglio 2007 concerne listruttoria e il rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre
restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e laggiornamento
delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino
al 30 giugno 2007.
Art. 36Atti autorizzativi in materia di paesaggio. Oneri istruttori 1. Dopo larticolo 10
della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica),
è inserito il seguente: «Art. 10-bis Oneri istruttori in materia di
paesaggio. 1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e
pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e
successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica
regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli
enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e
aggiornate con cadenza triennale.
2. Con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per
il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di
cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio delliter
istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa
di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore
delle autorità competenti sono riportate nella Tabella 1.
3. È istituito nel bilancio regionale,
nellambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato
“Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio
autorizzazioni in materia paesaggistica”, alimentato dai versamenti a
effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle tariffe di cui
alla Tabella 1, sul conto corrente 60205323, cod. 3120, intestato a “Regione
Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”.
4. Gli enti delegati al rilascio di atti
autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse
da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale.
Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove
introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui
utilizzazione è vincolata allesercizio delle relative funzioni in materia di
tutela del paesaggio.
Tabella 1
Importo progetto
|
Tariffa
|
Fino a 200.000 euro |
100 euro |
Da 200.001 a 5.000.000 di euro
|
100 euro + 0,03% dellimporto di progetto
della parte eccedente 200.000 |
Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro
|
1.500 euro + 0,005% della parte eccedente
5.000.000 |
Oltre 20.000.001 |
2.2.50 euro + 0,001% della parte
eccedente 20.000.000». |
|
Art. 37Abrogazione lettere d) ed i) del comma 7 dellarticolo 4 della legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18(•)
(•) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell’art. 4 della l.r. 18/2005 e l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dello stesso , nella parte in cui abroga la lettera d) del citato comma 7 dell’art. 4 della l.r. 18/2005.
Art. 38Servizio cabotaggio marittimo sullitinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico,
Manfredonia. 1. Allo scopo di assicurare la continuità
territoriale tra la Regione Puglia e lArcipelago delle Isole Tremiti mediante
il ripristino, anche stagionale, del servizio cabotaggio marittimo
sullitinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia, è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nellambito della UPB 03.05.04., il capitolo di
spesa 551060, denominato “Servizio di cabotaggio marittimo sullitinerario Isole
Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”, con una dotazione finanziaria,
relativamente allanno 2011, pari a euro 300 mila.
2. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 16,
comma 7, della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale), la delega amministrativa dellistituendo servizio stagionale è
affidata allAmministrazione provinciale di Foggia, che vi provvede di concerto
con le competenti autorità.
CAPO 7Disposizioni in materia di Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti
Art. 39Consorzio Teatro pubblico pugliese 1. La dotazione del capitolo di spesa 813060 - U.P.B. 04.01.01 - denominato
“Quota di adesione al Consorzio Teatro pubblico pugliese (TPP)”, istituito con
larticolo 47
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia),
comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata
annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la
maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno allAssemblea dei soci del TPP.
Art. 40Contributo straordinario alle Università pugliesi 1. Al fine di consentire parità di accesso
allistruzione universitaria a tutti gli studenti della regione, sostenendo
limpegno delle università a razionalizzare e qualificare ulteriormente le
proprie attività in tutto il territorio, è istituito nel bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2011, nellambito dellUPB 04.04.02, apposito
capitolo di spesa 915060, denominato “Contributo straordinario a favore delle
Università pugliesi”, con uno stanziamento di parte corrente, in termini di
competenza e cassa, di euro tre milioni.
2. I criteri di riparto tra le stesse
università sono stabiliti, entro il 30 marzo 2011, con apposito atto della
Giunta regionale, che tiene conto delle decurtazioni subite a valere sul Fondo
di finanziamento ordinario ministeriale, in modo da favorire il diritto allo
studio e i servizi agli studenti.
Art. 41Istituzione premio delle giovani eccellenze pugliesi. 1. È istituito il premio delle giovani
eccellenze pugliesi riservato a coloro che abbiano conseguito col massimo dei
voti il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma di laurea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011,
nellambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa 915070, denominato “Fondi
destinati al premio per le giovani eccellenze pugliesi”, con una dotazione
finanziaria di euro 50 mila in termini di competenza e cassa.
Art. 42Iniziative a sostegno degli audiolesi 1. Al fine di rendere realmente accessibile ai
soggetti audiolesi linformazione effettuata attraverso le emittenti locali,
alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a
valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale
(capitolo 784010), finalizzato allutilizzo dei telegiornali di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio,
approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del
contributo di cui al comma 1.(17)
Art. 43Modifica allarticolo 40 della L.R. n. 10/2007 1. Le funzioni del Commissario liquidatore del Consorzio Volontario
Interprovinciale per la Valorizzazione dei Trulli e delle Grotte con sede in
Martina Franca (TA) sono prorogate sino al 31 dicembre 2011.
Art. 44Istituzione del fondo regionale per lo sport di cittadinanza 1. Al fine di realizzare il coordinamento degli
interventi per la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie
così come previsto dallarticolo 1,
comma 2, della legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per
tutti), è istituito il “Fondo per lo sport di cittadinanza” destinato a
finanziare i progetti volti a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e
a favorire la pratica sportiva per tutti e tutte.
2. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di
competenza del Servizio sport per tutti e utilizzato secondo le procedure della
L.R.
n. 33/2006, ha una propria dotazione finanziaria definita annualmente dal
bilancio regionale e finanzia i progetti afferenti le attività motorio-sportive
e ludico-ricreative proposti dalle Associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale), iscritte al registro regionale istituito dallarticolo 3
della legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7
dicembre 2000, n. 383), riconosciute quali enti con finalità assistenziali e
aventi finalità di carattere prevalentemente sportivo.
3. I progetti definiti a garantire lo sport di
cittadinanza sono finalizzati a: a) garantire il diritto al gioco e al
movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
b) promuovere stili di vita attivi, utili a
prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale,
e a mantenere un adeguato stato di salute;
c) promuovere la funzione educativa dello sport
sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della
collettività;
d) favorire lintegrazione sociale anche in una
prospettiva interculturale;
e) educare alla condivisione delle scelte in un
contesto comunitario e ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non
violenza e sostenibilità;
f) includere tutti i cittadini nella pratica
motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della
capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo alle persone che
manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della
condivisione e della solidarietà;
g) promuovere e organizzare unattività motoria
sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dellambiente.
CAPO 8Disposizioni in materia di relazioni istituzionali
Art. 45Risorse necessarie al funzionamento del Servizio relazioni esterne 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-programmatico
allAssessorato al “Sud e federalismo” e la piena operatività del Servizio
relazioni esterne, è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2011, nellambito della UPB 00.05.01, il capitolo di spesa 5010,
denominato “Spese per il funzionamento del Servizio relazioni esterne”, con una
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art. 46Risorse necessarie alla sensibilizzazione della cultura della legalità (•) [ 1. E’ istituita l’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale. Con legge regionale vengono definiti compiti e funzioni. Per finanziare le attività dell’agenzia, è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato “Spese per la promozione della legalità nell’ambito della cittadinanza sociale e delle politiche della salute”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.]
(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 325/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo
Art. 47 Risorse necessarie alla partecipazione in FormezItalia Spa 1. In ragione delle finalità istituzionali e statutarie, si dispone la
partecipazione nel capitale sociale della società “FormezItalia Spa - Centro di
ricerca e formazione per la P.A.” costituita per la creazione di un sistema
unitario e coordinato di interventi finalizzato alla formazione, alla
riqualificazione e al reclutamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2011, nellambito della UPB 07.02.01, il capitolo di
spesa 3960, denominato “Intervento finanziario per lacquisizione di cento
azioni del capitale sociale della società FormezItalia Spa”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila. La Giunta
regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e
per la sottoscrizione delle azioni fino allimporto stanziato nel capitolo di
spesa.
Art. 48Risorse necessarie alla partecipazione in Banca Etica 1. Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività
creditizia orientato allutile sociale, ambientale e culturale e al sostegno di
iniziative del “terzo settore”, la Regione partecipa alla “Banca popolare Etica
- società cooperativa per azioni”, di seguito denominata Banca Etica. A tal fine
è istituito nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011,
nellambito della UPB 07.02.01, il capitolo di spesa 3955, denominato
“Intervento finanziario per lacquisizione di mille azioni del capitale sociale
di Banca Etica Soc. coop. per azioni”, con una dotazione finanziaria, in termini
di competenza e cassa, di euro 55 mila 500. La Giunta regionale è autorizzata a
compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la sottoscrizione delle
azioni fino allimporto stanziato nel capitolo di spesa.
Art. 49Spese di funzionamento della società-veicolo per lattuazione delle procedure di
cartolarizzazione 1. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 dellarticolo 42
della L.R.
n. 10/2009 per le spese di funzionamento della società veicolo denominata
“Puglia valore immobiliare società di cartolarizzazione srl”, costituita con
apposito provvedimento di Giunta regionale, è istituito, nellambito della UPB
07.02.01, apposito capitolo di spesa 3945, denominato “Spese per il
funzionamento della società-veicolo per lattuazione delle procedure di
cartolarizzazione ( art. 42 L.R. n. 10/2009)”, dotato di uno stanziamento
per lanno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
CAPO 9Disposizioni in materia di demanio e patrimonio
Art. 50 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 1. Alla legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio
regionale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) la
lettera a) del comma 2-octies dellarticolo 33 è sostituita dalla seguente: «a)
al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale “N. Tommaseo”
in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico -
congressuali;»;
b) al comma 2-octies dellarticolo 33 le
parole: “di cui alle lettere a), b), c), e), f), g)” sono sostituite dalle
seguenti: “di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h)”;
c) dopo la lettera g) del comma 2-octies
dellarticolo 33 è aggiunta la seguente: «h) allUniversità degli studi di
Foggia la “Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia” da utilizzare
per attività istituzionali e didattiche.»;
d) il comma 2-nonies dellarticolo 33 è
sostituito dal seguente: “2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e
di adeguamento a leggi per luso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono
i rispettivi concessionari.”;
e) dopo larticolo 21 è inserito il seguente:
“Art. 21-bis Spese istruttorie. 1. Le spese istruttorie relative a concessioni e
a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente
nella misura e con le modalità stabilite da regolamento.”.
CAPO 10Disposizioni varie
Art. 51Lavoro straordinario(•) [ 1. Il termine previsto dall’articolo 34 (Lavoro straordinario) della l.r. 34/2009 è prorogato sino al 31 dicembre 2010 ]
(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 325/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo
Art. 52Contributo straordinario per attività connesse al recupero del peschereccio
“Francesco Padre” 1. È istituito nel bilancio regionale autonomo, nellambito della UPB 03.05.04,
il capitolo di spesa 552080, denominato “Contributo straordinario a favore della
Procura della Repubblica di Trani per le attività connesse al recupero del
peschereccio “Francesco Padre”, con uno stanziamento per lanno 2011, in termini
di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 53Modifiche allarticolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 1. Allarticolo 1
della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia),
sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal
seguente: “2. In attuazione di quanto disposto dallarticolo 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, lUfficio di Presidenza adegua, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale, limporto complessivo massimo degli emolumenti da
corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, a
titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese,
in modo tale che non ecceda lindennità massima complessiva spettante ai membri
del Parlamento.”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 54Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale(•) [ 1. Ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l’intera durata dell’incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche.]
(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 325/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo
CAPO 11Disposizioni finali
Art. 55Copertura finanziaria. 1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge
di approvazione del bilancio per lanno finanziario 2011 e pluriennale
2011-2013.
Tabella A Tabella “A”
Importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
pluriennali
(in milioni di euro)
Settori in intervento |
2011 |
2012 |
2013 |
Ragioneria (mutui) |
266 |
267 |
263 |
Ragioneria (ruoli S.F.) |
5 |
4,9 |
4,6 |
Edilizia Residenziale |
1 |
1,0 |
1,0 |
Totale |
272 |
272,9 |
268,6 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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