Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali; VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1541 del
30/09/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1(1) [1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
ambientali e per il prelievo venatorio).
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio
regionale 2018/2023 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.
100 del 04.08.2021 e ne ha la stessa validità temporale.]
(1) Regolamento abrogato dall' art. 5, comma 1 del R.R. n. 3/2024.
Art. 2(2) [1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la
pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale
regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale
concorrono, ai sensi dell’art. 7,
comma 3 della legge
regionale n. 59/2017, anche quelle aree protette già istituite da leggi
statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano
faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7,
comma 6 della L.R.
n. 59 del 20.12.2017.]
(2) Regolamento abrogato dall' art. 5, comma 1 del R.R. n. 3/2024
Art. 3(3) [1. E’ fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e
riportati nelle Premesse (Relazione generale) del Piano faunistico-venatorio
regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere
dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP e non oltre sessanta
giorni dalla stessa.
2. La Regione con il predetto Piano
faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano
con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa
regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58
L.R.
59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano
faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti
a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire
nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già
esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge
regionale n. 59/2017.]
(3) Regolamento abrogato dall' art. 5, comma 1 del R.R. n. 3/2024
Art. 4(4) [1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7 la costituzione e la gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinate dal Regolamento
Regionale n. 5/2021. 2. Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione venatoria 2023/2024, nelle more
dell’approvazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2024-2029, i nuovi ATC previsti dal Piano
Faunistico-Venatorio 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021 e rettificato, con rinnovata
approvazione, con DGR n. 2054 del 06 dicembre 2021, nonché con DGR n. 1362 del 10 ottobre 2022,
decorrono dal 15 febbraio 2024. La struttura regionale competente adotta le necessarie iniziative e i
provvedimenti di competenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale
n. 5/2021 per consentire la nomina dei Comitati di Gestione degli ATC previsti dal Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023.(5) ]
(4) Regolamento abrogato dall' art. 5, comma 1 del R.R. n. 3/2024 (5) Comma già sostituito dal R.R. 2/2022, art.1, comma 1, è stato nuovamente sostituito dal R.R. n. 6/2023, art. 1, comma 1.
Art. 5(6) [1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio regionale sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia decorrono i termini per la presentazione della
richiesta motivata di cui all’art. 7,
comma 11 della L.R.
n. 59 del 20 dicembre 2017 da parte di proprietari o conduttori di fondi su
cui si intenda vietare l’esercizio dell’attività venatoria.
(6) Regolamento abrogato dall' art. 5, comma 1 del R.R. n. 3/2024
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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