Legge Regionale 8 aprile 2011, n. 5
Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria
Art. 1Piano di rientro. Riconversione posti letto.
1. [ I parametri modificati dall’articolo 41
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4(Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), non costituiscono limite per i posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA) da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n.18 (Riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010). ](1)
2. I parametri previsti dal Reg.
reg. 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3,
comma 1, lettera a), punto 1, della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 - Fabbisogno prestazioni per il rilascio
della verifica di compatibilità e dellaccreditamento istituzionale alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie), non costituiscono limite per i posti
letto di centri residenziali per cure palliative (hospice) da attivare dalla
data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione
di posti letto di ricovero per acuti di cui al Reg.
reg. n. 18/2010.
3. I parametri previsti dallarticolo 1 del
Reg.
reg. n. 3/2006 non costituiscono limite per le attività dei
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali da attivare dalla data di entrata in vigore della
presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per
acuti di cui al Reg.
reg. n. 18/2010.
4. Al fine di garantire continuità
assistenziale e contestualità nellattuazione dei processi di riconversione alle
strutture di cui ai commi 1 e 2 e alle attività di cui al comma 3, non si
applicano le disposizioni di cui allarticolo 7
della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e allesercizio, allaccreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
successive modifiche e integrazioni, fermo restando il completamento del
processo di autorizzazione e accreditamento di cui allarticolo 24,
comma 1, della L.R.
n. 8/2004 e successive modifiche e integrazioni e allarticolo
49
(Autorizzazione) della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia).
5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti
consequenziali per lattuazione di quanto previsto dalla presente legge, tenendo
conto della necessaria diversificazione dellofferta in funzione dei fabbisogni
di salute della popolazione dellambito territoriale di riferimento, nel
rispetto dei limiti e dei vincoli imposti da norme, accordi e piani in materia
di contenimento della spesa sanitaria, con le procedure previste dallaccordo
tra il Ministro della salute, il Ministro delleconomia e delle finanze e la
Regione Puglia per lapprovazione del Piano di rientro, di riqualificazione e
riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dellequilibrio economico, ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sottoscritto in data 29
novembre 2010 e recepito con legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza n. 91/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma