Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 37 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)
CAPO 1Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26
Art. 1Modifica all’articolo 23 della l.r. 26/2020 1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti), dopo le
parole: “appartenenti alle forze dell’ordine” sono inserite le seguenti: “anche cessati dal servizio”.
2. Dall’attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente
CAPO 2Disposizioni diverse
Art. 2Modifica all’articolo 3 della l.r. 36/2023 1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 (Disciplina regionale
degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
disposizioni diverse) le parole: “ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile
oppure compromette le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata
la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto
dell’edificio esistente e a una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare
le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente”, sono soppresse.
Art. 3Modifica all’articolo 5 della l.r. 36/2023 1. All’articolo 5 della l.r. 36/2023 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 le parole: “pur in assenza di un’area tutelata e/o sottoposta a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell’articolo 38 delle NTA del PPTR” sono sostituite dalle seguenti:
“in assenza di un’area tutelata e/o sottoposta a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi
dell’articolo 38, commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR”;
b) alla lettera g) del comma 1, le parole: “ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142
del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica
prevista dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e dall’articolo 90 delle NTA del PPTR, gli interventi ammissibili ai
sensi del PPTR e fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi di cui alla presente legge agli edifici realizzati
e/o in corso di costruzione già muniti di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 90 delle NTA del
PPTR;”; sono sostituite dalle seguenti: “ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del
d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR;”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli incentivi di cui all’articolo 2 non sono cumulabili con quelli previsti dai piani comunali vigenti e non
possono in alcun caso eccedere i limiti indicati dal PPTR”.
Art. 4Modifica all’articolo 35 della l.r. 37/2023 1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2024) le
parole: la Presidenza del Consiglio regionale promuove specifici percorsi di formazione e specializzazione per le forze
dell’ordine” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza del Consiglio regionale promuove servizi e iniziative per la
formazione e l’aggiornamento del personale addetto al servizio di Polizia municipale”.
Art. 5Modifica all’articolo 43 della l.r. 37/2023 1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 37/2023 le parole: “la vittima di violenza possa attivare una immediata
richiesta di intervento alle forze dell’ordine” sono sostituite dalle seguenti: “la vittima di violenza possa attivare una
immediata chiamata al numero unico di emergenza (NUE) 112 “oppure ad altri numeri di emergenza e soccorso pubblico”.
Art. 6Abrogazione dell’articolo 63 della l.r. 37/2023 1. L’articolo 63 della l.r. 37/2023 è abrogato.
Art. 7Modifiche all’articolo 65 della l.r. 37/2023 1. All’articolo 65 della l.r. 37/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è abrogato;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I criteri per il riconoscimento del premio Filiera del coraggio sono individuati dalla Giunta regionale, previo
accordo e/o apposito protocollo d’intesa con le prefetture, le forze dell’ordine, le associazioni di categoria, con
proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.”.
Art. 8Abrogazione dell’articolo 73 della l.r. 37/2023 1. L’articolo 73 della l.r. 37/2023 è abrogato.
Art. 9Modifica all’articolo 81 della l.r. 37/2023 1. Al comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 37/2023 le parole: con l’assunzione di una figura specializzata, quale quella
del biologo nutrizionista,” sono sostituite dalle seguenti: “con l’assunzione di figure sanitarie specializzate,”
Art. 10Modifica all’articolo 97 della l.r. 37/2023 1. Al comma 2 della l.r. 37/2023, dopo le parole: “è affidata all’agenzia del demanio competente” sono aggiunte le
seguenti: “previo apposito accordo con la struttura territorialmente competente della medesima agenzia.”.
Art. 11Spese per il monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale 1. Le spese relative al monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale si intendono invariate
rispetto alle risorse stanziate nel bilancio 2024-2026.
2. Le spese di cui al comma 1 comportano una riduzione della missione 8, programma 1, titolo 1, e un aumento
della missione 9, programma 5, titolo 1, di importo pari corrispondente a euro 100 mila per ciascuno degli esercizi
finanziari 2024, 2025 e 2026.
Art. 12Modifica all’articolo 2 della l.r. 26/2023 1. L’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 (Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari)
è sostituito dal seguente:
“Art. 2 Destinatari
1. I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e che
appartengano a una delle categorie di seguito riportate:
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015; n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015;
d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro); e) persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, protezione
sussidiaria e protezione temporanea; titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, calamità,
atti di particolare valore civile, e per casi speciali di protezione sociale, violenza domestica e particolare
sfruttamento lavorativo ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), vittime di tratta aisensi
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione
e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione
quadro 2002/629/GAI);
f) persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
g) persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di
inclusione e/o riabilitazione di cui all’articolo 1, comma 2 e alle Linee guida per i tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione approvate in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015;
h) persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria
superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.
2. Per i tirocini estivi di orientamento rivolti a studenti iscritti al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione e i tirocini rivolti alle persone di cui alle lettere e) e g), inclusi i minori stranieri non accompagnati,
l’attivazione è consentita anche dal compimento del sedicesimo anno di età e dall’assolvimento dell’obbligo di
istruzione previsto dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2007).”.
Art. 13Modifica all’articolo 1 della l.r. 40/2018 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia dismaltimento
delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile
2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in
materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)) è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Regione persegue inoltre la finalità di promuovere interventi di difesa delle produzioni zootecniche,
contribuendo agli oneri dei premi assicurativi, nonché di far crescere e consolidare fra le aziende agricole una cultura
assicurativa in grado di limitare i rischi dell’attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito
ed una puntuale valutazione di costi e benefici.”
Art. 14Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2018 1. All’articolo 2 della l.r. 40/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Per le medesime finalità, è istituita una misura di sostegno, a integrazione di analogo aiuto nazionale,
per la copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Puglia, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli
previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato.
1 ter. Le domande di aiuto per il contributo regionale sono presentate dagli organismi di difesa di cui al capo III
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’ articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) i quali provvedono all’erogazione del
contributo agli imprenditori agricoli di cui al comma 3 le cui aziende sono consorziate e assicurate per il loro
tramite, e dagli imprenditori agricoli di cui al comma 3 medesimo.”;
b) al comma 3 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni inerenti
le materie di cui all’articolo 1, comma 2, apposita deliberazione ai fini della regolamentazione e definizione delle
tipologie ammesse al sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi.”.
Art. 15Modifica all’articolo 3 della l.r. 40/2018 1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 40/2018 le parole: ”alle presenti norme,” sono sostituite dalle
seguenti: “all’articolo 2, comma 1,”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|