Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17 Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.R.
12/05/2004, n. 7 ““Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.R.
12/05/2004, n. 7 “ “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla
L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1511
del 10/09/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1Disciplina transitoria L’art. 10 è così sostituito: 1. Ai sensi dell’art. 5,
comma 7 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero
nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,
ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento
possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020,
salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo
stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata
dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del
presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti
strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo. 2. I legali rappresentanti
delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi
della L.R.
n. 8/2004 e della L.R.
n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza
di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di
cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui
l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in
capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di
cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale
forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo
restando l’obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro
e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo
del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è
presente la struttura odontoiatrica. Le forme societarie dovranno essere
autorizzate secondo la tipologia prevista dal presente regolamento. (1) 3. I legali rappresentanti degli
studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 come modificata dalla L.R.
n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai
sensi del sopracitato articolo entro il termine del 30/09/2021, allegandovi
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi
in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata
rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le
strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere
gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente
provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di conferma
dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali
variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della
provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Nelle ipotesi in cui i
legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P.,
anteriormente alla data di entrata in vigore delR.R.
n. 5/2020 abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio al
Comune territorialmente competente ovvero abbiano ottenuto il parere preventivo
favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente,
tali strutture sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando il possesso
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato
2B del presente regolamento.” (2) 4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l’aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’eserci¬zio, nelle ipotesi
previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. Qualora il
Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti
strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all’Allegato 2B, fatta salva
la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del
presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all’art. 14
(Sanzioni) della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. 5. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale che contiene
l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo
spazio aggiuntivo o il locale se-parato da utilizzare per la decontaminazione,
pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere
inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i
requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra
della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 “Strutture che
erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 5
febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata in
vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di
appar¬tenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al
soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di
apertura dello studio di cui all’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in
possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del pre¬sente
regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla quale
trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
1B del pre-sente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso
strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e
poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per
il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno
9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per
la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi
medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano
stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa
(colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione
B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del
Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3). 6. La mancata presentazione dell’istanza di cui ai commi 2 e
3 entro i termini previsti dal presente re¬golamento è da intendersi quale
ipotesi di rinuncia all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9,
comma 4, lett. c) della L.R.
n. 9/2017 comportante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio che è
dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito provvedimento. In
ogni caso, a far data dal 31/12/2020 è vietata l’erogazione delle prestazioni
previste nell’Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in possesso del
mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non abbiano
presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione all’esercizio quali
studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente. 7. I legali rappresentanti delle strutture accreditate di cui
ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale
l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio di cui ai
sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio, i legali
rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente
Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell’accreditamento
istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di
aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio. [8. Gli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e gli
studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi in cui
siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato
3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate
prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione
dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B
del presente regolamento e presentazione da parte dei relativi legali
rappresentanti al Comune territorialmente competente dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in strutture di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune
territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per
trasforma-zione ai sensi dell’art. 7
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di
compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente
autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali
rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente
Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.
8
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. ] (3) [9. Nei casi in cui l’autorizzazione comunale rilasciata
agli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi odontoiatrici di
cui al comma 3 del presente articolo escluda l’erogazione di prestazioni
ricomprese nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture de quibus
possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese negli
Allegati 1A e 2A del presente regolamento, previo rilascio del provvedimento
comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio come studi
odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora
accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono
erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati
1A e 2A, previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del
provvedi-mento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale. ] (4)
10. Gli ambienti dedicati ad attività
degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi
odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. devono essere
distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono
essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative
responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non è
ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio
odontoiatrico di cui all’art. 5,, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio di cui
all’art. 5,, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o
un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia possibile separare
fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione
degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi
della L.R.
n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 , anteriormente alla modifica
di cui alla L.R.
n. 65/2017, e di studi odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi
dell’art. 5,, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. è consentito
mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati
per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche
diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad
accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici.
Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata presentata istanza di autorizzazione
all’esercizio o parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della
ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi
dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi
igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto
con le relative planimetrie già allegate all’istanza di autorizzazione
all’esercizio o al parere preventivo
alla realizzazione. Nell’ipotesi di studi odontoiatrici ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per i quali è stato
già rilasciato il nulla osta, è consentito mantenere la condivisione degli spazi
con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R.
n. 5/2020, sia stata comunicata l’apertura dello studio oppure sia stato rilasciato parere preventivo
favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, è
consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse
dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività
amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici, qualora i predetti spazi
risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planimetrie in
allegato all’istanza di autorizzazione all’esercizio. (5)
(1) Comma sostituito dal R.R.
6/2021 art. 1,
comma 1. (2) Comma sostituito dal R.R.
6/2021 art. 1, comma 2. (3) Comma abrogato dal R.R.
6/2021 art. 5,
comma 1. (4) Comma abrogato dal R.R.
6/2021 art. 5, comma 2. (5) Comma sostituito dal R.R.
6/2021 art. 1, comma 3.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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