Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico  
   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge 
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al 
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
  Visto l’art. 
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione 
Puglia”; 
  Visto l’art. 
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; 
  Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 03/03/ 2015 di adozione 
del Regolamento; 
 
  
 EMANA 
  
  Il seguente  Regolamento
 
  
  CAPO I Ambito e definizioni  
 
  Art. 1Ambito di applicazione  1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le attività sui terreni 
vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 
dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione 
ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, “Regolamento Forestale” e 
successive integrazioni e modificazioni.  
 
 
 
  Art. 2Definizioni  1. Vincolo Idrogeologico: è vincolo conformativo che limita l’uso 
di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate 
forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere 
stabilità o turbare il regime delle acque”. 
  2. Bosco: Sono assimilati a 
bosco: 
  
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità 
di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del 
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e 
dell’ambiente in generale;  b) le aree forestali temporaneamente prive di 
copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità 
biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;  c) le radure e tutte le 
altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la 
continuità del bosco.  Definizione riportata nell’art. 2 del D. Lgs. 18 
maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a 
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”. 
   
 3. Trasformazione dei boschi: costituisce trasformazione del 
bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti 
l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del 
terreno diversa da quella forestale, disciplinata ai sensi del combinato 
disposto D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del 
settore forestale, articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e Legge 
Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli 
incendi boschivi)” e nel Regolamento 
Regionale attuativo 21/2013. 
  4. Terreni saldi: sono terreni saldi i 
terreni con una destinazione d’uso agricola non utilizzati per colture agrarie e 
non soggetti a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale 
agrario da almeno otto anni.  
  
5. Comunicazione d’inizio lavori: atto da inoltrare, secondo 
l’Allegato 1, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento 
alle tipologie di lavori individuate dagli artt. 19, 20 e 25 del presente 
Regolamento. 
  6. Parere: atto da inoltrare, secondo l’Allegato 1, da 
chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di 
lavori individuate dagli artt. 21 e 26 del presente Regolamento. 
  
 
 
 
 
  CAPO II Norme tecniche generali  
 
  Art. 3Criteri di attuazione degli interventi  1. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere 
progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità 
dell’ambiente e dell’assetto idrogeologico. 
  2. Eseguiti i movimenti di 
terra e/o l’impianto di cantiere per la realizzazione di opere va eseguita la 
riduzione in pristino dell’area interessata. 
  3. Nel caso di interventi 
di manutenzione di opere di sistemazione idraulica forestale e di consolidamento 
di versante e/o di scarpata, il progettista, in funzione delle prestazioni 
attese (in termini di resistenza) e in relazione alla tipologia di intervento, 
valuta le possibili scelte che riducano l’impatto ambientale utilizzando, ove 
possibile, criteri dell’ingegneria naturalistica. 
  
 
 
 
 
  Art. 4Regimazione delle acque  1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree 
comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza 
determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque. 
  2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato: 
  
a) modificare impluvi, fossi o canali;  b) modificare l’assetto 
delle sponde o degli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali;  c) 
immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante 
impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere;  d) effettuare 
emungimenti delle acque sotterranee. 
   
  
3. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai comma 1. e 2., sono 
effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della 
compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, riportate nella relazione 
costituente parte integrante della progettazione delle opere come da Allegato 2, 
graduate in relazione all’entità dell’intervento. 
  4. Durante 
l’esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere 
creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre 
assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di 
ristagno o di erosione nell’area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi. 
 
  
 
  Art. 5Indagini geologiche  1. La realizzazione di opere, l’esecuzione di scavi finalizzati alla modifica 
dell`assetto morfologico dei terreni vincolati, nonché l’esecuzione di riporti 
di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la 
compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni. 
  2. Deve essere 
valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in 
assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le 
eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni 
durante l’esecuzione dei lavori. 
  3. Nei terreni posti su pendii con 
pendenza superiore al 15% o in prossimità degli stessi, oltre a verificare la 
stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere eseguita un’idonea 
analisi di stabilità di pendio sia in fase di cantiere sia nell’assetto 
definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più 
sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare. 
  4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la 
circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze 
degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta 
circolazione idrica. 
  5. Eseguite le indagini, le valutazioni e le 
verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sul suolo e sottosuolo, prospezioni 
geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo, 
perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere 
o interventi va ripristinato lo stato originale dei luoghi. 
  6. Le 
indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono 
essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, costituente parte 
integrante della progettazione delle opere, nella quale devono essere esposti i 
risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed 
i fattori di sicurezza determinati relativamente alla stabilità dei pendii. 
  7. Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi 
una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che 
rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di 
livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è 
sufficiente una relazione geologica basata su notizie e dati idonei a 
caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di 
terreno. 
  8. Il tecnico competente e/o il progettista, durante 
l’esecuzione dei lavori, deve accertare la rispondenza delle indagini geologiche 
e delle previsioni di progetto allo stato effettivo dei terreni e adottare ogni 
eventuale ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei 
terreni stessi e la regimazione delle acque. Qualora l’accertamento evidenzi 
situazioni geologiche sfavorevoli, il progettista deve prevedere una variante al 
progetto che sarà soggetta a nuova valutazione e a parere. 
  
  
 
  Art. 6Scavi e riporti di terreno 
 1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio 
per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. 
  2. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da 
consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con 
opere provvisorie o definitive di contenimento. Nel caso di particolari 
condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono 
procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall’immediata realizzazione 
delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che 
queste ultime diano garanzia di stabilità. 
  3. I riporti di terreno 
devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e 
il graduale compattamento dei materiali terrosi. Nelle aree di riporto devono 
essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla 
difesa dai fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono essere 
realizzate contestualmente agli scavi, con successivo riporto di terreno. 
  4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare 
ad attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi 
aventi caratteristiche fisico-chimiche analoghe ai terreni in sito o tali da 
migliorarne la fertilità agronomica. Il Servizio competente al rilascio del 
parere, se necessario, può richiedere un certificato di analisi delle 
caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso. 
  5. La 
realizzazione di fabbricati con piani interrati dovrà avere un esecuzione di 
scavo coerente con i volumi fuori terra. E’ consentita, previa comunicazione, 
una movimentazione di terra superiore ai volumi fuori terra a condizione che: 
  
a) la differenza di superficie fra l’entro terra e il fuori terra 
rivenga dal rispetto di norme ovvero da situazioni oggettive che la rendano 
indispensabile per la tipologia del substrato ovvero ancora da esigenze che 
rendano tale alternativa meno impattante, sia per la tipologia di roccia 
coinvolta, sia nell’ottica della minore impermeabilizzazione di superfici 
assorbenti;  b) la quota di rispetto dal piano delle falde, eventualmente 
presenti, deve essere di almeno m 1,5;  c) l’intercapedine sia limitata allo 
stretto specifico tecnico. 
 
   
 
  Art. 7Materiali di risulta  1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse 
alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che comportano la 
movimentazione di terreno deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
“Norme in materia ambientale”, al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la 
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e alla Legge 9 
agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e ss.mm.ii. 
  2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in 
loco per la risistemazione dell’area oggetto dei lavori, purché non si 
determinino modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e si provveda 
all’idoneo compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni 
erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le rocce da scavo devono essere 
riposte negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed evitando 
fenomeni di impermeabilizzazione e/o ruscellamento superficiale. Qualora 
necessario, deve essere assicurato un idoneo drenaggio del pendio e/o opportune 
canalizzazioni superficiali. 
  3. Durante le fasi di cantiere, eventuali 
depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo da evitare 
fenomeni di ristagno delle acque. I depositi non devono essere collocati 
all’interno di impluvi o fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da 
corsi d’acqua permanenti. E` fatto divieto di scaricare materiale terroso o 
lapideo all’interno o sulle sponde di qualsiasi corso d’acqua anche a carattere 
stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti 
di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi. 
  4. Le 
norme del presente articolo non si applicano: 
  
- ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di 
cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);  - ai terreni e 
alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di 
interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 “Norme in materia ambientale”o da aree comprese all’interno di siti 
contaminati. 
 
   
 
 
 
  Art. 8Opere di contenimento del terreno  1. Tutte le opere di contenimento devono essere dimensionate e realizzate in 
modo da assicurare la stabilità dei terreni nelle condizioni più sfavorevoli di 
azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall’acqua, dai sovraccarichi 
e dal peso proprio delle opere. 
  2. Le opere di contenimento devono 
essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque 
superficiali e profonde, garantendo una idonea filtrazione ed evitando fenomeni 
di ruscellamento. 
 
  
 
  Art. 9Interventi strutturali e non strutturali  1. Gli interventi strutturali sono costituiti dall’esecuzione e/o manutenzione 
di opere di sistemazione e di opere in alveo. 
  2. Gli interventi 
strutturali di opere di sistemazione sono quelle a scala di bacino che 
riguardano essenzialmente le sistemazioni idraulico-forestali e le sistemazioni 
idraulico-agrarie (stabilizzazione dei pendii e del reticolo idrografico minore, 
attività di forestazione, pratiche agricole). Tali interventi devono rispettare 
quanto previsto dagli strumenti pianificatori vigenti ed essere coordinati al 
fine di ottenere il miglior assetto idrogeologico del territorio.  
  
  
3. Gli interventi strutturali in alveo sono suddivisi in: 
  
- interventi di regimazione, finalizzati al controllo del regime 
delle portate liquide (invasi, casse di espansione, scolmatori, diversivi, opere 
di arginatura);  - interventi di regolarizzazione, mirati al miglioramento 
delle condizioni del deflusso mediante modifiche dell’assetto plano-altimetrico 
del corso d’acqua (risagomature d’alveo, rettifiche fluviali o drizzagni). 
 
   
4. Sono Interventi non strutturali le opere finalizzate alla 
riduzione del danno da dissesto, costituite dalle attività di controllo e di 
monitoraggio finalizzate allo sviluppo di adeguati sistemi di rilievo e 
controllo delle grandezze fisiche di base relativamente ai principali fenomeni 
di dissesto. 
 
  
 
  CAPO III Tutela delle aree forestali ed agrarie 
 
  SEZIONE I Tutela della vegetazione e dei pascoli  
 
  Art. 10Taglio boschivo  1. Il taglio boschivo è disciplinato da specifico regolamento regionale che 
prevede: 
  
a) le norme relative alla loro esecuzione e pianificazione;  b) 
le disposizioni relative al rinnovamento della vegetazione forestale e alla 
sostituzione di specie;  c) le disposizioni relative alla conversione dei 
boschi. 
 
 
   
 
  Art. 11Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree 
 1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o 
ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo 
sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o 
movimenti di terra autorizzati ai sensi del presente regolamento e nel rispetto 
di quanto stabilito dalla Legge 
Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli 
incendi boschivi)”. 
  2. L’estirpazione delle ceppaie secche è consentita 
a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e 
che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito 
entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie 
autoctone. 
 
  
 
  Art. 12Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e 
foglie  1. Nei boschi è vietata l’asportazione di qualunque materiale organico che 
costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, 
cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi autorizzati. 
  2. E’ altresì 
vietata l’asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi autorizzati. 
  3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi. 
 
  
 
  Art. 13Esercizio e limitazione del pascolo  1. L’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo e in 
tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è disciplinato dalla 
normativa nazionale di riferimento e dalla regolamentazione regionale specifica. 
 
  
 
  SEZIONE II Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione 
superficiale  
 
  Art. 14Modalità di lavorazione dei terreni agrari  1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie 
lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a 
condizione che sia lasciata salda una fascia larga almeno 2 metri dal bordo 
superiore di sponde o scarpate stradali e dalla base di argini di fiumi o 
torrenti.  
 
 2. Non possono essere eseguite lavorazioni agro-forestali atte 
a modificare il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello 
stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.  
 
 3. Le 
lavorazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite secondo le norme tecniche 
contenute nel presente regolamento rispettando, in particolare, quanto stabilito 
dall’art. 4 comma 5.  
 
 
 
 
 
  Art. 15Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale 
 1. Nei terreni soggetti a vincolo è fatto obbligo di mantenere in efficienza le 
esistenti sistemazioni idraulico-agrarie e/o idraulico-forestali. E’ vietata, 
fatti salvi i casi autorizzati, l’interruzione, la riduzione o la ricolmatura di 
fossi o fossette che hanno finalità di allontanamento delle acque, nonché la 
distruzione, l’alterazione, la rimozione di ogni altra opera (scogliere, 
palificate, briglie, gradonate, terrazzamenti e muri a secco). 
  2. Gli 
interventi di ingegneria naturalistica sono realizzati e dimensionati sulla base 
delle linee guida e i criteri per la progettazione delle opere di ingegneria 
naturalistica approvate dalla Regione Puglia con DGR 1 luglio 2013, n. 1189. 
  3. I proprietari o possessori dei terreni sono obbligati ad assicurare 
la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che 
l’incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei 
terreni contermini. 
  
  
 
  SEZIONE III Trasformazione   
 
  Art. 16Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a 
periodica lavorazione 
 1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica 
lavorazione può essere effettuata solo in seguito a rilascio del parere del 
Servizio Foreste della Regione Puglia. 
  2. Il parere di cui al comma 1 è 
sostituito da comunicazione al sussistere contestuale delle condizioni che gli 
interventi riguardano superfici non superiori a 1.5 ettari e su terreni con 
pendenza media non superiore al 15 per cento; 
  3. Nell’esecuzione dei 
lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche: 
  
a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la 
buona pratica agraria e salvaguardare una fascia di almeno 2 metri dal bordo 
superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, 
torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi;  b) deve essere assicurata 
la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di 
ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in 
quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti o 
temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono 
convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni 
di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse 
o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è 
vietata l’eliminazione; è ugualmente vietata l’eliminazione di terrazzamenti, 
ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco. 
 
   
4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a 
dimora di piante forestali autoctone purché siano attuate mediante l’apertura 
delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La 
realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è 
soggetta a parere. Il parere è sostituito da comunicazione al verificarsi delle 
condizioni del precedente comma 2. 
  5. La trasformazione delle superfici 
a pascolo permanente ad altri usi è vietata così come disciplinato dall’art, 2 
punto 2 Reg, CE 796/2004, dal Decreto Ministeriale 17/10/2007 “Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dal Regolamento 
Regionale 28/2008. 
 
  
 
  CAPO IV Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione 
dei terreni agrari e forestali  
 
  Art. 17Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti a parere o 
comunicazione 
 1. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione 
idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, 
ciglioni, a condizione che: 
  
a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o 
ciglioni e relative opere di sostegno;  b) non sia modificato l’assetto 
morfologico dei terreni;  c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette 
e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;  d) nella 
ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri 
stessi;  e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree. 
   
 2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi 
di manutenzione ordinaria della viabilità poderale e interpoderale a fondo 
naturale non forestale, a condizione che non comporti modificazioni 
dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per 
manutenzione ordinaria della viabilità va inteso, in particolare: 
  
a) il livellamento del piano viario;  b) il ricarico con 
inerti;  c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;  d) 
il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;  e) il ripristino 
di tombini e di attraversamenti esistenti;  f) la rimozione di materiale 
franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;  g) il 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;  h) l’installazione 
di reti paramassi; 
 
   
3. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità poderale e interpoderale 
non forestale a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli 
interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da 
effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non 
comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura 
andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non 
superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità. 
  
 
 
 
 
  Art. 18Altre opere e movimenti di terreno non soggetti a parere o a 
comunicazione 
 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non sono soggetti a parere e/o 
comunicazione modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al 
massimo uno strato superficiale dello spessore di 50 centimetri, che comporti un 
volume complessivo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che: 
  
a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni; 
 b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;  c) non siano 
create aree di ristagno delle acque;  d) non siano estirpate ceppaie di 
piante forestali arboree;  e) a seguito del livellamento siano realizzate 
opere di regimazione delle acque. 
   
 2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione la 
realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle 
acque superficiali a condizione che: 
  
a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o 
linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo 
scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque 
determinino ristagni o fenomeni di erosione;  b) non comporti eliminazione di 
piante forestali d’alto fusto o di ceppaie arboree per l’esecuzione dei lavori o 
per la successiva manutenzione delle opere;  c) non comporti scavi di 
dimensioni superiori a 0.5 metri di larghezza e 0,5 metri di profondità. 
   
 3. Non sono soggetti a parere o comunicazione, nel rispetto 
delle condizioni di cui al comma 2 la realizzazione di graticciate o viminate, o 
di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o 
terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa 
rimozione del materiale terroso franato. 
  4. Non sono soggetti a parere o 
comunicazione il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali od 
agricole, nei terreni non boscati e non saldi, purchè effettuati con metodi di 
lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo parere o 
comunicazione. 
  5. Non sono soggetti a parere o comunicazione i movimenti 
di terra necessari per la piantumazione di essenze forestali autoctone 
all’interno di boschi purchè oggetto di progetti di ricostituzione boschiva 
approvati dal Servizio Foreste della Regione Puglia. 
  6. Non sono 
soggetti a parere e/o comunicazione piccoli movimenti di terreno, che 
determinano un volume complessivo movimentato di 3 metri cubi, a condizione che 
l’intervento: 
  
a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni 
boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;  b) non sia 
connesso all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche 
norme del presente capo e del capo V;  c) non determini, nemmeno 
temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di 
erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.  
   
 
  Art. 19Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione 
 1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità poderale e interpoderale e, in particolare, la realizzazione di: 
  
a) fossette o canalette laterali;  b) tombini e 
attraversamenti;  c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali; 
 d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti 
superficiali di terreno;  e) trasformazione di strade a fondo naturale in 
strade a fondo asfaltato o lastricato. 
 
   
2. Nell’esecuzione degli interventi devono essere rispettate le 
seguenti prescrizioni: 
  
a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di 
regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le 
stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;  b) le 
strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la 
raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della 
circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla 
sede stradale;  c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da 
consentire l’immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il 
consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di 
erosione o di ristagno di acque;  d) per il rimodellamento di scarpate siano 
adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di 
erosione allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da 
monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del 
terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;  e) gli attraversamenti 
da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di 
scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed 
alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano 
scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare 
fenomeni di erosione. 
   
 3. Nell’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità 
poderale o interpoderale, comunque consentiti e/o autorizzati, non devono 
computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della 
larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) 
connesse ai movimenti di terreno superficiali effettuati per la manutenzione 
stessa, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle 
acque. 
  4. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione 
straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di 
sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti. Non sono soggetti a parere 
o comunicazione i suddetti interventi attuati dagli Enti competenti in base alla 
legge forestale e dall’autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree 
di rispettiva competenza, purché realizzati nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
 
 
 
  Art. 20Opere connesse al taglio dei boschi soggetti a comunicazione   1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi connessi al taglio dei boschi e 
a quelli di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono: 
  
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento 
funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere 
necessarie alla regimazione delle acque superficiali;  b) la realizzazione di 
piste temporanee di esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e 
modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al 
termine dei lavori;  c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici 
per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso 
ai boschi di persone o bestiame da soma;  d) la realizzazione di condotte o 
canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee 
di esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino 
asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori; 
 e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del 
legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.  
   
 
  Art. 21Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere  1. Sono soggetti a parere ai fini del vincolo idrogeologico gli interventi di: 
  
a) trasformazione dei boschi e pascoli;  b) trasformazioni dei 
terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;  c) realizzazione 
di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni 
e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed 
alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;  d) 
esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della 
viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e 
mulattiere  e) trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata 
per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed 
altre opere costruttive;.  f) espianto di colture arboree di interesse 
agrario 
 
   
 
  Art. 22Documentazione per i lavori di sistemazione dei terreni agrari 
e forestali  1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a 
sistemazione dei terreni agrari e forestali la richiesta va corredata con la 
documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell’Allegato 2. 
  2. Per 
ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti 
6, 7 e 11 dell’Allegato 2. 
 
  
 
  CAPO V Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere 
urbanistico - edilizio  
 
  Art. 23Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico - 
edilizio non soggetti a parere o a comunicazione  1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a 
condizione che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni 
vincolati, nonché gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportino 
variazioni dell’involucro edilizio. 
  2. Non sono soggetti a parere o a 
comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità a fondo 
naturale, a condizione che non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede 
stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di 
cui al presente comma va inteso quanto già riportato all’art. 17 comma 2.  
  
3. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque 
pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la 
sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la 
posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza 
della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti 
comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri 
di profondità. 
  4. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli 
interventi di sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, 
a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari alla sostituzione 
stessa. 
  5. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o 
telefoniche interrate, a condizione che non comporti modifiche di tracciato 
delle stesse. 
  6. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli 
interventi di rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei 
terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli 
interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad 
assicurare la pubblica e privata incolumità a seguito di eventi calamitosi. 
 
  
 
  Art. 24Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a 
parere o a comunicazione 
 1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione di recinzioni 
in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, verande e tettoie 
a condizione che: 
  
a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere 
di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando 
i movimenti di terreno a quelli necessari all’infissione dei pali e sostegni; 
 b) siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o 
fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di 
sgrondo esistenti;  c) non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, 
fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l’infissione 
di rete o di sostegni sulle stesse.  d) le verande non amplino le sagome 
degli edifici;  e) le tettoie, di modeste dimensioni (max 4 x 3 m), collegate 
al fabbricato esistente, siano aperte su 3 lati ed i supporti di sostegno 
richiedano scavi limitati al loro diametro. 
 
   
2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la messa in opera 
di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano 
necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione 
che non comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la 
potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano 
la formazione di apposita platea di appoggio. 
  3. Non sono soggetti a 
parere o a comunicazione l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi 
esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per 
acqua a condizione che: 
  
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di 
altezza superiore a 1 metro;  b) le opere accessorie non interessino aree 
boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite 
imposto per il serbatoio;  c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco 
provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, 
oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa 
vigente;  d) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree; 
 e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino 
gli sversamenti in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di 
ristagno. 
   
 4. Non sono soggetti a parere o a comunicazione 
l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per acqua, per 
GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi a condizione che: 
  
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8 
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di 
altezza superiore a 1 metro;  b) lo scavo sia immediatamente ricolmato 
evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;  c) le opere accessorie, fatte 
salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e 
non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in 
opera del serbatoio;  d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco 
provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, 
oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa 
vigente;  e) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree; 
 f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno 
convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di 
ristagno. 
   
 5. Non sono soggetti a parere o a comunicazione 
l’Installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti 
di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura 
pubblica o in acque di superficie a condizione che: 
  
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8 
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di 
altezza superiore a 1 metro;  b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario 
alla posa in opera dei manufatti in relazione alle loro dimensioni;  c) lo 
scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo 
interno;  d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo 
rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato 
in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;  e) non 
sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;  f) gli scarichi 
in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare 
fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi 
d’acqua. 
 
   
6. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione, 
in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a 
condizione che: 
  
a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 
centimetri di profondità;  b) non abbia superficie superiore a 50 metri 
quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 
70 per cento con materiali permeabili;  c) sia assicurata la regimazione 
delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni 
posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;  d) non comporti eliminazione di 
piante d’alto fusto o di ceppaie. 
   
 7. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la 
Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 
metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l’intervento: 
  
a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni 
boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di 
trasformazioni di destinazione dei terreni vincolati;  b) non sia connesso 
all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del 
presente capo e del capo III;  c) non determini, nemmeno temporaneamente o 
durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei 
terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque. 
 
 
   
 
  Art. 25Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione   1. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione delle opere o movimenti di 
terreno di cui al presente articolo, a condizione che gli stessi siano 
realizzati in conformità alle norme tecniche generali e purché, per ciascuna 
opera o movimento di terreno, siano rispettate le norme tecniche speciali 
indicate ai commi seguenti. Restano ferme eventuali prescrizioni così come 
disciplinato dall’Allegato 2. 
  2. É soggetta a comunicazione la 
realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 
1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che: 
  
a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla 
realizzazione dell’opera, procedendo per piccoli settori, facendo seguire 
l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori 
scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;  b) siano 
realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno. 
 
   
3. Sono soggetti a comunicazione La costruzione di muri di 
confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che: 
  
a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera 
dei muri o cordoli;  b) le opere siano poste al di fuori dell’alveo di 
massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso 
delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;  c) le opere non 
comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola 
potatura di rami o il taglio di polloni. 
 
   
4. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione di muri di 
contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la 
somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo 
per ogni metro lineare di muro da realizzare. 
  5. Sono soggetti a 
comunicazione la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di 
viabilità esistente alle stesse condizioni dell’art. 17 comma 2. 
  6. Sono 
soggetti a comunicazione la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a 
condizione che: 
  
a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche 
temporanea;  b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera 
dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di 
profondità e massimo 100 metri di lunghezza;  c) lo scavo sia immediatamente 
ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o 
scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di 
incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;  d) il terreno 
di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla 
regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o 
smaltito in conformità alla normativa vigente;  e) non sia necessaria 
l’eliminazione di piante o ceppaie arboree. 
   
 7. É soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori 
non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri 
combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, purché 
siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 3 . 
  8. É 
soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di serbatoi 
interrati per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o 
per acqua, della capacità da 8 a 15 metri cubi, purché siano rispettate le 
condizioni di cui all’articolo 24 comma 4 . 
  9. É soggetta a 
comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di fosse biologiche o 
altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse 
nella fognatura pubblica o in acque di superficie, della capacità da 8 a 15 
metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 5 
. 
 
 
 
 
  Art. 26Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere  1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e 
destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non 
indicati agli artt. 23, 24 e 25, o da eseguire con modalità diverse da quelle 
indicate dalle norme tecniche generali e speciali, é soggetta a parere. 
  2. Sono in particolare soggetti a parere: 
  
a) nuove costruzioni (anche all’interno di P.P. o P.D.L.) o 
l`ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, 
compresi gli annessi agricoli;  b) nuova viabilità pubblica o privata, di 
piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione 
dei terreni;  c) ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità 
pubblica o privata che comportino l`allargamento del piano viario *;  d) 
apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e 
piazzali *;  e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo 
precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;  f) 
l’approvazione di Piani Urbanistici di qualsiasi livello;  g) discariche 
conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;  h) aeroporti, 
porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di 
fuori del demanio fluviale e marino;  i) cambi di destinazione d’uso con o 
senza opere che determinino un incremento dell’esposizione all’eventuale rischio 
di frana caratteristico dell’area di intervento;  j) condotte di acquedotti, 
collettori fognari, gasdotti e oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di 
profondità superiore a 1,50 m), comprese le relative infrastrutture e servitù; 
 k) impianti di smaltimento dei reflui esternamente alla rete fognaria 
mediante trattamenti vari (sub irrigazione, fitodepurazione, filtro 
aerobico/anaerobico, ecc.);  l) scavi di qualunque profondità che interessino 
le falde acquifere sotterranee;  m) linee aeree elettriche di alta tensione 
(uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù; 
 n) linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra 
natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o 
opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 metri cubi;  o) opere di 
sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza 
superiore a 1,5 m o lunghezza superiore a 10 m;  p) livellamenti di terreno 
che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m; 
 q) canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche **;  r) bacini 
idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per 
l’acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, 
realizzazione di zone umide **;  s) costruzione di briglie, pennelli, 
repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell’alveo **;  t) 
bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;  u) impianti per 
l’estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non 
domestico;  v) disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;  w) opere di 
captazione di sorgenti;  x) sistemazione di terreni con opere di drenaggio 
**;  y) tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all’art. 1 
del R.D. n. 3267/1923. 
  
* esclusione dei lavori pubblici di somma urgenza  ** 
esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica 
   
 3. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi opera edile 
all’interno di aree boscate salvo quelle tese alla conservazione delle stesse e 
alla prevenzione incendi. 
  4. Il parere è rilasciato ove non sia 
compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da 
realizzare. 
  
 
 
 
 
  Art. 27Documentazione per i lavori di carattere urbanistico - edilizio 
 1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a 
interventi di carattere urbanistico-edilizio la richiesta va corredata con la 
documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell’Allegato 2. 
  2. Per 
ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti 
6, 7 e 11 dell’Allegato 2. 
  
 
 
 
 
  CAPO VI Norme transitorie e finali  
 
  Art. 28Disposizioni transitorie  1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento cessa la validità dei: 
  
a) pareri/parere su opere fisse e non realizzate rilasciati fino 
al 31/12/2008;  b) pareri/parere su opere amovibili rilasciati sino al 
31/12/2011. 
   
 2. Gli interventi riguardanti l’ambito agro-forestale dovranno 
tener conto delle Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso 
dell’edilizia e dei beni rurali contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale della Puglia.  Trovano applicazione, le Prescrizioni di Massima e 
Polizia forestale, provinciali, per i boschi e terreni sottoposti a vincolo 
purchè non in contrasto con le norme del presente Regolamento. 
 
 
 
 
 
  Art. 29Validità del parere e della comunicazione 
 1. La validità dei pareri rilasciati per interventi su aree gravate da vincolo 
idrogeologico decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio se l’opera 
non viene realizzata.  Nel caso di opere temporanee ed amovibili il parere ha 
validità pari alla durata dell’opera autorizzata da rimuovere alla scadenza e 
comunque non superiore a cinque anni. Il permanere delle condizioni per il 
rilascio di un nuovo parere al termine della scadenza fissata dal parere 
originario sarà oggetto di valutazione. E’ rigorosamente vietato interessare il 
sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. Laddove occorra salvaguardare 
gli assetti idrogeologici, deve essere prevista la realizzazione di manufatti 
distaccati dal piano dell’arenile, in relazione agli eventi meteo marini più 
sfavorevoli. 
  
 
  Art. 30Sanzioni  1. Per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, 
in assenza o in difformità dell’autorizzazione o parere del vincolo 
idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 24 del 
RDL n. 3267/1923. 
  2. Fermo restando gli aspetti urbanistico - edilizi di 
esclusiva competenza dei Comuni, il Servizio Foreste della Regione Puglia, a 
seguito di richiesta avanzata tramite il SUE (procedura schematizzata al punto 5 
dell’Allegato 1), esprime parere di compatibilità idrogeologica, per gli 
interventi di cui al comma 1, dettandone le prescrizioni del caso. 
  3. In 
presenza di danni accertati all’assetto idrogeologico dei luoghi (anche dovuti 
al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell’atto 
autorizzativo), il Servizio Foreste della Regione Puglia può imporre i lavori di 
ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui 
all’art. 24 del RDL n. 3267/1923. 
  4. Per i movimenti di terra 
disciplinati dagli artt. 19, 20 e 25, eseguiti senza aver inoltrato la 
prescritta comunicazione, il Servizio Foreste della Regione Puglia - 
limitatamente al vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 - si esprime dettando le 
prescrizioni del caso. L’esecutore dovrà comunque corrispondere la sanzione 
amministrativa minima prevista dell’art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora 
venga accertata la non compatibilità idrogeologica dell’intervento, dovrà essere 
effettuato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 
  
 
  ALLEGATI ALLEGATI I e II R.D. 30.12.1923, n. 3267 
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’  art. 
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento 
della Regione Puglia.    
 
 
  
  
  
  
Capo I  Ambito e definizioni  Art. 1 - Ambito di 
applicazione.  Art. 2 - Definizioni 
  Capo II  Norme tecniche 
generali  Art. 3 - Criteri di attuazione degli interventi  Art. 4 - 
Regimazione delle acque  Art. 5 - Indagini geologiche  Art. 6 - Scavi e 
riporti di terreno  Art. 7 - Materiali di risulta  Art. 8 - Opere di 
contenimento del terreno  Art. 9 - Interventi strutturali e non strutturali 
  Capo III  Tutela delle aree forestali ed agrarie  Art. 10 - Taglio 
boschivo  Art. 11 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali 
arboree  Art. 12 - Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e 
foglie  Art. 13 - Esercizio e limitazione del pascolo  Art. 14 - Modalità 
di lavorazione dei terreni agrari  Art. 15 - Sistemazione idraulico-agraria e 
idraulico-forestale  Art. 16 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni 
soggetti a periodica lavorazione 
  Capo IV  Opere e movimenti di 
terreno connessi  alla coltivazione e alla sistemazione  dei terreni 
agrari e forestali  Art. 17 - Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti 
a parere o comunicazione  Art. 18 - Altre opere e movimenti di terreno non 
soggetti a parere o a comunicazione  Art. 19 - Opere, lavori e movimenti di 
terreno soggetti a comunicazione  Art. 20 - Opere connesse al taglio dei 
boschi soggetti a comunicazione  Art. 21 - Opere, lavori e movimenti di 
terreno soggetti a parere  Art. 22 - Documentazione per i lavori di 
sistemazione dei terreni agrari e forestali 
  Capo V  Tutela del 
territorio in relazione agli  interventi a carattere urbanistico - edilizio 
 Art. 23 - Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere 
urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione  Art. 24 - 
Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a parere o a 
comunicazione  Art. 25 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a 
comunicazione.  Art. 26 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a 
parere  Art. 27 - Documentazione per i lavori di carattere urbanistico - 
edilizio 
  Capo VI  Norme transitorie e finali  Art. 28 - 
Disposizioni transitorie  Art. 29 - Validità del parere e della 
comunicazione.  Art. 30 - Sanzioni 
 
 
 
 
  
  
  
 
    
 
 
 
  
                                
                                
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