Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
Art. 1 Finalità ed oggetto. 1. Il
presente provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e allesercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.
2. Il
regolamento ha per oggetto lindividuazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, come previsto dal D.M. 10 settembre
2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per
lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18
settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 “Aree non idonee”.
3. La
individuazione delle aree e dei siti non idonei è compiuta nei modi e forme
previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di
cui allallegato 3 delle Linee Guida stesse.
Art. 2Istruttoria volta allindividuazione delle
tipologie di aree non idonee. 1.
Lindividuazione della non idoneità dellarea è il risultato della ricognizione
delle disposizioni volte alla tutela dellambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non
compatibili con linsediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata
probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione.
2. NellAllegato 1 al presente provvedimento sono
indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che
determinano linidoneità di specifiche aree allinstallazione di determinate
dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che
evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni.
Art. 3 Individuazione delle tipologie di
impianti. 1. LAllegato
2 contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti
per fonte energetica rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata
sulla base della Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla
definizione dellinidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.
Art. 4Individuazione delle aree e siti non idonee alla
localizzazione di determinate tipologie di impianti. 1. Nelle aree
e nei siti elencati nellAllegato 3 non è consentita la localizzazione delle
specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per
ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative
ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione
degli eventuali pareri previsti per legge.
2.
Linidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto
degli specifici valori dellambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e
artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del
paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone
lincompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche
rinnovabili.
Art. 5Norma finale. 1. Il
presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua
pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di
connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida
emanate con D.M. 10 settembre 2010 e
per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai
procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del
Reg. reg. 4 ottobre 2006, n. 16
(“Regolamento per la realizzazione di impianti
eolici nella Regione Puglia”).
2. Per quanto
non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le Linee
Guida di cui al D.M. 10 settembre
2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Linee guida per
lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
3. Sono fatti
salvi eventuali altri pareri obbligatori previsti dalle normative vigenti e
altre norme più restrittive.
4. Se unarea
è interessata da più regimi di tutela di cui allAllegato 3 ai fini della
definizione delle tipologie di impianti realizzabili prevale il regime più
restrittivo.
5. Nelle aree
industriali in esercizio o dimesse che abbiano mantenuto la destinazione
urbanistica, comprese allinterno delle aree non idonee di cui allAllegato 3,
sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nellAllegato 2, purché dette aree siano ubicate
allesterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione
prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di
impianti “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta lulteriore condizione
della distanza a oltre 1km dalle aree edificabili.
6. Il
presente regolamento non si applica agli impianti alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas prodotti da
discariche e impianti di depurazione.
7. La
perimetrazione delle aree non idonee, quando non specificatamente indicato, è
visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/.
Art. 6Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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