Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore
Capo I Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e finalità 1. La Regione Puglia con la presente legge, ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione, modificato dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e in conformità con lo Statuto regionale, disciplina le funzioni in
materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e
riforma gli enti regionali operanti nel settore, al fine di assicurare il
diritto sociale all’abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le
proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose.
2.
L’edilizia residenziale pubblica comprende gli interventi di edilizia
sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la
disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli. 3.
L’edilizia residenziale sociale comprende tutte le forme di «alloggio sociale»
quale servizio che svolge la funzione di interesse generale, anche ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea; essa
include alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il
ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali,
assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo
urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a
riscatto da parte delle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione
nel libero mercato.
4. La Regione esercita le proprie funzioni in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale assicurando il rispetto dei
seguenti principi generali: a. salvaguardia della coesione sociale e del
diritto all’abitare per le persone e i nuclei familiari svantaggiati, garantendo
adeguata risposta ai fabbisogni abitativi da questi espressi attraverso
l’incremento e la qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica nonché il sostegno a titoli di godimento e tipi di intervento offerti
in misura insufficiente dal mercato; b. integrazione sociale e funzionale
dello spazio abitabile per evitare l’insorgenza di fenomeni di esclusione e
ghettizzazione e favorire la creazione o il rafforzamento del senso di
appartenenza al luogo e la cura degli spazi abitati, anche mediante la
promozione di interventi di autocostruzione e autorecupero; c.
sussidiarietà, mediante la concertazione delle decisioni tra i diversi soggetti
istituzionali e sociali interessati; d. trasparenza amministrativa mediante
la partecipazione attiva degli abitanti, a livello individuale o associato, alla
formazione delle decisioni; e. efficacia, efficienza ed economicità degli
interventi, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
l’uso di strumenti di controllo e valutazione dei risultati; f.
coordinamento con altre politiche pubbliche, soprattutto urbanistiche,
territoriali, ambientali e per l’inclusione sociale, la salute, il diritto allo
studio, il lavoro e l’immigrazione; g.coordinamento con le strategie di
sviluppo sostenibile del territorio, privilegiando il recupero edilizio e la
riqualificazione urbana rispetto alla nuova costruzione in aree di espansione e
promuovendo il risparmio nell’uso delle risorse naturali, lo sviluppo di
soluzioni abitative caratterizzate da elevati standard di accessibilità e
dotazione di verde e servizi, l’utilizzo di tipologie, tecniche, materiali e
forme di gestione orientati alla tutela dell’ambiente e della salute; h.
contenimento dei costi di costruzione e gestione, garantendo comunque il
miglioramento della qualità e vivibilità dell’ambiente interno ed esterno
all’abitazione, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e
autorecupero, di soluzioni innovative e pratiche sperimentali, di misure di
qualificazione degli operatori pubblici e privati.
5. La presente legge,
attraverso l’omogeneo esercizio delle funzioni, la gestione unitaria del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l’integrazione di fonti di
finanziamento diverse, pubbliche e private, persegue altresì il fine di una
maggiore efficacia, efficienza ed economicità delle attività degli enti operanti
nel settore.
Capo II Funzioni della Regione e degli enti locali
Art. 2Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla programmazione
degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i poteri di
vigilanza e controllo sulle attività degli enti operanti nel settore.
2.
La Regione: a. determina gli obiettivi e le linee di intervento nel settore
dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, adotta piani annuali o
pluriennali e ne assicura l’attuazione mediante il controllo e la valutazione
dei risultati; b. concorre con la competente amministrazione dello Stato e
con gli enti locali interessati, nonché con altri paesi comunitari, alla
elaborazione di programmi di edilizia residenziale di interesse nazionale e
internazionale; c. coordina nel territorio regionale l’attività concernente
l’edilizia residenziale pubblica e sociale di concerto con gli enti locali;
d. indirizza l’attività degli enti locali per favorire la gestione sociale
degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti; e. determina
le procedure di rilevazione dei fabbisogni abitativi; f. determina le quote
di risorse e interventi, suddivisi per ambiti territoriali in base alla
popolazione, patrimonio di edilizia residenziale pubblica e alle condizioni
socio-economiche e abitative, stabilendo le diverse modalità di intervento; g. definisce le tipologie e i requisiti oggettivi degli interventi, le forme
di incentivazione nonché i soggetti destinatari dei fondi; h. favorisce gli
interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente; i.
stabilisce i limiti di costo, nonché i requisiti prestazionali e gli standard di
qualità abitativa e di sostenibilità da rispettare nella realizzazione degli
interventi; j. concede ed eroga i contributi pubblici nel rispetto delle
norme regionali, statali e comunitarie di riferimento, regolamentando i flussi
finanziari; k. garantisce, attraverso l’istituto del “mutuo sociale”, così
come previsto dall’articolo 3, il diritto alla proprietà della casa a tutti
coloro i quali siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera p)
del presente comma, prevedendo la costruzione di quartieri di nuova costruzione
che devono rispondere a criteri di bio architettura tradizionale, a bassa
densità abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche
rinnovabili e spazi comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli
abitanti; l. determina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i criteri
generali per la fissazione dei relativi canoni di locazione e il sistema di
valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari; m. indirizza e
coordina l’attività degli enti operanti nel settore e, a tal fine, emana
direttive volte a garantire la coerenza delle scelte degli enti stessi alla
programmazione regionale e il coordinamento delle attività, a indicare la
destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi di esercizio,
a disciplinare l’eventuale alienazione di immobili, definendo tempi, costi,
garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente, nonché a svolgere un
efficace esercizio della vigilanza e del controllo; n. verifica l’efficacia
dei programmi attuati e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
o. adotta i piani relativi alla cessione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata anche su proposta degli enti gestori; p. fissa i
limiti di reddito e determina i requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici
di edilizia residenziale pubblica e sociale; q. promuove e coordina
iniziative di studio, ricerca e sperimentazione nel campo della normativa
tecnica e della qualificazione del processo edilizio; r. promuove e coordina
la formazione e la gestione dell’anagrafe dei soggetti fruitori di contributi
pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
s. promuove l’istituzione di agenzie per l’affitto, di norma intercomunali,
finalizzate a favorire l’incontro fra domanda e offerta, il rispetto delle norme
contrattuali e il contenimento dei prezzi degli alloggi in locazione,
individuando, attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale, gli enti
gestori, le specifiche finalità e i soggetti destinatari, gli ambiti
territoriali di intervento, le modalità organizzative e operative delle agenzie
stesse; t. individua le modalità di gestione del sostegno finanziario al
reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari
meno abbienti; u. determina i tassi di interesse per i finanziamenti in
conto interessi e le quote di contributo in conto capitale; v. determina i
criteri per l’esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie fruenti di
contributi pubblici per quanto attiene al rispetto delle procedure e dei vincoli
economici e tecnici stabiliti dalla Regione per la realizzazione dei programmi,
segnala ai competenti organi di vigilanza statale eventuali anomalie sulla
gestione amministrativa e finanziaria, autorizza la cessione in proprietà del
patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà indivisa.
3. La Giunta
regionale adotta ogni provvedimento necessario all’esercizio delle funzioni di
cui al comma 2.
Art. 3Funzioni dei Comuni 1. I Comuni esercitano in forma singola o associata le seguenti funzioni: a.
rilevare i fabbisogni abitativi nel territorio comunale e segnalare le
situazioni di emergenza abitativa; b. elaborare i Piani casa locali; c.
concorrere all’elaborazione dei piani e programmi regionali volti
all’incremento, alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, nonché alla promozione degli interventi di edilizia
residenziale sociale in locazione permanente e a termine, formulando proposte di
intervento e assicurando la loro integrazione con le politiche comunali; d.
individuare, all’interno della loro pianificazione urbanistica, aree e immobili
idonei all’insediamento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale secondo
criteri di elevata qualità urbana ed edilizia e inclusione sociale; e.
provvedere all’individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione
e realizzazione degli interventi attraverso lo svolgimento di procedure a
evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge, nonché
all’esercizio delle funzioni amministrative attinenti la concessione e la revoca
dei contributi agli operatori stessi e alla gestione dei relativi flussi
finanziari; f. istituire e gestire le agenzie per l’affitto di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera s); g. provvedere, sulla base dei criteri
fissati dalla Regione, alla emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, alla formazione e
approvazione dei correlati elenchi provvisori e all’assegnazione degli alloggi,
nonché agli atti di annullamento e decadenza dalla assegnazione e alle
comminatorie in caso di occupazione e detenzione senza titolo; in caso di grave
ritardo nella attuazione di una o più fasi del procedimento di assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nell’adozione e nella
esecuzione dei provvedimenti di annullamento e decadenza dalla assegnazione, la
Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad affidare gli
adempimenti all’agenzia competente per territorio ponendo i relativi oneri a
carico dell’inadempiente; h. promuovere, d’intesa con gli enti gestori, i
piani di mobilità degli assegnatari e provvedere a garantirne l’attuazione; i. promuovere, d’intesa con gli enti gestori, specifici interventi
finalizzati a garantire l’accessibilità degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica agli utenti con disabilità; j. gestire gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale ed esercitare le funzioni
amministrative in materia; k. elaborare i piani di vendita degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale; l. accertare il
possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici di edilizia
residenziale pubblica e sociale; m. esprimere parere sui programmi di
dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
proposti dagli enti proprietari diversi dai comuni e sulla cessione in proprietà
del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa; n. curare la formazione e la gestione dell’anagrafe locale dell’utenza.
Capo III Programmazione regionale
Art. 4Piano casa 1. La Regione programma gli interventi di edilizia residenziale pubblica e
sociale attraverso Piani casa pluriennali approvati dalla Giunta regionale sulla
base del rilevamento dei fabbisogni abitativi e delle proposte comunali e
avvalendosi del supporto conoscitivo e propositivo dell’Osservatorio regionale
della condizione abitativa (ORCA), di cui all’articolo 5.
2. Il Piano
casa stabilisce: a. gli obiettivi generali e le priorità della politica
abitativa regionale in relazione alle diverse forme di disagio abitativo e dei
conseguenti fabbisogni rilevati; b. le linee di intervento e gli strumenti
atti al conseguimento degli obiettivi; c. le risorse finanziarie, di fonte
statale, regionale, comunitaria e di altri soggetti pubblici e privati
disponibili e mobilitabili e i criteri di ripartizione delle stesse per ambiti
territoriali e tipi di intervento; d. la quota di risorse finanziarie
eventualmente riservata a particolari categorie di beneficiari e a interventi di
carattere sperimentale; e. i modi e tempi di attuazione degli interventi;
f. le procedure di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano.
3. Il Piano casa definisce obiettivi e priorità distinguendo, in
particolare, i fabbisogni derivanti da situazioni di: a. disagio estremo:
esclusione abitativa in senso stretto, legata alla condizione di senza dimora,
di gravissima indigenza e di altre forme di disagio; b. disagio grave:
legato a condizioni di sovraffollamento, coabitazione, inadeguatezza
dell’alloggio, tali da non garantire condizioni abitative salubri, sicure e
dignitose; c. emergenza abitativa: circostanze critiche che richiedono l’uso
di alloggi impropri o strutture temporanee; d. vulnerabilità abitativa:
legata alla minaccia di perdita dell’alloggio con conseguente peggioramento
delle condizioni di vita e caduta nelle fasce più basse del disagio abitativo,
in mancanza di adeguati strumenti di supporto e di orientamento; e. rischio
abitativo: legato a condizioni economiche che, sebbene non di povertà, non
consentono l’accesso o rendono rischiosa la permanenza in un alloggio salubre,
sicuro e dignitoso in mancanza di misure di sostegno.
4. I Comuni
approvano Piani casa locali aventi i medesimi obiettivi e contenuti, dettagliati
alla scala comunale o intercomunale, del Piano casa regionale, favorendo la più
ampia partecipazione sociale e coinvolgendo le organizzazioni sindacali
confederali e degli inquilini e assegnatari e gli enti gestori di edilizia
residenziale pubblica.
Art. 5ORCA 1. L’ORCA, istituito con l’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2005,
n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio
pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), in coordinamento con l’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e
incardinato presso il Servizio politiche abitative regionale, costituisce
supporto conoscitivo e propositivo per l’elaborazione, l’attuazione e la
revisione delle politiche abitative nel campo dell’edilizia residenziale
pubblica e sociale.
2. In coerenza con i principi di sussidiarietà e il
metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli abitanti e
delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, l’ORCA
opera in stretta relazione con gli enti locali, gli enti operanti nel settore,
le organizzazioni sindacali, nonché con le associazioni di categoria e altri
operatori pubblici, privati e associazioni no-profit, assolvendo a funzioni di
raccolta e diffusione di conoscenze e proposte.
3. Nello svolgimento dei
compiti di cui al comma 4, l’Osservatorio è supportato da un organismo
partenariale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con
provvedimento della Giunta regionale e nel quale sono comunque compresi le
organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari, l’ANCI e
gli enti gestori.
4. L’ORCA provvede in particolare a: a.
acquisizione e raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i
fabbisogni abitativi nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle
espresse dalle categorie sociali più deboli; b. valutazione di coerenza fra
fabbisogni abitativi e proposte di intervento elaborate dagli enti locali e da
altri soggetti, pubblici, privati e no-profit attivi nel settore; c.
monitoraggio e valutazione dell’attuazione di piani e programmi riguardanti
l’edilizia residenziale pubblica; d. diffusione di dati e analisi, anche al
fine di promuovere lo scambio e l’integrazione di conoscenze sulle politiche
abitative e sui programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale tra le
forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali; e. formulazione
di proposte ed espressione di pareri in merito a linee di intervento, obiettivi
e modalità attuative della programmazione regionale; f. definizione di
categorie sociali, tipi d’intervento e ambiti territoriali cui destinare i
finanziamenti; g. definizione dei costi massimi ammissibili per la
realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale; h. determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché dei relativi
canoni e della valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari; i. istituzione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruitori di contributi
pubblici; j. definizione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici di
edilizia residenziale pubblica e sociale; k. individuazione delle modalità
di gestione dei sostegni finanziari per l’accesso all’abitazione in favore dei
soggetti meno abbienti.
5. I piani annuali e pluriennali di attività
delle Agenzie, nonché la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente di
cui all’articolo 9, comma 1, sono sottoposti al parere dell’organismo
partenariale di cui al comma 3 del presente articolo, che è reso entro e non
oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. Decorso
inutilmente il termine il parere si intende acquisito favorevolmente.
6.
La Giunta regionale fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni
abitativi da parte dei comuni, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di
cui al comma 2 e di enti di area vasta e definendo modi e tempi per la
trasmissione all’Osservatorio delle relative informazioni.
7. Gli enti
regionali operanti nel settore concorrono all’individuazione dei fabbisogni
mediante la trasmissione di informazioni sull’utenza che occupa gli alloggi in
proprietà e gestione e sullo stato manutentivo degli stessi. I comuni e i detti
enti regionali forniscono all’Osservatorio i dati sul patrimonio immobiliare
gestito e sull’attuazione dei propri programmi di edilizia residenziale pubblica
e sociale.
8. Per assicurare l’integrazione delle informazioni prodotte
dai diversi soggetti operanti nel campo delle politiche abitative, la Regione
definisce metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei da rispettarsi nella
trasmissione dei dati all’Osservatorio.
9. Tutti i soggetti pubblici o
privati hanno garanzia di accesso alle informazioni raccolte dall’Osservatorio,
contribuendo ad alimentarlo qualora in possesso di informazioni utili.
Capo IV Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA)
Art. 6Trasformazione degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per
la casa e l’abitare 1. Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari
(IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA).
2. Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici
dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e
tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4
dell’articolo 1.
3. Le Agenzie svolgono le funzioni
tecnico-amministrative relative all’edilizia residenziale pubblica e sociale e
subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli ex
IACP.
4. Ciascuna Agenzia è identificata dalle seguenti denominazioni: a. ARCA PUGLIA CENTRALE (già IACP di Bari); b. ARCA NORD SALENTO (già
IACP di Brindisi); c. ARCA JONICA (già IACP di Taranto); d. ARCA
CAPITANATA (già IACP di Foggia); e. ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce).
5. Le Agenzie hanno sede e competenza nei territori ove sono già
insediati e operanti gli ex IACP. Possono operare in altri territori d’intesa
con le altre agenzie territorialmente competenti e nel territorio di paesi
comunitari nell’ambito di programmi internazionali.
6. Per garantire i
servizi fondamentali di front-office agli assegnatari della provincia BAT, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ARCA
Puglia centrale istituisce, utilizzando personale dello stesso ente,
eventualmente coadiuvato da personale della provincia BAT, un ufficio operativo
distaccato presso una sede messa a disposizione da un ente locale in uno dei
capoluoghi di provincia.
Art. 7Funzioni e attività delle Agenzie 1. Le Agenzie agiscono come operatori pubblici nel campo della edilizia
residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione
e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi
regionali, svolgendo le seguenti attività: a. gestione del patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri
soggetti pubblici, favorendo l’autogestione dei servizi da parte dell’utenza; b. interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili,
ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei
regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni; c. gestione dei
servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone e
delle famiglie; d. prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di alloggi in locazione.
2. Le Agenzie
agiscono altresì come operatori pubblici nel campo dell’edilizia e dei piani e
programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, svolgendo le seguenti
attività: a. progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione
urbana, recupero edilizio e nuova costruzione, urbanizzazione e
infrastrutturazione, sia in esecuzione di piani e programmi regionali, sia in
affidamento con convenzione da altri enti, associazioni, privati; b.
predisposizione, anche con i comuni e altri soggetti interessati, di piani e
programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati; c. progettazione e
attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera b) anche per incarico di
soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese e associazioni, società o altri
enti che abbiano come oggetto attività inerenti l’edilizia, nel rispetto delle
norme vigenti; d. progettazione e realizzazione, anche per incarico di altri
soggetti pubblici e privati, di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a
innalzare la qualità e quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
e sociale, anche mediante interventi innovativi e sperimentali per soluzioni
urbanistiche e architettoniche, materiali e tecnologie costruttive, soprattutto
orientati al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell’abitare; e.
promozione e offerta di alloggi in locazione temporanea o permanente; f.
gestione del patrimonio in proprietà e di quello eventualmente affidato da enti,
associazioni, privati, in forme e modalità che garantiscano qualità, efficienza
ed economicità del servizio; g. partecipazione, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività previste dai commi precedenti e previa autorizzazione
della Giunta regionale, a consorzi, società miste e ad altre forme di
raggruppamento temporaneo, nonché a fondi immobiliari, anche mediante
conferimento di beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile.
Art. 8Organi delle Agenzie 1. Sono organi delle Agenzie:
a. l’Amministratore unico; b. Il Collegio
dei sindaci.
Art. 9L’Amministratore unico 1. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, sovrintende
al buon funzionamento dell’Agenzia e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla
relativa attuazione. In particolare: a. adotta, previo confronto con le
organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari
maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza
dell’agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e
di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione
organica del personale; b. determina, previo confronto con le organizzazioni
sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente
rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, le linee di
indirizzo generale dell’Agenzia e gli obiettivi annuali e pluriennali, approva
il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita
attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte; c.
approva i piani annuali e pluriennali di attività, nonché la relazione sulla
attività svolta nell’anno precedente, indicando i risultati conseguiti; d.
delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione a
società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o
privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e
ogni altra attività prevista dallo statuto; e. nomina il Direttore
dell’Agenzia; f. adotta ogni altro atto di gestione necessario alla
realizzazione degli obiettivi programmati e all’indirizzo dell’attività della
dirigenza dell’Agenzia.
2. L’Amministratore unico è nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o
professionale, seguendo apposita procedura selettiva pubblica.
3.
L’Amministratore unico garantisce impegno esclusivo a favore dell’ente al quale
è preposto. L’incarico quinquennale è rinnovabile per un solo ulteriore mandato
e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
4. Il
Presidente della Giunta regionale dispone la risoluzione, previa formale
contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni, per accertare gravi
violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti o per
gravi irregolarità nella gestione o per manifesta inosservanza delle direttive
degli organi regionali, nonché nel caso di sopravvenute cause di
incompatibilità.
5. All’Amministratore unico è corrisposta dall’Agenzia
un’indennità di funzione omnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale
sulla base della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Puglia e
comunque non cumulabili con altre pubbliche indennità.
Art. 10Il Collegio dei sindaci 1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione dell’Agenzia. In particolare: a.
vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di
amministrazione e contabilità; b. verifica la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
scritture contabili; c. verifica almeno ogni trimestre la situazione di
cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia; d.
esprime parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni
allo stesso; e. redige la relazione sul conto consuntivo; f. vigila,
anche attraverso l’esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla
regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle
procedure per i contratti e le convenzioni; g. trasmette all’Amministratore
unico e al Presidente della Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale
competente, una relazione trimestrale sull’attività svolta e, entro il 30
gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia
riferita all’anno precedente; h. fornisce ogni informazione richiesta dalla
Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e
all’Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.
2. Il
Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni
di presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. I
componenti del Collegio dei sindaci sono sorteggiati da un elenco stilato a
seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
rivolto a soggetti iscritti all’albo dei Revisori dei Conti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE). La Giunta regionale disciplina i criteri per l’inserimento degli
interessati nell’elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di
sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai
fini della nomina del componente con funzioni di presidente.
4. I
componenti del Collegio dei sindaci restano in carica tre anni a decorrere dalla
data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di
un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo sindaco è limitata al
tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere
dalla nomina dell’intero collegio.
5. I componenti del collegio
sindacale possono esercitare le proprie funzioni in un solo collegio sindacale
dell’Agenzia. In caso di duplicazione, il sorteggiato deve scegliere la sua
unica destinazione.
6. La mancata partecipazione a due riunioni
consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico. La
decadenza viene rilevata dal presidente del Collegio medesimo, il quale promuove
la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti con le modalità
di cui al comma 3. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è
effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell’Agenzia.
7. Il
compenso dei Sindaci, a carico dell’ARCA, è fissato dalla Giunta regionale,
all’atto della nomina, sulla base dei compensi stabiliti per gli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali di analoga classe demografica.
Art. 11Incompatibilità e durata degli organi 1. Le situazioni che determinano oggettivo conflitto di interessi con le
finalità e i compiti dell’ARCA costituiscono causa di incompatibilità o di
decadenza a carico dei componenti degli organi della stessa agenzia. Tali
incarichi sono comunque incompatibili con:
a. la posizione di dipendente
dell’amministrazione regionale; b. la carica di componente di organi
elettivi di livello europeo, nazionale, regionale o locale; c. la carica di
rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali; d. la pendenza
di vertenze con gli ex IACP nonché le subentranti agenzie e con la Regione;
e. l’esistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con
l’Agenzia in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza.
2. Per i componenti del Collegio dei sindaci, oltre a quanto previsto
dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di
decadenza e ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice civile.
Art. 12L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 1. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV), senza nuovi e maggiori oneri
finanziari a carico dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 5
della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), esercita le attività dì
valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di programmazione,
valutazione e controllo di gestione dell’Agenzia.
2. L’OIV è nominato ai
sensi del d.lgs. 150/2009, sentita l’ANAC di cui all’articolo 13 del d.lgs.
150/2009, dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, per un periodo di
tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
3. L’OIV è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale,
composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dall’ANAC ai sensi del
punto 9 del comma 6 dell’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, e di elevata
professionalità ed esperienza maturata nel campo del management della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati dall’ANAC di cui
all’articolo 3 del d.lgs. 150/2009.
4. Ai sensi del comma 2
dell’ articolo 5 della l.r. 1/2011, i componenti dell’OIV non possono essere
nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di competenza con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
5. E’
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Agenzia, una
struttura tecnica permanente con funzioni di supporto all’attività
dell’Organismo, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, valutazione,
controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura
tecnica assicura la necessaria multidisciplinarietà delle competenze. Il
responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica
professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
Art. 13Il Direttore 1. L’Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, nomina il
Direttore scegliendolo tra i dirigenti apicali dell’Agenzia o, esclusivamente in
mancanza di professionalità interne con idoneo profilo, di altri enti pubblici
appartenenti al comparto Regioni ed enti locali, previo espletamento di
procedura selettiva.
2. La nomina è effettuata con provvedimento
motivato in base ai titoli e all’esperienza almeno quinquennale maturata nella
dirigenza degli IACP o di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi
dimensioni.
3. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto
e in particolare: a. coordina le attività delle strutture per conseguire gli
obiettivi e le direttive dell’Amministratore unico e ne verifica costantemente
l’attuazione quale responsabile delle attività della Agenzia; b. formula
proposte all’Amministratore unico in relazione al programma annuale e
pluriennale di attività e in relazione a programmi o iniziative di competenza
dell’Amministratore; c. assicura efficienza, efficacia ed economicità della
attività della Agenzia, sovrintendendo alla gestione delle risorse umane e
finanziarie; d. svolge la propria attività nel rispetto del regolamento
interno degli uffici e dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo
stesso.
4. L’incarico del Direttore ha durata triennale e il trattamento
giuridico ed economico è disciplinato dal CCNL Regioni e Autonomie locali e dal
regolamento interno degli uffici e dei servizi.
Art. 14Disciplina delle funzioni e dell’assetto organizzativo 1. Le funzioni e l’assetto organizzativo delle Agenzie sono disciplinate dallo
statuto e dai regolamenti.
2. Lo statuto è adottato dall’Amministratore
unico, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle
degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito
territoriale di competenza dell’agenzia, entro novanta giorni dalla sua nomina
ed è trasmesso, tramite l’Assessore competente, alla Giunta regionale, la quale,
entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, provvede alla sua
approvazione con unico provvedimento per tutte le agenzie regionali, apportando
eventuali modifiche e integrazioni tese a coordinare l’ordinamento e il
funzionamento delle agenzie.
3. Lo statuto disciplina l’ordinamento e il
funzionamento dell’agenzia in conformità alle disposizioni della presente legge,
ne individua la sede e il patrimonio, specifica le finalità, le competenze e le
modalità di funzionamento degli organi e delle strutture con distinzione tra
attività di indirizzo e attività di gestione, criteri generali di organizzazione
e ordinamento finanziario e contabile e prevede la predisposizione di idonei
regolamenti che l’Amministratore unico dovrà approvare entro sessanta giorni
dalla data di approvazione regionale dello statuto.
4. Lo statuto
prevede l’approvazione: a. del bilancio preventivo e consuntivo entro date
fissate; b. di un programma annuale che, in conformità a indirizzi e
direttive regionali, specifichi ciò che è necessario per la sua realizzazione,
comprese le risorse finanziarie, contestualmente al bilancio di previsione da
trasmettere alla Giunta regionale tramite l’Assessore regionale competente; c. di una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere alla Giunta
regionale tramite l’Assessore regionale competente, nella quale devono essere
dettagliatamente indicati anche i risultati conseguiti nella gestione del
patrimonio e delle risorse finanziarie disponibili; d. di ogni altra
disposizione necessaria al buon funzionamento dell’agenzia.
5. I
regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo
statuto, definiscono: a. l’assetto organizzativo dell’agenzia, i requisiti e
le modalità per l’attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le
modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le
responsabilità dei dirigenti; b. i criteri e le modalità del controllo di
gestione; c. l’ordinamento finanziario e contabile; d. la pubblicità
degli atti e le modalità di accesso agli stessi; e. i rapporti di
consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con
quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito
territoriale di competenza dell’Agenzia.
6. Le agenzie costituiscono un
Centro regionale di servizio per le agenzie (CReSA), che provvede al
coordinamento di tutti i servizi anche al fine di uniformare le procedure e, in
particolare: a. la determinazione e riscossione dei canoni di locazione e di
riscatto; b. la gestione dell’anagrafe dell’utenza; c. la gestione
dell’anagrafe degli appalti; d. la tenuta dell’inventario del patrimonio
regionale.
7. Per iniziativa della Regione o delle singole agenzie il CReSA
potrà provvedere alla gestione di altri servizi e allo svolgimento di attività
progettuali e amministrative necessarie a migliorare l’assolvimento delle
funzioni assegnate alle agenzie, previa approvazione da parte della Giunta
regionale.
8. Il CReSA ha sede presso l’ARCA del capoluogo regionale, è
costituito da dipendenti degli stessi enti ed è finanziato con i fondi delle
singole agenzie in quota proporzionale al numero degli alloggi gestiti,
assicurando che i servizi prestati dal CReSA comportino una riduzione dei costi
rispetto a quelli che l’assolvimento delle medesime attività da parte delle
singole agenzie comporterebbe.
Art. 15Trasparenza gestionale e partecipazione dell’utenza 1. A garanzia di un corretto e trasparente rapporto con l’utenza, ogni agenzia,
entro centoventi giorni dalla data del primo insediamento dell’Amministratore
unico e previo parere delle organizzazioni sindacali confederali e di quelle
degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito
territoriale di competenza dell’agenzia stessa: a. adotta la carta dei
servizi b. redige il bilancio sociale.
2. La carta dei servizi è
finalizzata a: a. definire il rapporto tra l’agenzia e l’utenza mediante la
chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri; b. promuovere e
sostenere la partecipazione dell’utenza alla gestione e manutenzione degli spazi
comuni e degli alloggi; c. stabilire le forme di partecipazione dell’utenza
alle attività dell’agenzia; d. garantire la comunicazione delle necessarie
informazioni sia all’utenza sia alle organizzazioni sindacali e alle
rappresentanze socio-istituzionali del territorio.
3. Il bilancio
sociale, riferito all’anno solare precedente a quello in corso, è redatto entro
cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio ed è formato da un documento
di rendicontazione sociale capace di illustrare, con chiarezza, completezza e
semplicità espositiva, gli obiettivi sociali perseguiti e i risultati raggiunti
dall’agenzia, con particolare riguardo a: a. i servizi forniti all’utenza e
le iniziative realizzate per migliorarne la qualità; b. l’impiego delle
risorse disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e tipologia di
intervento; c. la consistenza del patrimonio locato, indicando il canone di
locazione praticato e la parte riveniente dalle caratteristiche oggettive
dell’alloggio; d. il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero
di alloggi messi a disposizione per fini speciali, il numero di alloggi
risultanti sfitti al primo gennaio dell’anno solare e il numero di tali alloggi
assegnati al 31 dicembre del medesimo anno; e. l’andamento delle morosità,
degli sfratti e delle decadenze dall’ assegnazione; f. le iniziative poste
in essere per migliorare la capacità di ascolto dell’utenza e per garantire
l’esercizio dei diritti d’informazione e partecipazione.
4. In coerenza
con i principi di sussidiarietà e trasparenza, per assicurare la partecipazione
degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle
decisioni, presso ciascuna agenzia è costituita una commissione inquilinato, con
il compito di esprimere pareri e proposte sulle modalità di gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
5. La commissione è
composta da: a. l’Amministratore unico e il Direttore dell’agenzia o loro
delegati; b. quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche
ricadenti nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia; c. quattro
rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e assegnatari maggiormente
rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia; d.
quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.
6. La
commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di insediamento
dell’Amministratore unico e opera sulla base di un regolamento per il
funzionamento e la disciplina delle attività approvato dalla commissione stessa.
Art. 16Vigilanza 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività e sugli organi delle
agenzie nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia e
dalle leggi regionali.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza, il
Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione della Giunta
regionale proposta dall’Assessore competente, può: a. autorizzare attività
delle agenzie non incluse fra quelle di cui all’articolo 7; b. disporre
ispezioni ed esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo tramite proprie
strutture o nominando un commissario ad acta, in caso di grave ritardo nella
adozione di atti obbligatori, con conseguenti spese e danni a carico
dell’inadempiente; c. disporre la revoca dell’Amministratore unico in caso
di valutazione negativa della gestione dell’agenzia, o per grave violazione di
legge o per reiterata inosservanza delle direttive regionali o per grave
disavanzo finanziario, provvedendo contestualmente a esercitare i poteri
sostitutivi entro e non oltre novanta giorni dalla data dell’atto di revoca; d. disporre la revoca di uno o più componenti del collegio sindacale in caso
di gravi inadempienze; e. dichiarare la decadenza degli organi dell’agenzia
in caso di sopravvenuta incompatibilità.
3. L’Assessorato regionale
competente richiede atti e dati alle agenzie a fini conoscitivi e per
verificarne l’attività svolta.
4. La Giunta regionale emana disposizioni
volte a rendere più efficace l’esercizio della vigilanza, e in particolare per: a. garantire la conformità della gestione delle agenzie alla programmazione
regionale; b. orientare la destinazione e la copertura rispettivamente di
avanzi e disavanzi di esercizio; c. orientare il programma di alienazione
degli immobili per garantire la valorizzazione del patrimonio e la tutela
dell’utenza.
5. I regolamenti e i bilanci adottati dalle agenzie sono
trasmessi all’Assessorato regionale competente.
Art. 17Fonti di finanziamento 1. Le agenzie provvedono alle attività di cui all’articolo 7 con i fondi
rivenienti da:
a. canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e sociale e canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione;
b. compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da
altri enti o privati per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale
pubblica e sociale o altri interventi costruttivi; c. finanziamenti
pubblici; d. proventi derivanti dall’eventuale alienazione del patrimonio
immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale; e. ulteriori
proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 7 ed entrate provenienti
dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare secondo quanto
previsto dalla normativa o previa autorizzazione della Giunta regionale; f.
entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni; g. diritti
amministrativi.
Capo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 18Ufficio per la gestione stralcio 1. L’Amministratore unico costituisce, entro sessanta giorni dalla data di
insediamento, apposito Ufficio per la gestione stralcio composto
dall’Amministratore unico, dal Direttore generale, dal Presidente del Collegio
sindacale e dal personale di supporto necessario, senza la previsione di costi
aggiuntivi di funzionamento.
2. Entro novanta giorni, l’Ufficio per la
gestione stralcio predispone la ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà
e in gestione, di tutti i rapporti attivi e passivi, compresa la gestione
speciale, e dei contenziosi legali in essere.
3. Qualora l’Ufficio per
la gestione stralcio verifichi una situazione di squilibrio finanziario
predispone, entro novanta giorni, un piano di risanamento da attuarsi mediante
il contenimento delle spese e l’aumento delle entrate, attraverso un piano di
vendita straordinario del patrimonio. Tale piano di risanamento viene
predisposto di concerto con il dirigente del competente Servizio regionale.
4. Il piano di risanamento, di durata massima quinquennale, viene
trasmesso immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale
competente, per l’approvazione, anche con le modifiche, e per le determinazioni
conseguenti.
5. L’Ufficio per la gestione stralcio trasmette annualmente
alla Giunta regionale una relazione sull’attuazione del piano di risanamento.
Art. 19Personale dipendente degli IACP 1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore
della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti agenzie. Al
personale e ai dirigenti si applica il trattamento giuridico ed economico in
godimento e il CCNL “Regioni ed Autonomie locali” già previsto per i dipendenti
degli IACP.
2. L’Amministratore unico dell’agenzia, dopo l’approvazione
della prima dotazione organica dell’ente, espletate le procedure di relazioni
sindacali contrattualmente previste, predispone il piano o il regolamento per la
gestione del personale. Qualora il piano riveli carenze di personale,
l’Amministratore unico attiva prioritariamente le procedure di mobilità dalla
Regione e da enti regionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Qualora il
piano non preveda il completo utilizzo del personale in servizio presso l’ex
IACP, si procede ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).
Art. 20Norme transitorie e disposizioni finali 1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi
nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, già avviati formalmente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono
pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.
2. Alla data di insediamento dell’Amministratore unico delle agenzie,
cessano dalle loro funzioni gli organi degli IACP. Il Collegio dei sindaci resta
in carica sino alla scadenza naturale degli stessi.
3. In fase di prima
applicazione della presente legge, al fine di favorire la continuità
amministrativa delle agenzie, i direttori in carica interni all’amministrazione
sono confermati se hanno raggiunto gli obiettivi programmatici loro assegnati
nel periodo di svolgimento della funzione.
4. Sono abrogati: c. ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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