Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee (•)
(•) Vedi il comma 2 dell’art. 33 della l.r. 45/2012 che così dispone: “ 2. Per le attività inerenti l’autorizzazione alla ricerca e la concessione all’estrazione di acque sotterranee per i nuovi pozzi da realizzare direttamente dalla Regione, dai Consorzi di bonifica e dall’Acquedotto pugliese nell’ambito degli interventi strategici di interesse diretto regionale, la competenza è attribuita in via esclusiva alla Regione e i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente sono conclusi dalla stessa Regione.”Vedi l.r. 39/2021, art.7
TITOLO I FINALITA’ DELLA LEGGE
Art. 1(Finalità) 1. Nello spirito dei principi sanciti dallart. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, lestrazione e lutilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali. 2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione. ((2) ) 2 bis L’unitaria funzione amministrativa dell’estrazione e utilizzazione di cui al comma 2 viene espletata dalla Regione per il tramite dei propri uffici: a) dell’ex genio civile competente per territorio; b) che hanno la gestione diretta irrigua degli impianti di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per l’affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica), e di altri pervenuti alla proprietà della Regione. (1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r. 22/2006, art. 33 (2) Comma così modificato dalla l.r. 22/2006, art. 33
TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE
Art. 2(Modalità di rilascio della autorizzazione) 1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui allart. 8. 2. Le domande per lautorizzazione alla ricerca sono presentate allUfficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee allegata alla presente legge (allegato 1). 3. Allistanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 31. Lautorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa listruttoria prevista dallart. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I pareri richiesti per l’istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dellidonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario. 3. Avverso il rilascio o il diniego dellautorizzazione alla ricerca o alla misura dellindennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali, il quale provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso. (3) 4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore risorse naturali per i provvedimenti di competenza. (4) 5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda. 6. L’autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi. 7. L’autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile. 8. L’autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.
(3) Comma così sostituito dalla l.r. 14/2004, art. 52. Il testo originario era così formulato: «3. Avverso il rilascio o il diniego
dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi
al proprietario del suolo e ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'Assessore ai lavori
pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui
all'art. 46
della legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24, entro novanta giorni dalla data di
deposito del ricorso.». (4) Comma così sostituito dalla l.r. 14/2004, art. 52, Il testo originario era così formulato: «4. I ricorsi sono presentati al Genio
civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni,
all'Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.».
TITOLO III CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE
Art. 4(Concessione per lestrazione e lutilizzazione di acque sotterranee)(•) 1. Lestrazione e lutilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per lutilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui allart. 8. 2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per lutilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno del termine di scadenza dellautorizzazione alla ricerca. 3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nel termine di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dellautorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dellufficio del Genio civile. 4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare lutilizzo previsto, a pena di inammissibilità. 5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa allautorità di bacino competente per territorio ai sensi dellart. 3 del d.p.r. 12 luglio 1993, n. 276 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato. 6. Allistanza di concessioni deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica, il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dacqua. 7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale Intestato alla Regione Puglia per spese di Istruttoria. 8. La quota relativa alla concessione è ridotta del settantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, del cinquanta per cento se inferiore a due ettari. (5)
(•) Vedi per le istanze di concessione in sanatoria la l.r. 19/2010, artt. 28, 30 e 31 (5) Comma aggiunto dalla l.r. 7/2000, art. 1.
Art. 51. La concessione per lestrazione e lutilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dellUfficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui allart. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia. 2. Per il Controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del Genio civile. Qualora il concessionario abbia in dotazione o installati una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, lobbligo dellinstallazione dellapparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunioni di aziende siano variato in aumento, decade lobbligo dellinstallazione dellapparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico-agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda. (6) 3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, lUfficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI. 4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec. semprechè la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro. 5. Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutte le colture intensive. (7)
(6) Comma così integrato dalla l. r. 7/2000, art. 2. (7) Comma aggiunto dalla l. r. 7/2000, art. 3.
Art. 6(Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo) 1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico - residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui allart. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI. 2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione.
Art. 6 - bisDA SISTEMARE
Art. 7(Durata della concessione) 1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio allequilibrio della falda e/o allambiente circostante. 2. La concessione è rinnovabile, su istanza dellinteressato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dellUfficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione. 3. Allistanza di rinnovo va allegato: a) attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria; b) certifìcazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.
3 bis. Le concessioni per l’estrazione e l’utilizzazione delle
acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della
presente legge e per le quali sono state presentate istanze di rinnovo agli ex
uffici del genio civile regionale o alle amministrazioni provinciali, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, della l.r 18/1999, sono rinnovate sino al 31 dicembre
2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione
Puglia, della somma di euro 100,00 a titolo di canone unico omnicomprensivo. (8)
3 ter. Copia della ricevuta del versamento effettuato
unitamente alla copia dell’istanza e alla comunicazione di essersi avvalsi della
presente norma è trasmessa all’ufficio destinatario della domanda di rinnovo. (9)
3 quater. L’Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della
documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è
rinnovata senza alcuna altra formalità. (10)
(10) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 5, lett. c). (8) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 5, lett. a). (9) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 5, lett. b).
Art. 7 - bis(Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato)(•) 1. In sede di prima applicazione delle misure del piano di
tutela delle acque (relative alle aree interessate da contaminazione salina e di
tutela quali - quantitativa) e al fine di un indirizzo unitario delle strutture
tecniche provinciali (ex geni civili), in attesa sia delle risultanze del
progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda che della definizione
del bilancio idrico, le concessioni preferenziali richieste sino al 31 dicembre
2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione alla ricerca è stata richiesta
entro il 17 luglio 2007 sono rilasciabili e mantengono carattere provvisorio,
per quanto riguarda i quantitativi derivabili, in relazione alla disponibilità
della risorsa e allequilibrio del bilancio idrico.
2. La portata media delle acque sotterranee estraibili può
essere ridotta o incrementata in relazione alle disponibilità stagionali; sono
fatti salvi i provvedimenti di urgenza che lautorità idraulica potrà adottare a
tutela delle falde che alimentano i pozzi destinati allapprovvigionamento
potabile dei centri abitati.
3. Nessun indennizzo è dovuto per le riduzioni delle quantità
di acqua derivabili, in relazione allaccertata scarsità della risorsa.
4. Ciascuna utenza deve essere provvista di idonei dispositivi
di misurazione dei volumi di acqua derivati; ciascun utente è tenuto a
trasmettere ogni sei mesi allufficio del genio civile competente per
territorio, insieme allautocertificazione della superficie irrigata e sulle
quantità di acque estratte, una certificazione fidefacente sulla qualità delle
acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale
- TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in
grammi/litro totali). Linadempimento agli obblighi predetti comporta
limmediata sospensione delle derivazioni, che possono essere riprese soltanto
dopo un provvedimento espresso del competente ufficio del genio civile.
5. Fino al 31 dicembre 2009, il limite volumetrico delle acque
prelevabili per le derivazioni è calcolato sulla misura media annuale massima di
1 l/s sino alla superficie irrigata di 5 ettari e di 2 l/s per superficie
superiore. I quantitativi massimi di acqua prelevata vengono verificati con le
modalità di cui al comma 4. Tale limitazione non si applica ai pozzi,
individuati dallamministrazione regionale, per fronteggiare situazioni di
carenza idrica mediante utilizzazione di risorse integrative delle ordinarie
dotazioni dei pubblici acquedotti
(•) Articolo inserito dalla l.r.9/2008, art. 1
Art. 8(Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico)(•) 1. Sintende per uso domestico lutilizzazione dellacqua estratta per i bisogni della famiglia dellutilizzatore, per labbeveraggio del bestiame, per linnaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dellutilizzatore dellacqua e dei suoi familiari conviventi. E’ riferibile alluso domestico linnaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili alluso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita. 2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata allUfficio del Genio civile per i fini di cui allart. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 3. LUfficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa datto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca. 4. L’estrazione e lutilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera. 5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
(•) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 32
Art. 9(Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico) 1. L’utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dellUfficio del Genio civile. A tal fine lutilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte. 2. Allistanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 10(Norme sulla pubblicità per lutilizzo di acque sotterranee) 1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nellalbo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dellUfficio del Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.
TITOLO IV CANONI E SANZIONI
Art. 11(Canoni per le utenze) 1. Ai sensi dellart. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per lutilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dallart. 18 della legge n. 36 del 1994. Il canone annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigabili, così come specificato nel piano irriguo dell’azienda e non all’intera superficie aziendale. (11) 2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila. 3. Ai sensi dellart. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dellassetto idraulico e idrogeologico del territorio.
(11) Comma integrato dalla l.r. 19/2008, art. 6 e successivamente così modificato dalla l.r. 28/2008. Il testo originario era così formulato: «Il canone annuo per l'utilizzazione
delle acque sotterranee a uso irriguo di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 171 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigate
e rientranti nel piano irriguo dell'azienda e non all'intera superficie
aziendale.».
Art. 11 - bis(Destinazione dei canoni per le utenze)(•) 1. I canoni e la tassa regionale di cui all’articolo 11 sono
destinati, al fine di incentivare il risparmio e il riutilizzo della risorsa
idrica, secondo le previsioni e i criteri di riparto stabiliti dal regolamento
regionale di cui all’articolo 1,
lettera a-bis), della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti
locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), come inserita
dall’articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 27.
2. La Regione, con il regolamento di cui al comma 1, aggiorna i
canoni e la tassa prevista dall’articolo 11 al fine di conseguire l’obiettivo
stabilito dal presente articolo.
(•) Articolo inserito dalla l.r. 19/2010, art. 29
Art. 12(Sanzioni) 1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dellart. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede dufficio a spese dello stesso proprietario. 2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale competente per territorio. 3. Qualora lutilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiatura di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere allUfficio del Genio civile. 4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Nelleventualità che limpresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o lutilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dellart. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di
pertinenza.
Art. 13(Adempimenti delle imprese escavatrici) 1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte allalbo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la Camera di commercio. 2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dellinizio delle operazioni di scavo, comunicano allUfficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dellautorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.
TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14(Revisione delle utenze di acque sotterranee) 1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui allart. 93 del testo unico n. 1775 del 1933. 2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dellart. 8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dallart. 12, comma 1.
Art. 15(Norme di carattere generale) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro il 31 dicembre 2010 (12), richiesta di concessione per lutilizzo di acque sotterraanee. Per i pozzi autorizzati allestrazione e allutilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dellart. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile. (13) 2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dallart. 4. 3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dallart. 12, comma 1. 4. I pozzi denunciati ai sensi dellart. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante del COTRI. 5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. 6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive. 7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto. 8. Gli enti preposti allautorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dellautorizzazione concessa e del sito dello scarico allUfficio del Genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.
(12) Il termine per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonchè per la denuncia già prorogato dalle ll.rr. 26/99, 8/2000, 9/2001, 25/2001, art. 1, 8/2006, art. 3, 10/2007, art. 27, è stato successivamente così fissato dalla l.r. 34/2009, art. 17. (13) Vedi anche la l.r. 25/01, art. 3, comma 2 che così dispone: " La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'art. 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n.290. "
Art. 16(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli da 1
a 6
della legge
regionale 11 aprile 1985, n. 19. 2. Gli artt. 34,
35
e 47
della legge
regionale n. 24 del 1983 sono abrogati.
Art. 17(Norme sulla tutela della pubblica incolumità) 1. Il ricercatore e lutilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire lincolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere. 2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone lesecuzione in danno del proprietario del fondo.
Art. 18(Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche) (•) [ 1 .....]
(•) Articolo implicitamente abrogato dalla l. r. 28/99, art. 13, comma 7.
Art. 19(Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi) 1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico. 2. E’ istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione. 3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e allassetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente Assessorato al lavori pubblici.
Art. 19 - bis(Norma transitoria)(•) 1. Le norme della presente legge non si applicano agli impianti
irrigui condotti direttamente dalla Regione per il tramite delle competenti
strutture individuate nel tempo dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dellunitario esercizio delle funzioni di cui
allarticolo 1, commi 2 e 3, le strutture e gli uffici regionali preposti alla
gestione diretta degli impianti di irrigazione pubblica, comunicano agli Uffici
del Genio civile competenti per territorio, per ogni singolo impianto,
lubicazione, la portata di esercizio, il volume annuo utilizzato, lestensione
dellarea agricola servita .
(•) Articolo aggiunto dalla l.r. 22/2006, art. 33
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