Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 03/03/ 2015 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento
CAPO I Ambito e definizioni(•)
Art. 1Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le attività sui terreni
vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30
dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione
ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, “Regolamento Forestale” e
successive integrazioni e modificazioni.
Art. 2Definizioni 1. Vincolo Idrogeologico: è vincolo conformativo che limita l’uso
di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate
forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
stabilità o turbare il regime delle acque”.
2. Bosco: Sono assimilati a
bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità
di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell’ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di
copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità
biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) le radure e tutte le
altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco. Definizione riportata nell’art. 2 del D. Lgs. 18
maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
3. Trasformazione dei boschi: costituisce trasformazione del
bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti
l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del
terreno diversa da quella forestale, disciplinata ai sensi del combinato
disposto D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e Legge
Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi)” e nel Regolamento
Regionale attuativo 21/2013.
4. Terreni saldi: sono terreni saldi i
terreni con una destinazione d’uso agricola non utilizzati per colture agrarie e
non soggetti a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale
agrario da almeno otto anni.
5. Comunicazione d’inizio lavori: atto da inoltrare, secondo
l’Allegato 1, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento
alle tipologie di lavori individuate dagli artt. 19, 20 e 25 del presente
Regolamento.
6. Parere: atto da inoltrare, secondo l’Allegato 1, da
chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di
lavori individuate dagli artt. 21 e 26 del presente Regolamento.
CAPO II Norme tecniche generali(•)
Art. 3Criteri di attuazione degli interventi 1. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere
progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità
dell’ambiente e dell’assetto idrogeologico.
2. Eseguiti i movimenti di
terra e/o l’impianto di cantiere per la realizzazione di opere va eseguita la
riduzione in pristino dell’area interessata.
3. Nel caso di interventi
di manutenzione di opere di sistemazione idraulica forestale e di consolidamento
di versante e/o di scarpata, il progettista, in funzione delle prestazioni
attese (in termini di resistenza) e in relazione alla tipologia di intervento,
valuta le possibili scelte che riducano l’impatto ambientale utilizzando, ove
possibile, criteri dell’ingegneria naturalistica.
Art. 4Regimazione delle acque 1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree
comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza
determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.
2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:
a) modificare impluvi, fossi o canali; b) modificare l’assetto
delle sponde o degli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali; c)
immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante
impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere; d) effettuare
emungimenti delle acque sotterranee.
3. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai comma 1. e 2., sono
effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della
compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, riportate nella relazione
costituente parte integrante della progettazione delle opere come da Allegato 2,
graduate in relazione all’entità dell’intervento.
4. Durante
l’esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere
creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre
assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di
ristagno o di erosione nell’area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.
Art. 5Indagini geologiche 1. La realizzazione di opere, l’esecuzione di scavi finalizzati alla modifica
dell`assetto morfologico dei terreni vincolati, nonché l’esecuzione di riporti
di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la
compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.
2. Deve essere
valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in
assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le
eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni
durante l’esecuzione dei lavori.
3. Nei terreni posti su pendii con
pendenza superiore al 15% o in prossimità degli stessi, oltre a verificare la
stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere eseguita un’idonea
analisi di stabilità di pendio sia in fase di cantiere sia nell’assetto
definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più
sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.
4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la
circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze
degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta
circolazione idrica.
5. Eseguite le indagini, le valutazioni e le
verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sul suolo e sottosuolo, prospezioni
geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo,
perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere
o interventi va ripristinato lo stato originale dei luoghi.
6. Le
indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono
essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, costituente parte
integrante della progettazione delle opere, nella quale devono essere esposti i
risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed
i fattori di sicurezza determinati relativamente alla stabilità dei pendii.
7. Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi
una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che
rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di
livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica basata su notizie e dati idonei a
caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di
terreno.
8. Il tecnico competente e/o il progettista, durante
l’esecuzione dei lavori, deve accertare la rispondenza delle indagini geologiche
e delle previsioni di progetto allo stato effettivo dei terreni e adottare ogni
eventuale ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei
terreni stessi e la regimazione delle acque. Qualora l’accertamento evidenzi
situazioni geologiche sfavorevoli, il progettista deve prevedere una variante al
progetto che sarà soggetta a nuova valutazione e a parere.
Art. 6Scavi e riporti di terreno
1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio
per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi.
2. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da
consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con
opere provvisorie o definitive di contenimento. Nel caso di particolari
condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono
procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall’immediata realizzazione
delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che
queste ultime diano garanzia di stabilità.
3. I riporti di terreno
devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e
il graduale compattamento dei materiali terrosi. Nelle aree di riporto devono
essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla
difesa dai fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono essere
realizzate contestualmente agli scavi, con successivo riporto di terreno.
4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare
ad attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi
aventi caratteristiche fisico-chimiche analoghe ai terreni in sito o tali da
migliorarne la fertilità agronomica. Il Servizio competente al rilascio del
parere, se necessario, può richiedere un certificato di analisi delle
caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso.
5. La
realizzazione di fabbricati con piani interrati dovrà avere un esecuzione di
scavo coerente con i volumi fuori terra. E’ consentita, previa comunicazione,
una movimentazione di terra superiore ai volumi fuori terra a condizione che:
a) la differenza di superficie fra l’entro terra e il fuori terra
rivenga dal rispetto di norme ovvero da situazioni oggettive che la rendano
indispensabile per la tipologia del substrato ovvero ancora da esigenze che
rendano tale alternativa meno impattante, sia per la tipologia di roccia
coinvolta, sia nell’ottica della minore impermeabilizzazione di superfici
assorbenti; b) la quota di rispetto dal piano delle falde, eventualmente
presenti, deve essere di almeno m 1,5; c) l’intercapedine sia limitata allo
stretto specifico tecnico.
Art. 7Materiali di risulta 1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse
alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che comportano la
movimentazione di terreno deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”, al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e alla Legge 9
agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e ss.mm.ii.
2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in
loco per la risistemazione dell’area oggetto dei lavori, purché non si
determinino modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e si provveda
all’idoneo compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni
erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le rocce da scavo devono essere
riposte negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed evitando
fenomeni di impermeabilizzazione e/o ruscellamento superficiale. Qualora
necessario, deve essere assicurato un idoneo drenaggio del pendio e/o opportune
canalizzazioni superficiali.
3. Durante le fasi di cantiere, eventuali
depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo da evitare
fenomeni di ristagno delle acque. I depositi non devono essere collocati
all’interno di impluvi o fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da
corsi d’acqua permanenti. E` fatto divieto di scaricare materiale terroso o
lapideo all’interno o sulle sponde di qualsiasi corso d’acqua anche a carattere
stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti
di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.
4. Le
norme del presente articolo non si applicano:
- ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di
cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva); - ai terreni e
alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di
interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 “Norme in materia ambientale”o da aree comprese all’interno di siti
contaminati.
Art. 8Opere di contenimento del terreno 1. Tutte le opere di contenimento devono essere dimensionate e realizzate in
modo da assicurare la stabilità dei terreni nelle condizioni più sfavorevoli di
azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall’acqua, dai sovraccarichi
e dal peso proprio delle opere.
2. Le opere di contenimento devono
essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque
superficiali e profonde, garantendo una idonea filtrazione ed evitando fenomeni
di ruscellamento.
Art. 9Interventi strutturali e non strutturali 1. Gli interventi strutturali sono costituiti dall’esecuzione e/o manutenzione
di opere di sistemazione e di opere in alveo.
2. Gli interventi
strutturali di opere di sistemazione sono quelle a scala di bacino che
riguardano essenzialmente le sistemazioni idraulico-forestali e le sistemazioni
idraulico-agrarie (stabilizzazione dei pendii e del reticolo idrografico minore,
attività di forestazione, pratiche agricole). Tali interventi devono rispettare
quanto previsto dagli strumenti pianificatori vigenti ed essere coordinati al
fine di ottenere il miglior assetto idrogeologico del territorio.
3. Gli interventi strutturali in alveo sono suddivisi in:
- interventi di regimazione, finalizzati al controllo del regime
delle portate liquide (invasi, casse di espansione, scolmatori, diversivi, opere
di arginatura); - interventi di regolarizzazione, mirati al miglioramento
delle condizioni del deflusso mediante modifiche dell’assetto plano-altimetrico
del corso d’acqua (risagomature d’alveo, rettifiche fluviali o drizzagni).
4. Sono Interventi non strutturali le opere finalizzate alla
riduzione del danno da dissesto, costituite dalle attività di controllo e di
monitoraggio finalizzate allo sviluppo di adeguati sistemi di rilievo e
controllo delle grandezze fisiche di base relativamente ai principali fenomeni
di dissesto.
CAPO III Tutela delle aree forestali ed agrarie(•)
SEZIONE I Tutela della vegetazione e dei pascoli(•)
Art. 10Taglio boschivo 1. Il taglio boschivo è disciplinato da specifico regolamento regionale che
prevede:
a) le norme relative alla loro esecuzione e pianificazione; b)
le disposizioni relative al rinnovamento della vegetazione forestale e alla
sostituzione di specie; c) le disposizioni relative alla conversione dei
boschi.
Art. 11Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree
1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o
ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo
sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o
movimenti di terra autorizzati ai sensi del presente regolamento e nel rispetto
di quanto stabilito dalla Legge
Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi)”.
2. L’estirpazione delle ceppaie secche è consentita
a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e
che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito
entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie
autoctone.
Art. 12Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e
foglie 1. Nei boschi è vietata l’asportazione di qualunque materiale organico che
costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico,
cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi autorizzati.
2. E’ altresì
vietata l’asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi autorizzati.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.
Art. 13Esercizio e limitazione del pascolo 1. L’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo e in
tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è disciplinato dalla
normativa nazionale di riferimento e dalla regolamentazione regionale specifica.
SEZIONE II Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione
superficiale (•)
Art. 14Modalità di lavorazione dei terreni agrari 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie
lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a
condizione che sia lasciata salda una fascia larga almeno 2 metri dal bordo
superiore di sponde o scarpate stradali e dalla base di argini di fiumi o
torrenti.
2. Non possono essere eseguite lavorazioni agro-forestali atte
a modificare il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello
stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.
3. Le
lavorazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite secondo le norme tecniche
contenute nel presente regolamento rispettando, in particolare, quanto stabilito
dall’art. 4 comma 5.
Art. 15Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale
1. Nei terreni soggetti a vincolo è fatto obbligo di mantenere in efficienza le
esistenti sistemazioni idraulico-agrarie e/o idraulico-forestali. E’ vietata,
fatti salvi i casi autorizzati, l’interruzione, la riduzione o la ricolmatura di
fossi o fossette che hanno finalità di allontanamento delle acque, nonché la
distruzione, l’alterazione, la rimozione di ogni altra opera (scogliere,
palificate, briglie, gradonate, terrazzamenti e muri a secco).
2. Gli
interventi di ingegneria naturalistica sono realizzati e dimensionati sulla base
delle linee guida e i criteri per la progettazione delle opere di ingegneria
naturalistica approvate dalla Regione Puglia con DGR 1 luglio 2013, n. 1189.
3. I proprietari o possessori dei terreni sono obbligati ad assicurare
la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che
l’incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei
terreni contermini.
SEZIONE III Trasformazione (•)
Art. 16Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a
periodica lavorazione
1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica
lavorazione può essere effettuata solo in seguito a rilascio del parere del
Servizio Foreste della Regione Puglia.
2. Il parere di cui al comma 1 è
sostituito da comunicazione al sussistere contestuale delle condizioni che gli
interventi riguardano superfici non superiori a 1.5 ettari e su terreni con
pendenza media non superiore al 15 per cento;
3. Nell’esecuzione dei
lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:
a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la
buona pratica agraria e salvaguardare una fascia di almeno 2 metri dal bordo
superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi,
torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi; b) deve essere assicurata
la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di
ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in
quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti o
temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono
convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni
di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse
o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è
vietata l’eliminazione; è ugualmente vietata l’eliminazione di terrazzamenti,
ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.
4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a
dimora di piante forestali autoctone purché siano attuate mediante l’apertura
delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La
realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è
soggetta a parere. Il parere è sostituito da comunicazione al verificarsi delle
condizioni del precedente comma 2.
5. La trasformazione delle superfici
a pascolo permanente ad altri usi è vietata così come disciplinato dall’art, 2
punto 2 Reg, CE 796/2004, dal Decreto Ministeriale 17/10/2007 “Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dal Regolamento
Regionale 28/2008.
CAPO IV Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione
dei terreni agrari e forestali(•)
Art. 17Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti a parere o
comunicazione
1. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione
idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco,
ciglioni, a condizione che:
a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o
ciglioni e relative opere di sostegno; b) non sia modificato l’assetto
morfologico dei terreni; c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette
e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque; d) nella
ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri
stessi; e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.
2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi
di manutenzione ordinaria della viabilità poderale e interpoderale a fondo
naturale non forestale, a condizione che non comporti modificazioni
dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per
manutenzione ordinaria della viabilità va inteso, in particolare:
a) il livellamento del piano viario; b) il ricarico con
inerti; c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali; d)
il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali; e) il ripristino
di tombini e di attraversamenti esistenti; f) la rimozione di materiale
franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse; g) il
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate; h) l’installazione
di reti paramassi;
3. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità poderale e interpoderale
non forestale a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli
interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da
effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non
comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura
andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non
superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
Art. 18Altre opere e movimenti di terreno non soggetti a parere o a
comunicazione
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non sono soggetti a parere e/o
comunicazione modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al
massimo uno strato superficiale dello spessore di 50 centimetri, che comporti un
volume complessivo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:
a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
b) non venga aumentata la pendenza media del terreno; c) non siano
create aree di ristagno delle acque; d) non siano estirpate ceppaie di
piante forestali arboree; e) a seguito del livellamento siano realizzate
opere di regimazione delle acque.
2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione la
realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle
acque superficiali a condizione che:
a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o
linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo
scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque
determinino ristagni o fenomeni di erosione; b) non comporti eliminazione di
piante forestali d’alto fusto o di ceppaie arboree per l’esecuzione dei lavori o
per la successiva manutenzione delle opere; c) non comporti scavi di
dimensioni superiori a 0.5 metri di larghezza e 0,5 metri di profondità.
3. Non sono soggetti a parere o comunicazione, nel rispetto
delle condizioni di cui al comma 2 la realizzazione di graticciate o viminate, o
di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o
terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa
rimozione del materiale terroso franato.
4. Non sono soggetti a parere o
comunicazione il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali od
agricole, nei terreni non boscati e non saldi, purchè effettuati con metodi di
lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo parere o
comunicazione.
5. Non sono soggetti a parere o comunicazione i movimenti
di terra necessari per la piantumazione di essenze forestali autoctone
all’interno di boschi purchè oggetto di progetti di ricostituzione boschiva
approvati dal Servizio Foreste della Regione Puglia.
6. Non sono
soggetti a parere e/o comunicazione piccoli movimenti di terreno, che
determinano un volume complessivo movimentato di 3 metri cubi, a condizione che
l’intervento:
a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni
boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione; b) non sia
connesso all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche
norme del presente capo e del capo V; c) non determini, nemmeno
temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di
erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
Art. 19Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione
1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria
della viabilità poderale e interpoderale e, in particolare, la realizzazione di:
a) fossette o canalette laterali; b) tombini e
attraversamenti; c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;
d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti
superficiali di terreno; e) trasformazione di strade a fondo naturale in
strade a fondo asfaltato o lastricato.
2. Nell’esecuzione degli interventi devono essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di
regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le
stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno; b) le
strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la
raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della
circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla
sede stradale; c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da
consentire l’immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il
consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di
erosione o di ristagno di acque; d) per il rimodellamento di scarpate siano
adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di
erosione allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da
monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del
terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione; e) gli attraversamenti
da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di
scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed
alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano
scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare
fenomeni di erosione.
3. Nell’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità
poderale o interpoderale, comunque consentiti e/o autorizzati, non devono
computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della
larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria)
connesse ai movimenti di terreno superficiali effettuati per la manutenzione
stessa, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle
acque.
4. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione
straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di
sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti. Non sono soggetti a parere
o comunicazione i suddetti interventi attuati dagli Enti competenti in base alla
legge forestale e dall’autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree
di rispettiva competenza, purché realizzati nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 20Opere connesse al taglio dei boschi soggetti a comunicazione 1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi connessi al taglio dei boschi e
a quelli di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento
funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere
necessarie alla regimazione delle acque superficiali; b) la realizzazione di
piste temporanee di esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e
modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al
termine dei lavori; c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici
per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso
ai boschi di persone o bestiame da soma; d) la realizzazione di condotte o
canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee
di esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino
asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del
legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.
Art. 21Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere 1. Sono soggetti a parere ai fini del vincolo idrogeologico gli interventi di:
a) trasformazione dei boschi e pascoli; b) trasformazioni dei
terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; c) realizzazione
di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni
e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed
alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi; d)
esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della
viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e
mulattiere e) trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata
per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed
altre opere costruttive;. f) espianto di colture arboree di interesse
agrario
Art. 22Documentazione per i lavori di sistemazione dei terreni agrari
e forestali 1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a
sistemazione dei terreni agrari e forestali la richiesta va corredata con la
documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell’Allegato 2.
2. Per
ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti
6, 7 e 11 dell’Allegato 2.
CAPO V Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere
urbanistico - edilizio(••)
Art. 23Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico -
edilizio non soggetti a parere o a comunicazione 1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a
condizione che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni
vincolati, nonché gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportino
variazioni dell’involucro edilizio.
2. Non sono soggetti a parere o a
comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità a fondo
naturale, a condizione che non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede
stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di
cui al presente comma va inteso quanto già riportato all’art. 17 comma 2.
3. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque
pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la
sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la
posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza
della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti
comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri
di profondità.
4. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli
interventi di sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche,
a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari alla sostituzione
stessa.
5. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o
telefoniche interrate, a condizione che non comporti modifiche di tracciato
delle stesse.
6. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli
interventi di rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei
terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli
interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad
assicurare la pubblica e privata incolumità a seguito di eventi calamitosi.
Art. 24Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a
parere o a comunicazione
1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione di recinzioni
in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, verande e tettoie
a condizione che:
a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere
di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando
i movimenti di terreno a quelli necessari all’infissione dei pali e sostegni;
b) siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o
fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di
sgrondo esistenti; c) non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie,
fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l’infissione
di rete o di sostegni sulle stesse. d) le verande non amplino le sagome
degli edifici; e) le tettoie, di modeste dimensioni (max 4 x 3 m), collegate
al fabbricato esistente, siano aperte su 3 lati ed i supporti di sostegno
richiedano scavi limitati al loro diametro.
2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la messa in opera
di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano
necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione
che non comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la
potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano
la formazione di apposita platea di appoggio.
3. Non sono soggetti a
parere o a comunicazione l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi
esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per
acqua a condizione che:
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di
altezza superiore a 1 metro; b) le opere accessorie non interessino aree
boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite
imposto per il serbatoio; c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco
provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa
vigente; d) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino
gli sversamenti in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di
ristagno.
4. Non sono soggetti a parere o a comunicazione
l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per acqua, per
GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi a condizione che:
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di
altezza superiore a 1 metro; b) lo scavo sia immediatamente ricolmato
evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno; c) le opere accessorie, fatte
salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e
non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in
opera del serbatoio; d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco
provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa
vigente; e) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno
convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di
ristagno.
5. Non sono soggetti a parere o a comunicazione
l’Installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti
di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura
pubblica o in acque di superficie a condizione che:
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di
altezza superiore a 1 metro; b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario
alla posa in opera dei manufatti in relazione alle loro dimensioni; c) lo
scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo
interno; d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo
rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato
in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente; e) non
sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree; f) gli scarichi
in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare
fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi
d’acqua.
6. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione,
in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a
condizione che:
a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30
centimetri di profondità; b) non abbia superficie superiore a 50 metri
quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il
70 per cento con materiali permeabili; c) sia assicurata la regimazione
delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni
posti a valle ed ogni fenomeno di erosione; d) non comporti eliminazione di
piante d’alto fusto o di ceppaie.
7. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la
Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3
metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l’intervento:
a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni
boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di
trasformazioni di destinazione dei terreni vincolati; b) non sia connesso
all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del
presente capo e del capo III; c) non determini, nemmeno temporaneamente o
durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei
terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
Art. 25Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione 1. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione delle opere o movimenti di
terreno di cui al presente articolo, a condizione che gli stessi siano
realizzati in conformità alle norme tecniche generali e purché, per ciascuna
opera o movimento di terreno, siano rispettate le norme tecniche speciali
indicate ai commi seguenti. Restano ferme eventuali prescrizioni così come
disciplinato dall’Allegato 2.
2. É soggetta a comunicazione la
realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a
1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che:
a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla
realizzazione dell’opera, procedendo per piccoli settori, facendo seguire
l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori
scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta; b) siano
realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
3. Sono soggetti a comunicazione La costruzione di muri di
confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che:
a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera
dei muri o cordoli; b) le opere siano poste al di fuori dell’alveo di
massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso
delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; c) le opere non
comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola
potatura di rami o il taglio di polloni.
4. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione di muri di
contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la
somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo
per ogni metro lineare di muro da realizzare.
5. Sono soggetti a
comunicazione la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di
viabilità esistente alle stesse condizioni dell’art. 17 comma 2.
6. Sono
soggetti a comunicazione la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a
condizione che:
a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche
temporanea; b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera
dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di
profondità e massimo 100 metri di lunghezza; c) lo scavo sia immediatamente
ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o
scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di
incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori; d) il terreno
di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla
regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o
smaltito in conformità alla normativa vigente; e) non sia necessaria
l’eliminazione di piante o ceppaie arboree.
7. É soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori
non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri
combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, purché
siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 3 .
8. É
soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di serbatoi
interrati per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o
per acqua, della capacità da 8 a 15 metri cubi, purché siano rispettate le
condizioni di cui all’articolo 24 comma 4 .
9. É soggetta a
comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di fosse biologiche o
altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse
nella fognatura pubblica o in acque di superficie, della capacità da 8 a 15
metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 5
.
Art. 26Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere 1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e
destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non
indicati agli artt. 23, 24 e 25, o da eseguire con modalità diverse da quelle
indicate dalle norme tecniche generali e speciali, é soggetta a parere.
2. Sono in particolare soggetti a parere:
a) nuove costruzioni (anche all’interno di P.P. o P.D.L.) o
l`ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione,
compresi gli annessi agricoli; b) nuova viabilità pubblica o privata, di
piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione
dei terreni; c) ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità
pubblica o privata che comportino l`allargamento del piano viario *; d)
apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e
piazzali *; e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo
precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali; f)
l’approvazione di Piani Urbanistici di qualsiasi livello; g) discariche
conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; h) aeroporti,
porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di
fuori del demanio fluviale e marino; i) cambi di destinazione d’uso con o
senza opere che determinino un incremento dell’esposizione all’eventuale rischio
di frana caratteristico dell’area di intervento; j) condotte di acquedotti,
collettori fognari, gasdotti e oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di
profondità superiore a 1,50 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
k) impianti di smaltimento dei reflui esternamente alla rete fognaria
mediante trattamenti vari (sub irrigazione, fitodepurazione, filtro
aerobico/anaerobico, ecc.); l) scavi di qualunque profondità che interessino
le falde acquifere sotterranee; m) linee aeree elettriche di alta tensione
(uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
n) linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra
natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o
opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 metri cubi; o) opere di
sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza
superiore a 1,5 m o lunghezza superiore a 10 m; p) livellamenti di terreno
che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m;
q) canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche **; r) bacini
idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per
l’acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque,
realizzazione di zone umide **; s) costruzione di briglie, pennelli,
repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell’alveo **; t)
bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide; u) impianti per
l’estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non
domestico; v) disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi; w) opere di
captazione di sorgenti; x) sistemazione di terreni con opere di drenaggio
**; y) tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all’art. 1
del R.D. n. 3267/1923.
* esclusione dei lavori pubblici di somma urgenza **
esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica
3. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi opera edile
all’interno di aree boscate salvo quelle tese alla conservazione delle stesse e
alla prevenzione incendi.
4. Il parere è rilasciato ove non sia
compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da
realizzare.
Art. 27Documentazione per i lavori di carattere urbanistico - edilizio
1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a
interventi di carattere urbanistico-edilizio la richiesta va corredata con la
documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell’Allegato 2.
2. Per
ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti
6, 7 e 11 dell’Allegato 2.
CAPO VI Norme transitorie e finali(••)
Art. 28Disposizioni transitorie 1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento cessa la validità dei:
a) pareri/parere su opere fisse e non realizzate rilasciati fino
al 31/12/2008; b) pareri/parere su opere amovibili rilasciati sino al
31/12/2011.
2. Gli interventi riguardanti l’ambito agro-forestale dovranno
tener conto delle Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso
dell’edilizia e dei beni rurali contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale della Puglia. Trovano applicazione, le Prescrizioni di Massima e
Polizia forestale, provinciali, per i boschi e terreni sottoposti a vincolo
purchè non in contrasto con le norme del presente Regolamento.
Art. 29Validità del parere e della comunicazione
1. La validità dei pareri rilasciati per interventi su aree gravate da vincolo
idrogeologico decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio se l’opera
non viene realizzata. Nel caso di opere temporanee ed amovibili il parere ha
validità pari alla durata dell’opera autorizzata da rimuovere alla scadenza e
comunque non superiore a cinque anni. Il permanere delle condizioni per il
rilascio di un nuovo parere al termine della scadenza fissata dal parere
originario sarà oggetto di valutazione. E’ rigorosamente vietato interessare il
sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. Laddove occorra salvaguardare
gli assetti idrogeologici, deve essere prevista la realizzazione di manufatti
distaccati dal piano dell’arenile, in relazione agli eventi meteo marini più
sfavorevoli.
Art. 30Sanzioni 1. Per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico,
in assenza o in difformità dell’autorizzazione o parere del vincolo
idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 24 del
RDL n. 3267/1923.
2. Fermo restando gli aspetti urbanistico - edilizi di
esclusiva competenza dei Comuni, il Servizio Foreste della Regione Puglia, a
seguito di richiesta avanzata tramite il SUE (procedura schematizzata al punto 5
dell’Allegato 1), esprime parere di compatibilità idrogeologica, per gli
interventi di cui al comma 1, dettandone le prescrizioni del caso.
3. In
presenza di danni accertati all’assetto idrogeologico dei luoghi (anche dovuti
al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell’atto
autorizzativo), il Servizio Foreste della Regione Puglia può imporre i lavori di
ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui
all’art. 24 del RDL n. 3267/1923.
4. Per i movimenti di terra
disciplinati dagli artt. 19, 20 e 25, eseguiti senza aver inoltrato la
prescritta comunicazione, il Servizio Foreste della Regione Puglia -
limitatamente al vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 - si esprime dettando le
prescrizioni del caso. L’esecutore dovrà comunque corrispondere la sanzione
amministrativa minima prevista dell’art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora
venga accertata la non compatibilità idrogeologica dell’intervento, dovrà essere
effettuato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
ALLEGATI ALLEGATI I e II R.D. 30.12.1923, n. 3267
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Capo I Ambito e definizioni Art. 1 - Ambito di
applicazione. Art. 2 - Definizioni
Capo II Norme tecniche
generali Art. 3 - Criteri di attuazione degli interventi Art. 4 -
Regimazione delle acque Art. 5 - Indagini geologiche Art. 6 - Scavi e
riporti di terreno Art. 7 - Materiali di risulta Art. 8 - Opere di
contenimento del terreno Art. 9 - Interventi strutturali e non strutturali
Capo III Tutela delle aree forestali ed agrarie Art. 10 - Taglio
boschivo Art. 11 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali
arboree Art. 12 - Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e
foglie Art. 13 - Esercizio e limitazione del pascolo Art. 14 - Modalità
di lavorazione dei terreni agrari Art. 15 - Sistemazione idraulico-agraria e
idraulico-forestale Art. 16 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni
soggetti a periodica lavorazione
Capo IV Opere e movimenti di
terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni
agrari e forestali Art. 17 - Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti
a parere o comunicazione Art. 18 - Altre opere e movimenti di terreno non
soggetti a parere o a comunicazione Art. 19 - Opere, lavori e movimenti di
terreno soggetti a comunicazione Art. 20 - Opere connesse al taglio dei
boschi soggetti a comunicazione Art. 21 - Opere, lavori e movimenti di
terreno soggetti a parere Art. 22 - Documentazione per i lavori di
sistemazione dei terreni agrari e forestali
Capo V Tutela del
territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico - edilizio
Art. 23 - Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere
urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione Art. 24 -
Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a parere o a
comunicazione Art. 25 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a
comunicazione. Art. 26 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a
parere Art. 27 - Documentazione per i lavori di carattere urbanistico -
edilizio
Capo VI Norme transitorie e finali Art. 28 -
Disposizioni transitorie Art. 29 - Validità del parere e della
comunicazione. Art. 30 - Sanzioni
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