Anno 2021
Numero 10
Data 07/10/2021
Abrogato No
Materia Ambiente - Caccia e Pesca;
Note
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Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10

Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1541 del 30/09/2021 di adozione del Regolamento;
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO



Art. 1


1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio).
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 04.08.2021 e ne ha la stessa validità temporale.



Art. 2


1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 della L.R. n. 59 del 20.12.2017.



Art. 3


1. E’ fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nelle Premesse (Relazione generale) del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP e non oltre sessanta giorni dalla stessa.

2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58 L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017.



Art. 4


1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinate dal Regolamento Regionale n. 5/2021.
2. Al fine di consentire l’imminente inizio della stagione 2021/2022 i nuovi ATC previsti nel Piano faunisticovenatorio 2018/2023 decorreranno dal 10 febbraio 2022. Entro tale data il competente Assessorato adotta le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021. per consentire la nomina dei Comitati di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti.



Art. 5


1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia decorrono i termini per la presentazione della richiesta motivata di cui all’art. 7, comma 11 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 da parte di proprietari o conduttori di fondi su cui si intenda vietare l’esercizio
dell’attività venatoria.
2. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 17 “Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2009/2014”.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.