Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20 Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 “Regolamento sull’organizzazione generale art. 14 L.R. 28-12-1994, n.36”
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la L.R. del 28/12/1994 n.36,
art.14;
VISTA la
Delibera di Giunta Regionale del 16.02.1996 n.229;
VISTA la
L.R. 2/2011;
VISTA la Delibera della Giunta
Regionale del 2011 n.1388;
VISTO il R.R. del 2010, n.18 integrato con il
R.R. del 2010, n.19 e il R.R. del 2012, n.11;
VISTE le LL.RR. del 2011
n.22 e del 2012 n.11;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 16/96 del
7.08.2012
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1Il paragrafo 1.”Ospedale” terzo capoverso è così modificato: Nelle aziende sanitarie locali, in riferimento alla rete ospedaliera di cui ai Regolamenti Regionali n.18/2010, n. 19/2011 e n. 11/2012 le unità operative complesse sanitarie ed amministrative di ospedale devono essere rimodulate, prevedendo: a) istituzione di una struttura complessa di Direzione Medica di Presidio per ogni ospedale; b) istituzione di una unità operativa complessa amministrativa negli ospedali dotati di almeno 600 p.l. ovvero per l’espletamento delle funzioni proprie in riferimento a più ospedali la cui aggregazione comporti il raggiungimento di almeno 600 p.l. c) azzeramento delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio e struttura complessa amministrativa negli ospedali classificati plessi aggregati ad ospedali di base, di livello intermedio e di riferimento; Il diciannovesimo capoverso, quarta alinea è soppresso ed è sostituito dal seguente: Le funzioni delle uu.oo. complesse amministrative sono le seguenti: a) predisposizione e revisione del bilancio e predisposizione del conto consuntivo all’interno del bilancio dell’Azienda Sanitaria Locale, tenuta della contabilità, gestione delle entrate e delle uscite; b) la gestione economale (tenuta degli inventari, controllo delle merci ricevute, statistica dei consumi, predisposizione dei relativi atti di liquidazione); c) gestione amministrativa del personale; d) accettazione amministrativa dei ricoveri, azioni di rivalsa, controllo dei ROD. Le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito dell’Atto aziendale per le suddette uu.oo. complesse individuano le articolazioni organizzative nel rispetto dei limiti numerici di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388/2011.
ALLEGATO DGR 21 giugno 2011, n. 1388
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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