Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20
Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 “Regolamento sull’organizzazione generale art. 14 L.R. 28-12-1994, n.36”
Art. 1Il paragrafo 1.”Ospedale” terzo capoverso è così modificato:
a) istituzione di una struttura complessa di Direzione Medica
di Presidio per ogni ospedale;
b) istituzione di una unità operativa
complessa amministrativa negli ospedali dotati di almeno 600 p.l. ovvero per
l’espletamento delle funzioni proprie in riferimento a più ospedali la cui
aggregazione comporti il raggiungimento di almeno 600 p.l.
c) azzeramento
delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio e struttura complessa
amministrativa negli ospedali classificati plessi aggregati ad ospedali di base,
di livello intermedio e di riferimento;
Il diciannovesimo capoverso, quarta alinea è soppresso ed è
sostituito dal seguente:
Le funzioni delle uu.oo. complesse amministrative sono le
seguenti:
a) predisposizione e revisione del bilancio e predisposizione
del conto consuntivo all’interno del bilancio dell’Azienda Sanitaria Locale,
tenuta della contabilità, gestione delle entrate e delle uscite;
b) la
gestione economale (tenuta degli inventari, controllo delle merci ricevute,
statistica dei consumi, predisposizione dei relativi atti di liquidazione);
c) gestione amministrativa del personale;
d) accettazione amministrativa
dei ricoveri, azioni di rivalsa, controllo dei ROD.
Le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito dell’Atto aziendale
per le suddette uu.oo. complesse individuano le articolazioni organizzative nel
rispetto dei limiti numerici di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
1388/2011.