Legge Regionale 9 febbraio 2018, n. 1

 Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco.



Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale, e quali strumenti di sviluppo dell’immagine turistica regionale, idonei a sviluppare la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà nazionali, europee e mondiali, anche al fine di favorire:
 
a) la ricerca storica, culturale, la diffusione e la conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche di carattere storico e folkloristico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
c) la promozione dei centri storici, sedi delle manifestazioni;
d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l’organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
e) l’aggregazione e la coesione sociale;
f) il coinvolgimento, la partecipazione del mondo della scuola e lo stimolo dell’apprendimento scolastico



Art. 2

Elementi e caratteristiche dei rituali festivi legati al fuoco


1. Ai fini delle presenti disposizioni, sono rituali festivi legati al fuoco:
 
a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrati sulla unicità del fuoco, come elemento identitario, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
 
b) le celebrazioni che ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e della identità regionale, che evidenziano la centralità del rituale del fuoco, caratterizzate da particolare valore storico, religioso e culturale, strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo la periodicità che le contraddistingue, da almeno venti anni.
 



Art. 3

Istituzione registro dei rituali festivi legati al fuoco


1. È istituito il registro dei rituali festivi legati al fuoco che si svolgono sul territorio regionale della Puglia, alla cui tenuta provvede la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo.
 



Art. 4

Promozione dei rituali festivi legati al fuoco


1. I rituali festivi legati al fuoco iscritti al registro di cui all’articolo 3, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo “PUGLIA” utilizzato dalla Regione Puglia per la comunicazione turistica. Per tali rituali, la Regione nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nelle leggi del bilancio, concede contributi per concorrere alla loro organizzazione privilegiando le iniziative dirette a realizzare:
 
a) circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale;
b) celebrazioni e rappresentazioni che coinvolgano città italiane ed europee con le loro tradizioni e culture, favorendo la promozione turistica dei rispettivi territori.
 



Art. 5

Regolamento


1. La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute.
 



Art. 6

Norma finanziaria


1. Per le finalità di cui all’articolo 4, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, secondo le previsioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017).



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.