Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali; VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1541 del
30/09/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 11. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
ambientali e per il prelievo venatorio).
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio
regionale 2018/2023 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.
100 del 04.08.2021 e ne ha la stessa validità temporale.
Art. 21. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la
pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale
regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale
concorrono, ai sensi dell’art. 7,
comma 3 della legge
regionale n. 59/2017, anche quelle aree protette già istituite da leggi
statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano
faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7,
comma 6 della L.R.
n. 59 del 20.12.2017.
Art. 31. E’ fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e
riportati nelle Premesse (Relazione generale) del Piano faunistico-venatorio
regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere
dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP e non oltre sessanta
giorni dalla stessa.
2. La Regione con il predetto Piano
faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano
con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa
regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58
L.R.
59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano
faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti
a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire
nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già
esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge
regionale n. 59/2017.
Art. 41. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7 la costituzione e la gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinate dal Regolamento
Regionale n. 5/2021.2. Al fine di consentire l’imminente inizio della
stagione 2021/2022 i nuovi ATC previsti nel Piano faunisticovenatorio 2018/2023
decorreranno dal 10 febbraio 2022. Entro tale data il competente Assessorato
adotta le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 15
del Regolamento
Regionale n. 5/2021. per consentire la nomina dei Comitati di Gestione dei
nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti.
Art. 51. Dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio regionale sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia decorrono i termini per la presentazione della
richiesta motivata di cui all’art. 7,
comma 11 della L.R.
n. 59 del 20 dicembre 2017 da parte di proprietari o conduttori di fondi su
cui si intenda vietare l’esercizio dell’attività venatoria.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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