Legge Regionale 1 luglio 1972, n. 5 Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.
Art. 1A norma dell art. 70
dello Statuto e istituito il servizio di Tesoreria della
Regione.
Art. 2Il servizio di tesoreria
e affidato a trattativa privata, con la osservanza del procedimento previsto
dall art. 92 del Regolamento di Contabilita Generale dello Stato, ad una delle
aziende di credito di cui all art. 5 della legge 7-3-1938, n. 141, esercente l
attivita nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un
importo non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non
inferiore a 5 miliardi di lire.
Art. 3La Giunta Regionale per l
affidamento del servizio predispone apposito capitolato speciale disciplinante
le modalita e le condizioni di resa del servizio.
La Giunta conduce la trattativa
e predispone la convenzione. Il capitolato speciale e parte integrante della
convenzione.
La convenzione diviene
esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 4La vigilanza sul servizio
di Tesoreria e esercitata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo
delegato.
Art. 5La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 60 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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