Legge Regionale 1 febbraio 2013, n. 3
Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell’accreditamento”
Art. 1Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n.8(1)
[1. All’articolo 27 (Sospensione e revoca dell’accreditamento) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis.In caso di mancata stipula degli accordi di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo, l’accreditamento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi.”.]
(1) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, lett. j)