Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio.
TITOLO 1PRINCIPI
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia,
in attuazione dei principi generali dell’ordinamento italiano e comunitario, nel
rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le
trasformazioni e gli usi del territorio.
2. La Regione Puglia
persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali
espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo
sviluppo sostenibile della comunità regionale.
Art. 2(Principi) 1. La presente legge
assicura il rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi
soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della
copianificazione;
b) efficienza e celerità dell’azione amministrativa
attraverso la semplificazione dei procedimenti;
c) trasparenza delle scelte, con la più ampia
partecipazione;
d) perequazione.
TITOLO 2SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Art. 3(Pianificazione del territorio
pugliese) 1. La pianificazione
del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e
comunale.
2. Soggetti della pianificazione sono la
Regione, le Province e i Comuni.
3. Partecipano,
altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali
assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del
territorio.
TITOLO 3PROCESSO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
REGIONALE
Art. 4(Documento
regionale di assetto generale) 1. La Giunta
regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in
coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del
territorio.
2. Il DRAG definisce
le linee generali dellassetto del territorio, nonché gli obiettivi da
perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e
comunale.
3. In particolare, il
DRAG determina:
a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine
della tutela e conservazione dei valori ambientali e dellidentità sociale e
culturale della Regione;
b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la
formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione
provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione
dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui all’articolo
15;
c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse
regionale
Art. 5(Procedimento
di formazione e variazione del DRAG) 1. Per garantire il
più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei
programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il
Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale,
alla quale partecipano i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, le
associazioni, le forze sociali, economiche e
professionali.
2. Il Presidente della
Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice
con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano
rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le
manifestazioni di interesse.
3. La Giunta
regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e
sentito il Consiglio regionale, adotta lo schema di
Documento.
4. Lo schema di
Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e
dellavvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna
provincia.
5. I Comuni e le
Province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo
schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
6. I soggetti pubblici
di cui all’articolo 3, comma 3, nell’ambito delle rispettive competenze, possono
far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine previsto
dal comma 5.
7. Le organizzazioni
ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel
territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di
cui al comma 5.
8. La Giunta
regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del
territorio, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma
5.
9. Il DRAG è
pubblicato con le modalità di cui al comma 4.
10. Il Documento
acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
11. Il periodico
aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di
cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della
metà.
TITOLO 4PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIALE
Art. 6(Piano
territoriale di coordinamento provinciale) 1. Ai sensi
dellarticolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) in conformità e in attuazione del DRAG del
territorio.
2. Ai sensi
dellarticolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume
l’efficacia di piano di settore nellambito delle materie inerenti la protezione
della natura, la tutela dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo,
delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le
Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. In mancanza
dellintesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore
e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e
regionale.
Art. 7(Procedimento
di formazione e variazione del PTCP) 1. Il Presidente della
Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una
Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle
Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane,
delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente
le manifestazioni di interesse.
2. Il Consiglio
provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di
PTCP.
3. Lo schema di PTCP è
depositato presso la segreteria della Provincia. Dellavvenuto deposito è dato
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due
quotidiani a diffusione provinciale.
4. I Comuni possono
presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla
data di avviso sul Bollettino ufficiale dellaRegione
Puglia.
5. Le organizzazioni
ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel
territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i
termini di cui al comma 4.
6. Il Consiglio
provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle
osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle
proposte di cui al comma 4, adotta il PTCP e lo trasmette alla Giunta regionale
per il controllo di compatibilità con il DRAG di cui allarticolo
4.
7. La Giunta regionale
si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di
ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende
controllato con esito positivo.
8. Il termine di cui
al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale
richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il
nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.
9. Qualora la Giunta
regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia ha
facoltà di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano il
Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della
Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le
Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione,
devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo
positivo.
10. La Conferenza
assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma
9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima
convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività della
delibera regionale di cui al comma 9.
11. La determinazione
di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
determinazione medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo
positivo da parte della Giunta regionale.
12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in
via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di
compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all’esito dell’inutile
decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.
13. Il PTCP definito
ai sensi dei commi precedenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. Dellavvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due
quotidiani diffusi nella provincia.
14. Il PTCP acquista
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
15. Le variazioni del
PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.
TITOLO 5PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
Art. 8(Strumenti
della pianificazione urbanistica comunale) 1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.
Art. 9(Contenuti
del PUG) 1. Il PUG si articola
in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.
2. Le previsioni
strutturali:
a) identificano le linee fondamentali dell’assetto
dell’intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà
socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale
dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per
i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e
produttivi;
b) determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento
nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle
connessioni con i sistemi urbani contermini.
3. Le previsioni
programmatiche:
a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei
fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le
localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le
trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali
consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE.
4. La redazione di PUE
è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da
sottoporre a recupero.
Art. 10(PUG
intercomunale) 1. E’ facoltà dei
Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.
2. Con delibere del
Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla
Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità
dell’iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.
3. La Giunta regionale
individua le modalità di sostegno ai Comuni che intendono procedere alla
formazione di un PUG intercomunale.
Art. 11(Formazione
del PUG) 1. Il Consiglio
comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico
preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG.
Nei Comuni ricadenti all’interno del comprensorio di una Comunità montana, il
DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano
pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo
Comune.
2. Il DPP è depositato
presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è data notizia mediante
pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione
provinciale.
3. Chiunque può
presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell’articolo 9 della l.
241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.
4. La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1
e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l’adozione del
PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato presso la
segreteria comunale; dellavvenuto deposito è data notizia mediante
pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché
mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.
5. Chiunque abbia
interesse può presentare proprie osservazioni al PUG, anche ai sensi
dellarticolo 9 della l. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del
deposito.
6. Il Consiglio
comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte
nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il
PUG alle osservazioni accolte.
7. Il PUG così
adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini
del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove
approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la
Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento
regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già
approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980,
n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e
territoriale di cui allarticolo 5 del d. lgs. 267/2000.
8. La Giunta regionale
e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di
centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il
PUG si intende controllato con esito positivo.
9. Qualora la Giunta
regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del PUG
rispettivamente con il DRAG o con il PTCP, il Comune promuove, a pena di
decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del PUG, una Conferenza di
servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo
Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il
Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza
di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di
copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini
del controllo positivo.
10. La Conferenza di
servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche di cui al
comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima
convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività delle
delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza
delle misure di salvaguardia.
11. La determinazione
di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta
regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di
comunicazione della determinazione medesima. Linutile decorso del termine
comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta
provinciale.
12. Il Consiglio
comunale approva il PUG in via definitiva in conformità delle deliberazioni
della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di
adeguamento di cui al comma 11, ovvero all’esito dell’inutile decorso del
termine di cui ai commi 8 e 11.
13. Il PUG, formato ai
sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul Bollettino ufficialedella Regione Pugliadella
deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.
14. Il Comune dà
avviso dellavvenuta formazione del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi
pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione
provinciale.
Art. 12(Variazione
del PUG) 1. Il Comune procede
alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso
procedimento previsto dallarticolo 11.
2. La deliberazione
motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni
programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e
provinciale.
3. La deliberazione
motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni
strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e
provinciale quando la variazione deriva da:
a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa
scala di rappresentazione grafica del piano;
b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro
esecuzione;
c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate
sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle
perimetrazioni dei PUE di cui all’articolo 15, derivanti dalle verifiche,
precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);
e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio
edilizio esistente di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 13(Misure di
salvaguardia) 1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data
di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di
concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.
Art. 14(Perequazione
urbanistica) 1. Al fine di distribuire equamente, tra i
proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla
pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli
interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa
suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE.
Art. 15(Piani
urbanistici esecutivi) 1. Al PUG viene data
esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di
iniziativa mista.
2. In relazione agli
interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di
uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello
strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale
o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all’articolo 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui
all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la
loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.
3. Nella formazione
dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della l. 179/1992 i
Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai
centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive
obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi
definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro
interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli
standards e l’arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non
contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere
presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono
corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce
l’inquadramento dell’intervento nell’ambito della riqualificazione urbana, di un
programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle
opere.
4. I programmi
integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione
urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE
ai sensi degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi
non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il
Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 34 del d. lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto
proponente. L’accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove
prescritto dallo strumento urbanistico generale.
5. Fino alla
formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla
pianificazione comunale all’iniziativa pubblica può essere affidata ai
proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e
garantire il perseguimento del pubblico interesse.
Art. 16(Formazione
dei PUE) 1. I PUE possono
essere redatti e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla
superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il
perimetro dellarea interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il
consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano
esecutivo e del relativo schema di convenzione;
c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla
normativa vigente.
2. Decorso il termine
eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del
Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle
lettere b) e c) del comma 1.
3. Qualora sia
proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il PUE è
adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione
della proposta.
4. Entro trenta giorni
dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per
quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione
al pubblico. Del deposito è dato avviso sullalbo comunale e su almeno due
quotidiani a diffusione nella provincia.
5. Qualora il PUE
riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al
deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o lAssessore da lui delegato, indice una
Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle
Amministrazioni competenti per lemanazione dei necessari atti di consenso,
comunque denominati.
6. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma
4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi
dellarticolo 9 della l. 241/1990.
7. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di
cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE,
pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei
termini.
8. La deliberazione di
approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia
9. Il PUE acquista
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma
8.
10. La variante al PUE
segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora
le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino
modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del
Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove
necessari.
11. In caso di inerzia
e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le
disposizioni dellarticolo 21.
Art. 17(Efficacia
del PUE) 1. La deliberazione di
approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della
acquisizione pubblica degli immobili mediante
espropriazione.
2. I PUE sono attuati
in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi
statali. Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione rimane efficace, per la
parte di PUE non attuata, l’obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini
espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.
Art. 18(Rapporti fra
PUG e PUE) 1. Il PUE può
apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del
PUG, ferma lapplicazione del procedimento di cui allarticolo
16.
2. Ai fini della
formazione del PUE, non costituiscono in ogni caso variazione del
PUG:
a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel PUG
conseguente alla trasposizione del PUE sul terreno;
b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti
e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico
urbanistico superiore al 5 per cento.
TITOLO 6DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19(Sospensione
e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione) 1. Lobbligo di
formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico
generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui allarticolo 20 della legge 30 aprile 1999, n.
136.
2. I Comuni che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma
pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla
scadenza.
Art. 20(Norme di
prima attuazione) 1. Gli strumenti
comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite
dalla l.r. 56/1980.
2. Le varianti agli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino all’approvazione delle stesse,
seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
3. Le varianti agli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980
e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate
soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai
sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti
produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione
di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards
urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3
gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di
opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o
regionale.
4. Le varianti agli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e
non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e
seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e
statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.
5. I PUE di cui al comma 1 dell’articolo 15, nelle more
della definizione del DRAG di cui all’articolo 4, sono formati secondo le
disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
Art. 21(Poteri
sostitutivi) 1. Al fine di
assicurare celerità ed efficacia all’azione amministrativa, i poteri sostitutivi
di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui
all’articolo 4, comma 6, del d. lgs. 398/1993, come modificato dalla l. 493/1993
e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente
della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun
ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito
regolamento dalla Giunta regionale.
2. I Garanti durano in
carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il
potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro
quindici giorni dalla data di adozione dei relativi
provvedimenti.
3. A tal fine, i
Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali
interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dellAmministrazione
inadempiente.
4. Il decreto di cui
al comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
5. In caso di inerzia
degli Uffici comunali nelladozione dei provvedimenti e delle misure repressive
o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta
regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere,
decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per
territorio.
Art. 22(Poteri di
annullamento) 1. Entro dieci anni
dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica, ai sensi e per
gli effetti di cui allarticolo 7 della l. 241/1990, assegna un termine di
trenta giorni al Comune per l’annullamento dei provvedimenti o delle delibere
non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.
2. In caso di
inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale all’urbanistica, annulla, con decreto motivato, i
provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente.
3. Il Presidente della
Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di
cui allarticolo 21 competente per territorio.
Art. 23(Norme per il
rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela
paesaggistica) 1. L’articolo1 della legge regionale 24 marzo 1995,
n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e
così sostituito: L’autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione
degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all’articolo 151 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni.
L’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è
delegata ai Comuni.
Art. 24(Sistema
informativo territoriale) 1. La Giunta regionale istituisce, presso
l’Assessorato all’urbanistica, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine
di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla
formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della
pianificazione regionale, provinciale e comunale.
Art. 25(Abrogazioni
e disposizioni finali) 1. Sono abrogate tutte
le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Per quanto non
disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
statali e regionali vigenti.
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