Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 L’attività pascoliva
sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto‐Legge n.
3267/1923. 
   IL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
  EMANA 
  
  Il seguente Regolamento: 
 
 
  
  Capo I Norme generali (1)  
 
 (1) Regolamento abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 44, comma 2, lett. d).
  
  Art. 1Finalità e oggetto (•)  
  
 1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la 
gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale 
della Regione Puglia, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 
3267/1923, in attuazione della L.R. 
n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l).  A tal fine disciplina: 
  
a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio 
del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni 
sottoposti a vincolo in applicazione degli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre 
1923 n. 3267;  b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del 
patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato 
“Demanio forestale regionale”). 
   
 2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in 
materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all’attività 
pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a 
vincolo idrogeologico.
 
 
 
 
  Art. 2Disciplina del pascolo nel bosco     1. Il pascolo nel bosco è consentito purchè non ne 
comprometta la conservazione e la rinnovazione. 
  2. Nelle fustaie e cedui 
coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio della regione Puglia 
l’esercizio del pascolo è consentito: 
  
a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia 
raggiunto l’altezza di m. 1,5;  b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo 
che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3;  c.  per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;(2)  d. per il pascolo di bestiame in transumanza fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre;(3)  d-bis. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l’anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall’articolo 6.(4)    
 3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza 
di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente 
autorizzate dagli Enti competenti.
  [4. Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 2), in funzione dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere.] (5) 
 
 
 
 
 (2) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022 , art.1, comma1. (3) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022 , art.1, comma1. (4) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022, art. 1, comma 2. (5) Comma soppresso dal R.R. n. 6/2022, art.1, comma 3.
  
  Art. 3Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi    1. L’esercizio del pascolo sui terreni pascolivi è consentito: 
a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 
novembre   b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 
31 ottobre.  b-bis. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine di 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;(6)  b-ter. per il pascolo di bestiame in transumanza, fino ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal  1° aprile al 31 ottobre;(7)  b-quater. il pascolo di bestiame stanziale è permesso durante tutto l’anno, salvi i divieti e i limiti stabiliti dall’articolo 6.(8)    
 [2. Resta salva la facoltà del competenze Servizio della 
Regione Puglia di autorizzare l’esercizio del pascolo anche in periodi diversi 
da quelli stabiliti al co.1), in relazione alle reali disponibilità di risorse 
foraggere.](9) 
  3. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi 
solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti 
contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudende 
preventivamente autorizzate dagli Enti competenti. 
 
 
 
 (6) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022 , art. 2, comma 1. (7) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022 , art. 2, comma 1. (8) Lettera aggiunta dal R.R. n. 6/2022 , art. 2, comma 1. (9) Comma soppresso dal R.R. n. 6/2022, art.2, comma 2.
  
  Art. 4Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e 
SIC-ZPS    1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. 
(Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete 
Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.  
 
 2. Sono fatte 
salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti 
specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d’intesa 
con il competente Servizio della Regione Puglia.  
 
 
  Art. 5Disciplina del pascolo delle capre    1. In applicazione dell’art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle 
capre: 
  
a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli 
aventi funzioni protettiva;  b. è escluso nei boschi di nuova formazione in 
rinnovazione e allo stadio di novellame;  c. è escluso nei boschi situati sui 
terreni mobili e quelli in forte pendenza. 
   
2. Il competente Servizio della Regione Puglia può 
eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei 
boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre 
vengano avviate senza sosta al pascolo per la viabilità e la sentieristica stabilite nell’autorizzazione stessa.  (10)  
 
 (10) Parole sostituite dal R.R. n. 6/2022, art. 3, comma 1.
  
  Art. 6Divieti e limiti al pascolo    1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo, il transito o 
l’immissione sono vietati: 
  
a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei 
boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;  b. agli animali di 
ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;  c. agli animali di ogni specie nei 
boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;  d. agli 
animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua 
rinnovazione. 
   
 2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in 
quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati 
esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione 
Puglia competente può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la 
durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni 
di riposo. 
  3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al 
pascolo è vietata: 
  
a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame 
eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a 
scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, 
costipamento e sentieramento.  Il competente Servizio della Regione Puglia 
può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico 
massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;  b. 
sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) 
anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e 
consentire la ripresa del manto vegetale.  
 
  Art. 7Personale addetto alla custodia del bestiame    1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore 
a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.  
 2. Ad 
ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame 
grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquantacento) 
capi di bestiame minuto (ovino o suino).  
 
  Capo II Autorizzazione(11)  
 
 (11) Regolamento abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 44, comma 2, lett. d).
  
  Art. 8Comunicazione al pascolo(•)    1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni di proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi titolo è esercitato a seguito di apposita comunicazione effettuata alla competente Struttura della Regione Puglia.   2. La comunicazione alla attività pascoliva, può essere inoltrata per l’intero anno solare alla competente Struttura Regionale. Qualora i terreni interessino superfici ricadenti in aree naturali protette il richiedente è tenuto a comunicarlo anche all’Ente di Gestione.   3. L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, può essere esercitato dal giorno successivo alla acquisizione della comunicazione da parte della competente Struttura Regionale. Qualora i terreni siano di proprietà Demaniale Regionale il beneficiario deve possedere i requisiti di cui al comma 2, articolo 10 del presente Regolamento.   4. L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà privata, condotti a qualsiasi titolo, è consentito ai soggetti che detengono gli animali iscritti alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.).   5. Per i casi di cui all’art. 5, comma 2 e art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento, la competente struttura regionale rilascia apposita autorizzazione a seguito di presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato ed il procedimento di autorizzazione al pascolo si conclude entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza. Tale autorizzazione ha validità annuale.   6. La comunicazione ha validità triennale.(12)    7. In caso di incendi la comunicazione/autorizzazione decade e l’esercizio del pascolo è vietato. La nuova comunicazione/autorizzazione per l’esercizio del pascolo deve escludere le aree percorse dal fuoco con un buffer di almeno 20 metri. 
 
 (•) Articolo modificato dal R.R. n1/2018, art.8 (12) Parola alfanumerica sostituita dal R.R. n. 6/2022, art. 4, comma 1.
  
  Capo III Concessione sui terreni del demanio forestale regionale (13)  
 
 (13) Regolamento abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 44, comma 2, lett. d).
  
  Art. 9Concessione al pascolo sul demanio forestale regionale(•)    1.Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione.   2. L’istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è inoltrata all’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito A.R.I.F.) che rilascia il provvedimento di concessione entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui al successivo comma 3), e del parere dall’Ente di gestione delle aree naturali protette se dovuto.   3. L’ARIF entro il 15 aprile di ogni anno propone il programma dell’attività pascoliva nel demanio Forestale Regionale alle competenti strutture regionali. Detto programma è oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente struttura regionale.   4. L’A.R.I.F. trasmette, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale, copia del provvedimento alle competenti strutture della Regione Puglia.   5. Le istanze di concessione al pascolo devono essere presentate all’ARIF entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le concessioni saranno rilasciate dall’ARIF in funzione degli UBA detenuti dall’allevatore.   La validità della concessione è annuale. 
 
 (•) Articolo modificato dal R.R. n.1/2018.
  
  Art. 10Requisiti(•)    1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.
  
2. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:
 a) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche confinanti alle aree richieste in concessione; 
b) essere in possesso di concessioni al pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.
 
   Il suddetto titolo preferenziale può essere esercitato per un massimo di quattro volte consecutive.
Dopo il quarto anno il titolo preferenziale decade ed è sostituito dal possesso del requisito di “giovane allevatore insediato”.
  
3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito su zone limitate, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione a seguito di apposita autorizzazione. 
 
 (•) Articolo modificato dal R.R. n. 1/2018.
  
  Art. 11Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale (•)    1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al netto dell’I.V.A., stabilito per l’anno 2018 adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente:   a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 2,80 euro/mese; b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,20 euro/mese; c. per ogni ovino e caprino 0,70 euro/mese; d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 2,20 euro/mese; e. per ogni suino 0,70 euro/mese.   2. L’importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell’anno precedente. 
 
 (•) Artico modificato dal R.R. 1/2018.
  
  Capo IV Carico di bestiame (14)  
 
 (14) Regolamento abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 44, comma 2, lett. d).
  
  Art. 12Unità di carico   1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in 
U.B.A. ( Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto degli indici di conversione: 
  
a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA  b. 
per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi ,60 UBA  c. per ogni 
ovino e caprino 0,15 UBA  d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 
UBA  e. per ogni suino 0,30 UBA 
   
 
  Art. 13Carichi di bestiame ammissibili (•)    1. Il carico di bestiame ammissibile per per superficie pascoliva è stabilito in 
ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di 
conversione di seguito riportati: 
  
a. pascolo 1 UBA ogni 0,5 Ha di superficie/anno;(15)  b. bosco 1 UBA ogni 1,5 Ha di superficie/anno.(16)  c. pascolo arborato 1 UBA 
ogni 3 Ha di superficie/anno  d. bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno 
   
 2.  Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all’art. 10, co.3).Il carico di bestiame nel bosco può essere aumentato previa dimostrazione di specifica compatibilità attraverso la presentazione di una relazione tecnica agronomica-forestale con riferimento ai caratteri botanici, vegetazionale. Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari.  3. Le strade e i viottoli di 
campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a 
pascolo. 
  4. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di 
concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad 
eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità. 
 
 (•) Articolo modificato dal R.R. n. 1/2018. (15) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022, art. 5, comma 1. (16) Lettera sostituita dal R.R. n. 6/2022, art. 5, comma 1.
  
  Capo V Divieti, controlli e sanzioni (17)  
 
 (17) Regolamento abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 44, comma 2, lett. d).
  
  Art. 14Divieti (•)    1. E’ vietato:   a) subconcedere il diritto di concessione; b) effettuare l’esercizio del pascolo in modo difforme rispetto a quanto comunicato o autorizzato o a quanto prescritto dal presente regolamento; c) tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi della normativa regionale vigente sui tagli boschivi; d) immettere nelle aree comunicate e/o autorizzate un numero di capi superiore rispetto a quanto comunicato e/o autorizzato. 
 
 (•) articolo modificato dal R.R. 1/2018.
  
  Art. 15Revoca dell’esercizio del pascolo(•)    1. Si procede alla revoca dell’esercizio del pascolo per: 
a) subconcessione;  b) violazione delle norme in materia di 
incendi;  c) più di due infrazioni nell’arco della durata 
dell’autorizzazione. 
   
 2.Intervenuta la revoca non si potrà procedere all’esercizio del pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.]  (18) 
 
 
 (•) Articolo modificato dal R.R. n. 1/2018. (18) Comma soppresso dal R.R. n. 6/2022. art. 6, comma 1.
  
  Art. 16Controlli (•)    1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni 
sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché dalla struttura regionale di vigilanza ambientale. 
 
 (•) Articolo Modificato dal R.R. n. 1/2018
  
  Art. 17Sanzioni    1. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in 
specifiche disposizioni nazionali e regionali.  
 
  Capo VI Disposizioni transitorie e finali (19)  
 
 (19) Regolamento abrogato dalla l.r.  n.1/2023 art. 44, comma 2, lett. d).
  
  Art. 18Norme transitorie e finali    1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle 
disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la 
conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela 
dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.  
 2. I Comuni 
che intendono disciplinare l’attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi 
titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano propri 
regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia.  
 
  Art. 19Modulistica   Le istanze di autorizzazione e concessione dovranno essere presentate sulla base di apposita modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale.
 
  Art. 20Abrogazione   1. Il Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia” è abrogato.
 
  ALLEGATO ALLEGATO
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento 
della Regione Puglia.  
 
  
                                
                                
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