Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee
TITOLO 1FINALITA’ DELLA LEGGE
Art. 1(Finalità) 1. Nello spirito dei principi sanciti
dall’art.1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, la presente legge disciplina la
ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della
regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.
2. Le funzioni amministrative relative
alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono
esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici
periferici del Genio civile.
TITOLO 2AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE
DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE
SOTTERRANEE
Art. 2(Modalità di rilascio della
autorizzazione) 1. La ricerca delle acque sotterranee è
sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico
si applicano le disposizioni di cui all’art.8.
2. Le domande per l’autorizzazione alla
ricerca sono presentate all’Ufficio del Genio civile competente per territorio e
devono essere corredate della documentazione prevista dalla “Normativa tecnica
in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee” allegata
alla presente legge (allegato 1).
3. All’istanza di autorizzazione deve
essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente
postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 3(Rilascio
dell’autorizzazione) 1. L’autorizzazione alla ricerca è
rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni
dalla data di acquisizione della domanda, previa l’istruttoria prevista
dall’art.95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
2. I pareri richiesti per l’istruttoria si
ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione
dell’idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.
3. Avverso il rilascio o il diniego
dell’autorizzazione alla ricerca o alla misura dell’indennità da corrispondersi
al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all’Assessore ai lavori
pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui
all’art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n.24, entro novanta giorni
dalla data di deposito del ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio
civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni,
all’Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.
5. Il provvedimento di autorizzazione
prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per
la protezione della falda.
6. L’autorizzazione non può avere durata
superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non
superiore a sei mesi.
7. L’autorizzazione è nominativa e
soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile.
8. L’autorizzazione alla ricerca può
essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel
provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del
comma 7.
TITOLO 3CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DI ACQUE
SOTTERRANEE
Art. 4(Concessione per l’estrazione e
l’utilizzazione di acque sotterranee) 1. L’estrazione e l’utilizzazione delle
acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l’utilizzazione
delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all’art.8.
2. I soggetti che abbiano individuato
acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l’utilizzazione
delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza
dell’autorizzazione alla ricerca.
3. In mancanza di presentazione di domanda
di concessione nei termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa,
il proprietario del fondo o il titolare dell’autorizzazione alla ricerca è
tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni
dalla data della relativa comunicazione da parte dell’Ufficio del Genio
civile.
4. Le domande vanno indirizzate al Genio
civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna
istanza deve espressamente indicare l’utilizzo previsto, a pena di
inammissibilità.
5. Altra copia della domanda finalizzata
alla estrazione e utilizzazione di acque
sotterranee va trasmessa all’Autorità di bacino competente per territorio
ai sensi
dell’art. 3 del d.p.r. 12 luglio
1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.
6. All’istanza di concessione deve essere
allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può
fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione
alla ricerca d‘acqua.
7. Alla domanda di concessione deve essere
allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente
postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 5(Concessione per l’estrazione e
utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo) 1. La concessione per l’estrazione e
l’utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal
dirigente responsabile dell’Ufficio del Genio civile, previa presentazione della
quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 11,
deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata
e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale
complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene
notificato al Comune e alla Provincia.
2. Per il controllo delle condizioni poste
nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire,
a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato
dagli uffici del Genio civile.
3. Per il rilascio di concessioni per
portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è
richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche
(COTRI). Per portate o volumi inferiori, l’Ufficio, ove lo ritenga utile, può
richiedere il parere del suddetto COTRI.
4. Nelle zone di possibile emungimento,
secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la
portata emungibile non può superare 20 litri/sec, semprechè la salinità totale
risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro.
Art. 6(Concessione di utilizzo acque
sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo) 1. Le concessioni per uso collettivo, uso
industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed
insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici
acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all’art. 5, anche in
deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI.
2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente,
a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non
sono soggetti a concessione.
Art. 7(Durata della
concessione) 1. La concessione ha durata quinquennale e
può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi
della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da
recare pregiudizio all’equilibrio della falda e/o all’ambiente circostante.
2. La concessione è rinnovabile, su
istanza dell’interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile
dell’Ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni
che diedero luogo alla concessione.
3. All’istanza di rinnovo va allegato:
a)
attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente
postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;
b)
certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle
acque emunte.
Art. 8(Ricerca ed utilizzazione di acque
sotterranee per uso domestico) 1. S’intende per uso domestico
l’utilizzazione dell’acqua estratta per i bisogni della famiglia
dell’utilizzatore, per l’abbeveraggio del bestiame, per l’innaffiamento di orti
o giardini di proprietà o in uso da parte dell’utilizzatore dell’acqua e dei
suoi familiari conviventi. E’ riferibile all’uso domestico l’innaffiamento di
verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all’uso
domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti
sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.
2. La ricerca di acque sotterranee per uso
domestico deve essere preventivamente comunicata all’Ufficio del Genio civile
per i fini di cui all’art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. L’Ufficio entra sessanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa d’atto contenente le
eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per
poter procedere alla ricerca.
4. L’estrazione e l’utilizzazione di acque
sotterranee per uso domestico è libera.
5. Alla comunicazione di ricerca deve
essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto
corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 9(Verifica delle autorizzazioni per
utilizzo domestico) 1. L’utilizzo di acque sotterranee per uso
domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell’Ufficio del Genio
civile. A tal fine l’utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto
Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque
emunte.
2. All’istanza di verifica quinquennale
deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente
postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 10(Norme sulla pubblicità per l’utilizzo
di acque sotterranee) 1. Le domande finalizzate alla
ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto
e per quindici giorni, nell’albo pretorio del Comune competente territorialmente
e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell’Ufficio del
Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi
in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano
già a conoscenza.
TITOLO 4CANONI E SANZIONI
Art. 11(Canoni per le utenze) 1. Ai sensi dell’art. 37 del testo unico
n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l’utilizzazione di
acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura
definita dall’art.18 della legge n.36 del 1994.
2. Ogni concessione, al momento del
rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.
3. Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal
comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere
destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e
dell’assetto idraulico e idrogeologico del territorio.
Art. 12(Sanzioni) 1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell’art.10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di
ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di
concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco
emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al
proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i
quali provvede d’ufficio a spese dello stesso proprietario.
2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il
proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente
della Tesoreria comunale competente per territorio.
3. Qualora l’utilizzatore del pozzo
contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di
autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative
funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di
controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all’Ufficio del Genio
civile.
4. Il dirigente del Genio civile commina a
carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5
milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione
Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
5. Nell’eventualità che l’impresa
incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l’utilizzo di acque
sotterranee contravvenga al disposto dell’art.13, essa è soggetta a sanzione
amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto
corrente della Tesoreria comunale di pertinenza.
Art. 13(Adempimenti delle imprese
escavatrici) 1. Possono effettuare lavori di
escavazione di pozzi imprese iscritte all’albo nazionale dei costruttori, cat.
XI – f, ovvero presso la Camera di commercio.
2. Le imprese che devono eseguire lavori
di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni
di scavo, comunicano all’Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio
dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli
estremi dell’autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione
nel caso di ricerca per uso domestico.
TITOLO 5NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 14(Revisione delle utenze di acque
sotterranee) 1. Sono soggette a revisione le utenze per
uso domestico di cui all’art.93 del testo unico n.1775 del 1933.
2. Gli utenti dovranno presentare istanza
di autorizzazione ai sensi dell’art.8, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2
senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano
le sanzioni previste dall’art. 12, comma 1.
Art. 15(Norme di carattere
generale) 1. Le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano
pozzi non autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l’utilizzo
di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all’estrazione e all’utilizzo di
acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi
dell’art.10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini
di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del
Genio civile.
2. Le richieste di concessione di cui al
comma 1 devono seguire le procedure previste dall’art. 4.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1
senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano
le sanzioni previste dall’art.12, comma 1.
4. I pozzi denunciati ai sensi dell’art.10
del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato
emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono
acquisire il parere vincolante del COTRI.
5. Per quanto non regolamentato dalla
presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del
1933.
6. Le norme della presente legge si
applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.
7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni
esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.
8. Gli enti preposti all’autorizzazione
agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell’autorizzazione
concessa e del sito dello scarico all’Ufficio del Genio civile competente per
territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989,
di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.
Art. 16(Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6
della legge regionale 11 aprile 1985, n.19.
2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge
regionale n.24 del 1983 sono abrogati.
Art. 17(Norme sulla tutela della pubblica
incolumità) 1. Il ricercatore e l’utilizzatore del
pozzo, ovvero il proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono
tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire
l’incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi
genere.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco
adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l’esecuzione in danno
del proprietario del fondo.
Art. 18(Modifiche al Comitato tecnico per le
risorse idriche) 1. Il comma 4 dell’art.46 della legge
regionale n.24 del 1983, già modificato dall’art.4 della legge regionale 11
aprile 1985, n.19 viene così sostituito:
“4. I membri di cui alla precedente lett. d)
devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici
e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all’albo professionale non
inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline:
geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle
acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia”.
Art. 19(Gestione delle risorse finanziarie e
destinazione dei proventi) 1. I versamenti delle tasse (spese di
istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione
Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale
“Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico”.
2. E’ istituito un fondo speciale dei
proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su
apposito capitolo di entrata di nuova istituzione.
3. I proventi di cui al comma 2 sono
destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del
demanio idrico e all’assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito
dal competente Assessorato ai lavori pubblici.
Allegato 1 Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque
sotterranee 1 - Autorizzazioni alla ricerca
1.1 - Istanza in carta legale
Listanza, di cui un originale in bollo, deve
essere redatta indicando:
- utilizzo cui è finalizzata la ricerca;
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di
ricerca delle acque sotterranee;
- estensione dellarea interessata dal progetto
irriguo.
Tutti gli atti, in duplice copia, devono essere
firmati in originale dalla ditta richiedente (istanza) e da tecnici abilitati
per legge (atti tecnici) ognuno per le proprie competenze.
1.2 - Atti di proprietà o titoli
equipollenti
Allistanza devono essere allegati, in unica
copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.
In caso di associazioni, cooperative comunioni o
consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo
regolamento di distribuzione dellacqua da emanare.
I suddetti atti costitutivi, di comunioni
irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria
dellistanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In
tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sullistanza.
1.3 - Relazione tecnica
La relazione dovrà essere redatta fornendo:
- notizie generali allazienda interessata del
progetto riportato al fabbisogno, idrico espresso in 1/sec e mc/anno, correlato
al futuro utilizzo delle acque;
- previsioni di progetto relative alla
costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della
ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m.), la
profondità che si prevede di raggiungere;
- motivazioni che impediscono
lapprovvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti
cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a
quella interessata dalla nuova ricerca.
Per ricerche di acqua da effettuare su siti
ricadenti in comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa datto
rilasciata dal Consorzio, competente per territorio, relativa alla compatibilità
della ricerca con il funzionamento del sistema irriguo esistente.
- In particolare, per le diverse tipologie
dutenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, ecc., dovranno essere
indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e
fabbisogni idrici connessi.
Per gli insediamenti turistico-residenziali
dovranno essere allegate le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie,
nonché atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.
Per uso antincendio si dovrà indicare la capacità
delle riserve idriche e indicazione della portata desercizio necessaria a
garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del
verificarsi dellevento.
1.4 - Planimetria aziendale
Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso
allintera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a unarea di
rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di
eseguire la ricerca dacqua. Nellelaborato grafico devono essere evidenziati i
contorni dellazienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti
anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella
oggetto di ricerca e lubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto
intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.
1.5 - Foglio corografico I.G.M.- (intero)
scala 1:25000
Nellelaborato grafico devono essere evidenziati
i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito
previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e lindicazione
dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare,
1.6 - Atti integrativi
In fase distruttoria, gli Uffici del Genio
Civile competenti per territorio, in presenza di:
- particolari situazioni geomorfologiche della
zona interessata dalla ricerca;
- particolari situazioni a carico della falda
idrica interessata
- particolari situazioni di profondità da
raggiungere;
- esistenza di altri pozzi nelle immediate
vicinanze del sito oggetto della ricerca dacqua;
potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica
con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde
idriche.
2 - Concessione alla estrazione ed utilizzo
delle acque
2.1 - Istanza in carta legale
Listanza, di cui un originale in bollo, deve
essere redatta indicando:
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimenti al provvedimento di autorizzazione
alla ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è
ubicato il pozzo trivellato;
- estensione dellarea interessata dal progetto
irriguo;
- uso per cui si richiede la concessione;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in
l/sec.;
- volumi dacqua da utilizzare espressi in
mc./anno.
Tutti gli atti, in duplice copia, devono essere
firmati in originale dalla ditta richiedente (istanza) e da tecnici abilitati
per legge (atti tecnici) ognuno per le proprie competenze.
2.2 - Atti di proprietà o titoli
equipollenti
Allistanza devono essere allegati, in unica
copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.
In caso di associazioni, cooperative comunioni o
consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo
regolamento di distribuzione dellacqua da emanare.
I suddetti atti costitutivi, di comunioni
irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria
dellistanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In
tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sullistanza.
2.3 - Relazione tecnica
La relazione dovrà essere redatta fornendo:
- leffettiva consistenza dellazienda
interessata dal progetto irriguo, specificando:
- le modalità di impiego delle acque da
utilizzare;
- caratteristiche tecniche del pozzo
realizzato;
- caratteristiche tecniche dellimpianto di
sollevamento;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in
l/sec.
- volumi dacqua da utilizzare espressi in
mc/anno.
2.4 - Planimetria aziendale
Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso
allintera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a unarea di
rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di
eseguire la ricerca dacqua. Nellelaborato grafico devono essere evidenziati i
contorni dellazienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti
anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella
oggetto di ricerca e lubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto
intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.
2.5 - Foglio corografico I.G.M.- (intero)
scala 1:25000
Nellelaborato grafico devono essere evidenziati
i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito
previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e lindicazione
dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.
2.6 - Relazione idrogeologica
La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra
laltro:
- la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante
il corso della perforazione;
- i risultati, a trivellazione ultimata, della
prova di portata eseguita almeno su tre gradini, nonché quanto previsto al punto
B5 Sez. L del D.M. 11 marzo 1988.
2.7 - Certificato di analisi chimica e
batteriologica
Il certificato deve essere rilasciato per
campioni dacqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del
laboratorio analizzante.
Il richiedente può fare riferimento a documenti
già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dacqua.
3 - Presa datto per la ricerca di acque per
uso domestico
3.1 - Comunicazione
La comunicazione, in carta semplice, deve essere
redatta indicando:
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di
ricerca delle acque sotterranee; la tipologia delluso domestico con
lindicazione dei fabbisogni idrici espressi in mc/anno.
Tutti gli atti devono essere firmati in originale
dalla ditta comunicatrice.
3.2 - Atti di proprietà o titoli
equipollenti
Allistanza devono essere allegati, in unica
copia, gli atti di proprietà del fondo interessato dalla ricerca.
3.3 - Stralcio planimetrico
Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il
sito ove si intende eseguire la ricerca.
3.4 - Foglio corografico I.G.M. - (intero)
scala 1:25000
Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il
sito ove si intende eseguire la ricerca.
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