Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17 Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.R.
12/05/2004, n. 7 ““Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.R.
12/05/2004, n. 7 “ “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla
L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1511
del 10/09/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1Disciplina transitoria L’art. 10 è così sostituito:
1. Ai sensi dell’art. 5,
comma 7 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero
nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,
ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento
possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020,
salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo
stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata
dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del
presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti
strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo.
2. I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai
Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R.
n. 8/2004 e della L.R.
n. 9/2017,anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza
di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di
cui all’art. 5,comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui
l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in
capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di
cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale
forma in deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.
3. I legali rappresentanti degli studi odontoiatrici
autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5,comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza
di conferma dell’autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente
competente come studi odontoiatrici ai sensi del sopracitato articolo entro il
termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B
del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione all’esercizio di
cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili
nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite
in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1
lett. a) del presente provvedimento. Nelle ipo¬tesi in cui i legali
rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P. abbiano
presentato, anteriormente alla data di entrata in del R.R. n. 5/2020, istanza di
autorizzazione all’esercizio al Comune ter-ritorialmente competente, tali
strutture sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l’aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’eserci¬zio, nelle ipotesi
previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. Qualora il
Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti
strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all’Allegato 2B, fatta salva
la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del
presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all’art. 14
(Sanzioni) della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
5. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale che contiene
l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo
spazio aggiuntivo o il locale se-parato da utilizzare per la decontaminazione,
pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere
inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i
requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra
della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 “Strutture che
erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 5
febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata in
vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di
appar¬tenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al
soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di
apertura dello studio di cui all’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in
possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del pre¬sente
regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla quale
trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
1B del pre-sente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso
strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e
poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per
il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno
9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per
la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi
medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano
stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa
(colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione
B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del
Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3).
6. La mancata presentazione dell’istanza di cui ai commi 2 e
3 entro i termini previsti dal presente re¬golamento è da intendersi quale
ipotesi di rinuncia all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9,
comma 4, lett. c) della L.R.
n. 9/2017 comportante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio che è
dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito provvedimento. In
ogni caso, a far data dal 31/12/2020 è vietata l’erogazione delle prestazioni
previste nell’Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in possesso del
mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non abbiano
presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione all’esercizio quali
studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente.
7. I legali rappresentanti delle strutture accreditate di cui
ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale
l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio di cui ai
sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio, i legali
rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente
Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell’accreditamento
istituzionale, allegan-dovi il propedeutico provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio.
8. Gli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e gli studi
odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi in cui siano
stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A
del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate
prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione
dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente
regolamento e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al
Comune territorialmente competente dell’istanza di autorizzazione alla
realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici
previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune
territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per
trasforma-zione ai sensi dell’art. 7
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di
compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente
autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali
rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente
Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
9. Nei casi in cui l’autorizzazione comunale rilasciata agli
ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi odontoiatrici di cui al
comma 3 del presente articolo escluda l’erogazione di prestazioni ricomprese
nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture de quibus possono
erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e
2A del presente regolamento, previo rilascio del provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio come studi
odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in regime di
accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A, previo
rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedi-mento di
aggiornamento dell’accreditamento istituzionale.
10. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi
odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici
di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. devono essere distinti da quelli de¬dicati ad attività
specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive
titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di
controllo e vigilanza. Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo
immobile dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio
specialistico, salvo che non sia possibile sepa-rare fisicamente gli ambienti
afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi
di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e
della L.R.
n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 9/2017 e di studi odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi
dell’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R.
n. 5/2020, sia stata presentata istanza di autorizzazione all’esercizio è
consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse
dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività
amministrativa, sala d’atte-sa e servizi igienici, qualora i predetti spazi
risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planime¬trie in
allegato all’istanza di autorizzazione all’esercizio.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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