Legge Regionale 31 gennaio 1990, n. 5
Interventi straordinari per il ripianamento delle passivita' pregresse degli enti fieristici strumentali di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25.
Art. 1Finalita
1. Gli Enti fieristici
autonomi dichiarati << Enti strumentali >> dalla LR 4/ 5/ 1985, n.
25 possono usufruire, in aggiunta ai contributi straordinari di cui alla LR 6-
6- 1980, n. 63, di interventi regionali finalizzati al ripianamento delle
passivita pregresse e, comunque, nel limite massimo dell apposito stanziamento
annuale di bilancio.
2. Le passivita di
cui al comma precedente devono essere contabilizzate evidenziando la situazione
debitoria al 31 Dicembre 1988 nonche il relativo piano di
ammortamento.
3. A tale fine, gli
Enti fieristici di cui al primo comma del presente articolo devono presentare,
entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore
della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e
del conto consuntivo dell ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato
dal Consiglio di Amministrazione.