Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 23 Disciplina delle Cooperative di comunità (1)
(1) Vedi la l.r. 1/2016, art. 27 che, al fine sperimentale di incentivare le Cooperative di comunità di cui alla presente legge, prevede l'assegnazione di una dotazione finanziaria di euro 500 mila per l'esercizio finanziario 2016 e individua i criteri per l'emanazione di appositi avvisi pubblici.Vedi la l.r. 32/2022, art. 87. Finanziamenti 2024-2025.
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione
italiana, nonché d ell’articolo 11 dello Statuto, in armonia con la normativa
nazionale, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della
coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo
integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, con la
presente legge definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della
qualifica di “cooperative di comunità” alle società cooperative di cui agli
articoli 2511 e seguenti del Codice civile.
Art. 2Scopo mutualistico e oggetto 1. Sono riconosciute “Cooperative di comunità” le società cooperative,
costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte
all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del Codice civile e
all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice
civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle
tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di
soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed
economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche
eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di
beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla
generazione, in loco, di capitale “sociale”.
Art. 3Scambio mutualistico e categorie di soci 1. Le “Cooperative di comunità”, in virtù dello scambio mutualistico che si
realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di
utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli previsti
dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori,
soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità
di riferimento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato,
possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità: a. le
persone fisiche; b. le persone giuridiche; c. le associazioni e
fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella
comunità di riferimento della cooperativa.
3. Possono altresì assumere
la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera
la cooperativa di comunità
Art. 4Comunità di riferimento 1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni e le
eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.
2. La
cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati
all’articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella
comunità di riferimento risultante dall’ultimo censimento ufficiale deve
rappresentare: a. il 10 per cento della popolazione per le circoscrizioni e
i comuni con popolazione fino a 2 mila 500 abitanti; b. il 7 per cento della
popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5 mila
abitanti; c. il 3 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i
comuni con popolazione oltre i 5 mila abitanti.
3. Nel caso in cui il
numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve
essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall’albo di cui
all’articolo 5.
Art. 5Albo regionale (2) 1. La Regione Puglia istituisce presso l’Assessorato al lavoro e cooperazione
l’Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in
possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il
riconoscimento di cooperativa di comunità. Requisiti per la iscrizione e tenuta
dell’Albo regionale saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con
delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
(2) La l.r 19/2022 , art. 4 , comma 1, recita nel seguente : 1. Le Cooperative di autocostruzione possono essere iscritte all’Albo regionale previsto dall’articolo 5 della legge regionale, 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle Cooperative di comunità), purché in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa legge per l’ammissione.
Art. 6Interventi in favore delle cooperative di comunità 1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità,
la Regione può intervenire attraverso: a. finanziamenti agevolati; b.
contributi in conto capitale; c. contributi in conto occupazione.
2.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti
secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati con
deliberazione della Giunta regionale.
3. Gli interventi previsti dal
presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle
normative per la cooperazione.
Art. 7Strumenti e modalità di raccordo 1. In attuazione dell’articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la
finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità
in particolare, la Regione Puglia: a. disciplina le modalità di raccordo
delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche
amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i
rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche
operanti nell’ambito regionale; b. favorisce, insieme agli enti locali, la
partecipazione della cooperazione di comunità all’esercizio della funzione
pubblica mediante:
1. la promozione di azioni volte a favorirne le capacità
progettuali e imprenditoriali; 2. il sostegno e il coinvolgimento delle
cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
c.
riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per
l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova
occupazione; d. individua i criteri e le modalità di affidamento, di
convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi; e.
mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni
pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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