Legge Regionale 14 dicembre 2015, n. 35 Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia
CAPO I Assestamento
del bilancio di previsione per l’anno 2015
Art. 1Residui
attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 2015 approvato con legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione), sono
rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 approvato con legge
regionale 5 agosto 2015, n. 26 (Rendiconto generale della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2014).
Art. 2Residui attivi e passivi risultanti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno, n.118 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 2015 approvato con l.r. 53/2014, sono ulteriormente rideterminati e
aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento
straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586, successivamente
integrata con deliberazione 8 ottobre 2015, n. 1739, e
modificata con deliberazione 23 novembre 2015, n. 2051,
adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 novembre
2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso
all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni). A seguito delle operazioni
di riaccertamento straordinario dei residui di cui innanzi, emerge per
l’esercizio 2015 un disavanzo tecnico pari ad euro 122.322.080,48 da coprirsi
secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2051/2015 si è provveduto
ad accantonare al fondo anticipazioni di liquidità, da utilizzarsi secondo le
previsioni dell’articolo 1, comma 9, del d.l 179/2015, l’importo delle
anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali),
acquisite negli esercizi 2013 e 2014, al netto delle quote già rimborsate e a
rideterminare, conseguentemente, il risultato di amministrazione disponibile.
L’ammontare dei residui attivi e passivi rideterminati a seguito del
riaccertamento straordinario sono rappresentati nell’allegato 1 alla presente
legge.
Art. 3Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente 1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2014, già iscritto
in via presuntiva per euro 5.120.668.595,69 nella parte entrata del bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 approvato con l.r.
53/2014, è rideterminato in euro 4.845.880.307,54 a seguito della
approvazione del rendiconto 2014 approvato con l.r.
26/2015. A seguito della approvazione della deliberazione di Giunta
regionale 6 agosto 2015, n. 1586 di riaccertamento straordinario dei residui e
successive modificazioni e integrazioni, il risultato di amministrazione
dell’esercizio 2014 è rideterminato, alla data del 1° gennaio 2015, in euro
2.629.139.278,24, le quote vincolate del risultato di amministrazione in euro
2.147.019.584,00 e le quote accantonate in euro 988.456.807,25 conseguendone un
risultato di amministrazione disponibile negativo per euro 506.337.113,01.
Art. 4Stato di previsione delle entrate 1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2015 sono
introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1 alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla
previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla
previsione di cassa.
Art. 5Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2015
sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1 alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di
previsione delle spese risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla
previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla
previsione di cassa
CAPO II Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 6Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale 1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2015 al Servizio
sanitario regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo
sanitario nazionale è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2015, nell’ambito della Unità Previsionale di Base (U.P.B.)
05.08.01, il capitolo 771015 denominato “Risorse aggiuntive correnti per l’anno
2015 a favore del SSR”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza
e cassa, di euro 60 milioni.
Art. 7Misure in favore dell’alta formazione musicale 1. Nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione e al fine di
favorire il diritto allo studio, limitare il fenomeno della migrazione passiva,
salvaguardare l’offerta di alta formazione musicale sul territorio, è assegnato
per l’anno 2015 un contributo straordinario di euro 1 milione da destinare, in
accordo con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e con
la Provincia di Taranto, al cofinanziamento delle spese relative al personale
docente di ruolo dell’Istituto superiore di studi musicali “G. Paisiello” di
Taranto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio
regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B.
04.04.02, il capitolo 911045, denominato “Contributo straordinario in favore
dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto per il cofinanziamento delle spese
relative al personale docente di ruolo” ed è assegnata la relativa dotazione
finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa.
3.
L’utilizzo del contributo regionale da parte dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” di
Taranto è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi
l’efficacia dell’intervento, al termine di ciascun anno accademico di
riferimento.
Art. 8Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e
modifiche all’articolo
32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18
“2 bis. Gli studenti che intendono avvalersi della
contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l’Università e presso un
istituto superiore di studi musicali e coreutici aventi sede legale nella
Regione Puglia, secondo le modalità organizzative previste dal decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 settembre 2011
(Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la
contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le università e presso gli
istituti superiori di studi musicali e coreutici), sono tenuti al pagamento
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario una sola volta
per ciascun anno accademico”.
Art. 9Restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari dei fondi
trasferiti ai sensi dell’articolo
54 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 1. Per dare piena attuazione alle finalità e ai principi
previsti dall’ articolo
1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria)
attraverso opportuni studi e interventi per la tutela della fauna selvatica, le
restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari all’esito
delle rendicontazioni per l’utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione ai sensi
dell’ articolo
54 della l.r. 27/1998, sono imputate, nell’ambito della U.P.B. 03.04.01, al
capitolo di entrata 3065095, denominato “Restituzioni fondi trasferiti alle
Province/Città metropolitana ex art.
54 legge regionale 27/1998, collegato ai capitoli di spesa 841035 e 841030”,
codice classificazione del E.3.05.02.03.002, con uno stanziamento per
l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 350
mila, collegato ai capitoli di spesa di cui agli articoli 10 e 11 al fine di
essere utilizzati per gli interventi mirati all’attuazione della legge stessa.
2. Gli introiti confluiti sul capitolo di entrata di cui al comma 1 sono
destinati per il 10 per cento alle spese necessarie per la redazione del piano
faunistico-venatorio e per il 90 per cento all’attuazione degli interventi
previsti dalla l .r.
27/1998.
Art. 10Attività propedeutiche alla redazione del Piano faunistico-venatorio regionale
quinquennale 1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 10 e 14 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio), la Regione si dota del Piano faunistico venatorio
regionale quinquennale, nonché del relativo regolamento d’attuazione.
2. Per sostenere le spese necessarie all’espletamento della
valutazione ambientale strategica, nel rispetto della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della normativa nazionale di
recepimento e, in particolare, dell’articolo 4, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’U.P.B. 01.02.01, il capitolo
841035, denominato “Interventi in attuazione delle finalità previste dalla legge
regionale n. 27/1998 e della pianificazione faunistico-venatoria -
prestazioni professionali e specialistiche”, con una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di euro 35 mila, codice di classificazione:
U.16-2-1-3-2-10, collegato al capitolo di entrata 3065095 nella misura del 10
per cento e, comunque, entro la misura delle entrate accertate.
Art. 11Attuazione degli interventi in materia faunistico-venatoria previsti dalla l.r.
27/1998 1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità sancite dall’ articolo
1 della l.r. 27/1998 e condurre gli interventi mirati al conseguimento dei
risultati previsti dalle norme di settore regionali, nazionali e comunitarie, è
istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015,
nell’ambito dell’U.P.B. 01.02.01, il capitolo di spesa 841030, denominato
“Interventi in attuazione delle finalità previste dalla l.r.
27/1998 e della pianificazione faunistico-venatoria svolti in regime di
convenzione con l’università”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 315 mila, codice di
classificazione: U.16-2-1-4-1-2, collegato al capitolo di entrata 3065095 nella
misura del 90 per cento e comunque entro la misura delle entrate accertate.
Art. 12Interventi per il trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’ articolo
4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18 1. Per evitare l’interruzione del pubblico servizio e garantire la regolare
prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale per l’anno in
corso, tenuto conto delle disposizioni attuative del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità
con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario), sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
U.P.B. 03.05.02, i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo 552100, denominato “Fondo Regionale Trasporti -
Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9 d.lgs. 422/97) - Compensazione minore
trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini
di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 2.107.255,46;
b) capitolo 552110, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei
servizi ferroviari (art. 8 d.lgs. 422/97) - Compensazione minore trasferimento
ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza
e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 7.810.539,69; c) capitolo
552115, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di
trasporto automobilistico regionale - Compensazione minore trasferimento ex DPCM
11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
per l’esercizio finanziario 2015 di euro 1.520.141,56; d) capitolo 552120,
denominato “Esercizio dei servizi marittimi ed aerei - Compensazione minore
trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini
di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 215.213,98;
e) capitolo 552125, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei
servizi di trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti alle Province e
alla Città Metropolitana - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo
2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per
l’esercizio finanziario 2015 di euro 3.186.400,53; f) capitolo 552130,
denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto
pubblico locale - Trasferimenti correnti ai Comuni - Compensazione minore
trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini
di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 4.352.208,45. 1-bis . Le somme di cui al comma 1 sono erogate, in favore degli enti locali, proporzionalmente ai trasferimenti per l’esercizio dei servizi minimi e, in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, proporzionalmente ai corrispettivi per l’esercizio dei servizi svolti nel 2015. Sono fatti salvi gli eventuali recuperi, conseguenti alle decurtazioni operate dallo Stato, da definire in coerenza con le previsioni dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come integrato e modificato dal comma 301 dall’articolo 1della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) .(1)
2. Per garantire l’integrale copertura dei corrispettivi
contrattualmente previsti per i servizi ferroviari regionali, sono istituiti nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.05.02, i seguenti
capitoli di spesa:
a) capitolo 552135, denominato “Fondo Regionale Trasporti -
Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9 d.lgs. 422/97) - Risorse proprie”, con
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio
finanziario 2015 di euro 429.532,08; b) capitolo 552140, denominato “Fondo
Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 8 d.lgs. 422/97) -
Risorse proprie” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e
cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 9.171.980,19.
3. L’ articolo
4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina
del trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente: “Art. 4
(Ripartizione delle risorse) 1. La Regione costituisce annualmente nel
proprio bilancio un Fondo regionale trasporti (F.R.T.), destinato all’esercizio
e agli investimenti nel settore del T.P.R.L., alimentato dalle risorse del Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto
pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito
con l’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
così come sostituito dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013) e da risorse proprie. 2. Il Fondo regionale
trasporti è così articolato:
a) interventi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, finanziato
con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie sulla
base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 5 della presente
legge; b) interventi per l’esercizio dei servizi ferroviari, articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), finanziato
con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie; c)
interventi per l’esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse
proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui
all’articolo 10 del d.lgs. 422/1997; d) interventi per gli investimenti
finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie; e) interventi a
compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio
sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse
regionali.
3. La Giunta regionale, a decorrere dal 2016, provvede
annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti
con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione
consiliare competente, su proposta dell’Assessore alle infrastrutture e mobilità
e di concerto con l’Assessore al bilancio, tenendo conto delle previsioni
dell’articolo 16-bis del d.l. 95/2012, come inserito in sede di conversione
dalla l. 135/2012, e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 301,
della l. 228/2012 e del DPCM 11 marzo 2013.
4. Le risorse in favore
degli enti locali regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il
trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria
del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono,
da conguagliare, successivamente, all’approvazione del bilancio regionale. Gli
enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi
di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e
incrementate delle proprie“.
Art. 13Autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. 1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), per
garantire autonomia gestionale e indipendenza al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza della Regione Puglia, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 00.06.01, sono istituiti i seguenti
capitoli di spesa:
a) capitolo 814015, denominato “Spese per gli adempimenti in
materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per formazione e aggiornamento
professionale del personale”, con dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 2 mila; b)
capitolo 814016, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di
anticorruzione e trasparenza. Spese per l’acquisto di libri, periodici, riviste,
raccolte di giurisprudenza e legislative, ovvero per l’accesso e la
consultazione di banche dati”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 3 mila; c)
capitolo 814017, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di
anticorruzione e trasparenza. Spese per pubblicazioni del RPC e TR e
rilegatura”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
per l’esercizio finanziario 2015 di euro 5 mila.
Art. 14Modifiche all’ articolo
40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7
“2 bis. Previa contrattazione decentrata, una quota delle
risorse destinate al Comitato è assegnata al fondo per il trattamento accessorio
del personale dipendente, per l’incentivazione del personale regionale
incaricato di prestazioni di supporto tecnico e organizzativo del Comitato
medesimo”.
Art. 15Programma residenze teatrali pugliesi 1. Per dare piena attuazione all’accordo di programma quadro approvato con
deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2015, n. 993 e sottoscritto in
data 23 giugno 2015, e consentire la realizzazione del programma di attività
della rete delle residenze teatrali pugliesi “Teatri abitati”, annualità 2015,
così come rimodulato di intesa con gli aderenti nell’ambito della Commissione
cultura della Conferenza Stato-regioni, è istituito nel bilancio regionale
autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 04.03.01, il
capitolo 811019, denominato “Quota di cofinanziamento Regione - Accordo di
programma quadro - Teatri abitati - annualità 2015”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e in
cassa, di euro 60 mila.
Art. 16Attività di chiusura del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 -
2013 1. Per consentire il completamento delle operazione legate
all’attuazione del programma Operativo FEP 2007 - 2013, regolamento CE
1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e, in particolare, giungere
alla liquidazione degli impegni di bilancio pendenti, secondo le indicazioni
contenute nella decisione della Commissione del 6 ottobre 2015, di modifica
della decisione C(2013)4879 relativa all’approvazione degli orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del
fondo europeo per la pesca (2007/2013), mediante il pagamento del saldo finale
di tutte le operazioni in essere, sono istituiti nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito U.P.B. 01.02.02., i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo 115006, denominato “Attività di chiusura e
certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 -
2013 - collaborazioni, studi e consulenze” - codice di classificazione:
U.16-3-1-3-2-10, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015,
in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila; b) capitolo 115007,
denominato “Attività di chiusura e certificazione relative al Programma
Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013 - retribuzioni in denaro” - con
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 17Entrate e spese afferenti l’attività dell’Ufficiale rogante 1. Con riferimento ai contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e
alle scritture private autenticate relativi ad affidamenti di appalti pubblici,
per consentire la registrazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (Semplificazione in
materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di
adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma
134, lettere f) e g), della l. 23 dicembre 1996, n. 662) e di assolvere agli
obblighi fiscali attinenti l’imposta di registro e di bollo secondo le modalità
definite dai decreti di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’U.P.B. 08.03.01, il capitolo di
spesa 3416, denominato “Rogazione Contratti. Spese per l’assolvimento degli
oneri fiscali da parte dell’Ufficiale Rogante, collegato al capitolo di entrata
1018050”.
2. E’ altresì istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito dell’U.P.B. 01.01.21, il capitolo di entrata 1018050, denominato
“Rogazione Contratti - oneri fiscali, collegato al capitolo di spesa 3416”, per
effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia, inerenti gli oneri
di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria dei capitoli di cui ai
commi 1 e 2, per l’esercizio 2015 è stabilita, in termini di competenza e cassa,
in euro 15 mila. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è
stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.
Art. 18Disposizioni in materia di cassa economale e modifiche all’articolo
13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e alla legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1
“Art. 13 (Fondo cassa per il Cassiere centrale) 1.
All’inizio di ogni trimestre, con deliberazione di Giunta regionale che ne
determina anche l’importo, è assegnato, mediante mandati emessi su appositi
capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere
centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi dell’articolo
4, lettere a) e b) e relative alle forniture di beni e servizi di cui
all’articolo 2.
2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa
autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente competente, per le
spese ordinate ai sensi della lettera b), comma 4, dell’articolo 4, sino al
limite massimo di euro 5 mila.
3. Con le stesse modalità di cui al comma
2, previa dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di
regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o
fruizione del servizio per motivi d’ufficio e nell’esclusivo interesse
dell’amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti
di ammontare, le spese per acquisti o pagamenti una tantum di qualsiasi natura o
che comunque si esauriscano nel corso del singolo esercizio finanziario. Sono
incluse le spese per acquisti di beni effettuati tramite centrali di acquisto,
quando il periodo di esecuzione sia limitato al singolo esercizio finanziario.
Sono altresì corrisposti dal Cassiere centrale i rimborsi di missione.
4. L’acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo
di euro 516,46 è effettuato con provvedimento dell’Assessore previo visto di
congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanze
rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore
alla cultura e dall’Assessore al provveditorato economato.
5. I
rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di
riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento
dell’anticipazione e sottoposti all’esame di approvazione della Giunta
regionale.
6. L’approvazione del rendiconto da parte della Giunta
regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento
ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere
centrale.
7. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diviene
definitivo a esecutività del provvedimento di cui sopra”.
Art. 19Disposizioni per il sostegno alle attività concertistiche delle istituzioni
concertistico orchestrali 1. Per assicurare la continuità delle attività concertistiche delle istituzioni
concertistico orchestrali (ICO) è assegnato al Teatro pubblico pugliese (TPP) un
contributo straordinario di euro 350 mila. A tal fine è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 4.1.1, il capitolo di spesa n.
813096, denominato “Contributo straordinario con destinazione vincolata al TPP
in favore delle ICO riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo”, e comunque a favore delle attività concertistico
orchestrali, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in
termini di competenza e cassa, di euro 350 mila.
2. Il Teatro pubblico
pugliese utilizza le somme di cui al comma 1 per la distribuzione di concerti
concertistico-sinfonici in tutto il territorio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
allegato
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