Anno 1990
Numero 5
Data 31/01/1990
Abrogato No
Materia Fiere e mercati;
Note
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Legge Regionale 31 gennaio 1990, n. 5

Interventi straordinari per il ripianamento delle passivita' pregresse degli enti fieristici strumentali di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25.(1) 


(1) Abrogata dalla l.r. . 27 febbraio 1995, n. 7.  art. 19,


Art. 1

Finalita(2) 


[1. Gli Enti fieristici autonomi dichiarati Enti strumentali dalla LR 4/ 5/ 1985, n. 25 possono usufruire, in aggiunta ai contributi straordinari di cui alla LR 6- 6- 1980, n. 63, di interventi regionali finalizzati al ripianamento delle passivita pregresse e, comunque, nel limite massimo dell apposito stanziamento annuale di bilancio.

2. Le passivita di cui al comma precedente devono essere contabilizzate evidenziando la situazione debitoria al 31 Dicembre 1988 nonche il relativo piano di ammortamento.

3. A tale fine, gli Enti fieristici di cui al primo comma del presente articolo devono presentare, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e del conto consuntivo dell ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.]



(2) Abrogata dalla l.r. . 27 febbraio 1995, n. 7.  art. 19,


Art. 2

(3) 


[1. All onere finanziario per l attuazione della presente legge, previsto per l esercizio 1989 in Lire cinquecento milioni, si fa fronte, in termini di competenza e  cassa, con lo stanziamento del Cap. 0352020 Interventi straordinari per il ripianamento delle passivita pregresse degli enti fieristici del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1989.

2. Per gli anni successivi, l onere finanziario sara definito in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.]



(3) Abrogata dalla l.r. . 27 febbraio 1995, n. 7.  art. 19,