Legge Regionale 1 febbraio 2013, n. 3
Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell’accreditamento”
Art. 1Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio
2004, n.8
1. All’articolo
27
(Sospensione e revoca dell’accreditamento) della
legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a
seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi
contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del
mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni
rappresentative a livello regionale.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo, l’accreditamento è sospeso
fino alla stipula dei predetti accordi.”.