Anno 2010
Numero 18
Data 16/12/2010
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 17 dicembre 2010, n. 188 suppl.
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Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18

Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010.



Art. 1

Finalità.


1.  Il riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia di cui al presente regolamento, in attuazione dellart. 6, comma 1 dellIntesa Stato-Regioni 3 dicembre 2009 - Patto per la Salute 2010-2012 recepita dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, è finalizzato al miglioramento della qualità ed appropriatezza dellofferta ospedaliera ed al contenimento della relativa spesa.



Art. 2

Strumenti di miglioramento della qualità ed appropriatezza.


1.  Il miglioramento della qualità ed appropriatezza è perseguito attraverso il trasferimento di oltre 150.000 ricoveri in setting assistenziali alternativi al ricovero, maggiormente adeguati alle esigenze dei pazienti e con un minor costo per la collettività, secondo lo schema di seguito rappresentato.
•  trasformazione dal 10 al 15% dei ricoveri per acuti in ricoveri in lungodegenza o riabilitazione;
•  trasformazione dal 35 al 40% dei ricoveri in assistenza sostitutiva nellambito di RSA ed Hospice;
•  trasformazione dal 45 al 50% dei ricoveri in attività ambulatoriale, Day Services, o in prestazioni da effettuarsi nellambito di case della salute.
2.  Ai fini della valutazione dellappropriatezza dei ricoveri si fa riferimento al Modello di Analisi dellAppropriatezza delle Prestazioni (M.A.A.P.), approvato dalla Giunta Regionale con Delib.G.R. 27 maggio 2008, n. 834 successivamente integrata e modificata con Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1979.



Art. 3

 Strumenti di contenimento della spesa.


1.  Il contenimento della spesa è perseguito principalmente attraverso la riduzione dei ricoveri e la contestuale riduzione dei costi strutturali sostenuti per lassistenza ospedaliera.
2.  Lobiettivo di cui al comma 1 si ottiene adottando le seguenti misure:
a)  Riduzione dei posti letto per acuti;
b)  Disattivazione di stabilimenti ospedalieri con un numero di posti letto inferiore a 70 ovvero con meno di tre unità operative per acuti (come da modello HSP 12 all1 gennaio 2010) ovvero sulla base dei dati complessivi di attività e del grado percentuale di utilizzo della struttura da parte dei cittadini residenti nel comune in cui insiste la struttura;
c)  Riconversione di alcuni degli stabilimenti ospedalieri disattivati di cui alla precedente lett. b) in strutture sanitarie territoriali, sulla base del fabbisogno assistenziale del territorio nonché delle risorse a disposizione e dellattività prevalente dello stabilimento interessato;
d)  Accorpamenti e disattivazioni di Unità Operative allinterno di stabilimenti ospedalieri non ricompresi nel precedente punto b), tenendo conto di eventuali gravi carenze di organico, del tasso di occupazione medio registrato nellultimo triennio, del grado di inappropriatezza delle prestazioni erogate nellultimo triennio. 



Art. 4

Azioni da intraprendere.


1.  Le azioni da intraprendere entro il 31 dicembre 2010 sono le seguenti:
a)  Riduzione di 1.413 posti letto, che consente un passaggio del numero complessivo di posti letto da 15.833 (fonte HSP-12 dell1 gennaio 2010) a 14.420. Tale riduzione, operata per lanno 2010 con prevalente riferimento ai posti letto pubblici, consente il pieno rispetto dello standard di 4 posti letto per mille abitanti previsto dallIntesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, attestandosi il numero effettivo di posti letto sul valore di 3,5 per mille abitanti (1) 
b)  Disattivazione degli stabilimenti ospedalieri, rientranti nella tipologia di cui allart. 3, comma 2, lett. b), di seguito elencati: -  Ruvo di Puglia -  Bitonto -  Santeramo in Colle -  Minervino Murge -  Spinazzola -  Cisternino -  Ceglie Messapica -  Monte SantAngelo -  Torremaggiore -  San Marco in Lamis -  Gagliano del Capo -  Maglie -  Poggiardo -  Massafra -  Mottola
c)  Riconversione in strutture extra-ospedaliere degli stabilimenti ospedalieri, rientranti nella tipologia di cui allart. 3, comma 2, lett. c), di seguito elencati: Rutigliano - Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione; Noci - Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione; Campi Salentina - Presidio territoriale per la gestione delle cronicità (con particolare riferimento alle cronicità immunomediate ed ambiente-correlate).
2.  I territori interessati dalla disattivazione degli stabilimenti ospedalieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 saranno oggetto di processi di potenziamento e riqualificazione delle attività assistenziali territoriali alternative al ricovero, quali:
a)  assistenza domiciliare;
b)  assistenza specialistica ambulatoriale;
c)  assistenza residenziale e semiresidenziale;
d)  riorganizzazione della medicina di gruppo. 


(1) Lettera così rettificata dall'art. 1, Reg. reg. 22 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.   


Art. 5

Approvazione.


1.  È approvato, entro il 31 dicembre 2010, il riordino della rete ospedaliera secondo le schede allegate al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.
2.  Per le unità operative senza posti letto si fa riferimento agli standard previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23- “Piano Regionale di Salute 2008-2010”.
3.  Nelle more della ridefinizione dei posti letto da destinare alle attività di ricovero ordinario in regime di day hospital e di day surgery si intendono confermati quelli indicati nelle tabelle relative ai posti letto attivi al 1° gennaio 2010, come da modelli HSP. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.