Anno 2014
Numero 22
Data 20/05/2014
Abrogato No
Materia Edilizia residenziale;
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Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22

Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore



Capo I

Disposizioni generali 





Art. 1

Oggetto e finalità 


1. La Regione Puglia con la presente legge, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, modificato dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in conformità con lo Statuto regionale, disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e riforma gli enti regionali operanti nel settore, al fine di assicurare il diritto sociale all’abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose. 

2. L’edilizia residenziale pubblica comprende gli interventi di edilizia sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli. 
3. L’edilizia residenziale sociale comprende tutte le forme di «alloggio sociale» quale servizio che svolge la funzione di interesse generale, anche ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea; essa include alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a riscatto da parte delle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato. 

4. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale assicurando il rispetto dei seguenti principi generali: 
a. salvaguardia della coesione sociale e del diritto all’abitare per le persone e i nuclei familiari svantaggiati, garantendo adeguata risposta ai fabbisogni abitativi da questi espressi attraverso l’incremento e la qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nonché il sostegno a titoli di godimento e tipi di intervento offerti in misura insufficiente dal mercato;
b. integrazione sociale e funzionale dello spazio abitabile per evitare l’insorgenza di fenomeni di esclusione e ghettizzazione e favorire la creazione o il rafforzamento del senso di appartenenza al luogo e la cura degli spazi abitati, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e autorecupero;
c. sussidiarietà, mediante la concertazione delle decisioni tra i diversi soggetti istituzionali e sociali interessati;
d. trasparenza amministrativa mediante la partecipazione attiva degli abitanti, a livello individuale o associato, alla formazione delle decisioni;
e. efficacia, efficienza ed economicità degli interventi, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l’uso di strumenti di controllo e valutazione dei risultati;
f. coordinamento con altre politiche pubbliche, soprattutto urbanistiche, territoriali, ambientali e per l’inclusione sociale, la salute, il diritto allo studio, il lavoro e l’immigrazione;
g.coordinamento con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, privilegiando il recupero edilizio e la riqualificazione urbana rispetto alla nuova costruzione in aree di espansione e promuovendo il risparmio nell’uso delle risorse naturali, lo sviluppo di soluzioni abitative caratterizzate da elevati standard di accessibilità e dotazione di verde e servizi, l’utilizzo di tipologie, tecniche, materiali e forme di gestione orientati alla tutela dell’ambiente e della salute;
h. contenimento dei costi di costruzione e gestione, garantendo comunque il miglioramento della qualità e vivibilità dell’ambiente interno ed esterno all’abitazione, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e autorecupero, di soluzioni innovative e pratiche sperimentali, di misure di qualificazione degli operatori pubblici e privati.

5. La presente legge, attraverso l’omogeneo esercizio delle funzioni, la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l’integrazione di fonti di finanziamento diverse, pubbliche e private, persegue altresì il fine di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità delle attività degli enti operanti nel settore. 



Capo II

Funzioni della Regione e degli enti locali 





Art. 2

Funzioni della Regione 


1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i poteri di vigilanza e controllo sulle attività degli enti operanti nel settore. 

2. La Regione: 
a. determina gli obiettivi e le linee di intervento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, adotta piani annuali o pluriennali e ne assicura l’attuazione mediante il controllo e la valutazione dei risultati;
b. concorre con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati, nonché con altri paesi comunitari, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale di interesse nazionale e internazionale;
c. coordina nel territorio regionale l’attività concernente l’edilizia residenziale pubblica e sociale di concerto con gli enti locali;
d. indirizza l’attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti;
e. determina le procedure di rilevazione dei fabbisogni abitativi;
f. determina le quote di risorse e interventi, suddivisi per ambiti territoriali in base alla popolazione, patrimonio di edilizia residenziale pubblica e alle condizioni socio-economiche e abitative, stabilendo le diverse modalità di intervento;  
g. definisce le tipologie e i requisiti oggettivi degli interventi, le forme di incentivazione nonché i soggetti destinatari dei fondi;
h. favorisce gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente;
i. stabilisce i limiti di costo, nonché i requisiti prestazionali e gli standard di qualità abitativa e di sostenibilità da rispettare nella realizzazione degli interventi;
j. concede ed eroga i contributi pubblici nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie di riferimento, regolamentando i flussi finanziari;
k. garantisce, attraverso l’istituto del “mutuo sociale”, così come previsto dall’articolo 3, il diritto alla proprietà della casa a tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera p) del presente comma, prevedendo la costruzione di quartieri di nuova costruzione che devono rispondere a criteri di bio architettura tradizionale, a bassa densità abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e spazi comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli abitanti;
l. determina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i criteri generali per la fissazione dei relativi canoni di locazione e il sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;
m. indirizza e coordina l’attività degli enti operanti nel settore e, a tal fine, emana direttive volte a garantire la coerenza delle scelte degli enti stessi alla programmazione regionale e il coordinamento delle attività, a indicare la destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi di esercizio, a disciplinare l’eventuale alienazione di immobili, definendo tempi, costi, garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente, nonché a svolgere un efficace esercizio della vigilanza e del controllo;
n. verifica l’efficacia dei programmi attuati e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
o. adotta i piani relativi alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata anche su proposta degli enti gestori;
p. fissa i limiti di reddito e determina i requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale;
q. promuove e coordina iniziative di studio, ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;
r. promuove e coordina la formazione e la gestione dell’anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
s. promuove l’istituzione di agenzie per l’affitto, di norma intercomunali, finalizzate a favorire l’incontro fra domanda e offerta, il rispetto delle norme contrattuali e il contenimento dei prezzi degli alloggi in locazione, individuando, attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale, gli enti gestori, le specifiche finalità e i soggetti destinatari, gli ambiti territoriali di intervento, le modalità organizzative e operative delle agenzie stesse;
t. individua le modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
u. determina i tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e le quote di contributo in conto capitale;
v. determina i criteri per l’esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici per quanto attiene al rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti dalla Regione per la realizzazione dei programmi, segnala ai competenti organi di vigilanza statale eventuali anomalie sulla gestione amministrativa e finanziaria, autorizza la cessione in proprietà del patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà indivisa.

3. La Giunta regionale adotta ogni provvedimento necessario all’esercizio delle funzioni di cui al comma 2. 



Art. 3

Funzioni dei Comuni 


1. I Comuni esercitano in forma singola o associata le seguenti funzioni: 
a. rilevare i fabbisogni abitativi nel territorio comunale e segnalare le situazioni di emergenza abitativa; 
b. elaborare i Piani casa locali; 
c. concorrere all’elaborazione dei piani e programmi regionali volti all’incremento, alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale in locazione permanente e a termine, formulando proposte di intervento e assicurando la loro integrazione con le politiche comunali; 
d. individuare, all’interno della loro pianificazione urbanistica, aree e immobili idonei all’insediamento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale secondo criteri di elevata qualità urbana ed edilizia e inclusione sociale; 
e. provvedere all’individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi attraverso lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge, nonché all’esercizio delle funzioni amministrative attinenti la concessione e la revoca dei contributi agli operatori stessi e alla gestione dei relativi flussi finanziari; 
f. istituire e gestire le agenzie per l’affitto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera s); 
g. provvedere, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, alla emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, alla formazione e approvazione dei correlati elenchi provvisori e all’assegnazione degli alloggi, nonché agli atti di annullamento e decadenza dalla assegnazione e alle comminatorie in caso di occupazione e detenzione senza titolo; in caso di grave ritardo nella attuazione di una o più fasi del procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nell’adozione e nella esecuzione dei provvedimenti di annullamento e decadenza dalla assegnazione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad affidare gli adempimenti all’agenzia competente per territorio ponendo i relativi oneri a carico dell’inadempiente; 
h. promuovere, d’intesa con gli enti gestori, i piani di mobilità degli assegnatari e provvedere a garantirne l’attuazione; 
i. promuovere, d’intesa con gli enti gestori, specifici interventi finalizzati a garantire l’accessibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli utenti con disabilità; 
j. gestire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ed esercitare le funzioni amministrative in materia; 
k. elaborare i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale; 
l. accertare il possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale; 
m. esprimere parere sui programmi di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata proposti dagli enti proprietari diversi dai comuni e sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa; 
n. curare la formazione e la gestione dell’anagrafe locale dell’utenza. 




Capo III

Programmazione regionale 





Art. 4

Piano casa 


1. La Regione programma gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale attraverso Piani casa pluriennali approvati dalla Giunta regionale sulla base del rilevamento dei fabbisogni abitativi e delle proposte comunali e avvalendosi del supporto conoscitivo e propositivo dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA), di cui all’articolo 5. 

2. Il Piano casa stabilisce: 
a. gli obiettivi generali e le priorità della politica abitativa regionale in relazione alle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati;
b. le linee di intervento e gli strumenti atti al conseguimento degli obiettivi;
c. le risorse finanziarie, di fonte statale, regionale, comunitaria e di altri soggetti pubblici e privati disponibili e mobilitabili e i criteri di ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tipi di intervento;
d. la quota di risorse finanziarie eventualmente riservata a particolari categorie di beneficiari e a interventi di carattere sperimentale;
e. i modi e tempi di attuazione degli interventi;
f. le procedure di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano.

3. Il Piano casa definisce obiettivi e priorità distinguendo, in particolare, i fabbisogni derivanti da situazioni di: 
a. disagio estremo: esclusione abitativa in senso stretto, legata alla condizione di senza dimora, di gravissima indigenza e di altre forme di disagio;
b. disagio grave: legato a condizioni di sovraffollamento, coabitazione, inadeguatezza dell’alloggio, tali da non garantire condizioni abitative salubri, sicure e dignitose;
c. emergenza abitativa: circostanze critiche che richiedono l’uso di alloggi impropri o strutture temporanee;
d. vulnerabilità abitativa: legata alla minaccia di perdita dell’alloggio con conseguente peggioramento delle condizioni di vita e caduta nelle fasce più basse del disagio abitativo, in mancanza di adeguati strumenti di supporto e di orientamento;
e. rischio abitativo: legato a condizioni economiche che, sebbene non di povertà, non consentono l’accesso o rendono rischiosa la permanenza in un alloggio salubre, sicuro e dignitoso in mancanza di misure di sostegno.

4. I Comuni approvano Piani casa locali aventi i medesimi obiettivi e contenuti, dettagliati alla scala comunale o intercomunale, del Piano casa regionale, favorendo la più ampia partecipazione sociale e coinvolgendo le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari e gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. 




Art. 5

ORCA 


1. L’ORCA, istituito con l’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), in coordinamento con l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e incardinato presso il Servizio politiche abitative regionale, costituisce supporto conoscitivo e propositivo per l’elaborazione, l’attuazione e la revisione delle politiche abitative nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale. 

2. In coerenza con i principi di sussidiarietà e il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, l’ORCA opera in stretta relazione con gli enti locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali, nonché con le associazioni di categoria e altri operatori pubblici, privati e associazioni no-profit, assolvendo a funzioni di raccolta e diffusione di conoscenze e proposte. 

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, l’Osservatorio è supportato da un organismo partenariale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con provvedimento della Giunta regionale e nel quale sono comunque compresi le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari, l’ANCI e gli enti gestori. 

4. L’ORCA provvede in particolare a: 
a. acquisizione e raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i fabbisogni abitativi nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle espresse dalle categorie sociali più deboli; 
b. valutazione di coerenza fra fabbisogni abitativi e proposte di intervento elaborate dagli enti locali e da altri soggetti, pubblici, privati e no-profit attivi nel settore; 
c. monitoraggio e valutazione dell’attuazione di piani e programmi riguardanti l’edilizia residenziale pubblica; 
d. diffusione di dati e analisi, anche al fine di promuovere lo scambio e l’integrazione di conoscenze sulle politiche abitative e sui programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali; 
e. formulazione di proposte ed espressione di pareri in merito a linee di intervento, obiettivi e modalità attuative della programmazione regionale; 
f. definizione di categorie sociali, tipi d’intervento e ambiti territoriali cui destinare i finanziamenti; 
g. definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale; 
h. determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché dei relativi canoni e della valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari; 
i. istituzione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici; 
j. definizione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale; 
k. individuazione delle modalità di gestione dei sostegni finanziari per l’accesso all’abitazione in favore dei soggetti meno abbienti. 

5. I piani annuali e pluriennali di attività delle Agenzie, nonché la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente di cui all’articolo 9, comma 1, sono sottoposti al parere dell’organismo partenariale di cui al comma 3 del presente articolo, che è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. Decorso inutilmente il termine il parere si intende acquisito favorevolmente. 

6. La Giunta regionale fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi da parte dei comuni, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 2 e di enti di area vasta e definendo modi e tempi per la trasmissione all’Osservatorio delle relative informazioni. 

7. Gli enti regionali operanti nel settore concorrono all’individuazione dei fabbisogni mediante la trasmissione di informazioni sull’utenza che occupa gli alloggi in proprietà e gestione e sullo stato manutentivo degli stessi. I comuni e i detti enti regionali forniscono all’Osservatorio i dati sul patrimonio immobiliare gestito e sull’attuazione dei propri programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale. 

8. Per assicurare l’integrazione delle informazioni prodotte dai diversi soggetti operanti nel campo delle politiche abitative, la Regione definisce metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei da rispettarsi nella trasmissione dei dati all’Osservatorio. 

9. Tutti i soggetti pubblici o privati hanno garanzia di accesso alle informazioni raccolte dall’Osservatorio, contribuendo ad alimentarlo qualora in possesso di informazioni utili. 



Capo IV

Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) 





Art. 6

Trasformazione degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per la casa e l’abitare 


1. Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA). 

2. Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell’articolo 1. 

3. Le Agenzie svolgono le funzioni tecnico-amministrative relative all’edilizia residenziale pubblica e sociale e subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli ex IACP. 

4. Ciascuna Agenzia è identificata dalle seguenti denominazioni: 
a. ARCA PUGLIA CENTRALE (già IACP di Bari);
b. ARCA NORD SALENTO (già IACP di Brindisi);
c. ARCA JONICA (già IACP di Taranto);
d. ARCA CAPITANATA (già IACP di Foggia);
e. ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce).

5. Le Agenzie hanno sede e competenza nei territori ove sono già insediati e operanti gli ex IACP. Possono operare in altri territori d’intesa con le altre agenzie territorialmente competenti e nel territorio di paesi comunitari nell’ambito di programmi internazionali. 

6. Per garantire i servizi fondamentali di front-office agli assegnatari della provincia BAT, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ARCA Puglia centrale istituisce, utilizzando personale dello stesso ente, eventualmente coadiuvato da personale della provincia BAT, un ufficio operativo distaccato presso una sede messa a disposizione da un ente locale in uno dei capoluoghi di provincia. 



Art. 7

Funzioni e attività delle Agenzie 


1. Le Agenzie agiscono come operatori pubblici nel campo della edilizia residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, svolgendo le seguenti attività: 
a. gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri soggetti pubblici, favorendo l’autogestione dei servizi da parte dell’utenza; 
b. interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni; 
c. gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone e delle famiglie; 
d. prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi in locazione. 

2. Le Agenzie agiscono altresì come operatori pubblici nel campo dell’edilizia e dei piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, svolgendo le seguenti attività: 
a. progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione urbana, recupero edilizio e nuova costruzione, urbanizzazione e infrastrutturazione, sia in esecuzione di piani e programmi regionali, sia in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni, privati; 
b. predisposizione, anche con i comuni e altri soggetti interessati, di piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati; 
c. progettazione e attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera b) anche per incarico di soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese e associazioni, società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti l’edilizia, nel rispetto delle norme vigenti; 
d. progettazione e realizzazione, anche per incarico di altri soggetti pubblici e privati, di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a innalzare la qualità e quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche e architettoniche, materiali e tecnologie costruttive, soprattutto orientati al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell’abitare; 
e. promozione e offerta di alloggi in locazione temporanea o permanente; 
f. gestione del patrimonio in proprietà e di quello eventualmente affidato da enti, associazioni, privati, in forme e modalità che garantiscano qualità, efficienza ed economicità del servizio; 
g. partecipazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dai commi precedenti e previa autorizzazione della Giunta regionale, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo, nonché a fondi immobiliari, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile.  



Art. 8

Organi delle Agenzie 


1. Sono organi delle Agenzie:
a. l’Amministratore unico;
b. Il Collegio dei sindaci. 



Art. 9

L’Amministratore unico 


1. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, sovrintende al buon funzionamento dell’Agenzia e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione. In particolare: 
a. adotta, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione organica del personale; 
b. determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, le linee di indirizzo generale dell’Agenzia e gli obiettivi annuali e pluriennali, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte; 
c. approva i piani annuali e pluriennali di attività, nonché la relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, indicando i risultati conseguiti; 
d. delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto; 
e. nomina il Direttore dell’Agenzia; 
f. adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e all’indirizzo dell’attività della dirigenza dell’Agenzia. 

2. L’Amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva pubblica. 

3. L’Amministratore unico garantisce impegno esclusivo a favore dell’ente al quale è preposto. L’incarico quinquennale è rinnovabile per un solo ulteriore mandato e non può comunque protrarsi oltre letà pensionabile. (1) 

4. Il Presidente della Giunta regionale dispone la risoluzione, previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni, per accertare gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti o per gravi irregolarità nella gestione o per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali, nonché nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità. 

5. All’Amministratore unico è corrisposta dall’Agenzia un’indennità di funzione omnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale sulla base della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Puglia e comunque non cumulabili con altre pubbliche indennità. 



(1) Comma così modificato dalla l.r. 1/2016, art. 49, c.1, lett. a).


Art. 10

Il Collegio dei sindaci 


1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Agenzia. In particolare: 
a. vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità; 
b. verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; 
c. verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia; 
d. esprime parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso; 
e. redige la relazione sul conto consuntivo; 
f. vigila, anche attraverso l’esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni; 
g. trasmette all’Amministratore unico e al Presidente della Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull’attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all’anno precedente; 
h. fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate. 

2. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 

3. I componenti del Collegio dei sindaci sono sorteggiati da un elenco stilato a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia rivolto a soggetti iscritti all’albo dei Revisori dei Conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale disciplina i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di presidente. 

4. I componenti del Collegio dei sindaci restano in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. 

5. I componenti del collegio sindacale possono esercitare le proprie funzioni in un solo collegio sindacale dell’Agenzia. In caso di duplicazione, il sorteggiato deve scegliere la sua unica destinazione. 

6. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal presidente del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell’Agenzia. 

7. Il compenso dei Sindaci, a carico dell’ARCA, è fissato dalla Giunta regionale, all’atto della nomina, sulla base dei compensi stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di analoga classe demografica.  



Art. 11

Incompatibilità e durata degli organi 


1. Le situazioni che determinano oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell’ARCA costituiscono causa di incompatibilità o di decadenza a carico dei componenti degli organi della stessa agenzia. Tali incarichi sono comunque incompatibili con:

a. la posizione di dipendente dell’amministrazione regionale;

b. la carica di componente di organi elettivi di livello europeo, nazionale, regionale o locale;

c. la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;

d. la pendenza di vertenze con gli ex IACP nonché le subentranti agenzie e con la Regione;

e. l’esistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l’Agenzia in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza.


2. Per i componenti del Collegio dei sindaci, oltre a quanto previsto dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di decadenza e ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice civile.

 




Art. 12

L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 


1. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV), senza nuovi e maggiori oneri finanziari a carico dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), esercita le attività dì valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di programmazione, valutazione e controllo di gestione dell’Agenzia. 

2. L’OIV è nominato ai sensi del d.lgs. 150/2009, sentita l’ANAC di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. 

3. L’OIV è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale, composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dall’ANAC ai sensi del punto 9 del comma 6 dell’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, e di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati dall’ANAC di cui all’articolo 3 del d.lgs. 150/2009. 

4. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2011, i componenti dell’OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di competenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

5. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Agenzia, una struttura tecnica permanente con funzioni di supporto all’attività dell’Organismo, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, valutazione, controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura tecnica assicura la necessaria multidisciplinarietà delle competenze. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 



Art. 13

Il Direttore 


1. L’Amministratore unico, entro novanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di procedura selettiva pubblica, nomina il Direttore.(2) 

2. La nomina è effettuata con provvedimento motivato in base ai titoli e all’esperienza almeno quinquennale maturata nella dirigenza degli IACP o di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni. 

3. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto e in particolare: 
a. coordina le attività delle strutture per conseguire gli obiettivi e le direttive dell’Amministratore unico e ne verifica costantemente l’attuazione quale responsabile delle attività della Agenzia; 
b. formula proposte all’Amministratore unico in relazione al programma annuale e pluriennale di attività e in relazione a programmi o iniziative di competenza dell’Amministratore; 
c. assicura efficienza, efficacia ed economicità della attività della Agenzia, sovrintendendo alla gestione delle risorse umane e finanziarie; 
d. svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo stesso. 

4. L’incarico del Direttore ha durata triennale e il trattamento giuridico ed economico è disciplinato dal CCNL Regioni e Autonomie locali e dal regolamento interno degli uffici e dei servizi. 


(2) Comma sostituito dalla l.r. 45/2021, art.10, comma 1.


Art. 14

Disciplina delle funzioni e dell’assetto organizzativo 


1. Le funzioni e l’assetto organizzativo delle Agenzie sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti. 

2. Lo statuto è adottato dall’Amministratore unico, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia, entro novanta giorni dalla sua nomina ed è trasmesso, tramite l’Assessore competente, alla Giunta regionale, la quale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, provvede alla sua approvazione con unico provvedimento per tutte le agenzie regionali, apportando eventuali modifiche e integrazioni tese a coordinare l’ordinamento e il funzionamento delle agenzie. 

3. Lo statuto disciplina l’ordinamento e il funzionamento dell’agenzia in conformità alle disposizioni della presente legge, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le finalità, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture con distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, criteri generali di organizzazione e ordinamento finanziario e contabile e prevede la predisposizione di idonei regolamenti che l’Amministratore unico dovrà approvare entro sessanta giorni dalla data di approvazione regionale dello statuto. 

4. Lo statuto prevede l’approvazione: 

a. del bilancio preventivo e consuntivo entro date fissate; 

b. di un programma annuale che, in conformità a indirizzi e direttive regionali, specifichi ciò che è necessario per la sua realizzazione, comprese le risorse finanziarie, contestualmente al bilancio di previsione da trasmettere alla Giunta regionale tramite l’Assessore regionale competente; 

c. di una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere alla Giunta regionale tramite l’Assessore regionale competente, nella quale devono essere dettagliatamente indicati anche i risultati conseguiti nella gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie disponibili; 

d. di ogni altra disposizione necessaria al buon funzionamento dell’agenzia. 


5. I regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, definiscono: 

a. l’assetto organizzativo dell’agenzia, i requisiti e le modalità per l’attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti; 

b. i criteri e le modalità del controllo di gestione; 

c. l’ordinamento finanziario e contabile; 

d. la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi; 

e. i rapporti di consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia. 


6. Le agenzie costituiscono un Centro regionale di servizio per le agenzie (CReSA), che provvede al coordinamento di tutti i servizi anche al fine di uniformare le procedure e, in particolare: 

a. la determinazione e riscossione dei canoni di locazione e di riscatto;

b. la gestione dell’anagrafe dell’utenza;

c. la gestione dell’anagrafe degli appalti;

d. la tenuta dell’inventario del patrimonio regionale.

7. Per iniziativa della Regione o delle singole agenzie il CReSA potrà provvedere alla gestione di altri servizi e allo svolgimento di attività progettuali e amministrative necessarie a migliorare l’assolvimento delle funzioni assegnate alle agenzie, previa approvazione da parte della Giunta regionale. 

8. Il CReSA ha sede presso l’ARCA del capoluogo regionale, è costituito da dipendenti degli stessi enti ed è finanziato con i fondi delle singole agenzie in quota proporzionale al numero degli alloggi gestiti, assicurando che i servizi prestati dal CReSA comportino una riduzione dei costi rispetto a quelli che l’assolvimento delle medesime attività da parte delle singole agenzie comporterebbe. 




Art. 15

Trasparenza gestionale e partecipazione dell’utenza 


1. A garanzia di un corretto e trasparente rapporto con l’utenza, ogni agenzia, entro centoventi giorni dalla data del primo insediamento dell’Amministratore unico e previo parere delle organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia stessa: 
a. adotta la carta dei servizi 
b. redige il bilancio sociale. 

2. La carta dei servizi è finalizzata a: 
a. definire il rapporto tra l’agenzia e l’utenza mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri; 
b. promuovere e sostenere la partecipazione dell’utenza alla gestione e manutenzione degli spazi comuni e degli alloggi; 
c. stabilire le forme di partecipazione dell’utenza alle attività dell’agenzia; 
d. garantire la comunicazione delle necessarie informazioni sia all’utenza sia alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze socio-istituzionali del territorio. 

3. Il bilancio sociale, riferito all’anno solare precedente a quello in corso, è redatto entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio ed è formato da un documento di rendicontazione sociale capace di illustrare, con chiarezza, completezza e semplicità espositiva, gli obiettivi sociali perseguiti e i risultati raggiunti dall’agenzia, con particolare riguardo a: 
a. i servizi forniti all’utenza e le iniziative realizzate per migliorarne la qualità; 
b. l’impiego delle risorse disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e tipologia di intervento; 
c. la consistenza del patrimonio locato, indicando il canone di locazione praticato e la parte riveniente dalle caratteristiche oggettive dell’alloggio; 
d. il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero di alloggi messi a disposizione per fini speciali, il numero di alloggi risultanti sfitti al primo gennaio dell’anno solare e il numero di tali alloggi assegnati al 31 dicembre del medesimo anno; 
e. l’andamento delle morosità, degli sfratti e delle decadenze dall’ assegnazione; 
f. le iniziative poste in essere per migliorare la capacità di ascolto dell’utenza e per garantire l’esercizio dei diritti d’informazione e partecipazione. 

4. In coerenza con i principi di sussidiarietà e trasparenza, per assicurare la partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, presso ciascuna agenzia è costituita una commissione inquilinato, con il compito di esprimere pareri e proposte sulle modalità di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

5. La commissione è composta da: 
a. l’Amministratore unico e il Direttore dell’agenzia o loro delegati; 
b. quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche ricadenti nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia; 
c. quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia; 
d. quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.
 
6. La commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di insediamento dell’Amministratore unico e opera sulla base di un regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività approvato dalla commissione stessa. 




Art. 16

Vigilanza 


1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività e sugli organi delle agenzie nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia e dalle leggi regionali. 

2. Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione della Giunta regionale proposta dall’Assessore competente, può: 
a. autorizzare attività delle agenzie non incluse fra quelle di cui all’articolo 7; 
b. disporre ispezioni ed esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo tramite proprie strutture o nominando un commissario ad acta, in caso di grave ritardo nella adozione di atti obbligatori, con conseguenti spese e danni a carico dell’inadempiente; 
c. disporre la revoca dell’Amministratore unico in caso di valutazione negativa della gestione dell’agenzia, o per grave violazione di legge o per reiterata inosservanza delle direttive regionali o per grave disavanzo finanziario, provvedendo contestualmente a esercitare i poteri sostitutivi entro e non oltre novanta giorni dalla data dell’atto di revoca; 
d. disporre la revoca di uno o più componenti del collegio sindacale in caso di gravi inadempienze; 
e. dichiarare la decadenza degli organi dell’agenzia in caso di sopravvenuta incompatibilità. 

3. L’Assessorato regionale competente richiede atti e dati alle agenzie a fini conoscitivi e per verificarne l’attività svolta. 

4. La Giunta regionale emana disposizioni volte a rendere più efficace l’esercizio della vigilanza, e in particolare per: 
a. garantire la conformità della gestione delle agenzie alla programmazione regionale; 
b. orientare la destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi di esercizio; 
c. orientare il programma di alienazione degli immobili per garantire la valorizzazione del patrimonio e la tutela dell’utenza. 

5. I regolamenti e i bilanci adottati dalle agenzie sono trasmessi all’Assessorato regionale competente. 



Art. 17

Fonti di finanziamento 


1. Le agenzie provvedono alle attività di cui all’articolo 7 con i fondi rivenienti da:
a. canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione;
b. compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti o privati per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale o altri interventi costruttivi;
c. finanziamenti pubblici;
d. proventi derivanti dall’eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale;
e. ulteriori proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 7 ed entrate provenienti dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare secondo quanto previsto dalla normativa o previa autorizzazione della Giunta regionale;
f. entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;
g. diritti amministrativi. 



Capo V

Disposizioni transitorie e finali 





Art. 18

Ufficio per la gestione stralcio 


1. L’Amministratore unico costituisce, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, apposito Ufficio per la gestione stralcio composto dall’Amministratore unico, dal Direttore generale, dal Presidente del Collegio sindacale e dal personale di supporto necessario, senza la previsione di costi aggiuntivi di funzionamento. 

2. Entro novanta giorni, l’Ufficio per la gestione stralcio predispone la ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà e in gestione, di tutti i rapporti attivi e passivi, compresa la gestione speciale, e dei contenziosi legali in essere. 

3. Qualora l’Ufficio per la gestione stralcio verifichi una situazione di squilibrio finanziario predispone, entro novanta giorni, un piano di risanamento da attuarsi mediante il contenimento delle spese e l’aumento delle entrate, attraverso un piano di vendita straordinario del patrimonio. Tale piano di risanamento viene predisposto di concerto con il dirigente del competente Servizio regionale. 

4. Il piano di risanamento, di durata massima quinquennale, viene trasmesso immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale competente, per l’approvazione, anche con le modifiche, e per le determinazioni conseguenti. 

5. L’Ufficio per la gestione stralcio trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attuazione del piano di risanamento.  
 
 5 bis. L’Ufficio per la gestione stralcio assume anche l’attività di Ufficio per la gestione liquidatoria, che viene equiparata a quella delle commissioni straordinarie per la liquidazione degli enti locali. (3) 
 


(3) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art.19, comma 1.


Art. 19

Personale dipendente degli IACP 


1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti agenzie. Al personale e ai dirigenti si applica il trattamento giuridico ed economico in godimento e il CCNL “Regioni ed Autonomie locali” già previsto per i dipendenti degli IACP. 

2. L’Amministratore unico dell’agenzia, dopo l’approvazione della prima dotazione organica dell’ente, espletate le procedure di relazioni sindacali contrattualmente previste, predispone il piano o il regolamento per la gestione del personale. Qualora il piano riveli carenze di personale, l’Amministratore unico attiva prioritariamente le procedure di mobilità dalla Regione e da enti regionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Qualora il piano non preveda il completo utilizzo del personale in servizio presso l’ex IACP, si procede ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 



Art. 20

Norme transitorie e disposizioni finali 


1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti. 

2. Alla data di insediamento dell’Amministratore unico delle agenzie, cessano dalle loro funzioni gli organi degli IACP. [Il Collegio dei sindaci resta in carica sino alla scadenza naturale degli stessi.]  (4) 

 3. Alla data del primo insediamento dell’amministratore unico delle agenzie, al fine di favorire la continuità amministrativa delle agenzie i direttori in carica interni all’amministrazione sono confermati per altri due anni, se hanno raggiunto gli obiettivi programmatici loro assegnati nel periodo di svolgimento della funzione. (5) 

4. Sono abrogati: 
a. l’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000); 
b. gli articoli 8, 9, 11 e 12 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica); 
c. ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 


(4) Periodo soppresso dalla l.r. 1/2016, art. 49, c.1, lett. b).
(5) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2016, art. 49, c.1, lett. c)


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.