Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 53 Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi
per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA
ad alta, media e bassa intensità assistenziale
Art. 1Principi 1. Al fine di semplificare e rendere agevole l’accesso di persone non
autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di
prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari, è
istituita, ai sensi della presente legge, un’unica tipologia di struttura non
ospedaliera, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti
non autosufficienti, per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero
delle funzioni residue e di aggravamento del danno.
Art. 2Classificazione 1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo
seguente:
a) alta intensità assistenziale;
b) media intensità assistenziale;
c) bassa intensità assistenziale.
2. I moduli o nuclei che compongono la RSA possono avere diversa intensità
assistenziale, nel rispetto dei diversi standard di personale e di prestazioni
da rendere all’utente.
3. Nell’ambito della RSA possono coesistere nuclei dedicati per anziani non
autosufficienti e nuclei dedicati a soggetti affetti da demenza.
Art. 3Tipologia di utenza 1. La RSA ad alta intensità assistenziale, salvo quanto già previsto da
altre specifiche norme:
a) eroga prestazioni in nuclei specializzati (Unità di cure residenziali
intensive) a pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti intensivi,
essenziali per il supporto alle funzioni vitali attraverso ventilazione
meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta, trattamenti
anche specialistici ad alto impegno per tipologie di utenti, pazienti con gravi
insufficienze respiratorie, pazienti affetti da malattie neurodegenerative
progressive, soggetti a responsività limitata o patologie similari;
b) è finalizzata a fornire all’utente ospitalità, prestazioni sanitarie,
assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di
prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei
confronti di soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui
limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma
e le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero
o nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
2. Nelle RSA ad alta intensità assistenziale sono ospitate:
a) persone non più in età evolutiva o ultra sessantaquattrenni portatrici
di alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, che hanno superato la
fase acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato
trattamento terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che
abbisognano di trattamenti terapeutici protratti nel tempo e per i quali non
possano prevedersi ulteriori percorsi anche individualizzati di cura al fine
del trattamento delle relative patologie, o al recupero funzionale, o al
mantenimento delle capacità acquisite, e non eleggibili in regime di ricovero
ospedaliero o presso centri di riabilitazione ex articolo 26, I. 833/1978, o
qualsivoglia altra struttura specializzata nel trattamento anche di una fra le
più patologie da cui affetto;
b) persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative che non
necessitano di assistenza
ospedaliera, ivi compresi soggetti affetti da patologie psico-geriatriche
(demenza senile).
3. La RSA a media intensità assistenziale eroga prevalentemente servizi
socioassistenziali a persone anziane, in età superiore ai sessantaquattro anni,
con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che
non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto
grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e
socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in
grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non
possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e
non possono essere assistite a domicilio. La RSA a media intensità
assistenziale non può ospitare persone con età inferiore a sessantaquattro
anni, ancorché diversamente abili gravi, fatta eccezione per persone affette da
demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno
raggiunto l’età dei sessantaquattro anni.
4. La RSA a bassa intensità assistenziale eroga, prevalentemente, servizi
socioassistenziali a persone anziane, con età superiore ai sessantaquattro
anni, con lievi deficit psicofisici, che richiedono prevalentemente interventi
di tipo assistenziale a causa di patologie non in fase acuta, che per la
situazione ambientale e familiare non possono essere assistite a domicilio. Si
tratta, comunque, di anziani con lievi non autosufficienze anche causate da
deficit cognitivi lievi o moderati o moderati disturbi del comportamento o
dell’umore.
5. La Giunta regionale, tramite apposito regolamento, fermi restando i
posti letto già contrattualizzati con il Servizio sanitario regionale (SSR),
stabilisce il fabbisogno regionale anche per i posti letto dell’RSA da
contrattualizzare di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e definisce, tramite le
procedure di concertazione indicate all’articolo 6, il modello organizzativo
previsto all’articolo 2.
6. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5, si
applicano, fino a nuove determinazioni della Giunta regionale, le tariffe e le
quote di compartecipazione del SSR vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. I direttori delle aziende sanitarie locali (ASL) definiscono i
contenziosi pendenti sulle quote di compartecipazione del SSR, previa
acquisizione del parere legale sulla convenienza della transazione e a
condizione che risulti accantonata nel fondo rischi del bilancio la relativa
copertura finanziaria.
Art. 4Gestione diretta 1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2016,
n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 -2018 della
Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per
un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota sanitaria da parte dell’assistito, al fine di
garantire al massimo il principio della libera scelta.
2. La Giunta regionale, tramite specifico regolamento, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto
al comma 1, nel rispetto delle procedure relative alla realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento
previste dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private).
Art. 5Cure domiciliari per soggetti non autosufficienti 1. Il domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Qualora la ASL non riesca a soddisfare, per il tramite del personale proprio o in convenzione, il fabbisogno di cure domiciliari in favore di soggetti non autosufficienti, può stipulare accordi contrattuali anche con le RSA attraverso procedure di evidenza pubbliche, che devono essere autorizzate e accreditate per l’erogazione di prestazioni di cure domiciliari, nel rispetto del fabbisogno stabilito da regolamento regionale. Il regolamento regionale disciplina le modalità di autorizzazione delle cure domiciliari e le procedure di erogazione.
Art. 6Tariffe 1. La tariffa da corrispondere ai soggetti gestori di RSA è stabilita con
provvedimento amministrativo della Giunta regionale e anch’essa articolata in
tre diverse fasce, corrispondenti alla alta, alla media e alla bassa intensità
assistenziale. Per particolari patologie (es. morbo d’Alzheimer) è prevista una
specifica tariffa, anche di tipo articolato, così da avere in debito conto le
diverse fasi della malattia.
2. Al fine di evitare la dimissione di un utente le cui condizioni di
salute siano mutate rispetto al momento dell’ingresso in struttura è consentita
la sua permanenza nella stessa, a condizione che la struttura adegui le proprie
prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d’intensità
assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la nuova tariffa
corrispondente.
Art. 7Regolamento regionale 1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta specifico regolamento, che prevede:
a) il riconoscimento degli standard strutturali, organizzativi e
funzionali, nonché requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e
ogni altra indicazione opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui
alla presente legge e alla formazione continua del personale addetto, in
coordinamento con la normativa vigente, previsti dalle precedenti normative in
materia di RSA, Residenza socio sanitaria assistenziale (RSSA) e Residenza sociale
di assistenza e accoglienza (RSAA) e la rispondenza tra gli stessi e,
rispettivamente: RSA ad alta, a media e a bassa intensità assistenziale;
b) la presa d’atto della presente legge nonché le modalità per ogni
soggetto interessato dalle precedenti disposizioni nel più breve tempo
possibile, utili a ridenominare e/o riclassificare ogni struttura, ferma
l’efficacia di ogni precedente atto o provvedimento, comunque collegato e/o
connesso ad autorizzazioni al funzionamento o di presentazione di richiesta di titolo
abilitativo alla realizzazione;
c) la rideterminazione di tariffe differenziate per le RSA ad alta, media e
bassa intensità assistenziale, nonché di differenti tariffe per patologia;
d) la possibilità che l’utente, al mutare delle proprie condizioni di
salute, non sia obbligato alla dimissione per il trasferimento in altra RSA più
rispondente ma possa permanere nella struttura ospitante a condizione che la
stessa adegui le sue prestazioni alla diversa fascia d’intensità assistenziale
e ne riceva la diversa tariffa;
e) la rideterminazione del fabbisogno regionale di posti letto di RSA, per
le tipologie previste dall’articolo 3, da rivedere ogni quinquennio;
f) le modalità attuative di quanto previsto dall’articolo 4;
g) la preclusione, in detto quinquennio, di stipulare accordi contrattuali
tra ASL e RSA al di fuori del fabbisogno regionale stabilito.
Art. 8Consultazione 1. Il dialogo, il confronto, la consultazione e ogni altra manifestazione
di interesse, in quanto produttiva di collaborazione, tra Regione Puglia e
associazioni di categoria, le strutture anche singolarmente intese, nonché le
associazioni che rappresentano interessi collettivi, diffusi, o sociali anche
di singola materia, sono previsti e tutelati dalla presente legge, e quindi
aperti a tutti coloro che dimostrino attraverso idonea documentazione, di
tutelare gli interessi di un numero di persone almeno pari a sessanta. A tal
fine, è istituto un apposito elenco, collegato alla presente legge, al quale
chiunque vi abbia interesse e disponga dei necessari requisiti può richiedere
di essere, e può presentare osservazioni, o suggerimenti. Ai fini della tutela
del lavoro, in ogni sua forma, la Regione Puglia, nel rispetto della
Costituzione e delle norme in materia, convoca ogni triennio, di propria
iniziativa quanto su richiesta di almeno due distinte rappresentanze sindacali
regionali dei lavoratori, o in alternativa almeno tre rappresentanze sindacali
aziendali facendo riferimento anche a diverse strutture in territorio
regionale, un tavolo di studio finalizzato all’aggiornamento della
contrattazione collettiva di categoria. Al tavolo saranno convocate altresì le
associazioni maggiormente rappresentative degli interessi delle strutture, o,
in mancanza, rappresentanti delle stesse, le quali avranno altresì possibilità
di nominare per la rappresentanza collettiva delle proprie esigenze anche uno o
più delegati. Ai lavori saranno invitati a rendere pareri e osservazioni anche
le associazioni rappresentative degli interessi dell’utenza, come individuate
nel presente articolo.
2. E’ inoltre dovuta, per il perseguimento degli obiettivi della presente
legge, la concertazione tra Regione Puglia e confederazioni delle
organizzazioni sindacali.
Art. 9Norma finanziaria 1. Dalla presente legge non scaturiscono oneri finanziari a carico del
bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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