| 
                                    Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010. (1)  
 (1) Vedi anche il Reg. reg. 25/2012 recante “Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione”; il Reg. reg. 26/2012 recante “Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione” e il Reg. reg. 27/2012 recante“Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”.
Il Presidente della Giunta regionale  
 Visto lart. 121 della Costituzione, 
così come modificato dalla legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente 
della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti regionali; Visto lart. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della 
Regione Puglia”; Visto lart. 44, comma 2, 
L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione 
Puglia”; Vista la 
L.R. n. 6/2004; Vista la 
Delib.G.R. 16 novembre 2010, n. 2453 di adozione del 
regolamento;     emana   il 
seguente regolamento:   
 
 Art. 1
 Finalità [1. Il riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia di cui al presente Regolamento, in attuazione dell’art. 6, co. 1 dell’Intesa Stato - Regioni 3 dicembre 2009 - Patto per la Salute 2010 - 2012 recepita dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, è finalizzato al miglioramento della qualità ed appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al contenimento della relativa spesa.](2) (3)  
 
 
 (2) Per la ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera vedi la l.r. 22/2011. Vedi anche l'art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 8 aprile 2011, n. 5.(3) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
 
 
 Art. 2
 Strumenti di miglioramento della qualità ed appropriatezza. [1.  Il miglioramento della qualità ed 
appropriatezza è perseguito attraverso il trasferimento di oltre 150.000 
ricoveri in setting assistenziali alternativi al ricovero, maggiormente adeguati 
alle esigenze dei pazienti e con un minor costo per la collettività, secondo lo 
schema di seguito rappresentato. 
•  trasformazione dal 10 al 15% dei ricoveri 
per acuti in ricoveri in lungodegenza o riabilitazione; •  trasformazione 
dal 35 al 40% dei ricoveri in assistenza sostitutiva nellambito di RSA ed 
Hospice;
 •  trasformazione dal 45 al 50% dei ricoveri in attività 
ambulatoriale, Day Services, o in prestazioni da effettuarsi nellambito di case 
della salute.
 2.  Ai fini della valutazione dellappropriatezza 
dei ricoveri si fa riferimento al Modello di Analisi dellAppropriatezza delle 
Prestazioni (M.A.A.P.), approvato dalla Giunta Regionale con Delib.G.R. 27 
maggio 2008, n. 834 successivamente integrata e modificata con Delib.G.R. 28 
ottobre 2008, n. 1979.](4)  
 
 (4) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
 
 Art. 3
 Strumenti di contenimento della spesa. [1.  Il contenimento della spesa è perseguito 
principalmente attraverso la riduzione dei ricoveri e la contestuale riduzione 
dei costi strutturali sostenuti per lassistenza ospedaliera. 2.  Lobiettivo di cui al comma 1 si ottiene 
adottando le seguenti misure:
 
 
a)  Riduzione dei posti letto per acuti;
 b)  Disattivazione di stabilimenti ospedalieri con un numero di posti letto 
inferiore a 70 ovvero con meno di tre unità operative per acuti (come da modello 
HSP 12 all1 gennaio 2010) ovvero sulla base dei dati complessivi di attività e 
del grado percentuale di utilizzo della struttura da parte dei cittadini 
residenti nel comune in cui insiste la struttura;
 c)  Riconversione di 
alcuni degli stabilimenti ospedalieri disattivati di cui alla precedente lett. 
b) in strutture sanitarie territoriali, sulla base del fabbisogno assistenziale 
del territorio nonché delle risorse a disposizione e dellattività prevalente 
dello stabilimento interessato;
 d)  Accorpamenti e disattivazioni di Unità 
Operative allinterno di stabilimenti ospedalieri non ricompresi nel precedente 
punto b), tenendo conto di eventuali gravi carenze di organico, del tasso di 
occupazione medio registrato nellultimo triennio, del grado di inappropriatezza 
delle prestazioni erogate nellultimo triennio.](5)
 
 
 
 (5) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
 
 Art. 4
 Azioni da intraprendere [1.  
Le azioni da intraprendere entro il 31 dicembre 2010 sono le seguenti: 
 a)  
Riduzione di 1.413 posti letto, che consente un passaggio del numero complessivo 
di posti letto da 15.833(fonte HSP-12 dell1 gennaio 2010) a 14.420. Tale 
riduzione, operata per lanno 2010 con prevalente riferimento ai posti letto 
pubblici, consente il pieno rispetto dello standard di 4 posti letto per mille 
abitanti previsto dallIntesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, attestandosi il 
numero effettivo di posti letto sul valore di 3,53 per mille abitanti .  (6) b)  Disattivazione degli stabilimenti ospedalieri, 
rientranti nella tipologia di cui allart. 3, comma 2, lett. b), di seguito 
elencati: 
 -  Ruvo di Puglia
 -  Bitonto
 -  Santeramo in Colle
 -  
Minervino Murge
 -  Spinazzola
 -  Cisternino
 -  Ceglie Messapica
 -  
Monte SantAngelo
 -  Torremaggiore
 -  San Marco in Lamis
 -  Gagliano 
del Capo
 -  Maglie
 -  Poggiardo
 -  Massafra
 -  Mottola
 c)  
Riconversione in strutture extra-ospedaliere degli stabilimenti ospedalieri, 
rientranti nella tipologia di cui allart. 3, comma 2, lett. c), di seguito 
elencati:      
Rutigliano 
- Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione;  Noci - Struttura 
extra-ospedaliera di riabilitazione;  Campi Salentina - Presidio territoriale 
per la gestione delle cronicità (con particolare riferimento alle cronicità 
immunomediate ed ambiente-correlate).
   1–bis.  
Le azioni da intraprendere entro il 31/12/2012 sono le seguenti: 
 a)  
Disattivazione di 370 posti letto nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale e di 130 posti letto negli Enti Ecclesiastici e IRCCS privati. Le 
azioni programmate in relazione ai posti letto delle Case di cura private 
accreditate saranno oggetto di un successivo provvedimento regolamentare. b)  
Rimodulazione dei punti nascita sulla base sulla base delle indicazioni del 
succitato Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 16.12.2010, 
con riferimento al numero annuale di parti. Fa eccezione il punto nascita di 
Scorrano, che rimane attivo per garantire la copertura territoriale 
dellattività assistenziale. a.  disattivazione di 10 Unità Operative di 
Ostetricia e Ginecologia: Lucera, Manfredonia, Canosa, Trani, Terlizzi, 
Molfetta, Ostuni, Fasano, Manduria, Gallipoli, Casarano. b.  attivazione in 
ciascuno dei punti nascita, laddove non già previste, di UUOO 
neonatologiche/pediatriche  c)  Rimodulazione delle dotazioni di posti letto 
risultati in eccesso rispetto agli standard individuati dallAGENAS per la 
riorganizzazione della rete ospedaliera, così come segnalato dal Ministero della 
Salute e dal Ministero dellEconomia e della Finanze con parere PUGLIA 
DGPROG-16/06/2011-136- P;  d)  Rimodulazione delle dotazioni di posti letto 
per disciplina in linea con quanto stabilito dal Piano di Salute 2008-2010 della 
Regione Puglia, approvato con la L.R. 
n. 23/2008;  e)  Riconversione in strutture di assistenza territoriale 
degli ospedali che risultavano, in esito al Reg. 
reg. n. 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70;  a.  
Ospedale Jaia di Conversano (Ba) - 53 posti letto
 b.  Ospedale Sambiasi di 
Nardò (Le) - 58 posti letto 
 f)  Mantenimento quali plessi aggregati ad 
ospedali di base, intermedio o di riferimento regionale di ospedali che 
risultavano, in esito al Reg. 
reg. n. 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70:
 a.  
Ospedale San Camillo di Mesagne (Br) - 56 posti letto
 g  Aggregazione di 
ospedali che risultano, in esito allattuale rimodulazione, non in possesso di 
tutte le discipline necessarie per configurare un ospedale di base - come da L.R. 
n. 23/2008 . (7) 
 2.  
I territori interessati dalla disattivazione degli stabilimenti ospedalieri di 
cui alla lettera b) del precedente comma 1 saranno oggetto di processi di 
potenziamento e riqualificazione delle attività assistenziali territoriali 
alternative al ricovero, quali: 
a)  
assistenza domiciliare;  b)  assistenza specialistica ambulatoriale;  c)  
assistenza residenziale e semiresidenziale;  d)  riorganizzazione della 
medicina di gruppo. 2–bis.  
Gli Ospedali di cui alla lettera e) del precedente comma 1-bis saranno oggetto 
di processi di potenziamento e riqualificazione delle attività assistenziali 
territoriali alternative al ricovero, quali: 
a)  
assistenza domiciliare;  b)  assistenza specialistica ambulatoriale;  c)  
assistenza residenziale e semiresidenziale;  d)  riorganizzazione della 
medicina di gruppo. (8)  2–ter.  
Il fabbisogno territoriale delle strutture di riabilitazione extraospedaliera 
Centri Risveglio sarà soddisfatto attraverso lattivazione delle stesse, da 
parte delle Aziende Sanitarie Locali, in strutture pubbliche allocate nei 
territori interessati dalla disattivazione degli ospedali di cui alle lettere b) 
e c) del precedente comma 1 nonché di cui alla lettera e) del precedente comma 
1-bis nel rispetto dei requisiti disposti dal Reg. reg. 2 novembre 2011, n. 24 . (9) ](10)  
 
 
 (10) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.(6) Lettera così modificata dall'art. 1,  
Reg. 
reg. 22 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso 
della sua pubblicazione.
 (7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, Reg. 
reg. 7 giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso 
della sua pubblicazione
 (8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, Reg. 
reg. giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della 
sua pubblicazione
 (9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3,Reg. 
reg. giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della 
sua pubblicazione
 
 
 Art. 5
 Approvazione  (11)  [1.  
È approvato il riordino della rete ospedaliera delle Aziende ed Enti pubblici 
del Servizio Sanitario Regionale, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati 
secondo le schede allegate al presente Regolamento quale sua parte integrante e 
sostanziale. 
 2.  
Per le unità operative senza posti letto si fa riferimento agli standard 
previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla legge 
regionale 19 settembre 2008, n. 23- Piano Regionale di Salute 
2008-2010. 
 3.  
Le Aziende ed Enti pubblici del Sistema Sanitario Regionale, degli Enti 
Ecclesiastici e degli IRCCS privati sono autorizzati ad attivare, nel contesto 
delle dotazioni assegnate con il presente Regolamento, posti letto per ricoveri 
diurni nel rispetto dei valori soglia stabiliti con provvedimento di Giunta 
Regionale.](12)  
 
 (11) Articolo così sostituito dall'art. 2, 
Reg. 
reg. 7 giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso 
della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. 
Approvazione. 1. È approvato, entro il 31 dicembre 2010, il riordino della rete 
ospedaliera secondo le schede allegate al presente Regolamento quale sua parte 
integrante e sostanziale. 2. Per le unità operative senza posti letto si fa 
riferimento agli standard previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla 
legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 - “Piano Regionale di Salute 
2008-2010”. 3. Nelle more della ridefinizione dei posti letto da destinare alle 
attività di ricovero ordinario in regime di day hospital e di day surgery si 
intendono confermati quelli indicati nelle tabelle relative ai posti letto 
attivi al 1° gennaio 2010, come da modelli HSP.». (12) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
 
 
 Art. 5 bis
 (13)  [1.  
Gli atti delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale 
riguardanti lesecuzione del presente Regolamento possono essere adottati a 
condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per lesercizio in corso e 
che il conto consuntivo dellesercizio precedente non presenti disavanzo 
gestionale.](14)  
 
 (13) Articolo aggiunto dall' art. 
3, Reg. reg. 7 giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua 
pubblicazione.(14) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
 
 
 ALLEGATI
 POSTI LETTO TOT. ASL BA (15)  
 
 
| OSP | HSP | RIDET. |  
| Corato | 107 | 101 |  
| Ruvo | 20 | 0 |  
| Terlizzi | 75 | 78 |  
| Bitonto | 33 | 0 |  
| Molfetta | 128 | 112 |  
| Grumo | 16 | 0 |  
| Santeramo | 18 | 0 |  
| Ospedale della Murgia | 181 | 180 |  
| San Paolo | 316 | 251 |  
| Di Venere | 322 | 311 |  
| Triggiano | 114 | 91 |  
| Rutigliano | 16 | 0 |  
| Monopoli | 156 | 179 |  
| Conversano | 72 | 53 |  
| Gioia del Colle | 71 | 32 |  
| Putignano | 150 | 172 |  
| Noci | 32 | 0 |  
| TOT. | 1827 | 1560 |    VEDI ALTRO ALLEGATO  
 
 (15) Tabella così sostituita dal r.r. n. 19/2010
 
 Disposizioni finali
 Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli 
effetti dellart. 44, 
comma 3 e dellart. 53 
dello Statuto 
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. 
 
 
 |