Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20

Norme generali di governo e uso del territorio.(•) 


(•) Vedi la Circolare n. 1/2005 approvata con DGR n. 1437 /2005, con la quale vengono fornite  Linee interpretative per l’attuazione della presente legge. Vedi anche la l.r. 17/2007 e la Delib.G.R. 10 settembre 2008, n. 1614.(vedasi allegati)


TITOLO 1

Princìpi





Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dellordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.







Art. 2

Princìpi


1. La presente legge assicura il rispetto dei princìpi di:

a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;

b) efficienza e celerità dellazione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;

c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;

d) perequazione. 




TITOLO 2

Soggetti della pianificazione territoriale e urbanistica





Art. 3

Pianificazione del territorio pugliese.


1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli livelli regionale, metropolitano, provinciale e comunale”(1) 

2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni . (2) 

3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio. 



(1) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. a).
(2) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. b).


TITOLO 3

Processo di pianificazione territoriale regionale(3) 




(3) Vedi anche il regolamento regionale n. 16/2006 riportato nel volume II


Art. 4

Documento regionale di assetto generale.


1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio - economiche del territorio.

2. Il D.R.A.G. definisce le linee generali dellassetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante livelli di pianificazione metropolitano, provinciale e comunale.(7) 

3. In particolare, il D.R.A.G. determina  : (4) 

a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dellidentità sociale e culturale della Regione;

b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli “strumenti di pianificazione provinciale, metropolitana e comunale” (8) , nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) di cui allarticolo 15 ; (5) 

c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale  . (6) 



(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2271.(Pubblicata nel B.U. Puglia 11 dicembre 2009, n. 199)
(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007, n. 375(B.U. Puglia 27 aprile 2007, n. 62.), la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n. 120) , la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26(B.U. Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U. Puglia 6 ottobre 2009, n. 155), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1824 (B.U. Puglia 3 novembre 2009, n. 173) e la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2589(B.U. Puglia 18 gennaio 2010, n. 10).
(6) Vedi al riguardo, la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).
(7) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. c).
(8) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. d).


Art. 5

Procedimento di formazione e variazione del D.R.A.G.(9) 


1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dellANCI, dellUPI e dellUNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.


2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.


3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentita la competente Commissione consiliare, adotta lo schema di Documento. (11) 


4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e dellavvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.


5. I Comuni e le Province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


6. I soggetti pubblici di cui allarticolo 3, comma 3, nellambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine previsto dal comma 5.


7. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.


8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del territorio, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 5.


9. Il DRAG è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.


10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

10 bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 4 . (10) (12) 


11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.



(10) Comma inserito dalla l.r. 22/2006, art. 34
(11) Comma così modificato dalla l.r. 24/2004, art. 9
(12) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007, n. 375(B.U. Puglia 27 aprile 2007, n. 62.), la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26 (B.U. Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U. Puglia 6 ottobre 2009, n. 155),  e la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2271, la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2589(B.U. Puglia 18 gennaio 2010, n. 10), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1824(B.U. Puglia 3 novembre 2009, n. 173)  e la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).
(9) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n. 120).


TITOLO 4

Pianificazione territoriale provinciale





Art. 6

Piano territoriale di coordinamento provinciale.


(Piano territoriale di coordinamento provinciale)


1. [Ai sensi dellarticolo 20, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) in conformità e in attuazione del D.R.A.G. del territorio] (13) 


2. Ai sensi dellarticolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume lefficacia di piano di settore nellambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dellambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.


3. In mancanza dellintesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale. (14) 




(13) Comma abrogato dalla l.r.22/2006, art. 38
(14) Vedi anche la l.r.22/2006, art. 39


Art. 7

Procedimento di formazione e variazione del P.T.C.P.


1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.


2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.


3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria della Provincia. Dellavvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.


4. I Comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i termini di cui al comma 4.


6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).  (15) 

7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.


8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.


9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia ha facoltà di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.


10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima convocazione, linutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.


11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della determinazione medesima. Linutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale.


12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero allesito dellinutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.


13. Il PTCP definito ai sensi dei commi precedenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Dellavvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella provincia.


14. Il PTCP acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


15. Le variazioni del PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.



(15) Comma così sostituito dalla l.r.22/2006, art.35.  La l.r. 6/2008, art.20, comma 2  così dispone. “2. Gli articoli 35, 36 e 39 del capo X del titolo II della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), relativi alle disposizioni in materia urbanistica, si intendono integrati dalle disposizioni derivanti dalla presente legge, soprattutto per quel che concerne il riordino delle funzioni amministrative della Regione, degli enti locali e strumentali e delle relative procedure attuative in materia di rischi industriali e tecnologici.”


Art. 7 bis

PTC della Città metropolitana di Bari(••) 


Le disposizioni degli articoli 6 e 7 si applicano anche alla Città Metropolitana di Bari

(••) Articolo aggiunto  dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. g).


TITOLO 5

Pianificazione urbanistica comunale(16) 




(16) Vedi anche la l.r. 22/2006, art. 36


Art. 8

Strumenti della pianificazione urbanistica comunale.


1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.





Art. 9

Contenuti del P.U.G.


1. Il P.U.G. si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali:

a) identificano le linee fondamentali dellassetto dellintero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dellidentità ambientale, storica e culturale dellinsediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;

b) determinano le direttrici di sviluppo dellinsediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

3. Le previsioni programmatiche:

a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in P.U.E., stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;

b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di P.U.E.

4. La redazione di P.U.E. è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero. 




Art. 10

P.U.G. intercomunale.


1. È facoltà dei comuni procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.

2. Con delibere del Consiglio comunale, i comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità delliniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.

3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che intendono procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale. 




Art. 11

Formazione del P.U.G.


1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.

Nei comuni ricadenti allinterno del comprensorio di una Comunità montana, il D.P.P. deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

2. Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e dellavvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione nella provincia o nella città metropolitana di Bari”; (28) 

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dellarticolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale ladozione del P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dellavvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici  . (17) 

5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dellarticolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito  . (18) 

6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte . (19) 

7. Il P.U.G. così adottato viene inviato alla la Giunta regionale o la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano”;  ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale di cui allarticolo 5 del D.Lgs. n. 267/2000  . (20) (29) 

8. la Giunta regionale o la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano”(30) ; si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo . (21) 

9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano provinciale (31)  deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente [con il D.R.A.G.]  o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui allarticolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano sono sostituite dalle seguenti: “il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato, il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato (32) . In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del princìpio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo  . (22)

10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, linutile decorso del quale comporta la definitività delle  delibere regionali e/o provinciali e/o metropolitane; (33)   di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia  . (23) 

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o della Giunta provinciale e/o del Consiglio metropolitano;  (34)  entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. Linutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale  . (24) 

12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale e/o del Consiglio metropolitano;  (35)  di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero allesito dellinutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11 . (25) 

13. Il P.U.G., formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12  . (26) 

14. Il Comune dà avviso dellavvenuta formazione del P.U.G. mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale  . (27) 

 



(•) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 34, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22 
(17) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(18) (12) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(19) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(20)  Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(21) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(22) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(23) Vedi anche l'art.36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(24) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(25) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(26) Vedi anche l'art. 36,  L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(27) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(28) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. i).
(29) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. j).
(30) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. k).
(31) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. l).
(32) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. l).
(33) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. m).
(34) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. n).
(35) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. o).


Art. 12

Variazione del P.U.G.


1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dallarticolo 11.


2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica compatibilità regionale, provinciale, metropolitana.(40) 


3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale, provinciale, metropolitana  (39) di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:(36) 

a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;

d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui allarticolo 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui allarticolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

e bis) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e integrazioni, di cui all’articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico. (37) 

e ter.)  incremento dell’indice di fabbricabilità fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all’esercizio dell’attività agricola e delle attività a questa connesse. (38) 

e-quater) variazione della destinazione d’uso del territorio incluso nei comparti destinati a insediamenti produttivi degli strumenti urbanistici generali vigenti (zone omogenee D), purché rientrante nelle seguenti categorie funzionali: artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale. In sede di pianificazione attuativa dovrà essere assicurata, in relazione alle attività da insediare, la dotazione di aree a standards di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).(41) 

3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:
a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;
b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;
c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione.     (42) 

3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24.   (43) 

 



(36) Alinea così sostituito dall’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:». 
(37) Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
(38) Lettera  già aggiunta dalla l.r. 39/2021, art.5, comma 1. è stata nuovamente sostituita dalla l.r. n. 51/2021, art. 54 , comma 1, lett. s).
(39) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. q).
(40) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. q).
(41) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 11/2022, art.1, comma 1.
(42) Comma aggiunti dalla l.r. n. 28/2016, art. 4, lett. b).
(43) Comma aggiunti dalla l.r. n. 28/2016, art. 4, lett. b).


Art. 13

Misure di salvaguardia.


1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.






Art. 14

Perequazione urbanistica.


1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il P.U.G. può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un P.U.E. 




Art. 15

Piani urbanistici esecutivi.


1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.


2. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui allarticolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui allarticolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.


3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui allarticolo 16 della l. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e larredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce linquadramento dellintervento nellambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.


4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 34 del D.lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. Laccordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.


5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale alliniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.

5 bis I Piani dintervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG. (44) 





(44) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2004, art. 9


Art. 16

Formazione dei P.U.E.


1. I PUE possono essere redatti e proposti:

a) dal Comune;

b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dellarea interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione; (45) 

c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.


2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.


3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.


4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sullalbo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.


5. Qualora il Piano urbanistico esecutivo (PUE) riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici rivenienti da norme e/o piani regionali o nazionali, contestualmente al deposito di cui al comma 4, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.(46) 

6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dellarticolo 9 della l. 241/1990.


7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.


8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


9. Il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.


10. La variante al PUE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

10 bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla l.r. 20/2001. (47) 


11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dellarticolo 21.






(45) La l.r. 22/2006, art. 37 così dispone : “ La previsione di cui all’articolo 16, comma 1, lett. b), della l.r. 20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione  degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l’attuazione dei comparti edificatori.”
(46) Comma così sostituito dalla l.r. 28/2012, art.2
(47) Comma inserito  dalla l.r. 5/2010, art. 16, c. 1, lett. c). Vedi il comma 2 del medesimo art. 16 che così dispone: “2. Nei piani terra e negli interrati degli immobili destinati alla residenza, ricompresi nei centri storici e nelle zone di interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d’uso  per l’esercizio di attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo che l’ASL accerti la dotazione dei sistemi per l’abbattimento delle emissioni di fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani superiori degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).”


Art. 17

Efficacia del P.U.E.


1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.


2. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per lattuazione rimane efficace, per la parte di PUE non attuata, lobbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. (48) 





(48) La corte Costituzionale con sentenza n. 148/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 37, quinto comma della l.r. 56/80 e del presente art. 17, comma 2, nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione  o sostanzialmente espropriativi, sennza previsione di durata e di indennizzo


Art. 18

Rapporti fra P.U.G. e P.U.E.


1. Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non incida nelle previsioni strutturali del P.U.G., ferma lapplicazione del procedimento di cui allarticolo 16.

2. Ai fini della formazione del P.U.E., non costituiscono in ogni caso variazione del P.U.G.:

a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel P.U.G. conseguente alla trasposizione del P.U.E. sul terreno;

b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento. 




TITOLO 6

Disposizioni transitorie e finali





Art. 19

Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione.


1. Lobbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui allarticolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza. 




Art. 20

Norme di prima attuazione.


1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.


2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino allapprovazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.


3.Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla L.R. n. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale, nonché per la modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG da approvare con le procedure di cui all’articolo 16 della l.r. 56/80 o del Programma di fabbricazione, limitatamente alle aree e immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbane). (50) 


4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.


5. I PUE di cui al comma 1 dellarticolo 15, nelle more della definizione del DRAG di cui allarticolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

5 bis La formazione dei PIRT di cui allarticolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P. (49) 





(49) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2004, art. 9
(50) Parole aggiunte dalla l.r. 28/2019 , art. 2 , comma 1.


Art. 21

Poteri sostitutivi.(51) 


[1. Al fine di assicurare celerità ed efficacia allazione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui allarticolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui allarticolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 398/1993, come modificato dalla L. n. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento dalla Giunta regionale.

2. I Garanti durano in carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dellAmministrazione inadempiente.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. In caso di inerzia degli Uffici comunali nelladozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per territorio]



(51) Articolo abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 39,comma 3. Vedi i commi 1 e 2 del citato art. 39 che così dispongono:


Art. 22

Poteri di annullamento.(52) 


[1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale allurbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 7 della L. n. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al Comune per lannullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.

2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale allurbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica. ed edilizia vigente.

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui allarticolo 21 competente per territorio]



(52) Articolo abrogato dal'art. 39, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 


Art. 23

Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica.(53) 


[1. L’articolo1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: L’autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.]



(53) L’articolo sostituiva l’art. 1 della l.r. 8/95. Articolo abrogato dalla l.r. 20/2009, art. 11. Successivamente la l.r. 23/2009,art. 2 ha disposto che l’abrogazione  entra in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).


Art. 24

Sistema informativo territoriale(••) 


1.    La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale, metropolitana e comunale.  (54) 

2.    La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla gestione integrata del SIT.

3.    La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio.

4.    Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale, seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.

5.    Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.

6.    La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.

7.    La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione rispetto a tali informazioni.



(••) Articolo così sostituito dalla l.r. 21/2011, art. 11. Vedi anche le ll.rr. 21/2003, art. 3; 24/2004, art. 8; 15/2012 ed  ilreg. reg. 23/2007.
(54) Parole sostituite dalla l.r. 51/2021, art. 54, comma 1, lett. v).


Art. 25

Abrogazioni e disposizioni finali.


1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

2 bis Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica.(55) 







(55) Comma aggiunto  dalla l.r. 24/2004, art. 9


Norma 1




(•) Vedi la Circolare n. 1/2005 approvata con DGR n. 1437 /2005, con la quale vengono fornite  Linee interpretative per l’attuazione della presente legge. Vedi anche la l.r. 17/2007 e la Delib.G.R. 10 settembre 2008, n. 1614.(vedasi allegati)


TITOLO 1

Princìpi





Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dellordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.







Art. 2

Princìpi


1. La presente legge assicura il rispetto dei princìpi di:

a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;

b) efficienza e celerità dellazione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;

c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;

d) perequazione. 




TITOLO 2

Soggetti della pianificazione territoriale e urbanistica





Art. 3

Pianificazione del territorio pugliese.


1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le province e i comuni.

3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio. 




TITOLO 3

Processo di pianificazione territoriale regionale(•) 




(•) Vedi anche il regolamento regionale n. 16/2006 riportato nel volume II


Art. 4

Documento regionale di assetto generale.


1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio - economiche del territorio.

2. Il D.R.A.G. definisce le linee generali dellassetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.

3. In particolare, il D.R.A.G. determina  : (56) 

a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dellidentità sociale e culturale della Regione;

b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) di cui allarticolo 15 ; (57) 

c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale  . (58) 



(56) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2271.(Pubblicata nel B.U. Puglia 11 dicembre 2009, n. 199)
(57) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007, n. 375(B.U. Puglia 27 aprile 2007, n. 62.), la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n. 120) , la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26(B.U. Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U. Puglia 6 ottobre 2009, n. 155), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1824 (B.U. Puglia 3 novembre 2009, n. 173) e la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2589(B.U. Puglia 18 gennaio 2010, n. 10).
(58) Vedi al riguardo, la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).


Art. 5

Procedimento di formazione e variazione del D.R.A.G.(•) 


1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dellANCI, dellUPI e dellUNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.


2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.


3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentita la competente Commissione consiliare, adotta lo schema di Documento. (60) 


4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e dellavvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.


5. I Comuni e le Province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


6. I soggetti pubblici di cui allarticolo 3, comma 3, nellambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine previsto dal comma 5.


7. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.


8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del territorio, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 5.


9. Il DRAG è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.


10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

10 bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 4 . (59) (61) 


11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.



(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n. 120).
(59) Comma inserito dalla l.r. 22/2006, art. 34
(60) Comma così modificato dalla l.r. 24/2004, art. 9
(61) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007, n. 375(B.U. Puglia 27 aprile 2007, n. 62.), la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26 (B.U. Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U. Puglia 6 ottobre 2009, n. 155),  e la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2271, la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2589(B.U. Puglia 18 gennaio 2010, n. 10), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1824(B.U. Puglia 3 novembre 2009, n. 173)  e la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).


TITOLO 4

Pianificazione territoriale provinciale





Art. 6

Piano territoriale di coordinamento provinciale.


(Piano territoriale di coordinamento provinciale)


1. [Ai sensi dellarticolo 20, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) in conformità e in attuazione del D.R.A.G. del territorio] (62) 


2. Ai sensi dellarticolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume lefficacia di piano di settore nellambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dellambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.


3. In mancanza dellintesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale. (63) 




(62) Comma abrogato dalla l.r.22/2006, art. 38
(63) Vedi anche la l.r.22/2006, art. 39


Art. 7

Procedimento di formazione e variazione del P.T.C.P.


1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.


2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.


3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria della Provincia. Dellavvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.


4. I Comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i termini di cui al comma 4.


6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio – economica e territoriale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).  (64) 

7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.


8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.


9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia ha facoltà di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.


10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima convocazione, linutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.


11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della determinazione medesima. Linutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale.


12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero allesito dellinutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.


13. Il PTCP definito ai sensi dei commi precedenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Dellavvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella provincia.


14. Il PTCP acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


15. Le variazioni del PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.



(64) Comma così sostituito dalla l.r.22/2006, art.35.  La l.r. 6/2008, art.20, comma 2  così dispone. “2. Gli articoli 35, 36 e 39 del capo X del titolo II della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), relativi alle disposizioni in materia urbanistica, si intendono integrati dalle disposizioni derivanti dalla presente legge, soprattutto per quel che concerne il riordino delle funzioni amministrative della Regione, degli enti locali e strumentali e delle relative procedure attuative in materia di rischi industriali e tecnologici.”


TITOLO 5

Pianificazione urbanistica comunale(•) 




(•) Vedi anche la l.r. 22/2006, art. 36


Art. 8

Strumenti della pianificazione urbanistica comunale.


1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.





Art. 9

Contenuti del P.U.G.


1. Il P.U.G. si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali:

a) identificano le linee fondamentali dellassetto dellintero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dellidentità ambientale, storica e culturale dellinsediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;

b) determinano le direttrici di sviluppo dellinsediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

3. Le previsioni programmatiche:

a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in P.U.E., stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;

b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di P.U.E.

4. La redazione di P.U.E. è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero. 




Art. 10

P.U.G. intercomunale.


1. È facoltà dei comuni procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.

2. Con delibere del Consiglio comunale, i comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità delliniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.

3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che intendono procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale. 




Art. 11

Formazione del P.U.G.


1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.

Nei comuni ricadenti allinterno del comprensorio di una Comunità montana, il D.P.P. deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

2. Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e dellavvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dellarticolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale ladozione del P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dellavvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici  . (65) 

5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dellarticolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito  . (66) 

6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte . (67) 

7. Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale di cui allarticolo 5 del D.Lgs. n. 267/2000  . (68) 

8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo . (69) 

9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente [con il D.R.A.G.]  o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui allarticolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del princìpio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo  . (70) 

10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, linutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia  . (71) 

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. Linutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale  . (72) 

12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero allesito dellinutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11 . (73) 

13. Il P.U.G., formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12  . (74) 

14. Il Comune dà avviso dellavvenuta formazione del P.U.G. mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale  . (75) 

 



(•) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 34, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22 
(65) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(66) (12) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(67) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(68)  Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(69) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(70) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(71) Vedi anche l'art.36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(72) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(73) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(74) Vedi anche l'art. 36,  L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 
(75) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.


Art. 12

Variazione del P.U.G.


1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dallarticolo 11.


2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.


3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:(76) 

a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;

d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui allarticolo 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui allarticolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della I.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico. (77) 

3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:
a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;
b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;
c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione. (78) 

3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24. (79) 




(76) Alinea così sostituito dall’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:». 
(77) Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione,  successivamente sostituita dalla l.r. n. 28/2016, art. 4, lett. a). 
(78) Comma aggiunto dalla l.r. n. 28/2016, art. 4, lett. b).
(79) Comma aggiunto dalla l.r. n. 28/2016, art. 4, lett. b).


Art. 13

Misure di salvaguardia.


1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.






Art. 14

Perequazione urbanistica.


1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il P.U.G. può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un P.U.E. 




Art. 15

Piani urbanistici esecutivi.


1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.


2. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui allarticolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui allarticolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.


3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui allarticolo 16 della l. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e larredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce linquadramento dellintervento nellambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.


4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 34 del D.lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. Laccordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.


5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale alliniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.

5 bis I Piani dintervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG. (80) 





(80) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2004, art. 9


Art. 16

Formazione dei P.U.E.


1. I PUE possono essere redatti e proposti:

a) dal Comune;

b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dellarea interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione; (81) 

c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.


2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.


3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.


4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sullalbo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.


5. Qualora il Piano urbanistico esecutivo (PUE) riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici rivenienti da norme e/o piani regionali o nazionali, contestualmente al deposito di cui al comma 4, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.(82) 

6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dellarticolo 9 della l. 241/1990.


7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.


8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


9. Il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.


10. La variante al PUE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

10 bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla l.r. 20/2001. (83) 


11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dellarticolo 21.






(81) La l.r. 22/2006, art. 37 così dispone : “ La previsione di cui all’articolo 16, comma 1, lett. b), della l.r. 20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione  degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l’attuazione dei comparti edificatori.”
(82) Comma così sostituito dalla l.r. 28/2012, art.2
(83) Comma inserito  dalla l.r. 5/2010, art. 16, c. 1, lett. c). Vedi il comma 2 del medesimo art. 16 che così dispone: “2. Nei piani terra e negli interrati degli immobili destinati alla residenza, ricompresi nei centri storici e nelle zone di interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d’uso  per l’esercizio di attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo che l’ASL accerti la dotazione dei sistemi per l’abbattimento delle emissioni di fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani superiori degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).”


Art. 17

Efficacia del P.U.E.


1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.


2. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per lattuazione rimane efficace, per la parte di PUE non attuata, lobbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. (84) 





(84) La corte Costituzionale con sentenza n. 148/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 37, quinto comma della l.r. 56/80 e del presente art. 17, comma 2, nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione  o sostanzialmente espropriativi, sennza previsione di durata e di indennizzo


Art. 18

Rapporti fra P.U.G. e P.U.E.


1. Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non incida nelle previsioni strutturali del P.U.G., ferma lapplicazione del procedimento di cui allarticolo 16.

2. Ai fini della formazione del P.U.E., non costituiscono in ogni caso variazione del P.U.G.:

a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel P.U.G. conseguente alla trasposizione del P.U.E. sul terreno;

b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento. 




TITOLO 6

Disposizioni transitorie e finali





Art. 19

Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione.


1. Lobbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui allarticolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza. 




Art. 20

Norme di prima attuazione.


1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.


2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino allapprovazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.


3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.


4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.


5. I PUE di cui al comma 1 dellarticolo 15, nelle more della definizione del DRAG di cui allarticolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

5 bis La formazione dei PIRT di cui allarticolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P. (85) 





(85) Comma aggiunto dalla l.r. 24/2004, art. 9


Art. 21

Poteri sostitutivi.(•) 


[1. Al fine di assicurare celerità ed efficacia allazione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui allarticolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui allarticolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 398/1993, come modificato dalla L. n. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento dalla Giunta regionale.

2. I Garanti durano in carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dellAmministrazione inadempiente.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. In caso di inerzia degli Uffici comunali nelladozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per territorio]



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 39,comma 3. Vedi i commi 1 e 2 del citato art. 39 che così dispongono:


Art. 22

Poteri di annullamento.(•) 


[1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale allurbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 7 della L. n. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al Comune per lannullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.

2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale allurbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica. ed edilizia vigente.

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui allarticolo 21 competente per territorio]



(•) Articolo abrogato dal'art. 39, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. 


Art. 23

Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica.(••) 


[1. L’articolo1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: L’autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.]



(••) L’articolo sostituiva l’art. 1 della l.r. 8/95. Articolo abrogato dalla l.r. 20/2009, art. 11. Successivamente la l.r. 23/2009,art. 2 ha disposto che l’abrogazione  entra in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).


Art. 24

Sistema informativo territoriale(••) 


1.    La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

2.    La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla gestione integrata del SIT.

3.    La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio.

4.    Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale, seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.

5.    Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.

6.    La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.

7.    La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione rispetto a tali informazioni.



(••) Articolo così sostituito dalla l.r. 21/2011, art. 11. Vedi anche le ll.rr. 21/2003, art. 3; 24/2004, art. 8; 15/2012 ed  ilreg. reg. 23/2007.


Art. 25

Abrogazioni e disposizioni finali.


1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

2 bis Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica.(86) 







(86) Comma aggiunto  dalla l.r. 24/2004, art. 9