Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 L’attività pascoliva
sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto‐Legge n.
3267/1923.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
Il seguente Regolamento:
Capo I Norme generali
Art. 1Finalità e oggetto
1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la
gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale
della Regione Puglia, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.
3267/1923, in attuazione della L.R.
n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l). A tal fine disciplina:
a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio
del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni
sottoposti a vincolo in applicazione degli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre
1923 n. 3267; b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del
patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato
“Demanio forestale regionale”).
2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in
materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all’attività
pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico.
Art. 2Disciplina del pascolo nel bosco 1. Il pascolo nel bosco è consentito purchè non ne
comprometta la conservazione e la rinnovazione.
2. Nelle fustaie e cedui
coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio della regione Puglia
l’esercizio del pascolo è consentito:
a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia
raggiunto l’altezza di m. 1,5; b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo
che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3; c. per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;(1) d. per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre;(2) d-bis. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l’anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall’articolo 6.(3)
3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza
di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente
autorizzate dagli Enti competenti.
[4. Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 2), in funzione dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere.] (4)
(1) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022 , art.1, comma1. (2) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022 , art.1, comma1. (3) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022, art. 1, comma 2. (4) Comma soppresso dal R.R. n. 6/2022, art.1, comma 3.
Art. 3Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi 1. L’esercizio del pascolo sui terreni pascolivi è consentito:
a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30
novembre b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al
31 ottobre. b-bis. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;(5) b-ter. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre;(6) b-quater. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l’anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall’articolo 6.(7)
[2. Resta salva la facoltà del competenze Servizio della
Regione Puglia di autorizzare l’esercizio del pascolo anche in periodi diversi
da quelli stabiliti al co.1), in relazione alle reali disponibilità di risorse
foraggere.](8)
3. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi
solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti
contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudende
preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
(5) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022 , art. 2, comma 1. (6) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022 , art. 2, comma 1. (7) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022 , art. 2, comma 1. (8) Comma soppresso dal R.R. n. 6/2022, art.2, comma 2.
Art. 4Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e
SIC-ZPS 1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C.
(Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete
Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.
2. Sono fatte
salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti
specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d’intesa
con il competente Servizio della Regione Puglia.
Art. 5Disciplina del pascolo delle capre 1. In applicazione dell’art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle
capre:
a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli
aventi funzioni protettiva; b. è escluso nei boschi di nuova formazione in
rinnovazione e allo stadio di novellame; c. è escluso nei boschi situati sui
terreni mobili e quelli in forte pendenza.
2. Il competente Servizio della Regione Puglia può
eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei
boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre
vengano avviate senza sosta al pascolo per la viabilità e la sentieristica stabilite nell’autorizzazione stessa. (9)
(9) Parole sostituite dal R.R. n. 6/2022, art. 3, comma 1.
Art. 6Divieti e limiti al pascolo 1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo, il transito o
l’immissione sono vietati:
a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei
boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi; b. agli animali di
ogni specie nei boschi chiusi al pascolo; c. agli animali di ogni specie nei
boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali; d. agli
animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua
rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in
quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati
esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione
Puglia competente può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la
durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni
di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al
pascolo è vietata:
a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame
eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a
scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale,
costipamento e sentieramento. Il competente Servizio della Regione Puglia
può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico
massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo; b.
sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre)
anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e
consentire la ripresa del manto vegetale.
Art. 7Personale addetto alla custodia del bestiame 1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore
a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.
2. Ad
ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame
grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquantacento)
capi di bestiame minuto (ovino o suino).
Capo II Autorizzazione
Art. 8Comunicazione al pascolo(•) 1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni di proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi titolo è esercitato a seguito di apposita comunicazione effettuata alla competente Struttura della Regione Puglia. 2. La comunicazione alla attività pascoliva, può essere inoltrata per l’intero anno solare alla competente Struttura Regionale. Qualora i terreni interessino superfici ricadenti in aree naturali protette il richiedente è tenuto a comunicarlo anche all’Ente di Gestione. 3. L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, può essere esercitato dal giorno successivo alla acquisizione della comunicazione da parte della competente Struttura Regionale. Qualora i terreni siano di proprietà Demaniale Regionale il beneficiario deve possedere i requisiti di cui al comma 2, articolo 10 del presente Regolamento. 4. L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà privata, condotti a qualsiasi titolo, è consentito ai soggetti che detengono gli animali iscritti alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.). 5. Per i casi di cui all’art. 5, comma 2 e art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento, la competente struttura regionale rilascia apposita autorizzazione a seguito di presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato ed il procedimento di autorizzazione al pascolo si conclude entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza. Tale autorizzazione ha validità annuale. 6. La comunicazione ha validità triennale.(10) 7. In caso di incendi la comunicazione/autorizzazione decade e l’esercizio del pascolo è vietato. La nuova comunicazione/autorizzazione per l’esercizio del pascolo deve escludere le aree percorse dal fuoco con un buffer di almeno 20 metri.
(•) Articolo modificato dal R.R. n1/2018, art.8 (10) Parola alfanumerica sostituita dal R.R. n. 6/2022, art. 4, comma 1.
Capo III Concessione sui terreni del demanio forestale regionale
Art. 9Concessione al pascolo sul demanio forestale regionale(•) 1.Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione. 2. L’istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è inoltrata all’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito A.R.I.F.) che rilascia il provvedimento di concessione entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui al successivo comma 3), e del parere dall’Ente di gestione delle aree naturali protette se dovuto. 3. L’ARIF entro il 15 aprile di ogni anno propone il programma dell’attività pascoliva nel demanio Forestale Regionale alle competenti strutture regionali. Detto programma è oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente struttura regionale. 4. L’A.R.I.F. trasmette, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale, copia del provvedimento alle competenti strutture della Regione Puglia. 5. Le istanze di concessione al pascolo devono essere presentate all’ARIF entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le concessioni saranno rilasciate dall’ARIF in funzione degli UBA detenuti dall’allevatore. La validità della concessione è annuale.
(•) Articolo modificato dal R.R. n.1/2018.
Art. 10Requisiti(•) 1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.
2. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:
a) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche confinanti alle aree richieste in concessione;
b) essere in possesso di concessioni al pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.
Il suddetto titolo preferenziale può essere esercitato per un massimo di quattro volte consecutive.
Dopo il quarto anno il titolo preferenziale decade ed è sostituito dal possesso del requisito di “giovane allevatore insediato”.
3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito su zone limitate, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione a seguito di apposita autorizzazione.
(•) Articolo modificato dal R.R. n. 1/2018.
Art. 11Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale (•) 1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al netto dell’I.V.A., stabilito per l’anno 2018 adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente: a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 2,80 euro/mese; b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,20 euro/mese; c. per ogni ovino e caprino 0,70 euro/mese; d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 2,20 euro/mese; e. per ogni suino 0,70 euro/mese. 2. L’importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell’anno precedente.
(•) Artico modificato dal R.R. 1/2018.
Capo IV Carico di bestiame
Art. 12Unità di carico 1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in
U.B.A. ( Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto degli indici di conversione:
a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA b.
per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi ,60 UBA c. per ogni
ovino e caprino 0,15 UBA d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00
UBA e. per ogni suino 0,30 UBA
Art. 13Carichi di bestiame ammissibili (•) 1. Il carico di bestiame ammissibile per per superficie pascoliva è stabilito in
ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di
conversione di seguito riportati:
a. pascolo 1 UBA ogni 0,5 Ha di superficie/anno;(11) b. bosco 1 UBA ogni 1,5 Ha di superficie/anno.(12) c. pascolo arborato 1 UBA
ogni 3 Ha di superficie/anno d. bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all’art. 10, co.3).Il carico di bestiame nel bosco può essere aumentato previa dimostrazione di specifica compatibilità attraverso la presentazione di una relazione tecnica agronomica-forestale con riferimento ai caratteri botanici, vegetazionale. Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari. 3. Le strade e i viottoli di
campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a
pascolo. 4. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di
concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad
eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.
(•) Articolo modificato dal R.R. n. 1/2018. (11) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022, art. 5, comma 1. (12) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022, art. 5, comma 1.
Capo V Divieti, controlli e sanzioni
Art. 14Divieti (•) 1. E’ vietato: a) subconcedere il diritto di concessione; b) effettuare l’esercizio del pascolo in modo difforme rispetto a quanto comunicato o autorizzato o a quanto prescritto dal presente regolamento; c) tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi della normativa regionale vigente sui tagli boschivi; d) immettere nelle aree comunicate e/o autorizzate un numero di capi superiore rispetto a quanto comunicato e/o autorizzato.
(•) articolo modificato dal R.R. 1/2018.
Art. 15Revoca dell’esercizio del pascolo(•) 1. Si procede alla revoca dell’esercizio del pascolo per:
a) subconcessione; b) violazione delle norme in materia di
incendi; c) più di due infrazioni nell’arco della durata
dell’autorizzazione.
[2.Intervenuta la revoca non si potrà procedere all’esercizio del pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.] (13)
(•) Articolo modificato dal R.R. n. 1/2018. (13) Comma soppresso dal R.R. n. 6/2022. art. 6, comma 1.
Art. 16Controlli (•) 1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni
sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché dalla struttura regionale di vigilanza ambientale.
(•) Articolo Modificato dal R.R. n. 1/2018
Art. 17Sanzioni 1. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in
specifiche disposizioni nazionali e regionali.
Capo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 18Norme transitorie e finali 1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle
disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la
conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela
dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
2. I Comuni
che intendono disciplinare l’attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi
titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano propri
regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia.
Art. 19Modulistica Le istanze di autorizzazione e concessione dovranno essere presentate sulla base di apposita modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale.
Art. 20Abrogazione 1. Il Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia” è abrogato.
ALLEGATO ALLEGATO
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
|