Legge Regionale 23 ottobre 2023, n. 24

Disposizioni in materia di assunzioni di personale.



Art. 1

Disposizioni in materia di assunzioni (1) 


1. Le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni.
 
2. Le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) possono attingere dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate previa convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e l’Ente richiedente l’utilizzo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa statale. (2) 
 
3. La Regione Puglia non procede all’assunzione del personale già assunto, a tempo indeterminato, da altri enti per effetto dello scorrimento delle sue graduatorie, relative al reclutamento di personale a tempo pieno e indeterminato, messe a disposizione degli stessi. (3) 


(1) Articolo sostituito dalla l.r. 28/2023, art. 15, comma 1.
(2) Parole aggiunte dalla l.r. 37/2023, art. 107, comma 1, lett. a).
(3) Comma sostituito dalla l.r 37/2023, art. 107, comma 1. lett. b).


Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria


1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.