Anno 2010
Numero 24
Data 30/12/2010
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U.P. Puglia 31 dicembre 2010, n. 195.
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Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24

Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.



Art. 1

 Finalità ed oggetto.


1.  Il presente provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e allesercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.
2.  Il regolamento ha per oggetto lindividuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18 settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 “Aree non idonee”.
3.  La individuazione delle aree e dei siti non idonei è compiuta nei modi e forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui allallegato 3 delle Linee Guida stesse.



Art. 2

Istruttoria volta allindividuazione delle tipologie di aree non idonee.


1.  Lindividuazione della non idoneità dellarea è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dellambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con linsediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
2.  NellAllegato 1 al presente provvedimento sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano linidoneità di specifiche aree allinstallazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni.



Art. 3

 Individuazione delle tipologie di impianti.


1.  LAllegato 2 contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata sulla base della Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla definizione dellinidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.



Art. 4

Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti.


1.  Nelle aree e nei siti elencati nellAllegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.
2.  Linidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dellambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone lincompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili.



Art. 5

Norma finale.


1.  Il presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del Reg. reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”).
2.  Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Linee guida per lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
3.  Sono fatti salvi eventuali altri pareri obbligatori previsti dalle normative vigenti e altre norme più restrittive.
4.  Se unarea è interessata da più regimi di tutela di cui allAllegato 3 ai fini della definizione delle tipologie di impianti realizzabili prevale il regime più restrittivo.
5.  Nelle aree industriali in esercizio o dimesse che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, comprese allinterno delle aree non idonee di cui allAllegato 3, sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nellAllegato 2, purché dette aree siano ubicate allesterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di impianti “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta lulteriore condizione della distanza a oltre 1km dalle aree edificabili.
6.  Il presente regolamento non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas prodotti da discariche e impianti di depurazione.
7.  La perimetrazione delle aree non idonee, quando non specificatamente indicato, è visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/



Art. 6

Entrata in vigore.


1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.