Legge Regionale 23 ottobre 2023, n. 24
Disposizioni in materia di assunzioni di personale.
Art. 1Disposizioni in materia di assunzioni (1)
1. Le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni.
2. Le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) possono attingere dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate previa convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e l’Ente richiedente l’utilizzo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa statale. (2)
3. La Regione Puglia non procede all’assunzione del personale già assunto, a tempo indeterminato, da altri enti per effetto dello scorrimento delle sue graduatorie, relative al reclutamento di personale a tempo pieno e indeterminato, messe a disposizione degli stessi. (3)
(1) Articolo sostituito dalla l.r. 28/2023, art. 15, comma 1.
(2) Parole aggiunte dalla l.r. 37/2023, art. 107, comma 1, lett. a).
(3) Comma sostituito dalla l.r 37/2023, art. 107, comma 1. lett. b).