Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia ( L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed,
in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3; Vista la
normativa comunitaria, ed in particolare, la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001; Visto il Decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed in particolare l’art. 12 così come
modificato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il
Decreto del Ministero del Ministero per lo Sviluppo Economico del
10 settembre 2010; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.3028
del 30.12.2010, EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 Finalità ed oggetto 1. Il presente provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse. 2. Il regolamento ha per oggetto l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18 settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 “Aree non idonee”. 3. La individuazione delle aree e dei siti non idonei è compiuta nei modi e forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3 delle Linee Guida stesse.
Art. 2Istruttoria volta allindividuazione delle tipologie di aree non idonee
1. Lindividuazione della non idoneità
dellarea è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela
dellambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle
tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che
identificano obiettivi di protezione non compatibili con linsediamento, in
determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali
determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle
valutazioni, in sede di autorizzazione.
2. Nell Allegato 1 al presente
provvedimento sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e
regolamentari che determinano linidoneità di specifiche aree allinstallazione
di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le
ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle
autorizzazioni.
Art. 3Individuazione delle tipologie di impianti.
1. LAllegato 2 contiene una
classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica
rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata sulla base della
Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla definizione
dellinidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.
Art. 4Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti
1. Nelle aree e nei siti elencati nellAllegato
3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da
fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La
realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle
aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri
previsti per legge.
2. Linidoneità delle singole aree o tipologie
di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dellambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari
locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli
di tutela e quindi evidenziandone lincompatibilità con determinate tipologie di
impianti da fonti energetiche rinnovabili.
Art. 5Norma finale 1. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti in
corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi
della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III
delle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data
siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad
impianti eolici già ricadenti nel campo di applicazione del R.R.
4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici
nella Regione Puglia”).
L’esonero dall’applicazione del presente Regolamento
inerisce le procedure autorizzatorie ricadenti nel campo di applicazione del
citato Regolamento
n. 16/2006, ovvero tutti i procedimenti per i quali detto Regolamento
Regionale sia risultato applicabile ratione temporis durante l’arco della sua
vigenza, ovvero fino al 01.12.2010, data di pubblicazione della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 344/2010, data oltre la quale trova invece applicazione
la disciplina introdotta con il presente Regolamento. Nell’istruttoria delle
istanze ricadenti nei casi sopra contemplati, non trovano applicazione l’espunto
R.R.
n. 16/2006 né il presente Regolamento. Sono fatti salvi i provvedimenti
di VIA/screening emanati in vigenza del regolamento 16/2006 che siano rimasti
inoppugnati e si siano consolidati, secondo i principi generali in materia di
retroazione degli effetti delle sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte
Costituzionale. (1)
2. Per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, si applicano le Linee Guida di cui al D.M. 10
settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Linee guida per
lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
3. Sono fatti salvi eventuali altri pareri
obbligatori previsti dalle normative vigenti e altre norme più
restrittive.
4. Se unarea è interessata da più regimi di
tutela di cui allAllegato 3 ai fini della definizione delle tipologie di
impianti realizzabili prevale il regime più restrittivo.
5. Nelle
zone territoriali omogenee a destinazione industriale o mista industriale e
commerciale, che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, comprese
all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite tutte
le tipologie di impianti individuati nell’Allegato 2, purché dette aree siano
ubicate all’esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a
destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti
tipologie di impianti: “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta l’ulteriore
condizione della distanza ad oltre 1 km dalle aree edificabili. Nelle
strutture commerciali, all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3,
sono consentite le seguenti tipologie di impianti individuate nell’Allegato 3:
F.1a, F.1b, F.2a, F.2b, F.3a, F.3b. (2)
6. Il presente regolamento non si applica agli
impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas prodotti da discariche e impianti di depurazione.
7. La perimetrazione delle aree non idonee,
quando non specificatamente indicato, è visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1
del Regolamento regionale del 30 novembre 2012, n.
29. Il testo originario del comma era così
formulato:" 1. Il presente regolamento non si applica ai
procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a
progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f)
della parte III delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e
per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai
procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione
del Reg.
reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la
realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”)." (2) Comma così modificato dall'art. 2
del Regolamento regionale del 30 novembre 2012, n.
29. Il testo originario del comma era così
formulato:" 5. Nelle aree
industriali in esercizio o dimesse che abbiano mantenuto la destinazione
urbanistica, comprese all'interno delle aree non idonee di cui all'Allegato 3,
sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell'Allegato
2, purché dette aree siano ubicate all'esterno del perimetro delle zone
territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale, con
esclusione delle seguenti tipologie di impianti “E.4 a), b), c), d)”, per le
quali è imposta l'ulteriore condizione della distanza a oltre 1km dalle aree
edificabili."
Art. 6Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
ALLEGATO 1 ALLEGATO 1
ALLEGATO 2 ALLEGATO 2 DM 10 settembre 2010
Disposizioni finali Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dellart. 44,
comma 3 e dellart. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
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