Anno 2020
Numero 17
Data 21/09/2020
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Questo regolamento è da intendersi come modifica all'art. 10 del   R.R. n.  5/2020
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Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17

Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 ““Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale  N° 1511 del 10/09/2020 di adozione del Regolamento;


EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 




Art. 1

Disciplina transitoria 


L’art. 10 è così sostituito:

1.   Ai sensi dell’art. 5, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,  comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo.
2.   I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Le forme societarie dovranno essere autorizzate secondo la tipologia prevista dal presente regolamento. (1) 
3.    I legali rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5,  comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017  come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai sensi del sopracitato articolo entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di conferma dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Nelle ipotesi in cui i legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., anteriormente alla data di entrata in vigore delR.R. n. 5/2020 abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente competente ovvero abbiano ottenuto il parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, tali strutture sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento.”  (2) 
4.  Ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’eserci¬zio, nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. Qualora il Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all’Allegato 2B, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all’art. 14 (Sanzioni) della L.R. n. 9/2017  e s.m.i.. 
5.  In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale se-parato da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di appar¬tenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di apertura dello studio di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del pre¬sente regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla quale trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato 1B del pre-sente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3).
6.   La mancata presentazione dell’istanza di cui ai commi 2 e 3 entro i termini previsti dal presente re¬golamento è da intendersi quale ipotesi di rinuncia all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017  comportante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio che è dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito provvedimento. In ogni caso, a far data dal 31/12/2020 è vietata l’erogazione delle prestazioni previste nell’Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in possesso del
mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non abbiano presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente.  
7.   I legali rappresentanti delle strutture accreditate di cui ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell’accreditamento istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio. 
[8.   Gli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e gli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi in cui siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,  comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017  e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al Comune territorialmente competente dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,  comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per trasforma-zione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017  e s.m.i.. ] (3) 
[9.   Nei casi in cui l’autorizzazione comunale rilasciata agli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo escluda l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture de quibus possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A del presente regolamento, previo rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art.  5,  comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017  e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A, previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedi-mento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale. ] (4) 

10.   Gli ambienti dedicati ad attività degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017  e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5,, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio di cui all’art. 5,, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 , anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e di studi odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5,,  comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017  e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata presentata istanza di autorizzazione all’esercizio o parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planimetrie già allegate all’istanza di autorizzazione all’esercizio o al  parere preventivo alla realizzazione. Nell’ipotesi di studi odontoiatrici ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017  e s.m.i. per i quali è stato già rilasciato il nulla osta, è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata comunicata l’apertura dello studio  oppure sia stato rilasciato parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planimetrie in allegato all’istanza di autorizzazione all’esercizio. (5) 


(1) Comma sostituito dal R.R. 6/2021 art. 1, comma 1.
(2) Comma sostituito dal R.R. 6/2021 art. 1, comma 2.
(3) Comma abrogato dal R.R. 6/2021 art. 5, comma 1.
(4) Comma abrogato dal R.R. 6/2021 art. 5, comma 2.
(5) Comma sostituito dal R.R. 6/2021 art. 1, comma 3.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.