Legge Regionale 8 aprile 2011, n. 5 Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria
Art. 1Piano di rientro. Riconversione posti letto. 1. I parametri modificati dall articolo 41
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), non costituiscono limite per i posti letto di Residenze
sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA)
da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti
dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al Reg.
reg. 16 dicembre 2010, n. 18 (Riordino della rete ospedaliera
della Regione Puglia per lanno 2010).
2. I parametri previsti dal Reg.
reg. 2 marzo 2006, n. 3 ( Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1,
della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 - Fabbisogno prestazioni per il rilascio
della verifica di compatibilità e dellaccreditamento istituzionale alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie), non costituiscono limite per i posti
letto di centri residenziali per cure palliative (hospice) da attivare dalla
data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione
di posti letto di ricovero per acuti di cui al Reg.
reg. n. 18/2010.
3. I parametri previsti dall articolo 1 del
Reg.
reg. n. 3/2006 non costituiscono limite per le attività dei
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali da attivare dalla data di entrata in vigore della
presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per
acuti di cui al Reg.
reg. n. 18/2010.
4. Al fine di garantire continuità
assistenziale e contestualità nellattuazione dei processi di riconversione alle
strutture di cui ai commi 1 e 2 e alle attività di cui al comma 3, non si
applicano le disposizioni di cui all articolo 7 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e allesercizio, allaccreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
successive modifiche e integrazioni, fermo restando il completamento del
processo di autorizzazione e accreditamento di cui all articolo 24, comma 1,
della L.R.
n. 8/2004 e successive modifiche e integrazioni e all articolo
49 (Autorizzazione) della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia).
5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti
consequenziali per lattuazione di quanto previsto dalla presente legge, tenendo
conto della necessaria diversificazione dellofferta in funzione dei fabbisogni
di salute della popolazione dellambito territoriale di riferimento, nel
rispetto dei limiti e dei vincoli imposti da norme, accordi e piani in materia
di contenimento della spesa sanitaria, con le procedure previste dallaccordo
tra il Ministro della salute, il Ministro delleconomia e delle finanze e la
Regione Puglia per lapprovazione del Piano di rientro, di riqualificazione e
riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dellequilibrio economico, ai sensi dell articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sottoscritto in data 29
novembre 2010 e recepito con legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2.
Art. 2Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dellarticolo 11 della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19. 1. I commi 3, 4 e 5 dell articolo 11 (Accordo per lapprovazione del Piano
di rientro - Adempimenti) della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia), sono abrogati.
Art. 3Modifica al comma 1 dellarticolo 2 della legge
regionale 24 settembre 2010, n. 12.
Art. 4Divieto di utilizzo del “listino” depositato. 1. A decorrere da centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge è fatto divieto di utilizzo del “listino” depositato per
acquisto di beni e servizi durevoli, farmaci, dispositivi medici o altro
materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del Servizio sanitario
regionale (SSR).
Art. 5 Forniture di beni e servizi alle ASL - Adeguamento alla L.R. n.
2/2011. 1. È fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e
delle aziende ospedaliere di adeguare tutte le forniture di beni e servizi alle
esigenze attualmente rideterminate dalla L.R.
n. 2/2011.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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