Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 53 Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi
per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA
ad alta, media e bassa intensità assistenziale
Art. 1Principi 1. Al fine di semplificare e rendere agevole l’accesso di persone non
autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di
prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari, è
istituita, ai sensi della presente legge, un’unica tipologia di struttura non
ospedaliera, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti
non autosufficienti, per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero
delle funzioni residue e di aggravamento del danno.
Art. 2Classificazione 1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo
seguente:
a) alta intensità assistenziale;
b) media intensità assistenziale;
[c) bassa intensità assistenziale.](1)
2. I moduli o nuclei che compongono la RSA possono avere diversa intensità
assistenziale, nel rispetto dei diversi standard di personale e di prestazioni
da rendere all’utente.
3. Nell’ambito della RSA possono coesistere nuclei dedicati per anziani non
autosufficienti e nuclei dedicati a soggetti affetti da demenza.
Art. 3Tipologia di utenza 1.
La RSA ad alta intensità assistenziale, salvo quanto già previsto da altre
specifiche norme:
a)
eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non
autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e
sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità
assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti,
erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo
medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente
protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica,
fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di
cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502), educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La
durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è
fissata in base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica
valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla
Giunta regionale. I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a
carico integrale del servizio sanitario regionale; (2)
b)
è finalizzata a fornire all’utente ospitalità, prestazioni sanitarie,
assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di
prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei
confronti di soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui
limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma e
le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o
nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale).
2.
Nelle RSA ad alta intensità assistenziale sono ospitate:
a)
persone non più in età evolutiva o ultra sessantaquattrenni portatrici di
alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, che hanno superato la fase
acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento
terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che abbisognano di
trattamenti terapeutici protratti nel tempo e per i quali non possano prevedersi
ulteriori percorsi anche individualizzati di cura al fine del trattamento delle
relative patologie, o al recupero funzionale, o al mantenimento delle capacità
acquisite, e non eleggibili in regime di ricovero ospedaliero o presso centri di
riabilitazione ex articolo 26, I. 833/1978, o qualsivoglia altra struttura
specializzata nel trattamento anche di una fra le più patologie da cui
affetto;
b)
persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative che non
necessitano di assistenza
ospedaliera,
ivi compresi soggetti affetti da patologie psico-geriatriche (demenza
senile).
3.
La RSA a media intensità assistenziale eroga, prevalentemente:
a) trattamenti di lungoassistenza, recupero e
mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le
cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da
prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di
ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici,
assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e
dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del d.p.c.m. del 12 gennaio
2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di
continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I
trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del
servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa
giornaliera. (3)
[4.
La RSA a bassa intensità assistenziale eroga, prevalentemente, servizi
socioassistenziali a persone anziane, con età superiore ai sessantaquattro anni,
con lievi deficit psicofisici, che richiedono prevalentemente interventi di tipo
assistenziale a causa di patologie non in fase acuta, che per la situazione
ambientale e familiare non possono essere assistite a domicilio. Si tratta,
comunque, di anziani con lievi non autosufficienze anche causate da deficit
cognitivi lievi o moderati o moderati disturbi del comportamento o dell’umore.] (4)
5.
La Giunta regionale, tramite apposito regolamento, fermi restando i posti letto
già contrattualizzati con il Servizio sanitario regionale (SSR), stabilisce il
fabbisogno regionale anche per i posti letto dell’RSA da contrattualizzare di
cui ai commi 1, 2, e 3, (5) e definisce, tramite le
procedure di concertazione indicate all’articolo 6, il modello organizzativo
previsto all’articolo 2.
6.
Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, e 5, si applicano, fino a nuove determinazioni della Giunta
regionale, le tariffe e le quote di compartecipazione del SSR vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.(6)
7.
I direttori delle aziende sanitarie locali (ASL) definiscono i contenziosi
pendenti sulle quote di compartecipazione del SSR, previa acquisizione del
parere legale sulla convenienza della transazione e a condizione che risulti
accantonata nel fondo rischi del bilancio la relativa copertura
finanziaria.
(2) Lettera sostituita dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett. a).(3) Comma sostituito dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett. b).(4) Comma abrogato dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett. c).(5) Parole sostituite dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett. d).(6) Parole sostituite dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett. e).
Art. 4Gestione diretta(7)
1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai
sensi dell’articolo 4
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà
tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione
diretta della quota dell’assistito, al fine di garantire al massimo il principio
della libera scelta.
2. Per gestione diretta s’intende l’utilizzo di un
tagliando (voucher) rilasciato dalle unità valutative distrettuali delle ASL
(UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione
multidimensionale.
3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato, esclusivamente, per
i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a
carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate
dalla presente legge.
4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di
nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista dalla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
Art. 5Cure domiciliari per soggetti non autosufficienti 1. Il domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Qualora la ASL non riesca a soddisfare, per il tramite del personale proprio o in convenzione, il fabbisogno di cure domiciliari in favore di soggetti non autosufficienti, può stipulare accordi contrattuali anche con le RSA attraverso procedure di evidenza pubbliche, che devono essere autorizzate e accreditate per l’erogazione di prestazioni di cure domiciliari, nel rispetto del fabbisogno stabilito da regolamento regionale. Il regolamento regionale disciplina le modalità di autorizzazione delle cure domiciliari e le procedure di erogazione.
Art. 6Tariffe 1.
La tariffa da corrispondere ai soggetti gestori di RSA è stabilita con
provvedimento amministrativo della Giunta regionale e anch’essa articolata
in due (8) diverse fasce, corrispondenti alla alta, alla
media e [alla bassa] (9) intensità
assistenziale. Per particolari patologie (es. morbo d’Alzheimer) è prevista una
specifica tariffa, anche di tipo articolato, così da avere in debito conto le
diverse fasi della malattia.
2.
Al fine di evitare la dimissione di un utente le cui condizioni di salute siano
mutate rispetto al momento dell’ingresso in struttura è consentita la sua
permanenza nella stessa, a condizione che la struttura adegui le proprie
prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d’intensità
assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la nuova tariffa
corrispondente.
(8) Parola sostituita dalla l.r.
18/2018, art.4,
comma 1, lett. a).(9) Parole soppresse dalla l.r.
18/2018, art.4,
comma 1, lett. b).
Art. 7Regolamento regionale 1.
Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale adotta specifico regolamento, che
prevede:
a)
il riconoscimento degli standard strutturali, organizzativi e funzionali, nonché
requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e ogni altra indicazione
opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui alla presente legge e
alla formazione continua del personale addetto, in coordinamento con la
normativa vigente, previsti dalle precedenti normative in materia di RSA,
Residenza socio sanitaria assistenziale (RSSA) [e Residenza sociale di
assistenza e accoglienza (RSAA)] (10) e la
rispondenza tra gli stessi e, rispettivamente: RSA ad alta e (11) a media [e a bassa] (12) intensità assistenziale;
b)
la presa d’atto della presente legge nonché le modalità per ogni soggetto
interessato dalle precedenti disposizioni nel più breve tempo possibile, utili a
ridenominare e/o riclassificare ogni struttura, ferma l’efficacia di ogni
precedente atto o provvedimento, comunque collegato e/o connesso ad
autorizzazioni al funzionamento o di presentazione di richiesta di titolo
abilitativo alla realizzazione;
c)
la rideterminazione di tariffe differenziate per le RSA ad alta e (•) media [e bassa ] (•) intensità
assistenziale, nonché di differenti tariffe per patologia;
d)
la possibilità che l’utente, al mutare delle proprie condizioni di salute, non
sia obbligato alla dimissione per il trasferimento in altra RSA più rispondente
ma possa permanere nella struttura ospitante a condizione che la stessa adegui
le sue prestazioni alla diversa fascia d’intensità assistenziale e ne riceva la
diversa tariffa;
e)
la rideterminazione del fabbisogno regionale di posti letto di RSA, per le
tipologie previste dall’articolo 3, da rivedere ogni
quinquennio;
f)
le modalità attuative di quanto previsto dall’articolo 4;
g)
la preclusione, in detto quinquennio, di stipulare accordi contrattuali tra ASL
e RSA al di fuori del fabbisogno regionale stabilito.
(•) Parole soppresse dalla l.r.
18/2018, art.5,
comma 1, lett. b).(•) Virgola sostituita dalla congiunzione e dalla l.r.
18/2018, art. 5,
comma 1, lett. b).(10) Parole soppresse dalla l.r.
18/2018, art.5,
comma 1, lett. a).(11) Virgola sostituita dalla congiunzione e dalla l.r.
18/2018, art. 5,
comma 1, lett. a).(12) Parole soppresse dalla l.r.
18/2018, art.5,
comma 1, lett. a).
Art. 7 bis Norma transitoria finale (13) 1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.
4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia), autorizzate all’assistenza di persone anziane in età superiore ai
sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni
dall’emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere
qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario
continuano a esercitare l’attività mantenendo l’autorizzazione amministrativa in
atto.
Art. 8Consultazione 1. Il dialogo, il confronto, la consultazione e ogni altra manifestazione
di interesse, in quanto produttiva di collaborazione, tra Regione Puglia e
associazioni di categoria, le strutture anche singolarmente intese, nonché le
associazioni che rappresentano interessi collettivi, diffusi, o sociali anche
di singola materia, sono previsti e tutelati dalla presente legge, e quindi
aperti a tutti coloro che dimostrino attraverso idonea documentazione, di
tutelare gli interessi di un numero di persone almeno pari a sessanta. A tal
fine, è istituto un apposito elenco, collegato alla presente legge, al quale
chiunque vi abbia interesse e disponga dei necessari requisiti può richiedere
di essere, e può presentare osservazioni, o suggerimenti. Ai fini della tutela
del lavoro, in ogni sua forma, la Regione Puglia, nel rispetto della
Costituzione e delle norme in materia, convoca ogni triennio, di propria
iniziativa quanto su richiesta di almeno due distinte rappresentanze sindacali
regionali dei lavoratori, o in alternativa almeno tre rappresentanze sindacali
aziendali facendo riferimento anche a diverse strutture in territorio
regionale, un tavolo di studio finalizzato all’aggiornamento della
contrattazione collettiva di categoria. Al tavolo saranno convocate altresì le
associazioni maggiormente rappresentative degli interessi delle strutture, o,
in mancanza, rappresentanti delle stesse, le quali avranno altresì possibilità
di nominare per la rappresentanza collettiva delle proprie esigenze anche uno o
più delegati. Ai lavori saranno invitati a rendere pareri e osservazioni anche
le associazioni rappresentative degli interessi dell’utenza, come individuate
nel presente articolo.
2. E’ inoltre dovuta, per il perseguimento degli obiettivi della presente
legge, la concertazione tra Regione Puglia e confederazioni delle
organizzazioni sindacali.
Art. 9Norma finanziaria 1. Dalla presente legge non scaturiscono oneri finanziari a carico del
bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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